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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1083/2024 promossa da:
C.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Federico D'Anneo, Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.f.: e (C.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Forlani C.F._3
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
o s s e r v a
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2
chiedendo il risarcimento dei danni dallo stesso patiti (quantificati in complessivi Controparte_1
€ 115.742,44 oltre rivalutazione monetaria ed interessi) in conseguenza dell'incendio occorso presso l'appartamento di sua proprietà in data 17 aprile 2023.
In particolare, il ricorrente ha esposto e documentato quanto segue:
− di aver concesso in locazione a dapprima con contratto del 19 marzo 2007 e CP_2 successivamente con contratto del 20 gennaio 2022, l'immobile di sua proprietà sito in
Lagosanto (FE), Via Papa Giovanni XXIII, n. 72;
1 − che nel corso del rapporto erano stati sostituiti alcuni arredi ed elettrodomestici, acquistati dall'inquilino e poi scontati dal canone di affitto che avrebbe dovuto percepire il ricorrente;
− che in data 17 aprile 2023, alle ore 6,29 ca., all'interno dell'appartamento suddetto, si era sviluppato un incendio che aveva arrecato gravissimi danni all'intero immobile e agli impianti, distruggendo tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
− che l'unica persona presente all'interno dell'appartamento al momento del sinistro era CP_1
priva di qualsivoglia legame contrattuale col ricorrente;
[...]
− che, come risultava dalla relazione dei vigili del fuoco di Ferrara del 10 maggio 2023 e confermato dalla perizia eseguita dal tecnico incaricato da parte del ricorrente, Ing. Per_1
la causa dell'incendio era da ricondurre al malfunzionamento della batteria di una
[...] sigaretta elettronica appoggiata, mentre era in carica, sul divano ubicato in soggiorno;
− a seguito dell'incendio l'immobile era stato dichiarato inagibile con provvedimento del
Sindaco di Lagosanto del 19 aprile 2023;
− che, pertanto, unica responsabile dei danni cagionati all'appartamento era (ex art. 2043 c.c.)
e ciò nella misura in cui la stessa, ponendo in carica la sigaretta elettronica e Controparte_1 posizionandola sul divano, aveva accettato il rischio che, in caso di malfunzionamento della batteria o del cavetto, potesse innescarsi un incendio, come in effetti verificatosi;
− in via di subordine, che anche se la fosse andata esente da responsabilità, CP_1 CP_2 nella sua qualità di conduttore ed in virtù dell'art. 1588 c.c., avrebbe comunque
[...] dovuto rispondere dell'evento, non potendosi ritenere sussistenti gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore;
− in via ulteriormente gradata, che avrebbe comunque potuto ipotizzarsi un concorso di responsabilità (ex art. 2055 c.c.) di e considerato che, come Controparte_1 CP_2 dagli stessi dichiarato ai vigili del fuoco, i medesimi sapevano perfettamente dove era ubicata la sigaretta elettronica in carica il giorno del sinistro, nulla facendo per togliere tale strumento dal tessuto del divano, superficie, come tale, facilmente infiammabile;
− che la condotta dei convenuti era stata gravemente negligente, risultando fatto notorio quello per cui la batteria dei dispositivi elettronici, quanto è posta in carica, può surriscaldarsi facilmente o addirittura esplodere, provocando scintille e fiamme;
− che, in conseguenza dell'incendio, il ricorrente aveva dovuto sostenere esborsi per complessivi
€ 7.087,58, mentre i danni all'appartamento venivano quantificati da altro tecnico incaricato
2 dal Ing. , in complessivi € 83.253,51 oltre i.v.a., somme a cui andava Pt_1 Persona_2 aggiunto l'ulteriore importo di € 13.800,00 a titolo di canoni di locazione da percepire fino alla naturale conclusione del contratto (gennaio 2026);
− che, con raccomandata inviata nel mese di aprile 2023, aveva unilateralmente CP_2 risolto il contratto di locazione per inagibilità dell'immobile.
− che il tentativo di mediazione esperito innanzi alla Camera di Commercio di Ferrara e
Ravenna aveva avuto esito negativo a fronte della mancata partecipazione di parte resistente.
e costituitisi tempestivamente, hanno eccepito: Controparte_1 CP_2
− in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della per assenza di sua CP_1 responsabilità nella causazione dell'evento, considerato, da un lato, che la stessa fumava sigarette tradizionali e non elettroniche e che, pertanto, quella presuntivamente foriera dell'incendio era di proprietà non sua ma del compagno dall'altro che la CP_2 convenuta neppure sapeva che vi era una sigaretta in carica, lasciata così dal per CP_2 trovarla pronta all'uso di rientro da lavoro, e, dall'altro lato ancora, che quando è successo l'evento, mentre il era già uscito per andare al lavoro, la si trovava a letto a CP_2 CP_1 dormire;
− nel merito, che nessuna certezza vi era circa l'origine effettiva dell'incendio atteso che la stessa relazione redatta dai vigili del fuoco indicava il malfunzionamento dell'apparecchiatura elettronica quale causa solo presumibile dell'evento e, tra l'altro, senza neppure escludere altre possibili cause;
− che nessuna rilevanza probatoria, anche solo indiziaria, era possibile attribuire alla perizia redatta dall'Ing. che, in quanto “di parte” e secondo la giurisprudenza, aveva valore di Per_1 mera allegazione;
− che, a dispetto di quanto affermato da parte attrice, il aveva dichiarato ai vigili del CP_2 fuoco che aveva sì posizionato la sigaretta in carica ma non nella presa posta alla sinistra del divano ma in quella di destra;
− che, invero, era più probabile che la causa dell'incendio andasse ravvisata nella vetustà dell'impianto elettrico, risalente agli anni sessanta/settanta e la cui dichiarazione di conformità era risalente al 2005;
− che controparte aveva omesso di fornire la prova dei danni subiti, non potendo ritenersi a ciò sufficiente la perizia redatta dall'Ing. . Per_2
3 In occasione delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. parte ricorrente, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi
contro
-dedotto:
− in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva della che la stessa era infondata CP_1 posto che quest'ultima, all'epoca del sinistro e pure dopo, come confermato dalla relazione investigativa della e dalla documentazione fotografica e videografica prodotta, Controparte_3 era solita fumare sigarette elettroniche e non tradizionali;
− che nessuno dei convenuti aveva dichiarato ai vigili del fuoco intervenuti che l'apparecchio elettronico fosse di proprietà di limitandosi gli stessi ad indicarne la posizione CP_2 al momento del sinistro;
− che la non era un'ospite occasionale del vivendo abitualmente con CP_1 CP_2 quest'ultimo nell'appartamento andato incendiato, ivi risultando formalmente residente, assieme al compagno ed in regime di convivenza, sotto la vigenza del primo contratto;
− che pertanto i convenuti, convivendo assieme da parecchi anni e conoscendo l'una le abitudini dell'altro, sapevano perfettamente che la sigaretta elettronica foriera del sinistro (al di là della proprietà effettiva della stessa) veniva abitualmente posta in carica sul divano, così conoscendo ed accettando il rischio di un incendio;
− che l'immobile di proprietà del ricorrente non era stato edificato negli anni sessanta/settanta ma nel 2003, mentre la dichiarazione di abitabilità risaliva al 27 settembre 2005;
− che, a dispetto di quanto asserito da controparte, che nulla prova sul punto, l'impianto elettrico era a norma e che tale circostanza non era stata mai messa in discussione dai vigili del fuoco intervenuti.
In occasione delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. parte resistente, nell'insistere nelle proprie difese, ha invece
contro
-dedotto:
− che la relazione investigativa prodotta ex adverso, avente valore di mera allegazione di parte, dimostrava che la faceva uso di sigaretta elettronica in sole due giornate dell'anno CP_1
2024, non anche che la stessa utilizzasse tale apparecchiatura già in data 17 aprile 2023;
− che la convivenza tra i convenuti era cessata dal 2013 mentre per il periodo successivo, in cui gli stessi si erano lasciati e ritrovati in ben due occasioni, i medesimi avevano stabilito di comune accordo di non riprendere una convivenza come in passato.
4 Il processo è stato istruito mediante l'interrogatorio formale dei convenuti, le deposizioni testimoniali di e e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 CP_4
l'espletamento di c.t.u. tecnica affidata all'Ing. . Persona_3
***
2. Motivi della decisione
La domanda svolta da parte ricorrente è fondata nei limiti che seguono.
In punto alla causa del sinistro, l'espletata istruttoria ha permesso di confermare la ricostruzione offerta da Parte_1
La c.t.u. affidata all'Ing. – le cui conclusioni questo giudicante ritiene di dover Persona_3 condividere in quanto immuni da vizi logici e coerenti con i fatti emersi nel corso del giudizio – ha infatti consentito di appurare che l'incendio presso l'appartamento di proprietà del ricorrente
“è stato verosimilmente innescato da un fenomeno di runaway termico (thermal runaway) occorso a una batteria al litio di una sigaretta elettronica, in fase di ricarica, collocata su un divano in materiale combustibile (tessuto sintetico) nel soggiorno” (pag. 40 dell'elaborato peritale). Più in dettaglio, si legge nella relazione peritale che “Sebbene non sia stato possibile ricostruire con assoluta certezza la marca e modello esatto del caricatore utilizzato, vi è forte probabilità che lo stesso fosse non originale o comunque inadatto alle specifiche tecniche del dispositivo. Il caricatore rinvenuto riportava indicazione di potenza massima 120 W, decisamente eccessiva per i comuni dispositivi da svapo, circostanza che può aver concorso al rapido innalzamento della temperatura” (pag. 40 della c.t.u.).
Tale dinamica, inoltre, è stata pure confermata dall'ausiliario autorizzato, il laboratorio Forensic
Experts, incaricato delle analisi tecniche sui reperti, e risulta coerente con la sequenza degli eventi descritta dai vigili del fuoco nel verbale di primo intervento (cfr. docc. 7 e 8 fasc. ricorrente), la perizia redatta dal tecnico di parte Ing. (cfr. doc. 11 fasc. Persona_1 ricorrente) e con la documentazione fotografica versata in atti (cfr. docc. 6 e 9 fasc. ricorrente).
Le cause dell'incendio vanno ravvisate dunque, da un lato, nell'utilizzo di un caricatore inadatto per la ricarica della sigaretta elettronica e che ha condotto al fenomeno di “runaway termico” e, dall'altro, nell'ubicazione di tale dispositivo, mentre era in fase di ricarica, su una superficie facilmente combustibile (un divano in tessuto sintetico).
5 Quanto sopra impone di escludere altre cause all'origine del sinistro e, in particolare, una presunta vetustà dell'impianto elettrico, circostanza solo allegata e mai adeguatamente provata da parte dei convenuti.
La c.t.u. redatta dall'Ing. continua infatti chiarendo che “Si esclude, sulla base delle Per_3 verifiche svolte, l'intervento di altre fonti di ignizione alternative (impianto elettrico fisso, fornelli, atti dolosi) […] lo scrivente, ad esito delle analisi e verifiche condotte, nonché di quanto riportato al capitolo 5.2 del presente elaborato, al quale si rimanda per ogni approfondimento, ha potuto rilevare, in linea con quanto osservato anche dall'ausiliario laboratorio Forensic
Experts, che non sono stati riscontrati danni, segni di fusione o alterazioni sui conduttori dell'impianto elettrico fisso in prossimità dell'area d'innesco. Pertanto, sulla base degli elementi tecnici raccolti, si può escludere con ragionevole certezza che l'impianto elettrico sia all'origine dell'incendio” (pagg. 41 e 42 dell'elaborato peritale).
Tale solo allegata circostanza, inoltre, risulta tanto meno persuasiva se poi si consideri che, come risulta dall'art. 7 dell'atto di compravendita di cui al doc. 30 fasc. ricorrente e contrariamente a quanto asserito dai convenuti, l'immobile fu acquistato nel 2005 direttamente dal costruttore (la
“Immobiliare Padana di AT AB & C. S.a.s.) che lo edificò nell'anno 2003 e che fu dichiarato abitabile dal Comune di Lagosanto in data 27 settembre 2005.
Sempre la c.t.u. affidata all'Ing. ha inoltre precisato che “A ulteriore conferma Per_3 dell'assenza di alcun nesso con l'impianto elettrico fisso, si evidenzia che lo stesso è risultato regolarmente certificato con dichiarazione di conformità ai sensi della Legge n. 46/1990 e del
D.M. 37/2008, come risulta dalla documentazione prodotta dal Comune di Lagosanto. La
Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore abilitato ( Controparte_5
) attesta che: “L'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola CP_6 dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 46/1990, [...] utilizzando componenti costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione”. Inoltre, la certificazione è stata allegata alla richiesta di agibilità del fabbricato e considerata idonea dall'ufficio tecnico comunale per il rilascio del titolo edilizio e del certificato finale di agibilità. Non risultano agli atti segnalazioni di anomalie o non conformità all'impianto elettrico da parte degli occupanti o da soggetti terzi nei mesi precedenti l'evento” (pag. 20 della c.t.u.).
Così accertate le cause dell'incendio, va anzitutto ravvisata una responsabilità in capo CP_2 nella verificazione dello stesso, dovendo questi rispondere, ai sensi dell'art. 1588 c.c.,
[...]
6 della perdita e del deterioramento della cosa locata, “anche se derivanti da incendio”, e non avendo il medesimo provato che tali eventi “siano accaduti per causa a lui non imputabile”
(comma 1).
La circostanza invocata quale esimente (cioè la vetusta dell'impianto elettrico) oltre a non essere stata adeguatamente provata nonostante l'onere della prova gravante sul convenuto, è risultata pure smentita, come sopra detto, dai risultati dell'istruttoria.
in particolare, non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele del caso, ciò che CP_2 costituisce specificazione dell'obbligazione di servirsi del bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
La condotta dal medesimo tenuta risulta caratterizzata da colpa, avendo lo stesso ammesso, in sede di interrogatorio formale, di aver riposto lui “in carica la sigaretta elettronica nella parte destra della stanza soggiorno dove c'erano altre prese elettriche”. Dichiarazione, questa, avente un indubbio valore confessorio.
Negligenza tanto più grave se poi si consideri: i) che costituisce dato di comune esperienza quello per cui la batteria di qualunque dispositivo elettronico, quanto è posta in carica, può surriscaldarsi facilmente o addirittura esplodere, provocando scintille e fiamme;
ii) che tale rischio risulta tanto maggiore nei casi in cui, come quello di specie, si utilizzi un caricabatteria non adatto per la ricarica del dispositivo elettronico;
iii) che il rischio di incendio aumenta ancor di più nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie de qua, il dispositivo venga riposto su di una superficie non ignifuga mentre si trova in fase di ricarica;
iv) che l'apparecchio è stato lasciato incustodito per diverse ore, senza alcuna sorveglianza, nonostante il rischio già evidenziato (si legge a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta che il “Sig. […] l'aveva messa in presa per CP_2 trovarla pronta all'uso al rientro dal lavoro”).
Tutte le circostanze sopra evidenziate impongono allora di ritenere che l'incendio che ha colpito l'immobile di proprietà del ricorrente in data 17 aprile 2023 sia da ricondurre alla responsabilità del convenuto CP_2
Tale responsabilità deve tuttavia ritenersi esclusiva, non essendo stata raggiunta la prova circa la riconducibilità dell'evento di danno anche in capo alla compagna Controparte_1
Secondo la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, formatasi in materia di illecito extracontrattuale “Ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo;
7 ma l'applicazione di tale principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile, dove muta la regola probatoria, per cui mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n.
581; conf.: Cass., 05 marzo 2024, n. 5922; Cass., 30 giugno 2021, n.18584; Cass., SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 576; Cass., 8 gennaio 2020, n. 122; Cass., Sez. Lav., 04 settembre 1981, n.
5051; Trib. Napoli Nord, 31 agosto 2023, n. 3620; Trib. Parma, Sez. Lav. 30 agosto 2022, n. 54).
Sempre secondo la prevalente giurisprudenza, analoghe regole valgono anche in riferimento alla c.d. “causalità omissiva” (cfr. Cass., SS. UU., 11 gennaio 2008, n. 576) con la precisazione, tuttavia, che la condotta omessa possa – comunque – considerarsi “giuridicamente dovuta”.
Secondo Cass., 3 febbraio 2022, n. 3294 “ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo ad un addebito quantomeno colposo all'agente”.
Tanto premesso, va anzitutto precisato che parte ricorrente non ha dimostrato, come era suo preciso onere (avendo invocato una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), che la sigaretta elettronica foriera dell'incidente fosse di proprietà o nel possesso della convenuta o anche della convenuta. Le testimonianze raccolte in seno all'istruttoria, infatti, non hanno consentito di risalire con certezza all'effettiva titolarità del bene (cfr. deposizioni dei testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
Parimenti priva di prova la circostanza per cui alla data del 17 aprile 2023, Controparte_1 utilizzasse la sigaretta elettronica che ha cagionato l'evento.
Una tale circostanza, infatti, non può essere desunta dal fatto che la stessa, già a quella data, fosse dedita al vizio del fumo, avendo dichiarato di fumare sigarette tradizionali e non elettroniche – elemento, quest'ultimo, che trova conferma nelle fotografie di cui a pag. 9 della relazione della
Forensic Experts allegata alla c.t.u. (all. 4) in cui è possibile scorgere la presenza di un accendino rosso all'interno di un posacenere e diversi mozziconi di sigaretta tradizionale – né dal fatto che la stessa, più di un anno dopo ed in sole due occasioni (esattamente nelle date del 9 settembre
8 2024 e del 23 settembre 2024; cfr. docc. 21, 22, 23, 24, 25, 26 fasc. ricorrente e le testimonianze di e , fosse stata colta nell'atto di fumare sigarette elettroniche. Tes_3 CP_4
Neppure dirimente può considerarsi la dichiarazione resa dal teste in occasione Testimone_1 dell'udienza del 20 gennaio 2025, quella cioè per cui “la sig.ra mi dichiarò che sul CP_1 divano era posizionata una sigaretta elettronica in ricarica”.
Trattatasi di testimonianza c.d. de relato ex parte che, secondo la giurisprudenza, considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” (cfr. Cass., 8 febbraio 2006, n.
2815; Cass., 17 ottobre 1998, n. 10297; Trib. Reggio Emilia, 14 giugno 2012, n. 1135).
L'ulteriore circostanza, allegata dal ricorrente, secondo cui “la signora sapeva del CP_1 posizionamento del dispositivo sul divano perché ce lo aveva messo lei” (pag. 6 della memoria conclusiva autorizzata depositata nell'interesse di oltre a non essere supportata da Parte_1 adeguati elementi di prova, anche solo indiziari, è pure contraddetta dalla dichiarazione resa dal compagno in sede di interrogatorio formale (“ho messo io in carica la sigaretta CP_2 elettronica”) che, in quanto confessione, riveste valore di prova legale, vincolante per il giudice, ex art. 2733 c.c.
Infine, neppure è condivisibile l'affermazione di parte ricorrente secondo cui “la Signora CP_1 sapeva della circostanza per aver assistito a tale azione posta in essere dal in sua CP_2 presenza e non è intervenuta per disinnescare il pericolo” e quella per cui la stessa “ha omesso di porre in essere un proprio comportamento attivo volto a staccare il dispositivo dalla presa” (pag.
7 della memoria conclusiva autorizzata).
Nel caso di specie, infatti, ammesso pure che la sapesse dell'esatta posizione della CP_1 sigaretta elettronica, non poteva ritenersi sussistente, in capo alla stessa, un qualche obbligo di procedere allo spostamento dell'apparecchiatura, non potendo, la relativa condotta, considerarsi
“giuridicamente dovuta”.
Un tale obbligo, tra l'altro, non può essere semplicisticamente dedotto dalla frequentazione abituale della casa del compagno e, dunque, dall'ipotetica conoscenza delle abitudini di vita di quest'ultimo.
Si consideri, inoltre, che l'incendio è divampato nelle prime ore del mattino (alle ore 6:29 circa della mattina del 17 aprile 2023) e mentre la convenuta si trovava ancora nella propria camera da
9 letto a dormire. La stessa, pertanto, non era comunque nelle condizioni di intervenire tempestivamente per domare le fiamme.
Per tutto quanto sopra deve ritenersi che la condotta del convenuto – il quale ha dichiarato di essere stato lui a porre in ricarica, sopra il divano, la sigaretta elettronica prima di andare al lavoro – ha avuto un'efficacia causale sufficiente ed esclusiva nella verificazione dell'incendio.
Applicando la regola del “più probabile che non” e considerando tutte le circostanze del caso concreto, in difetto di prova circa la proprietà o l'uso del dispositivo elettronico da parte della convenuta, deve allora escludersi che quest'ultima abbia concorso a determinare l'evento di danno, non ricorrendo elementi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile una sua responsabilità esclusiva (ex art. 2043 c.c.) ovvero una sua responsabilità concorrente con quella del Romani (ex art. 2055 c.c.).
Va così accolta l'eccezione di merito di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva di
Controparte_1
Solo pertanto, va condannato al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente. CP_2
Gli stessi risultano adeguatamente provati nel corso del giudizio (cfr. docc. 5 bis, 6, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
Per quanto riguarda la loro quantificazione, in particolare per i danni all'immobile ed ai mobili presenti nell'appartamento, si ritiene di condividere la stima fatta dal c.t.u. Ing. , in quanto Per_3 adeguatamente motivata e redatta “sulla base della documentazione agli atti e delle risultanze dei sopralluoghi” (pag. 24 della c.t.u.).
Rinviando alla tabella di cui a pagg. 24 e 25 dell'elaborato peritale, i danni ai mobili andati distrutti/rovinati a seguito dell'incendio possono così stimarsi in € 14.100,00, i.v.a. inclusa.
Per ciò che concerne i danni all'immobile, la c.t.u., nel dare atto che le opere esterne risultavano
“già eseguite al momento del sopralluogo, come documentato nei docc. 12, 13 e 14 prodotti da
Parte Ricorrente” (pag. 26 dell'elaborato peritale), ha quantificato gli stessi – giusta tabella riassuntiva di cui alle pagg. 26 - 33 della c.t.u. alla quale si rinvia – in € 73.500,00, i.v.a. inclusa,
e tale è la somma da liquidare per questa voce di danno.
Parte ricorrente ha inoltre lamentato di aver subito ulteriori pregiudizi in conseguenza del sinistro.
Anzitutto un danno di € 9.405,58 per “spese vive sostenute” di cui € 1.649,44 per compensi dell'Ing. (cfr. doc. 16 fasc. ricorrente), € 888,16 per compensi dell'Ing. Persona_2 Per_1
10 (sopralluogo e relazione tecnica;
cfr. doc. 17 fasc. ricorrente), € 4.255,00 a titolo di spese Per_1 di ripristino tinteggiatura della facciata e del vano scale condominiale (cfr. docc. 14 e 15 fasc. ricorrente), € 294,98 per spese di avvio del procedimento di mediazione (cfr. doc. 18 fasc. ricorrente) ed € 2.318,00 per spese di investigazione (docc. 4 e 4 bis allegati alla nota spese depositata in data 23 giugno 2025).
Le domande in tale senso non possono trovare accoglimento, trattandosi di spese sostenute per prestazioni professionali non necessariamente collegate, da un punto di vista causale, all'evento di danno ex artt. 2043 - 1223 c.c.. (cfr. Cass., 12 aprile 2006, n. 8512 e Cass., 24 febbraio 1975,
n. 683).
Le spese di avvio del procedimento (obbligatorio) di mediazione, al pari dei relativi compensi e delle spese di c.t.p. e c.t.u., sono considerate in giurisprudenza quali spese processuali (esborsi) ex art. 91 c.p.c. e seguono la soccombenza (cfr., da ultimo, Cass., 21 novembre 2023, n. 32306;
Cass., 15 ottobre 2024, n. 26729;). Tali spese, pertanto, vanno senz'altro rimborsate in favore di parte ricorrente e liquidate assieme alle spese di lite.
Per ciò che concerne, invece, le spese di ripristino tinteggiatura della facciata e del vano scale le stesse risultano già incluse nella somma liquidata per il risarcimento dei danni CP_7 occorsi all'immobile (€ 73.500,00, i.v.a. inclusa).
I compensi pagati agli Ingegneri e in quanto non eccessivi o superflui (cfr. Per_2 Per_1
Cass., 20 novembre 2019, n. 30289), devono pure ritenersi ripetibili, avendone, tra l'altro, parte ricorrente, provato l'effettivo esborso attraverso le contabili di bonifico di cui ai docc. 16 e 17. ha lamentato inoltre di aver subito un danno da lucro cessante connesso alla perdita Parte_1 dei canoni di locazione in conseguenza della distruzione della cosa locata e della risoluzione ante tempus del contratto comunicata dal convenuto (cfr. doc. 19). Danno stimato in € 13.600,00 (€
400,00 al mese per n. 34 mesi, da aprile 2023 a gennaio 2026), cui viene aggiunto l'ulteriore importo di € 200,00 quale residuo del canone di gennaio 2022, così per complessivi € 13.800,00.
Rispetto a tali ulteriori voci di danno si rileva che in sede di interrogatorio CP_2 formale, ha dichiarato, da un lato, di dover ancora “versare parte del canone di locazione di gennaio 2022 pari ad € 200,00” e, dall'altro, che “dopo aver versato il mese di aprile non ho versato altre mensilità dalla data dell'incendio”. Entrambe le dichiarazioni appena richiamate rivestono un indubbio valore confessorio.
11 Per ciò che concerne il canone afferente al mese di aprile 2023, l'allegazione del ricorrente di mancato pagamento non è stata specificamente contestata da parte convenuta, né quest'ultima ha offerto la prova dell'adempimento della propria obbligazione.
Per ciò che concerne, invece, gli ulteriori canoni che sarebbero maturati fino alla naturale risoluzione del contratto, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza, “la totale distruzione dell'immobile locato comporta l'estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita. Tuttavia, se il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 c.c. e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione dal locatore non voluto né altrimenti determinato” (Cass., 17 maggio 2010, n. 11972).
Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi risarcito il danno da lucro cessante conseguente alla risoluzione del rapporto locatizio, da liquidare in complessivi € 13.600,00 (€ 400,00 al mese x n.
34 mesi, da aprile 2023 a gennaio 2026), cui occorre sommare – per stessa ammissione del convenuto – l'ulteriore importo di € 200,00 quale residuo del canone di gennaio 2022, così per complessivi € 13.800,00.
Posto tutto quanto sopra, va condannato al pagamento della somma complessiva CP_2 di € 103.937,60, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, quelle di mediazione e quelle di c.t.p. c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 1083/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
12 1) ND a pagare, in favore di la somma di € 103.937,60, CP_2 Parte_1 comprensivo di danno emergente e lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro, in data 17-4-2023, sino al saldo;
2) ND a rifondere a le spese del procedimento di CP_2 Parte_1 mediazione, liquidate in € 294,98 per esborsi e in € 1.008,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
spese lite per il resto compensate;
3) ND a rifondere a le spese di lite del presente CP_2 Parte_1 procedimento liquidate in € 2.587,88 per esborsi (comprensivi dei compensi del c.t.p.) e in €
14.103,00 per compensi oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
4) PONE le spese di c.t.u. e dei relativi ausiliari come liquidati in corso di causa definitivamente a carico di con obbligo di rifusione di quanto anticipato da parte ricorrente;
CP_2
5) RIGETTA nel resto.
Ferrara, l'8 luglio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1083/2024 promossa da:
C.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Federico D'Anneo, Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.f.: e (C.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Forlani C.F._3
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
o s s e r v a
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2
chiedendo il risarcimento dei danni dallo stesso patiti (quantificati in complessivi Controparte_1
€ 115.742,44 oltre rivalutazione monetaria ed interessi) in conseguenza dell'incendio occorso presso l'appartamento di sua proprietà in data 17 aprile 2023.
In particolare, il ricorrente ha esposto e documentato quanto segue:
− di aver concesso in locazione a dapprima con contratto del 19 marzo 2007 e CP_2 successivamente con contratto del 20 gennaio 2022, l'immobile di sua proprietà sito in
Lagosanto (FE), Via Papa Giovanni XXIII, n. 72;
1 − che nel corso del rapporto erano stati sostituiti alcuni arredi ed elettrodomestici, acquistati dall'inquilino e poi scontati dal canone di affitto che avrebbe dovuto percepire il ricorrente;
− che in data 17 aprile 2023, alle ore 6,29 ca., all'interno dell'appartamento suddetto, si era sviluppato un incendio che aveva arrecato gravissimi danni all'intero immobile e agli impianti, distruggendo tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
− che l'unica persona presente all'interno dell'appartamento al momento del sinistro era CP_1
priva di qualsivoglia legame contrattuale col ricorrente;
[...]
− che, come risultava dalla relazione dei vigili del fuoco di Ferrara del 10 maggio 2023 e confermato dalla perizia eseguita dal tecnico incaricato da parte del ricorrente, Ing. Per_1
la causa dell'incendio era da ricondurre al malfunzionamento della batteria di una
[...] sigaretta elettronica appoggiata, mentre era in carica, sul divano ubicato in soggiorno;
− a seguito dell'incendio l'immobile era stato dichiarato inagibile con provvedimento del
Sindaco di Lagosanto del 19 aprile 2023;
− che, pertanto, unica responsabile dei danni cagionati all'appartamento era (ex art. 2043 c.c.)
e ciò nella misura in cui la stessa, ponendo in carica la sigaretta elettronica e Controparte_1 posizionandola sul divano, aveva accettato il rischio che, in caso di malfunzionamento della batteria o del cavetto, potesse innescarsi un incendio, come in effetti verificatosi;
− in via di subordine, che anche se la fosse andata esente da responsabilità, CP_1 CP_2 nella sua qualità di conduttore ed in virtù dell'art. 1588 c.c., avrebbe comunque
[...] dovuto rispondere dell'evento, non potendosi ritenere sussistenti gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore;
− in via ulteriormente gradata, che avrebbe comunque potuto ipotizzarsi un concorso di responsabilità (ex art. 2055 c.c.) di e considerato che, come Controparte_1 CP_2 dagli stessi dichiarato ai vigili del fuoco, i medesimi sapevano perfettamente dove era ubicata la sigaretta elettronica in carica il giorno del sinistro, nulla facendo per togliere tale strumento dal tessuto del divano, superficie, come tale, facilmente infiammabile;
− che la condotta dei convenuti era stata gravemente negligente, risultando fatto notorio quello per cui la batteria dei dispositivi elettronici, quanto è posta in carica, può surriscaldarsi facilmente o addirittura esplodere, provocando scintille e fiamme;
− che, in conseguenza dell'incendio, il ricorrente aveva dovuto sostenere esborsi per complessivi
€ 7.087,58, mentre i danni all'appartamento venivano quantificati da altro tecnico incaricato
2 dal Ing. , in complessivi € 83.253,51 oltre i.v.a., somme a cui andava Pt_1 Persona_2 aggiunto l'ulteriore importo di € 13.800,00 a titolo di canoni di locazione da percepire fino alla naturale conclusione del contratto (gennaio 2026);
− che, con raccomandata inviata nel mese di aprile 2023, aveva unilateralmente CP_2 risolto il contratto di locazione per inagibilità dell'immobile.
− che il tentativo di mediazione esperito innanzi alla Camera di Commercio di Ferrara e
Ravenna aveva avuto esito negativo a fronte della mancata partecipazione di parte resistente.
e costituitisi tempestivamente, hanno eccepito: Controparte_1 CP_2
− in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della per assenza di sua CP_1 responsabilità nella causazione dell'evento, considerato, da un lato, che la stessa fumava sigarette tradizionali e non elettroniche e che, pertanto, quella presuntivamente foriera dell'incendio era di proprietà non sua ma del compagno dall'altro che la CP_2 convenuta neppure sapeva che vi era una sigaretta in carica, lasciata così dal per CP_2 trovarla pronta all'uso di rientro da lavoro, e, dall'altro lato ancora, che quando è successo l'evento, mentre il era già uscito per andare al lavoro, la si trovava a letto a CP_2 CP_1 dormire;
− nel merito, che nessuna certezza vi era circa l'origine effettiva dell'incendio atteso che la stessa relazione redatta dai vigili del fuoco indicava il malfunzionamento dell'apparecchiatura elettronica quale causa solo presumibile dell'evento e, tra l'altro, senza neppure escludere altre possibili cause;
− che nessuna rilevanza probatoria, anche solo indiziaria, era possibile attribuire alla perizia redatta dall'Ing. che, in quanto “di parte” e secondo la giurisprudenza, aveva valore di Per_1 mera allegazione;
− che, a dispetto di quanto affermato da parte attrice, il aveva dichiarato ai vigili del CP_2 fuoco che aveva sì posizionato la sigaretta in carica ma non nella presa posta alla sinistra del divano ma in quella di destra;
− che, invero, era più probabile che la causa dell'incendio andasse ravvisata nella vetustà dell'impianto elettrico, risalente agli anni sessanta/settanta e la cui dichiarazione di conformità era risalente al 2005;
− che controparte aveva omesso di fornire la prova dei danni subiti, non potendo ritenersi a ciò sufficiente la perizia redatta dall'Ing. . Per_2
3 In occasione delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. parte ricorrente, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi
contro
-dedotto:
− in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva della che la stessa era infondata CP_1 posto che quest'ultima, all'epoca del sinistro e pure dopo, come confermato dalla relazione investigativa della e dalla documentazione fotografica e videografica prodotta, Controparte_3 era solita fumare sigarette elettroniche e non tradizionali;
− che nessuno dei convenuti aveva dichiarato ai vigili del fuoco intervenuti che l'apparecchio elettronico fosse di proprietà di limitandosi gli stessi ad indicarne la posizione CP_2 al momento del sinistro;
− che la non era un'ospite occasionale del vivendo abitualmente con CP_1 CP_2 quest'ultimo nell'appartamento andato incendiato, ivi risultando formalmente residente, assieme al compagno ed in regime di convivenza, sotto la vigenza del primo contratto;
− che pertanto i convenuti, convivendo assieme da parecchi anni e conoscendo l'una le abitudini dell'altro, sapevano perfettamente che la sigaretta elettronica foriera del sinistro (al di là della proprietà effettiva della stessa) veniva abitualmente posta in carica sul divano, così conoscendo ed accettando il rischio di un incendio;
− che l'immobile di proprietà del ricorrente non era stato edificato negli anni sessanta/settanta ma nel 2003, mentre la dichiarazione di abitabilità risaliva al 27 settembre 2005;
− che, a dispetto di quanto asserito da controparte, che nulla prova sul punto, l'impianto elettrico era a norma e che tale circostanza non era stata mai messa in discussione dai vigili del fuoco intervenuti.
In occasione delle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. parte resistente, nell'insistere nelle proprie difese, ha invece
contro
-dedotto:
− che la relazione investigativa prodotta ex adverso, avente valore di mera allegazione di parte, dimostrava che la faceva uso di sigaretta elettronica in sole due giornate dell'anno CP_1
2024, non anche che la stessa utilizzasse tale apparecchiatura già in data 17 aprile 2023;
− che la convivenza tra i convenuti era cessata dal 2013 mentre per il periodo successivo, in cui gli stessi si erano lasciati e ritrovati in ben due occasioni, i medesimi avevano stabilito di comune accordo di non riprendere una convivenza come in passato.
4 Il processo è stato istruito mediante l'interrogatorio formale dei convenuti, le deposizioni testimoniali di e e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 CP_4
l'espletamento di c.t.u. tecnica affidata all'Ing. . Persona_3
***
2. Motivi della decisione
La domanda svolta da parte ricorrente è fondata nei limiti che seguono.
In punto alla causa del sinistro, l'espletata istruttoria ha permesso di confermare la ricostruzione offerta da Parte_1
La c.t.u. affidata all'Ing. – le cui conclusioni questo giudicante ritiene di dover Persona_3 condividere in quanto immuni da vizi logici e coerenti con i fatti emersi nel corso del giudizio – ha infatti consentito di appurare che l'incendio presso l'appartamento di proprietà del ricorrente
“è stato verosimilmente innescato da un fenomeno di runaway termico (thermal runaway) occorso a una batteria al litio di una sigaretta elettronica, in fase di ricarica, collocata su un divano in materiale combustibile (tessuto sintetico) nel soggiorno” (pag. 40 dell'elaborato peritale). Più in dettaglio, si legge nella relazione peritale che “Sebbene non sia stato possibile ricostruire con assoluta certezza la marca e modello esatto del caricatore utilizzato, vi è forte probabilità che lo stesso fosse non originale o comunque inadatto alle specifiche tecniche del dispositivo. Il caricatore rinvenuto riportava indicazione di potenza massima 120 W, decisamente eccessiva per i comuni dispositivi da svapo, circostanza che può aver concorso al rapido innalzamento della temperatura” (pag. 40 della c.t.u.).
Tale dinamica, inoltre, è stata pure confermata dall'ausiliario autorizzato, il laboratorio Forensic
Experts, incaricato delle analisi tecniche sui reperti, e risulta coerente con la sequenza degli eventi descritta dai vigili del fuoco nel verbale di primo intervento (cfr. docc. 7 e 8 fasc. ricorrente), la perizia redatta dal tecnico di parte Ing. (cfr. doc. 11 fasc. Persona_1 ricorrente) e con la documentazione fotografica versata in atti (cfr. docc. 6 e 9 fasc. ricorrente).
Le cause dell'incendio vanno ravvisate dunque, da un lato, nell'utilizzo di un caricatore inadatto per la ricarica della sigaretta elettronica e che ha condotto al fenomeno di “runaway termico” e, dall'altro, nell'ubicazione di tale dispositivo, mentre era in fase di ricarica, su una superficie facilmente combustibile (un divano in tessuto sintetico).
5 Quanto sopra impone di escludere altre cause all'origine del sinistro e, in particolare, una presunta vetustà dell'impianto elettrico, circostanza solo allegata e mai adeguatamente provata da parte dei convenuti.
La c.t.u. redatta dall'Ing. continua infatti chiarendo che “Si esclude, sulla base delle Per_3 verifiche svolte, l'intervento di altre fonti di ignizione alternative (impianto elettrico fisso, fornelli, atti dolosi) […] lo scrivente, ad esito delle analisi e verifiche condotte, nonché di quanto riportato al capitolo 5.2 del presente elaborato, al quale si rimanda per ogni approfondimento, ha potuto rilevare, in linea con quanto osservato anche dall'ausiliario laboratorio Forensic
Experts, che non sono stati riscontrati danni, segni di fusione o alterazioni sui conduttori dell'impianto elettrico fisso in prossimità dell'area d'innesco. Pertanto, sulla base degli elementi tecnici raccolti, si può escludere con ragionevole certezza che l'impianto elettrico sia all'origine dell'incendio” (pagg. 41 e 42 dell'elaborato peritale).
Tale solo allegata circostanza, inoltre, risulta tanto meno persuasiva se poi si consideri che, come risulta dall'art. 7 dell'atto di compravendita di cui al doc. 30 fasc. ricorrente e contrariamente a quanto asserito dai convenuti, l'immobile fu acquistato nel 2005 direttamente dal costruttore (la
“Immobiliare Padana di AT AB & C. S.a.s.) che lo edificò nell'anno 2003 e che fu dichiarato abitabile dal Comune di Lagosanto in data 27 settembre 2005.
Sempre la c.t.u. affidata all'Ing. ha inoltre precisato che “A ulteriore conferma Per_3 dell'assenza di alcun nesso con l'impianto elettrico fisso, si evidenzia che lo stesso è risultato regolarmente certificato con dichiarazione di conformità ai sensi della Legge n. 46/1990 e del
D.M. 37/2008, come risulta dalla documentazione prodotta dal Comune di Lagosanto. La
Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore abilitato ( Controparte_5
) attesta che: “L'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola CP_6 dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 46/1990, [...] utilizzando componenti costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione”. Inoltre, la certificazione è stata allegata alla richiesta di agibilità del fabbricato e considerata idonea dall'ufficio tecnico comunale per il rilascio del titolo edilizio e del certificato finale di agibilità. Non risultano agli atti segnalazioni di anomalie o non conformità all'impianto elettrico da parte degli occupanti o da soggetti terzi nei mesi precedenti l'evento” (pag. 20 della c.t.u.).
Così accertate le cause dell'incendio, va anzitutto ravvisata una responsabilità in capo CP_2 nella verificazione dello stesso, dovendo questi rispondere, ai sensi dell'art. 1588 c.c.,
[...]
6 della perdita e del deterioramento della cosa locata, “anche se derivanti da incendio”, e non avendo il medesimo provato che tali eventi “siano accaduti per causa a lui non imputabile”
(comma 1).
La circostanza invocata quale esimente (cioè la vetusta dell'impianto elettrico) oltre a non essere stata adeguatamente provata nonostante l'onere della prova gravante sul convenuto, è risultata pure smentita, come sopra detto, dai risultati dell'istruttoria.
in particolare, non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele del caso, ciò che CP_2 costituisce specificazione dell'obbligazione di servirsi del bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
La condotta dal medesimo tenuta risulta caratterizzata da colpa, avendo lo stesso ammesso, in sede di interrogatorio formale, di aver riposto lui “in carica la sigaretta elettronica nella parte destra della stanza soggiorno dove c'erano altre prese elettriche”. Dichiarazione, questa, avente un indubbio valore confessorio.
Negligenza tanto più grave se poi si consideri: i) che costituisce dato di comune esperienza quello per cui la batteria di qualunque dispositivo elettronico, quanto è posta in carica, può surriscaldarsi facilmente o addirittura esplodere, provocando scintille e fiamme;
ii) che tale rischio risulta tanto maggiore nei casi in cui, come quello di specie, si utilizzi un caricabatteria non adatto per la ricarica del dispositivo elettronico;
iii) che il rischio di incendio aumenta ancor di più nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie de qua, il dispositivo venga riposto su di una superficie non ignifuga mentre si trova in fase di ricarica;
iv) che l'apparecchio è stato lasciato incustodito per diverse ore, senza alcuna sorveglianza, nonostante il rischio già evidenziato (si legge a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta che il “Sig. […] l'aveva messa in presa per CP_2 trovarla pronta all'uso al rientro dal lavoro”).
Tutte le circostanze sopra evidenziate impongono allora di ritenere che l'incendio che ha colpito l'immobile di proprietà del ricorrente in data 17 aprile 2023 sia da ricondurre alla responsabilità del convenuto CP_2
Tale responsabilità deve tuttavia ritenersi esclusiva, non essendo stata raggiunta la prova circa la riconducibilità dell'evento di danno anche in capo alla compagna Controparte_1
Secondo la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, formatasi in materia di illecito extracontrattuale “Ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo;
7 ma l'applicazione di tale principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile, dove muta la regola probatoria, per cui mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n.
581; conf.: Cass., 05 marzo 2024, n. 5922; Cass., 30 giugno 2021, n.18584; Cass., SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 576; Cass., 8 gennaio 2020, n. 122; Cass., Sez. Lav., 04 settembre 1981, n.
5051; Trib. Napoli Nord, 31 agosto 2023, n. 3620; Trib. Parma, Sez. Lav. 30 agosto 2022, n. 54).
Sempre secondo la prevalente giurisprudenza, analoghe regole valgono anche in riferimento alla c.d. “causalità omissiva” (cfr. Cass., SS. UU., 11 gennaio 2008, n. 576) con la precisazione, tuttavia, che la condotta omessa possa – comunque – considerarsi “giuridicamente dovuta”.
Secondo Cass., 3 febbraio 2022, n. 3294 “ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo ad un addebito quantomeno colposo all'agente”.
Tanto premesso, va anzitutto precisato che parte ricorrente non ha dimostrato, come era suo preciso onere (avendo invocato una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), che la sigaretta elettronica foriera dell'incidente fosse di proprietà o nel possesso della convenuta o anche della convenuta. Le testimonianze raccolte in seno all'istruttoria, infatti, non hanno consentito di risalire con certezza all'effettiva titolarità del bene (cfr. deposizioni dei testi
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
Parimenti priva di prova la circostanza per cui alla data del 17 aprile 2023, Controparte_1 utilizzasse la sigaretta elettronica che ha cagionato l'evento.
Una tale circostanza, infatti, non può essere desunta dal fatto che la stessa, già a quella data, fosse dedita al vizio del fumo, avendo dichiarato di fumare sigarette tradizionali e non elettroniche – elemento, quest'ultimo, che trova conferma nelle fotografie di cui a pag. 9 della relazione della
Forensic Experts allegata alla c.t.u. (all. 4) in cui è possibile scorgere la presenza di un accendino rosso all'interno di un posacenere e diversi mozziconi di sigaretta tradizionale – né dal fatto che la stessa, più di un anno dopo ed in sole due occasioni (esattamente nelle date del 9 settembre
8 2024 e del 23 settembre 2024; cfr. docc. 21, 22, 23, 24, 25, 26 fasc. ricorrente e le testimonianze di e , fosse stata colta nell'atto di fumare sigarette elettroniche. Tes_3 CP_4
Neppure dirimente può considerarsi la dichiarazione resa dal teste in occasione Testimone_1 dell'udienza del 20 gennaio 2025, quella cioè per cui “la sig.ra mi dichiarò che sul CP_1 divano era posizionata una sigaretta elettronica in ricarica”.
Trattatasi di testimonianza c.d. de relato ex parte che, secondo la giurisprudenza, considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” (cfr. Cass., 8 febbraio 2006, n.
2815; Cass., 17 ottobre 1998, n. 10297; Trib. Reggio Emilia, 14 giugno 2012, n. 1135).
L'ulteriore circostanza, allegata dal ricorrente, secondo cui “la signora sapeva del CP_1 posizionamento del dispositivo sul divano perché ce lo aveva messo lei” (pag. 6 della memoria conclusiva autorizzata depositata nell'interesse di oltre a non essere supportata da Parte_1 adeguati elementi di prova, anche solo indiziari, è pure contraddetta dalla dichiarazione resa dal compagno in sede di interrogatorio formale (“ho messo io in carica la sigaretta CP_2 elettronica”) che, in quanto confessione, riveste valore di prova legale, vincolante per il giudice, ex art. 2733 c.c.
Infine, neppure è condivisibile l'affermazione di parte ricorrente secondo cui “la Signora CP_1 sapeva della circostanza per aver assistito a tale azione posta in essere dal in sua CP_2 presenza e non è intervenuta per disinnescare il pericolo” e quella per cui la stessa “ha omesso di porre in essere un proprio comportamento attivo volto a staccare il dispositivo dalla presa” (pag.
7 della memoria conclusiva autorizzata).
Nel caso di specie, infatti, ammesso pure che la sapesse dell'esatta posizione della CP_1 sigaretta elettronica, non poteva ritenersi sussistente, in capo alla stessa, un qualche obbligo di procedere allo spostamento dell'apparecchiatura, non potendo, la relativa condotta, considerarsi
“giuridicamente dovuta”.
Un tale obbligo, tra l'altro, non può essere semplicisticamente dedotto dalla frequentazione abituale della casa del compagno e, dunque, dall'ipotetica conoscenza delle abitudini di vita di quest'ultimo.
Si consideri, inoltre, che l'incendio è divampato nelle prime ore del mattino (alle ore 6:29 circa della mattina del 17 aprile 2023) e mentre la convenuta si trovava ancora nella propria camera da
9 letto a dormire. La stessa, pertanto, non era comunque nelle condizioni di intervenire tempestivamente per domare le fiamme.
Per tutto quanto sopra deve ritenersi che la condotta del convenuto – il quale ha dichiarato di essere stato lui a porre in ricarica, sopra il divano, la sigaretta elettronica prima di andare al lavoro – ha avuto un'efficacia causale sufficiente ed esclusiva nella verificazione dell'incendio.
Applicando la regola del “più probabile che non” e considerando tutte le circostanze del caso concreto, in difetto di prova circa la proprietà o l'uso del dispositivo elettronico da parte della convenuta, deve allora escludersi che quest'ultima abbia concorso a determinare l'evento di danno, non ricorrendo elementi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile una sua responsabilità esclusiva (ex art. 2043 c.c.) ovvero una sua responsabilità concorrente con quella del Romani (ex art. 2055 c.c.).
Va così accolta l'eccezione di merito di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva di
Controparte_1
Solo pertanto, va condannato al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente. CP_2
Gli stessi risultano adeguatamente provati nel corso del giudizio (cfr. docc. 5 bis, 6, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
Per quanto riguarda la loro quantificazione, in particolare per i danni all'immobile ed ai mobili presenti nell'appartamento, si ritiene di condividere la stima fatta dal c.t.u. Ing. , in quanto Per_3 adeguatamente motivata e redatta “sulla base della documentazione agli atti e delle risultanze dei sopralluoghi” (pag. 24 della c.t.u.).
Rinviando alla tabella di cui a pagg. 24 e 25 dell'elaborato peritale, i danni ai mobili andati distrutti/rovinati a seguito dell'incendio possono così stimarsi in € 14.100,00, i.v.a. inclusa.
Per ciò che concerne i danni all'immobile, la c.t.u., nel dare atto che le opere esterne risultavano
“già eseguite al momento del sopralluogo, come documentato nei docc. 12, 13 e 14 prodotti da
Parte Ricorrente” (pag. 26 dell'elaborato peritale), ha quantificato gli stessi – giusta tabella riassuntiva di cui alle pagg. 26 - 33 della c.t.u. alla quale si rinvia – in € 73.500,00, i.v.a. inclusa,
e tale è la somma da liquidare per questa voce di danno.
Parte ricorrente ha inoltre lamentato di aver subito ulteriori pregiudizi in conseguenza del sinistro.
Anzitutto un danno di € 9.405,58 per “spese vive sostenute” di cui € 1.649,44 per compensi dell'Ing. (cfr. doc. 16 fasc. ricorrente), € 888,16 per compensi dell'Ing. Persona_2 Per_1
10 (sopralluogo e relazione tecnica;
cfr. doc. 17 fasc. ricorrente), € 4.255,00 a titolo di spese Per_1 di ripristino tinteggiatura della facciata e del vano scale condominiale (cfr. docc. 14 e 15 fasc. ricorrente), € 294,98 per spese di avvio del procedimento di mediazione (cfr. doc. 18 fasc. ricorrente) ed € 2.318,00 per spese di investigazione (docc. 4 e 4 bis allegati alla nota spese depositata in data 23 giugno 2025).
Le domande in tale senso non possono trovare accoglimento, trattandosi di spese sostenute per prestazioni professionali non necessariamente collegate, da un punto di vista causale, all'evento di danno ex artt. 2043 - 1223 c.c.. (cfr. Cass., 12 aprile 2006, n. 8512 e Cass., 24 febbraio 1975,
n. 683).
Le spese di avvio del procedimento (obbligatorio) di mediazione, al pari dei relativi compensi e delle spese di c.t.p. e c.t.u., sono considerate in giurisprudenza quali spese processuali (esborsi) ex art. 91 c.p.c. e seguono la soccombenza (cfr., da ultimo, Cass., 21 novembre 2023, n. 32306;
Cass., 15 ottobre 2024, n. 26729;). Tali spese, pertanto, vanno senz'altro rimborsate in favore di parte ricorrente e liquidate assieme alle spese di lite.
Per ciò che concerne, invece, le spese di ripristino tinteggiatura della facciata e del vano scale le stesse risultano già incluse nella somma liquidata per il risarcimento dei danni CP_7 occorsi all'immobile (€ 73.500,00, i.v.a. inclusa).
I compensi pagati agli Ingegneri e in quanto non eccessivi o superflui (cfr. Per_2 Per_1
Cass., 20 novembre 2019, n. 30289), devono pure ritenersi ripetibili, avendone, tra l'altro, parte ricorrente, provato l'effettivo esborso attraverso le contabili di bonifico di cui ai docc. 16 e 17. ha lamentato inoltre di aver subito un danno da lucro cessante connesso alla perdita Parte_1 dei canoni di locazione in conseguenza della distruzione della cosa locata e della risoluzione ante tempus del contratto comunicata dal convenuto (cfr. doc. 19). Danno stimato in € 13.600,00 (€
400,00 al mese per n. 34 mesi, da aprile 2023 a gennaio 2026), cui viene aggiunto l'ulteriore importo di € 200,00 quale residuo del canone di gennaio 2022, così per complessivi € 13.800,00.
Rispetto a tali ulteriori voci di danno si rileva che in sede di interrogatorio CP_2 formale, ha dichiarato, da un lato, di dover ancora “versare parte del canone di locazione di gennaio 2022 pari ad € 200,00” e, dall'altro, che “dopo aver versato il mese di aprile non ho versato altre mensilità dalla data dell'incendio”. Entrambe le dichiarazioni appena richiamate rivestono un indubbio valore confessorio.
11 Per ciò che concerne il canone afferente al mese di aprile 2023, l'allegazione del ricorrente di mancato pagamento non è stata specificamente contestata da parte convenuta, né quest'ultima ha offerto la prova dell'adempimento della propria obbligazione.
Per ciò che concerne, invece, gli ulteriori canoni che sarebbero maturati fino alla naturale risoluzione del contratto, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza, “la totale distruzione dell'immobile locato comporta l'estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita. Tuttavia, se il conduttore non superi la presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 c.c. e la risoluzione del contratto derivi, quindi, da fatto al medesimo addebitabile a titolo di inadempimento, al locatore spetta il risarcimento del danno, che deve in tal caso comprendere anche i canoni dovuti in base al contratto e fino allo spirare convenzionale dello stesso, a titolo di mancato guadagno in conseguenza di un evento risolutivo della locazione dal locatore non voluto né altrimenti determinato” (Cass., 17 maggio 2010, n. 11972).
Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi risarcito il danno da lucro cessante conseguente alla risoluzione del rapporto locatizio, da liquidare in complessivi € 13.600,00 (€ 400,00 al mese x n.
34 mesi, da aprile 2023 a gennaio 2026), cui occorre sommare – per stessa ammissione del convenuto – l'ulteriore importo di € 200,00 quale residuo del canone di gennaio 2022, così per complessivi € 13.800,00.
Posto tutto quanto sopra, va condannato al pagamento della somma complessiva CP_2 di € 103.937,60, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, quelle di mediazione e quelle di c.t.p. c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 1083/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
12 1) ND a pagare, in favore di la somma di € 103.937,60, CP_2 Parte_1 comprensivo di danno emergente e lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro, in data 17-4-2023, sino al saldo;
2) ND a rifondere a le spese del procedimento di CP_2 Parte_1 mediazione, liquidate in € 294,98 per esborsi e in € 1.008,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
spese lite per il resto compensate;
3) ND a rifondere a le spese di lite del presente CP_2 Parte_1 procedimento liquidate in € 2.587,88 per esborsi (comprensivi dei compensi del c.t.p.) e in €
14.103,00 per compensi oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
4) PONE le spese di c.t.u. e dei relativi ausiliari come liquidati in corso di causa definitivamente a carico di con obbligo di rifusione di quanto anticipato da parte ricorrente;
CP_2
5) RIGETTA nel resto.
Ferrara, l'8 luglio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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