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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all' udienza di discussione del 12 maggio 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4855/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall' avv.to Francesca D'Addio;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. Avv. Controparte_3
Antonio Maiorana;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820180007494205, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1.371,24, per il mancato versamento dei contributi Gestione separata anno 2011. A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3 comma 9, L. n. 335/1995. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva, CP_1 preliminarmente, la tardività della proposizione del ricorso;
deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, depositando documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Rilevava, infine, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, ex art. art 2, comma 26 della Legge n. 335/95, non avendo il ricorrente, a fronte della iscrizione alla gestione lavoratori dipendenti, dimostrato il versamento di alcuna contribuzione sui redditi da professione prodotti. Si costituiva, altresì, in giudizio l' preliminarmente Controparte_4 eccependo l'inammissibilità del ricorso assumendo che il ricorrente, in data 19.06.2023, aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dell'avviso di addebito impugnato, prestando, pertanto, acquiescenza alla posizione debitoria portata in detto avviso;
eccepiva, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni inerenti il merito della pretesa contributiva. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ECCEZIONI PRELIMINARI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA Va affermata, conformemente all'eccezione di parte, la carenza di legittimazione passiva dell' , posto che le doglianze attoree attengono unicamente al merito Controparte_5 di una pretesa contributiva dell' riscossa a mezzo avviso di addebito. CP_1
Tale orientamento, del resto, è stato di recente ribadito dalla corte di cassazione a Sezioni Unite: “Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo” (Cass. SS.UU. n. 7514/22). ECCEZIONI PRELIMINARI – TEMPESTIVITÀ OPPOSIZIONE All'atto della costituzione in giudizio, ha eccepito la tardività dell'opposizione. Dalla CP_1 documentazione allegata proprio dall'istante al ricorso, risulta in effetti che l'avviso di addebito è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a mezzo messo comunale, con deposito presso la Casa Comunale in data 23.05.2023. La notifica, allora, conformemente ai principi espressi da C. Cost. n. 3/2010, si è perfezionata decorsi 10 giorni dalla data sopra indicata, dunque in data 3.06.23. Del resto, che la notifica si sia perfezionata in tale data, è confermato anche dal fatto che (per come emerge dalla memoria di costituzione dell'Agente della Riscossione), in data 19.06.23, presentava istanza di adesione alla definizione agevolata (cfr. prod. Parte_1
ADER). Laddove l'avviso fosse stato notificato in data 29.06 (come sostenuto in ricorso) non si comprende sulla base di cosa il ricorrente avrebbe potuto presentare istanza di adesione alla definizione agevolata. Il ricorso introduttivo del presente giudizio, dunque, risulta depositato in data 24.07.2023, ben oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99. Ne consegue, l'inammissibilità dello stesso. La censura comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta in ricorso, posto che l'inutile decorso del termine di cui all'art. 24 comporta l'irretrattabilità della pretesa contributiva. La pronuncia di inammissibilità, non preclude in ogni caso il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata che, in tale contesto, non può comportare nemmeno la sospensione del giudizio, posto che la tardività comporta l'impossibilità di valutare le eccezioni di merito sollevate con il ricorso. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione dell'agente della riscossione;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, nei confronti di ciascuna parte convenuta costituita. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all' udienza di discussione del 12 maggio 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4855/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall' avv.to Francesca D'Addio;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. Avv. Controparte_3
Antonio Maiorana;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820180007494205, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1.371,24, per il mancato versamento dei contributi Gestione separata anno 2011. A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3 comma 9, L. n. 335/1995. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva, CP_1 preliminarmente, la tardività della proposizione del ricorso;
deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, depositando documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Rilevava, infine, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, ex art. art 2, comma 26 della Legge n. 335/95, non avendo il ricorrente, a fronte della iscrizione alla gestione lavoratori dipendenti, dimostrato il versamento di alcuna contribuzione sui redditi da professione prodotti. Si costituiva, altresì, in giudizio l' preliminarmente Controparte_4 eccependo l'inammissibilità del ricorso assumendo che il ricorrente, in data 19.06.2023, aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dell'avviso di addebito impugnato, prestando, pertanto, acquiescenza alla posizione debitoria portata in detto avviso;
eccepiva, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni inerenti il merito della pretesa contributiva. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ECCEZIONI PRELIMINARI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA Va affermata, conformemente all'eccezione di parte, la carenza di legittimazione passiva dell' , posto che le doglianze attoree attengono unicamente al merito Controparte_5 di una pretesa contributiva dell' riscossa a mezzo avviso di addebito. CP_1
Tale orientamento, del resto, è stato di recente ribadito dalla corte di cassazione a Sezioni Unite: “Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo” (Cass. SS.UU. n. 7514/22). ECCEZIONI PRELIMINARI – TEMPESTIVITÀ OPPOSIZIONE All'atto della costituzione in giudizio, ha eccepito la tardività dell'opposizione. Dalla CP_1 documentazione allegata proprio dall'istante al ricorso, risulta in effetti che l'avviso di addebito è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a mezzo messo comunale, con deposito presso la Casa Comunale in data 23.05.2023. La notifica, allora, conformemente ai principi espressi da C. Cost. n. 3/2010, si è perfezionata decorsi 10 giorni dalla data sopra indicata, dunque in data 3.06.23. Del resto, che la notifica si sia perfezionata in tale data, è confermato anche dal fatto che (per come emerge dalla memoria di costituzione dell'Agente della Riscossione), in data 19.06.23, presentava istanza di adesione alla definizione agevolata (cfr. prod. Parte_1
ADER). Laddove l'avviso fosse stato notificato in data 29.06 (come sostenuto in ricorso) non si comprende sulla base di cosa il ricorrente avrebbe potuto presentare istanza di adesione alla definizione agevolata. Il ricorso introduttivo del presente giudizio, dunque, risulta depositato in data 24.07.2023, ben oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99. Ne consegue, l'inammissibilità dello stesso. La censura comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta in ricorso, posto che l'inutile decorso del termine di cui all'art. 24 comporta l'irretrattabilità della pretesa contributiva. La pronuncia di inammissibilità, non preclude in ogni caso il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata che, in tale contesto, non può comportare nemmeno la sospensione del giudizio, posto che la tardività comporta l'impossibilità di valutare le eccezioni di merito sollevate con il ricorso. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione dell'agente della riscossione;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, nei confronti di ciascuna parte convenuta costituita. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli