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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMAA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4921/2025 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti ALDO DE Parte_1 C.F._1
MONTIS e ANNA MARIA DE MONTIS
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. IGNAZIO BALLAI CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“a) Gli esponenti sono stati legati da una relazione sentimentale dalla quale è nato, in data 10.4.2012
in Cagliari, il figlio (C.F. ), riconosciuto dal padre alla Persona_1 C.F._3
nascita;
b) La relazione fra gli istanti si è conclusa nel giugno 2019 ed è contestualmente cessata la convivenza avendo il signor rilasciato il domicilio familiare, a suo tempo tratto in loca- Pt_1
zione, in cui hanno continuato a dimorare la SI ed il figlio minore. CP_1
c) In data 19 maggio 2023 il signor ha acquistato, contraendo un mutuo, un appartamento Pt_1
ubicato in Monserrato, Via San Bachisio n.10, nel quale si sono traferiti la SI ed il CP_1
bambino, che ivi dimorano in virtù di contratto di locazione stipulato fra gli istanti in data 5 giugno
2023 per il canone mensile di € 150,00.
d) Il rapporto fra gli istanti è sereno e gli stessi non hanno mai mancato di rapportarsi costruttivamente nell'interesse del figlio minore al quale è stata garantita continuità nei rapporti con entrambi i genitori che si sono sempre suddivisi equamente i compiti di accudimento, salvaguardando reciprocamente il diritto del minore ad avere un rapporto significativo con l'altro genitore e col suo ramo parentale.
e) Il padre ha inoltre continuato a contribuire, anche dopo la cessazione della convivenza, al mantenimento del figlio nel rispetto degli accordi intercorsi con la madre, sia direttamente, allorché
affidato alle sue cure, sia corrispondendo un con-tributo mensile di € 450,00, di cui € 150,00 in contanti, sia sostenendo il maggior onere delle spese straordinarie, sia infine consentendo alla
SI di percepire integralmente l'assegno unico. CP_1
f) A seguito del rilascio del domicilio familiare il ricorrente ha contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile in Via Sor-gono n.20 a Monserrato nel quale ha fissato la sua residenza.
Pag. 2 a 7 g) Quanto al piano genitoriale si precisa che Il minore figlio gode di buona salute, non Per_1
presenta patologie o di-sturbi; è un ragazzo socievole ed empatico.
Frequenta la classe seconda media nell'istituto privato delle Mercedarie di Monserrato.
I genitori sono d'accordo perché venga ultimato il ciclo scolastico nella scuola privata già
frequentata dal figlio mentre, per la scuola superiore, danno atto di optare per l'istruzione pubblica.
I genitori si alternano nell'accudimento del minore secondo un calendario fra gli stessi concordato in virtù del quale quando il minore si trattiene a dormire presso uno dei genitori viene da quello stesso genitore condotto a scuola il giorno successivo.
pratica l'apnea all'Esperia dove viene accompagna-to una volta a settimana dalla madre, Per_1
salvi diversi accordi fra i genitori.
Il minore trascorre periodi di vacanze con entrambi i genitori e durante il periodo di vacanze scolastiche estive frequenta un campo estivo.
coltiva rapporti frequenti con i parenti di entrambi i genitori. Per_1
h) Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale degli esponenti si precisa:
a) il signor è legale rappresentante della di cui è titolare del 95% delle Parte_1 Parte_2
quote (il residuo 5% è della SI ) e della di cui è unico socio. CP_1 Parte_3
Gode di redditi lordi annuali lordi di € 41.747,88, per altro gra-vati oltreché degli oneri fiscali di €
11.580,37, anche di un mu-tuo contratto con la banca Intesa San Paolo S.p.A. contratto del
18/05/2023 per l'acquisto dell'unità immobiliare ubicata in Monserrato via San Bachisio n° 10 in cui attualmente dimora-no la SI e il figlio in virtù di contratto di lo- cazione in CP_1 Per_1
data 15/06/2023 per il canone mensile di € 150,00, mutuo che comporta un rateo mensile di € 547,27.
Il signor ha inoltre contratto un mutuo con banca In-tesa San Paolo S.p.A. per l'acquisto Pt_1
dell'appartamento sito in Monserrato via Sorgono n° 20 in cui ha fissato la propria resi-denza, mutuo che comporta un onere mensile di € 617,87.
Pag. 3 a 7 Egli è inoltre titolare del conto corrente n.1000/00006236 acceso presso la banca Intesa San Paolo
S.p.A. che presenta un saldo attivo di € 38.997,17; e del conto corrente n° 70087928 presso il Banco
di Sardegna S.p.A. che presenta un saldo atti-vo di € 22,56.
b) La SI è dipendente della società di cui è socia al 5% e ricava CP_1 Parte_2
un reddito annuale di € 12.666,44; sostiene l'onere della locazione di € 150,00.
E' inoltre comproprietaria di un immobile sito in Via San Gavi-no - Villacidro;
è titolare del conto corrente n._1000/80114724 acceso presso la banca IsyBank S.p.A che presenta un saldo attivo di €
3.205,84.
Non è titolare di nessun investimento bancario e postale
Allo stato utilizza un'automobile aziendale Nissan (tg GJ266CA).
Tutto ciò posto e precisato ex art. 473-bis. 12 comma 2° c.p.c. che non sono pendenti procedimenti comunque connessi al presente ricorso né sono stati emessi provvedimenti da parte dell'Autorità
Giudiziaria o da altra pubblica Autorità che incidano sulla responsabilità genitoriale, e che, per quanto possa ai fini del presente ricorso rilevare, che gli stanti non intendono riconciliarsi, gli stessi come sopra rappresentati affinché venga fissata udienza, che si chiede Controparte_2
venga sostituita con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c. – salvo che il Giudice
non ritenga necessario disporre la comparizione personale delle parti – e, acquisito il parere del
P.M., voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1)Il figlio nato a [...] il [...] (C.F. ) sia affidato Persona_1 C.F._3
ad entrambi i genitori;
il minore perciò dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura,
educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2)Entrambi i genitori resteranno titolari ed eserciteranno la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio tra cui le scelte educative e scolastiche;
le cure mediche e le terapie;
l'eventuale indirizzo religioso;
la partecipazione alle
Pag. 4 a 7 attività formative extra-scolastiche; i viaggi d'istruzione e di svago;
la scelta di attività sportive e ricreative;
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre -limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione- i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
3)Il minore resterà collocato presso il domicilio materno nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, curando di prelevarlo e riaccompagnarlo al domicilio materno, secondo le seguenti modalità:
- una settimana dal venerdì sera prelevandolo dal domicilio materno entro le ore 20,00 fino al lunedì
in cui lo riaccompagnerà a scuola. Qualora il signor sia libero da impegni lavorativi Pt_1
preleverà da scuola e terrà il figlio il lunedì mattina all'ora di pranzo, in tal caso curando di darne comunicazione preventiva alla SI . CP_1
- la settimana successiva, col regime dell'alternanza: il martedì prelevandolo dalla casa materna entro le ore 20,00, per ri-condurlo al domicilio materno entro le ore 15,30 del mercoledì;
successivamente prelevare il minore il giovedì entro le ore 20:00, per ricondurlo a scuola ovvero presso il domicilio ma-terno se non vi fosse scuola il venerdì mattina.
Sono salvi ulteriori o diversi accordi tra le parti.
D'estate frequenterà il campo estivo ed in ogni caso trascorrerà 15 giorni, anche non Per_1
consecutivi, con ogni genito-re. Il signor comunicherà con un mese di anticipo alla SI Pt_1
il periodo (ovvero i periodi) dallo stesso prescelti, tenuto conto dei propri impegni lavorativi. CP_1
Nelle vacanze natalizie un genitore terrà continuativamente il figlio dal 23 al 30 dicembre, fino alla ore 20,00 e l'altro dal 30 dicembre ore 20,00 al 6 gennaio ore 20,00.
Si precisa che il minore trascorrerà per il 2025 il primo periodo, incluso il Natale col padre mentre trascorrerà con la madre quello compreso tra il 30 dicembre 2025 ed il 6 gennaio 2026. Si seguirà
quindi l'alternanza annuale.
Pag. 5 a 7 Il minore trascorrerà inoltre tre giorni continuativi, inclusa la con un genitore, e Pt_4
alternativamente di anno in anno, i successivi tre giorni inclusa la Pasquetta.
Le feste rituali e scolastiche (esemplificatamene il 25 aprile, 1°maggio, il 1 novembre, l'8 dicembre,
etc) saranno alterna-te.
trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, ove possibile allestendo una Per_1
festicciola comune, mentre starà con ciascuno dei propri genitori il giorno del compleanno di questi ultimi.
Il calendario sopra riportato è suscettibile di modifica su accordo delle parti.
5) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio, il Signor verserà entro il Parte_1
giorno cinque del mese di riferimento l'importo di € 450,00 bonificandolo sul conto corrente della
SI (IBAN [...]). CP_1
Detto assegno verrà rivalutato annualmente con riferimento agli indici ISTAT-costo della vita.
11)Il padre sosterrà inoltre l'80% delle spese straordinarie che saranno necessarie per il minore,
come disciplinate dal protocollo del CNF in vigore al momento dell'assunzione delle spe-se
(attualmente quello del 29.11.2017). Il padre, peraltro, si farà carico in via esclusiva degli oneri per l'istruzione scolastica privata del figlio relativi al ciclo di scuola media inferiore.
12)La SI sarà destinataria in via esclusiva dell'assegno per il nucleo familiare;
il minore CP_1
sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura.
13)Le parti danno atto che non sussistono obbligazioni comuni e che non sussistono reciproche obbligazioni inadempiute.
14)Spese compensate.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
. CP_1
Pag. 6 a 7 Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in Parte_1 CP_1
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 25/07/2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7