Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 28549/2021 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) E (C.F.
[...] P.IVA_2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. Dario Casamento, elettivamente domiciliati P.IVA_3 presso lo studio del difensore in Via Podgora 12/A, Pt_1
ATTORI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_4
Massimo Scalia e dell'avv. Tiziano Tonini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a , Galleria San Babila 4/D Pt_1
CONVENUTA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_5
Grazia Giordano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Viale Bianca Maria 17, Pt_1
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI Per gli attori:
“Voglia l'ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale e nel merito:
pagina 1 di 10
“ , sito in LE ZZ nn.96 e 98, articolato nei due Parte_4 Pt_1
Condomini denominati “ ” e Parte_1
“ e nel Supercondominio denominato Parte_2
“ di tutti i vizi, difetti, anomalie, Parte_3 difformità e quant'altro già accertati e rilevati dal C.T.U. Ing. Persona_1 nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo n.30017/2019 R.G. Tribunale di Milano, nonché degli ulteriori e/o diversi vizi, difetti, anomalie e difformità rilevati e accertati nell'ambito del presente procedimento e, nel contempo, b. Accertare e dichiarare che il soggetto tenuto a rispondere di tutti i suddetti vizi, difetti, anomalie e difformità, accertati e accertandi, nei confronti delle sopra menzionate parti attrici, per le ragioni esplicitate in atti è, comunque ed in ogni caso, la società fatte salve le eventuali Controparte_1 responsabilità di altri soggetti e, per l'effetto, c. Condannare la stessa società l risarcimento di Controparte_1 tutti i conseguenti danni in favore delle parti attrici, di qualsivoglia natura e comunque comprensivi delle somme necessarie per l'esecuzione di tutti i relativi interventi e opere rimediali, per un importo non inferiore a quello già determinato dal C.T.U. Ing. nell'ambito del procedimento di Accertamento Persona_1
Tecnico Preventivo n.30017/2019 R.G. Tribunale di Milano con riferimento ai vizi/ difetti/anomalie/difformità ivi rilevati ed accertati, nonché per l'ulteriore e/o diverso importo che verrà determinato e quantificato in corso di causa con riferimento a tutti i vizi/difetti/anomalie/difformità rilevati ed accertati, sia quelli già oggetto del detto procedimento di A.T.P. sia quelli ulteriori e/o diversi, ovvero, comunque ed in ogni caso, per gli importi tutti accertati e/o meglio individuati dal Tribunale adito, il tutto oltre agli interessi e alle rivalutazioni di legge;
In via principale e nel merito: Con vittoria di spese e compensi professionali, legali e tecnici, del presente giudizio e del procedimento di A.T.P. n.30017/2019 R.G., incluso rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge”.
Per la convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie anche incidentali del caso, 1) In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare inammissibili, per i motivi esposti e come meglio (difetto di legittimazione attiva e passiva e, comunque, di titolarità del rapporto controverso), e comunque rigettare le domande formulate dagli attori
, Parte_1 Parte_5 pagina 2 di 10 96/98 nei confronti di con l'atto di citazione introduttivo del Controparte_1 presente giudizio;
2) Sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare, per i motivi esposti, la nullità, anche parziale, dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ex artt. 163, nn. 3 e 4, e 164 c.p.c.; 3) In via subordinata preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. promossa dagli attori e del relativo diritto al risarcimento del danno, nonché di quelle residuali ai sensi degli artt. 1667 e 1490 cod. civ. proposte dagli attori;
4) In via di ulteriore subordine e nel merito, respingere in quanto infondate e comunque, prive di prova, con ogni più opportuna motivazione e come meglio, le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta con Controparte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
5) In via di stretto e rigoroso subordine, per la non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande degli attori nei confronti della convenuta
[...] dichiarare tenuta e condannare, per gli esposti titoli, la Compagnia CP_1 assicuratrice in persona del suo legale rappresentante in Controparte_2 carica, con sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, codice fiscale
, in proprio e anche quale Compagnia coassicuratrice delegata da a P.IVA_5 CP_3 manlevare e tenere indenne da ogni effetto pregiudizievole Controparte_1 riveniente dalla emananda sentenza;
in particolare, dichiarando tenuta e condannando la predetta terza chiamata a corrispondere direttamente agli attori tutto quanto osse tenuta a pagare in esecuzione della emananda sentenza. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, ed in particolare di inoperatività e/o esclusione delle garanzie assicurative prestate dalla per l'asserito evento Controparte_2 di danno dedotto in giudizio, previe le altre declaratorie del caso in rito, In via principale, nel merito: Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa dagli attori ex art 1669 c.c. e, per l'effetto, rigettarne le domande da questi formulate. In ogni caso, rigettare le domande tutte formulate dagli attori poiché infondate in fatto ed in diritto. Accertare e dichiarare l'inoperatività delle polizze per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva formulata dalla convenuta chiamante nei confronti di . Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 10 Respingere, in ogni caso, tutte le domande a qualunque titolo formulate nei confronti della perché infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, nonché nell'ipotesi in cui le garanzie assicurative fossero ritenute operanti e venissero ravvisati profili di colpa in capo alla - previo accertamento della quota di Controparte_1 responsabilità alla stessa ascrivibile e dell'ammontare effettivo del danno – liquidare l'indennizzo dovuto ai termini di polizza nei limiti del massimale di polizza per l'importo di Euro 3.000.000,00 e la quota di scoperto del 10% con un minimo assoluto di Euro 25.000,00, che rimarrà a carico dell'assicurato, e, tenuto conto delle clausole di coassicurazione, determinare l'obbligo della , nella quota Controparte_2 pari al 50% di rischio, in forza della coassicurazione prestata con senza alcun CP_3 vincolo di solidarietà con gli altri obbligati. Con vittoria di compensi, competenze ed onorari, c.p.a. ed IVA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.6.2021 , Parte_1 Parte_2
e , tutti appartenenti al complesso
[...] Parte_3 immobiliare “ di LE ZZ , , hanno convenuto in Parte_4 Pt_6 Pt_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano, allegando che: - la Controparte_1 convenuta ha costruito il complesso immobiliare in forza del titolo edilizio rilasciato dal Comune di in data 25.11.2009 e ha proceduto poi alla vendita delle unità Pt_1 immobiliari con la conseguente costituzione dei due Condominii e del Supercondominio;
- con il passare del tempo sono emersi gravi vizi e difetti di progettazione costruzione realizzazione riguardanti alcune parti comuni di tutti gli edifici per cui gli odierni attori hanno promosso, nel giugno 2019, avanti al Tribunale di Milano, un procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 30017/2019) nei confronti della convenuta (e di che ha realizzato tutti gli impianti di ascensori) CP_4 relativo ai difetti di ascensori, porte di accesso ai box e vani scale, la cui sistemazione si rendeva urgente e con riserva di agire per gli altri;
- il CTU ha riconosciuto la presenza di tutti i vizi denunciati, quantificando le somme necessarie per porvi rimedio;
- hanno denunciato ripetutamente la presenza di vizi mediante lettere via pec a partire dal 18.12.2019 - la convenuta ha inviato un'offerta insufficiente rispetto alle somme determinate dal CTU e non ha mai provveduto a realizzare le opere rimediali. Gli attori hanno, così, instaurato il presente giudizio chiedendo, previa acquisizione del fascicolo R.G. n. 30017/2019 – Tribunale di Milano, di dichiarare che i vizi accertati dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva sono da ascrivere a responsabilità di pagina 4 di 10 e condannarla quindi al risarcimento dei danni per un importo Controparte_1 non inferiore a quello quantificato in detta sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva rifusi. si è costituita esponendo che: - i due Condominii e il Super Controparte_1
Condominio sono stati realizzati in virtù di un progetto di riqualificazione urbana con apposizione del vincolo di cui al d.lgs. 42/2004; - i nuovi regolamenti contenenti il vincolo hanno qualificato le aree interessate dai vizi come parti private, sostituendo così i precedenti regolamenti, erroneamente prodotti dagli attori;
- ha subappaltato la costruzione alla Codelfa s.p.a., ora che ha accettato l'incarico assumendosi CP_5
l'integrale responsabilità tecnica ed economica, facendo proprio il progetto esecutivo predisposto da - non ha esercitato alcuna ingerenza diretta nella Parte_7 realizzazione delle opere, né ha sorvegliato personalmente la loro esecuzione;
- ha stipulato una polizza decennale postuma per conto dell'appaltatrice con
[...]
- nel procedimento di istruzione preventiva il CTU non ha Controparte_2 specificato i vizi riguardanti le parti comuni e quelli delle proprietà private;
- gli attori non hanno tempestivamente denunciato i vizi relativi all'aerazione dei vani scala e alle serrande dei box, pur essendo di immediata percezione;
- gli impianti ascensori sono stati costruiti da verso cui non è stata promossa azione;
- i vizi Controparte_6 denunciati non hanno impedito il godimento dell'immobile e sono conseguenza di utilizzi non corretti e/o omesse manutenzioni da parte dei Parte_1
Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili le domande degli attori per difetto di legittimazione attiva e passiva e di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, nn. 3 e 164.5 c.p.c.; in via subordinata di accertare e dichiarare la decadenza e prescrizione delle azioni di cui agli artt. 1669, 1667 e 1490 c.c., oltre a respingerle nel merito in quanto infondate e prive di prova;
in estremo subordine ha chiesto di condannare l' appaltatrice e la Compagnia a tenerla indenne da CP_5 CP_2 ogni effetto pregiudizievole, condannandole a corrispondere direttamente agli attori le eventuali somme che fosse stata condannata a pagare – previa fissazione di una nuova udienza al fine di permettere la loro chiamata in causa;
spese processuali rifuse. Ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa la sola compagnia assicuratrice in forza della garanzia contrattuale (docc. 3 e doc. 4 convenuta), ha evocato in CP_1 giudizio che si è costituita, esponendo che: - con contratto di Controparte_2 appalto del 30.6.2011 ha affidato i lavori a Codelfa s.p.a., ora Controparte_1
la quale ha assunto la responsabilità dei danni da rovina di edificio, CP_5 terminando i lavori di LE ZZ 96 nel 2015 e di LE ZZ 98 nel 2016; - i vizi lamentati non possono essere ricondotti alla rovina di edificio né impediscono o pregiudicano il godimento dell'immobile, ma riguardano soltanto le serrature dei box e pagina 5 di 10 l'aerazione dei vani scala, essendo gli ascensori di competenza di Controparte_6
- ha stipulato con una polizza decennale postuma con
[...] Controparte_1 efficacia dal 20.10.2011 al 28.12.2023, con la quale la Compagnia si è obbligata a risarcire soltanto i danni causati da rovina totale o parziale o gravi difetti costruttivi;
- non ha costruito l'immobile con propria gestione diretta, Controparte_1 neppure sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, avendo affidato i lavori ad
- gli attori hanno avuto conoscenza dei vizi già al tempo della consegna CP_5 delle unità abitative ma il procedimento ex art 696/696bis c.p.c. (cui è rimasta estranea e che non le è opponibile) è stato promosso solo nel 2019. Ha concluso per il rigetto di tutte le domande promosse dagli attori per la decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; ha chiesto poi di accertare e dichiarare l'inoperatività delle polizze e respingere la domanda di manleva formulata dalla convenuta;
in subordine ha chiesto di liquidare l'indennizzo nei limiti del massimale di polizza per l'importo di €3.000.000 e determinare l'obbligo del 50% di
[...] in forza della coassicurazione prestata con oltre a vittoria di Controparte_2 CP_3 spese.
All' udienza di prima comparizione delle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 n.1,2,3 c.p.c. e assegnato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza fissata per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art 183.7 c.p.c.; dopo l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696/696bis c.p.c. R.G. 30017/2019 del Tribunale di Milano – Sezione Settima Civile, con ordinanza del 16.1.2023 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per precisare alcuni dei quesiti posti in quella sede e accertare eventuali modificazioni dello stato dei luoghi. All'esito della CTU, con ordinanza del 8.11.2023 - qui richiamata e ribadita - sono state disattese le ulteriori richieste delle parti (di supplemento di indagini per gli attori e di convocazione a chiarimenti del CTU per la convenuta e la terza chiamata); la causa è entrata nella fase decisoria con la precisazione delle conclusioni e, quindi, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190.1 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva che per gravi difetti di costruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1669 c.c., deve intendersi qualsiasi alterazione che infici in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera appaltata (Cass. n. 84/2013; Cass. ord. 27315/17); pertanto, sono da considerarsi gravi difetti anche le carenze costruttive che pregiudicano il godimento ordinario dell'opera, come avviene nel caso in cui la costruzione sia stata realizzata in difformità alle regole d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera, purché tali da compromettere pagina 6 di 10 la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria (Cass. n. 8140/2004). Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato come “ nessuno dei vizi accertati nell'ATP RG 30017/19 e nessuno dei vizi accertati con la presente perizia è suscettibile di determinare la rovina dell'opera (nel senso letterale di crollo totale o parziale degli edifici) e nessuno può incidere negativamente sulla statica dell'immobile, tuttavia i vizi dei locali rifiuti (pareti non piastrellate e mancanza delle tubazioni di esalazione) ed i vizi degli impianti ascensori (non conformi alla Legge della regione Lombardia n. 6/89) possono comportare la revoca del certificato di abitabilità per tutte le unità immobiliari che costituiscono i condominii attori”. Entro i limiti così precisati si verte, dunque, in tema di gravi difetti a mente dell'art 1669 c.c., unica azione esperibile dagli attori atteso che le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1490 c.c. presuppongono un rapporto contrattuale rispettivamente di appalto e di compravendita – cosa che è da escludere nell'ipotesi in esame non avendo i Condominii rivestito né il ruolo di committente né quello di acquirente. Ciò posto, con riferimento alle citate problematiche integranti “gravi difetti”, le eccezioni di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art 1669 c.c. sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata, sono da respingere considerato che i lavori sono terminati nel 2015 per LE ZZ 96 e nel 2016 per LE ZZ 98; dopo aver riscontrato attraverso un tecnico, nel giugno 2019, la presenza di vizi e difetti relativi sia ad alcune parti comuni del civico 96 e del civico 98, sia al Supercondominio (docc. 8 ricorrenti e 10,11,12 attori); nel giugno 2019 gli attori hanno depositato il ricorso ex art 696/696bis c.p.c. con riferimento alle questioni urgenti, e con l'elaborato datato 31.1.2020 hanno avuto conferma di tutti i vizi, difetti e difformità con riferimento agli impianti ascensori, alle serrature di accesso ai box e a tutti i vani scala di entrambi gli edifici in oggetto, per cui a partire da quel momento si è avuta la piena consapevolezza delle criticità delle opere, della loro natura e causa (sulla piena percezione in capo al committente dei gravi difetti e della loro derivazione causale Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/09/2014 n° 19483; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017); le citate problematiche, così come le ulteriori oggetto delle relazioni e successivamente emerse sono state reiteratamente denunziate con lettere inviate tra il 18.12.2019 e il 8.4.21 (docc.14-19 attori); con il ricorso ex art 696 c.p.c. e poi con l'atto di citazione del 22.6.21, preceduto da un aggiornamento alle relazioni tecniche datato 15.6.21 relativo a vizi/difetti successivi (doc 13 attori), sono stati promossi i due giudizi. Il termine decennale dal compimento dell'opera per l'emersione dei gravi difetti e quello annuale dalla scoperta per la denuncia e dalla denuncia per l'azione, prescritti dall'art 1669 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 20 maggio 2009, n. 11743), risultano, pertanto, tutti rispettati.
pagina 7 di 10 Ciò premesso, quanto alla esistenza, natura tipologia e gravità dei difetti degli immobili, con indicazione delle opere rimediali e relativi costi, il CTU, nel procedimento ex art. 696 c.p.c. e nella presente causa, è pervenuto a conclusioni motivate e coerenti che sono condivisibili e in quanto tali vengono fatte proprie dal Tribunale, accertando quanto segue – sempre avuto riguardo ai citati gravi difetti rilevanti ex art 1669 c.c. Le problematiche lamentate dai tre Condominii con riguardo alle parti comuni (da qui il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva – rectius titolarità- in capo agli attori – cfr. anche CTU pag 17) hanno trovato riscontro in sede di istruzione preventiva e conferma nella successiva CTU in corso di causa, quando sono state accertate ulteriori criticità; trattasi dei difetti elencati nel fascicolo RG n 30017/19 e richiamati a pag. 47 della relazione depositata nella presente causa e di quelli accertati nel presente giudizio sulla scorta delle ulteriori allegazioni e produzioni attoree a pag 53 (tra cui le tre relazioni tecniche sub doc 10,11,12 e l'aggiornamento del 15.6.2021 sub doc 13); relativamente alle cause di dette criticità conclude il CTU a pag. 63 dell'elaborato depositato in questa causa che “tutti i vizi accertati nell'ATP RG 30017/19 e tutti gli ulteriori vizi accertati nella presente perizia sono totalmente ascrivibili alla responsabilità di che ha CP_1 appaltato l'intera ristrutturazione degli stabili per cui è causa e quindi garantisce la realizzazione a perfetta regola d'arte di tutte le opere eseguite nei confronti dei condomini attori”. Quanto ai rimedi e ai relativi costi, la relazione tecnica del CTU alle pagg. 50 e 80 dell'elaborato depositato nella presente causa e a cui si rimanda, riporta analiticamente gli interventi necessari, quantificando i costi totali per le opere rimediali riferiti ai difetti rientranti nell'ambito di cui all'art 1669 c.c. in € 166.094,00 oltre iva al 10% e dunque in totali € 182.703,40. Di cui € 75.278,00 per impianti ascensori ed € 90.816,00 per i vizi dei locali rifiuti. Di questi vizi deve rispondere atteso che rientrano nel suo Controparte_1 oggetto sociale anche le operazioni di valorizzazione urbanistica ed edilizia (doc.4 convenuta) ed è pacifico e documentale che l' fa parte dell'iniziativa Parte_4 immobiliare della convenuta (docc. 5,6,7 convenuta), che ha provveduto a vendere le unità immobiliari e ad incassare le relative somme;
l'art. 1669 c.c., poi, trova applicazione, oltre che nei casi in cui la società abbia provveduto alla costruzione in maniera diretta, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, da attribuirsi al venditore “per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi”. (Cass. Ord n. 777/2020; Cass. 30.9.2020 n. 20877). L'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice grava sulla venditrice (Cass sez. 2 ord. n. 17955 del 28/06/2024), che in questo caso, si è limitata a dichiarare di aver appaltato la pagina 8 di 10 costruzione ad che si sarebbe assunta tutte le conseguenti responsabilità CP_5 anche in presenza del direttore dei lavori nominato proprio dalla committente (pag. 21, doc. 2 convenuta). Dal testo contrattuale invece emerge come la convenuta abbia mantenuto il potere di impartire direttive, vigilare, approvare (es artt. 4.1, 6.3, 8, 12,14,18,21 doc 2 convenuta). Ne consegue che la pretesa attorea va accolta nei limiti che seguono: Controparte_1 deve essere condannata a risarcire il danno in favore degli attori in misura pari ai
[...] costi delle opere rimediali e dunque quantificato in € 182.703,40, stimato dal CTU con riferimento ai valori dell' anno 2023, oltre rivalutazione monetaria dall'ottobre 2023 alla sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e con esclusione degli interessi compensativi non venendo neppure allegato che per il mancato tempestivo risarcimento del danno parte attrice ha subito un ulteriore pregiudizio (lucro cessante) che potrebbe giustificarne il riconoscimento. Quanto alla posizione della compagnia assicuratrice, va rigettata l'eccezione di relativa all'inoperatività della polizza che assicura anche la Controparte_2 responsabilità civile verso terzi in considerazione del fatto che le criticità accertate rientrano nei gravi difetti costruttivi che compromettono l'agibilità dell'immobile, coperti dalla garanzia stipulata dalle parti (cfr. scheda doc 3 convenuta), per cui la compagnia di assicurazioni deve essere condannata a manlevare la convenuta pagando direttamente agli attori, ex art 1917.2 c.c., a titolo di indennizzo l'importo che la sua assicurata è stata condannata a pagare ai Condominii, fermi gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e, in assenza di solidarietà con la coassicuratrice, la quota di rischio del 50%. Le spese processuali del procedimento ex art 696 c.p.c. e di questa causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22. Il costo della CTU espletata in questa causa, liquidato con decreto del 8.11.2023, va definitivamente messo a carico della convenuta e della terza chiamata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, ogni altra domanda istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunziando, condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
, e 98/98, a titolo di
[...] Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno, € 182.703,40, oltre rivalutazione monetaria dall'ottobre 2023 alla sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo;
rigetta per il resto la domanda degli attori;
pagina 9 di 10 condanna manlevare la convenuta pagando direttamente in favore di Controparte_2
, Parte_1 Parte_5
98/98, a titolo di indennizzo, l'importo che è stata Controparte_1 condannata a pagare in favore degli attori, fermi gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e la quota di rischio assicurato;
condanna la convenuta a rimborsare agli odierni attori le spese processuali del procedimento n. R.G. 30017/2019, liquidate in € 164,50 per esborsi del CTU, € 8.375,65 oltre CPI e IVA per onorario del CTU, € 286,00 per esborsi ed € 3827,00 oltre 15%, oltre CPA e IVA per compenso del difensore, nonché della presente causa, liquidate in € 545,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso del difensore, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA.; condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese processuali della causa, liquidate in € 545,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso del difensore, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA.; pone il costo della CTU definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano 12.2.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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