Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1522/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ciro Parte_1
Toscano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pomigliano d'Arco, via Guidoni n. 9;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
“Persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al Parte_1 comma 3 art. 3 della Legge 104/92 con connotazione di gravità, o in subordine riconoscere la ricorrente “persona con minorazione prevista dalla definizione dell'art. 3 comma 1, al fine di consentire alla ricorrente il godimento dei benefici economici e previdenziali di cui alla Legge
104/92 fin dalla data della domanda amministrativa, come presenta uno stato patologico, da accertarsi anche a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin da ora l'ammissione; condannare di conseguenza l' convenuto alla corresponsione in favore dell'istante delle CP_1 succitate provvidenze, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che il Giudicante riterrà congrua sulla scorta di quanto emergerà dagli atti processuali, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
condannare, altresì, l' al pagamento delle CP_1 spese di giudizio con attribuzione all'avv. anticipatario.
PER L' : …dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.03.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per il diritto all'assegno di invalidità civile nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate solo dalla parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico Persona_1 obbiettivato, avendo sottovalutato le singole patologie, cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari e maggiori percentuali invalidanti. Secondo la prospettazione di parte, il c.t.u. avrebbe, altresì, omesso di valutare la patologia respiratoria.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento. Il consulente nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato, ha formulato la seguente diagnosi: “diabete mellito tipo 2; ipertensione arteriosa;
ernia lombosacrale L4-L5-L5-S1; tiroidite multinodulare”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così relazionato: “Diabete mellito tipo
2 in terapia insulina con neuropatie arti inferiori di modesta entità, codice 4309 invalidità 41%. Ipertensione arteriosa di lieve entità in buon compenso farmacologico, codice
6445 invalidità 11%. Prominenza erniaria in sede paramediana destra a livello L5-S1 ed L5-S1, con riferite sciatalgie. Artrosi di modesta entità alle grandi articolazioni, deambulazione autonoma e passaggi posturali in autonomia senza nessuna limitazione. Spianamento della fisiologica lordosi lombare. Codice orientativo 7010 invalidità in toto 20%. Affetto da tireopatia con presenza di noduli, negativo per cellule maligne all'esame citologico. Invalidità 20%.
Svolta la discussione diagnostica e le conclusioni medico legali, aderendo ai quesiti posti dal giudice, posso concludere che il complesso quadro patologico valutato globalmente determina
l'invalidità 66% (sessantaseiepercento) e portatore di Handicap comma l art.3 (L104/92). Il complesso patologico rende la sig.ra invalida nella misura indicata”. Parte_1
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, deve rilevarsi come le stesse ricalchino pedissequamente le osservazioni critiche alla bozza peritale a cui il c.t.u. ha già adeguatamente replicato.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto: “…nella valutazione percentuale del diabete mellito di cui è affetta la ricorrente, si suppone che sia stato preso in considerazione come riferimento tabellare la voce di cui al codice 9309 ("diabete mellito tipo l° o 2° con complicanze micro – macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe II)") poiché nella bozza di relazione di ctu è indicato il codice 4309.
È tuttavia di solare evidenza che, nel caso di specie, come da documentazione in atti, il diabete mellito (trattato con terapia insulinica - cfr. piani terapeutici allegati nella documentazione versata in atti e non menzionati dal CTU) risulta in scarso controllo metabolico ed associato a complicanze
a carico del sistema nervoso (neuropatia arti inferiori) come indicato nel certificato di visita endocrinologica del 16/03/22 a firma del dott. : diabete mellito tipo 2 in scarso Persona_2 compenso glicemico (hb 14,4%) complicata da neuropatia.
Pertanto per tale infermità, utilizzando il riferimento tabellare di cui di cui al codice 9310
("diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemica frequenti nonostante terapia (classe III)"), si può indicare un tasso di invalidità del
51%”.
Si vuole sottolineare che dagli elementi documentali in atti, non tenuti in debita considerazione da parte del dott. , la sig.ra risulta affetta altresì da bronchite asmatica cronica Per_1 Parte_1 non menzionata nell'elenco delle infermità.
Prova di tale alligazione si evince dall'analisi puntuale della documentazione sanitaria esibita
(cfr. v. pneumologica del 04/11/2019 a firma del dott. con prescrizione di farmaco Persona_3 broncodilatatore - non presente nell'elenco della documentazione esaminata dal CTU;
cfr. visita cardiologica del 26/01/2021 effettuata presso il Centro Cardiologico dott. G Rocca di Pomigliano
D'Arco).
Per tale infermità è possibile prospettare una percentuale di invalidità pari al 45% utilizzando il riferimento tabellare di cui di cui al codice 6407 ("bronchite asmatica cronica").
Ebbene, il c.t.u., in sede peritale, ha già chiarito che “…le complicanze neuropatiche da diabete non sono state riscontrate se non in forma molto lieve nella signora per tale Parte_1 motivo si ritiene congrua la valutazione espressa che viene confermata.
Si precisa inoltre [in ordine all'omessa valutazione della patologia respiratoria] che né radiologicamente né alla visita peritale sono emerse disfunzioni a carico dell'apparato respiratorio tali da essere valutate tabellarmente (Tabella ai sensi del D.M. '92)”.
Del resto, il c.t.u. ha rilevato in sede di esame obiettivo “Torace normo-conformato e normo- espanso simmetricamente. FVT (Fremito Vocale Tattile) normale, suono plessico polmonare normale su tutto l'ambito. Murmure Vescicolare normale con assenza di sibili e fremiti bilateralmente. Diffusa micro-nodulia parenchimale precedentemente segnalata in entrambi gli ambiti polmonari (esame TC Torace 2019)” evidenziando, al contempo, l'assenza di “consulenza
Pneumologica e/o esame spirometrico allegato che attesti disfunzione respiratoria anche di lieve entità”.
Dunque, le contestazioni di parte sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
4.1. Quanto alle ulteriori censure mosse alla consulenza tecnica – nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato, attribuendo una maggiore percentuale invalidante e/o un diverso codice tabellare alle patologie obbiettivate – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
5. In relazione, poi, alla ulteriore documentazione sanitaria – di formazione successiva alla fase di giudizio di ATP – depositata nel corso del presente giudizio, deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione delle prestazioni previdenziali richieste.
Si osserva che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n.
4095/1999).
La parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n.
14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Parte ricorrente, con le note di deposito del 24.04.2025, del 29.04.2025 e del 16.05.2025, si è limitata a produrre nuovi documenti sanitari, senza alcun accenno, neppure nelle odierne note di trattazione scritta, alle diagnosi ivi contenute né alla relativa rilevanza ai fini del giudizio;
in particolare, la parte ha omesso di allegare se trattasi di un aggravamento delle patologie pregresse o di nuove e come le stesse abbiano un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, tale da determinare il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione dei benefici richiesti. In assenza di tali allegazioni, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. sarebbe meramente esplorativo e sostitutivo degli oneri di parte.
In ogni caso deve rilevarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non è dato rinvenirsi nessun aggravamento del suo complessivo stato di salute, trattandosi di certificati il cui contenuto ricalca sostanzialmente quello dei documenti già adeguatamente vagliati dal consulente sanitario.
6. In definitiva, gli stati patologici della richiedente le prestazioni sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
7. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 21/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno