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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2587/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NO Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2587/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente a [...] int. 17;
e
, nato a [...], il [...], (C.F ), residente a CP_2 C.F._2
Cavallino-Treporti (VE), in Via Rialto, n. 13 int. 17
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Nesto del Foro di Venezia (PEC:
; Email_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato l'11.06.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data
16.07.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 30.09.2025, che di seguito si riproducono:
“Regime di affidamento N. 2587/2025 V.G.
1) La responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori.
2) Il figlio continuerà ad avere residenza prevalente presso la madre.
3) In considerazione della disabilità del figlio, la madre avrà facoltà di assumere autonomamente le decisioni relative agli atti di ordinaria amministrazione, nonché – in via esclusiva – le scelte riguardanti la scuola e/o attività extrascolastiche relative alla formazione e le cure mediche urgenti e/o collegate alla patologia di cui soffre il minore, garantendo sempre adeguata informazione preventiva al padre, salvo i casi d'urgenza. *
Tempi di permanenza
4) Il padre potrà frequentare il figlio due giorni alla settimana, da concordarsi in base agli impegni lavorativi delle parti e alle esigenze del minore.
5) Il pernotto del figlio presso il padre potrà essere incluso solo in presenza di condizioni abitative idonee (disponibilità di una dimora stabile e presenza di supporto familiare, in particolare della madre del ricorrente).
6) I tempi di permanenza padre-figlio così stabiliti rimangono invariati anche per i periodi di vacanze estive, natalizie, pasquali e nel caso di ponti e festività scolastiche.
7) I genitori si impegnano altresì ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e richieste del figlio in ragione della sua età e delle sue condizioni clinico-mediche, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori.
8) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per il figlio minorenne.
Mantenimento ordinario e straordinario
9) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il padre verserà alla madre la somma mensile di € 250,00, entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato. Somma rivalutabile secondo indici ISTAT, solo se positivi.
10) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia:
- Spese scolastiche senza preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di 400,00€); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio; N. 2587/2025 V.G.
con preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- Spese medico-sanitarie
Senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di far-maci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che pri-vate); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad 500,00€ annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00€ annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatri-che, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisio-terapiche, termali e simili presso strutture private;
- Spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di 400,00€ con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, tea-tro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi spor-tivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, cicli-smo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kite-surf; corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00€ oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e le- N. 2587/2025 V.G.
zioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
- Altre spese
Senza preventivo accordo: Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting); spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
11) Le parti dichiarano che gli assegni familiari (assegno unico) rimangono interamente a favore della Sig.r con espressa autorizzazione del Sig in tal senso. CP_1 CP_2
Sui rapporti tra i ricorrenti
12) Le parti dichiarano altresì espressamente di aver già diviso ogni bene e di null'altro aver più a che pretendere l'uno dall'altro.
Dichiarazioni a chiusura
13) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte degli accordi intervenuti e confermano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra al di fuori dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo.
14) Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti del presente accordo si produrranno dalla sottoscrizione dello stesso”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da CP_1
e ;
[...] CP_2
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]); Persona_1
rilevato che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione del regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta (dep. il 16/07/2025), in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore Alessandro;
N. 2587/2025 V.G.
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso congiunto:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...], Persona_1
il 15.11.2017) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NO Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2587/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente a [...] int. 17;
e
, nato a [...], il [...], (C.F ), residente a CP_2 C.F._2
Cavallino-Treporti (VE), in Via Rialto, n. 13 int. 17
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Nesto del Foro di Venezia (PEC:
; Email_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato l'11.06.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data
16.07.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata per il giorno 30.09.2025, che di seguito si riproducono:
“Regime di affidamento N. 2587/2025 V.G.
1) La responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori.
2) Il figlio continuerà ad avere residenza prevalente presso la madre.
3) In considerazione della disabilità del figlio, la madre avrà facoltà di assumere autonomamente le decisioni relative agli atti di ordinaria amministrazione, nonché – in via esclusiva – le scelte riguardanti la scuola e/o attività extrascolastiche relative alla formazione e le cure mediche urgenti e/o collegate alla patologia di cui soffre il minore, garantendo sempre adeguata informazione preventiva al padre, salvo i casi d'urgenza. *
Tempi di permanenza
4) Il padre potrà frequentare il figlio due giorni alla settimana, da concordarsi in base agli impegni lavorativi delle parti e alle esigenze del minore.
5) Il pernotto del figlio presso il padre potrà essere incluso solo in presenza di condizioni abitative idonee (disponibilità di una dimora stabile e presenza di supporto familiare, in particolare della madre del ricorrente).
6) I tempi di permanenza padre-figlio così stabiliti rimangono invariati anche per i periodi di vacanze estive, natalizie, pasquali e nel caso di ponti e festività scolastiche.
7) I genitori si impegnano altresì ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e richieste del figlio in ragione della sua età e delle sue condizioni clinico-mediche, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori.
8) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per il figlio minorenne.
Mantenimento ordinario e straordinario
9) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il padre verserà alla madre la somma mensile di € 250,00, entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato. Somma rivalutabile secondo indici ISTAT, solo se positivi.
10) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia:
- Spese scolastiche senza preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di 400,00€); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio; N. 2587/2025 V.G.
con preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- Spese medico-sanitarie
Senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di far-maci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che pri-vate); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad 500,00€ annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00€ annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatri-che, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisio-terapiche, termali e simili presso strutture private;
- Spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di 400,00€ con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, tea-tro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi spor-tivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, cicli-smo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kite-surf; corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00€ oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e le- N. 2587/2025 V.G.
zioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
- Altre spese
Senza preventivo accordo: Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting); spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
11) Le parti dichiarano che gli assegni familiari (assegno unico) rimangono interamente a favore della Sig.r con espressa autorizzazione del Sig in tal senso. CP_1 CP_2
Sui rapporti tra i ricorrenti
12) Le parti dichiarano altresì espressamente di aver già diviso ogni bene e di null'altro aver più a che pretendere l'uno dall'altro.
Dichiarazioni a chiusura
13) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte degli accordi intervenuti e confermano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra al di fuori dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo.
14) Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti del presente accordo si produrranno dalla sottoscrizione dello stesso”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da CP_1
e ;
[...] CP_2
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]); Persona_1
rilevato che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione del regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta (dep. il 16/07/2025), in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore Alessandro;
N. 2587/2025 V.G.
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso congiunto:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...], Persona_1
il 15.11.2017) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca