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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Alberto Binetti consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 409 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale Parte_5 dell'avv. Antonio Mancarella, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
tramite la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bari, via Argiro n. 90, presso lo studio dell'avv. Giorgio Costantino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- appellata
tramite la procuratrice Controparte_3 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Bari, via Argiro n. 90, presso lo studio dell'avv. Giorgio Costantino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- interventrice ex art. 111 c.p.c.
1 Conclusioni: all' udienza del 28 giugno 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Proposta, dal nei confronti del Parte_1 Controparte_4
domanda di ripetizione di indebito, previa declaratoria di nullità
[...] delle clausole del contratto di conto corrente relative a tassi di interesse usurari, anatocismo e commissione di massimo scoperto, e spiegata, dalla banca, nei confronti dell'attrice, ma anche di Parte_2 Parte_3
e chiamati in causa in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 fideiussori, domanda riconvenzionale di pagamento del saldo debitore di
€168.510,27, con sentenza n. 2526/19 del 26.11.19, il Tribunale di Trani ha respinto le domande del mentre ha accolto Parte_1 quella della banca, respinte le eccezioni di nullità parziale del conto corrente e di nullità totale delle fideiussioni.
Con citazione del 27.3.20, hanno proposto appello avverso la sentenza il nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e chiedendo accertarsi l'usurarietà del tasso di
[...] Parte_5 interesse e la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, con la consequenziale rideterminazione del saldo dovuto dal oltre che dichiararsi la nullità delle fideiussioni, con Parte_1 vittoria di spese.
Si è costituita quale incorporante del Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_4
Ha spiegato intervento nel processo ex art. 111 c.p.c. la Controparte_3 quale cessionaria di aderendo alle conclusioni Controparte_1 dell'appellata.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa, all'udienza del 28 giugno 2024, è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello si censura il rigetto dell'eccezione di nullità della clausola relativa al tasso di interesse, per non aver il Tribunale - a dire dell'appellante erroneamente – accertato che il tasso pattuito nel contratto del 9.5.05 fosse pari al 14,4753% e, quindi, superiore al tasso soglia del 14,25%.
2 La censura è infondata.
Dalla svolta c.t.u. è emerso che nessuno dei tassi pattuiti nei contratti dedotti in giudizio è usurario, in quanto:
- nel c/c n. 5032/6250172723-50 del 25.2.05, TAN e TEG, pari al
13,750%, non superano la soglia di usura, che - per la corrispondente categoria negoziale (quella delle aperture di credito in conto corrente entro €5.000,001) - è pari al 18,705%;
- nel contratto di apertura di credito di €150.000,00 del 9.5.05, TAN e
TEG intra fido sono pari al 12,750%, mentre TAN e TEG Parte_6 al 13,750% e nessuno supera il T.S., che - per le aperture di credito in conto corrente oltre €5.000,00 – è del 14,250%;
- nel contratto di apertura di credito di €150.000,00 del 19.1.11, TAN intra fido (11,100%), TEG intra fido (13,100%), TAN e TEG extra fido (11,700%) non superano il TS, che - per le aperture di credito in conto corrente oltre €5.000,00 – è del 13,530%.
Ebbene, recependo le conclusioni del c.t.u., in quanto fondate su dati documentati e su un procedimento logico di calcolo ineccepibile, oltre che non contestate da nessuna delle parti, le quali non hanno inteso formulare alcuna osservazione alla relazione peritale, si impone la conferma della decisione del primo giudice di escludere l'usurarietà dei tassi di interesse dei tre menzionati contratti.
Col secondo motivo di appello, si critica il rigetto dell'eccezione di nullità della clausola relativa alla c.m.s., per aver il Tribunale ritenuto determinata e, quindi, valida la pattuizione della CMS mediante indicazione della sola misura percentuale (dello 0,750%), in violazione e falsa applicazione degli articoli 1346 e 1418 c.c.
La censura è inammissibile.
Il giudice non ha affatto ritenuto la c.m.s. validamente pattuita sulla base della mera indicazione della sua misura percentuale, ma ha – al contrario
– accertato, in linea col più recente orientamento della S.C. (v. Cass.
19825/22), che ne fosse stata pattuita anche la modalità di calcolo e di quantificazione, costituita dal “massimo scoperto eccezionalmente consentito”, con questa locuzione intendendo “l'esposizione debitoria più alta che risulti nel trimestre”.
3 Spettava, dunque, all'appellante censurare specificamente tale argomentazione, indicando pertinenti ragioni di dissenso rispetto ai motivi per i quali il giudice ha ritenuto determinata la clausola anche con riguardo all' indicazione della modalità di calcolo.
Ciò per il principio di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342
c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass.
2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d' ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06;
12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: “L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio
(Cass. 6396/04).
L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
6978/13; 238/10; 4829/09;
12700/01). Al punto che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve risultare articolata in uno spettro di censure tali da investire utilmente tutti gli ordini di ragioni, dato
4 che la mancata critica di uno di essi comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non o male censurato e priverebbe il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (in termini, Cass. 3386/11; 22118/07; 24189/06;
3965/02; 7077/01; 4424/01; 4349/01; 7948/99; 11961/92; 2499/73).
Tornando al caso di specie, l'appellante, anziché investire di specifica censura la motivazione in forza della quale il giudice ha ritenuto la clausola determinata anche con riguardo alla pattuizione della modalità di calcolo, ne ha del tutto prescisso, avendo impostato la critica sull'aver il
Tribunale ritenuto sufficiente - ai fini della determinatezza della c.m.s. - la sola indicazione della misura percentuale.
Ebbene, l'appellante ha mostrato di non aver colto minimamente la ratio decidendi, secondo cui della commissione era stata pattuita non la sola percentuale, ma anche la modalità di calcolo, costituita dalla punta massima di esposizione debitoria nel trimestre, sicché la sua censura va dichiarata inammissibile.
Col terzo motivo, si critica la mancata ammissione della c.t.u. contabile.
La censura è fondata, tanto che la ctu è stata disposta in appello ed espletata coi risultati di cui innanzi.
Col quarto motivo di appello si censura l'omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioni per il loro valore sproporzionato e per la violazione della normativa antitrust.
La censura è nel complesso infondata.
Il Tribunale ha espressamente pronunciato sulla nullità delle fideiussioni sotto il (primo) profilo dell' affermata sproporzione delle garanzie prestate, che ha escluso sia perché insussistente, ritenendo documentato che le garanzie fossero state “rilasciate per tutte le esposizioni debitorie della società e non solo per quelle di cui al conto corrente, laddove la banca ha documentato che è stato concesso un finanziamento per
€700.000,00 ”), sia perché inidonea ad incidere sulla validità della garanzia prestata.
Né giova all'appellante insistere sull'eccepita sproporzione, che il giudice ha, invece, correttamente escluso, non essendovi un anomalo ed ingiustificato scostamento tra la garanzia prestata sino a €1.300.000,00 e
5 la pluralità di debiti garantiti, certi per €850.000,000 (vale a dire
€700.000,00 per il finanziamento e €150.000,00 per l'apertura di credito), oltre quello derivante dal saldo di c/c.
Quanto all'altro profilo di nullità, deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della S.C. - al quale questa Corte intende dare continuità - secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge
n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (sez. un. n.
41994/21; 24044/19).
Ne discende, pertanto, che, in assenza di prova, da parte degli appellanti, dei presupposti per la caducazione dell'intero contratto, va respinta l'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni, esclusa la dichiarazione di nullità parziale, non emergendo ex actis un interesse della parte alla relativa pronuncia, peraltro neppure domandata.
Resta assorbito l'ultimo motivo di appello, relativo alla regolazione delle spese giudiziali, in quanto connesso all'esito della lite e, in modo specifico, all'accoglimento dell'appello, avendo l'appellante espressamente argomentato l'ingiustizia della condanna alle spese sul presupposto della fondatezza della sua domanda.
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo, saranno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nonché Parte_1 da e con Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 citazione del 27.3.20, avverso la sentenza n. 2526/19 del 26.11.19 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello;
6 2. condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellata ed alla le spese del giudizio di appello, liquidate in Controparte_3 complessivi €14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In caso di contratto di apertura di c/c, in cui non è pattuito alcun affidamento, la classe utilizzata è quella “entro € 5.000,00”.