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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
2463/ 2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 19.05.2025
Alle ore 10.10, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene Persona_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per + altri l'avv. Parte_1 Parte_1 nonché anche in sostituzione dell'avv. UGO OPERAMOLLA
È presente per l'avv. GENNARO MARASCIUOLO. CP_1
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. preliminarmente reitera le richieste istruttorie formulate in atti, Parte_1
precisa le conclusioni riportandosi a tutti motivi di appello e alle conclusioni rassegnate nei propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede l'accoglimento dell'interposto appello.
L'avv. MARASCIUOLO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle note conclusive autorizzate, si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie e chiede il rigetto dell'appello proposto.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 19.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 19.5.2025 ha pronunciato la
1 seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2463/2024 del Ruolo Generale
tra
, , e , rappresentati e difesi per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
mandato alle liti in atti, dall'avv. Ugo Operamolla, presso il cui studio in Trani alla via Tasselgardo n.7 sono elettivamente domiciliati
-appellanti-
e elettivamente domiciliata in Trani, Via Barisano da Trani n. 46, presso e nello studio CP_1
dall'Avv. Gennaro Marasciuolo da cui è rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti
-appellata-
nonché
in persona del curatore p.t. Controparte_2
-contumace-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e – premesso che il 18.6.2013 i Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
coniugi e acquistavano dalla un pacchetto turistico per una Parte_1 Parte_2 Parte_5
vacanza a Corfù dal 7.8.2013 al 19.8.2013 con le figlie minori e che il pacchetto turistico Pt_4 Pt_3 Per_2
comprendeva il traghetto per il trasferimento ed il soggiorno in hotel e nel contratto era indicato come
“Organizzatore/Intermediario la;
che i biglietti del traghetto erano emessi Controparte_2
2 dall'organizzatore-intermediario che il traghetto, sia in andata che in ritorno, risultava Controparte_2
privo delle cabine regolarmente pagate in quanto le stesse inutilizzabili per i gas di scarico dei motori- aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Trani, che nel contratto sottoscritto Controparte_2
con l'agenzia turistica era indicato quale organizzatore-intermediario del pacchetto turistico, per Parte_5
chiederne la condanna al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, nella misura di €
5.000,00.
Costituitosi il convenuto che eccepiva il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio per essere mero “intermediario” del pacchetto turistico e non organizzatore, gli attori chiedevano al GdP,
all'udienza del 26.6.2014, cui la causa era stata rinviata alla prima udienza per meglio esaminare le difese del convenuto, l'autorizzazione alla chiamata in causa della (venditore del pacchetto turistico). Parte_5
Con ordinanza dell'8.11.2017, dopo anni dall'assunzione della riserva, il Giudice di Pace autorizzava l'attore alla chiamata del terzo in causa entro il termine perentorio del 10.1.2018 rinviando all'udienza del Parte_5
16.3.2018.
Accertato solo dopo l'autorizzazione alla chiamata in causa, che nelle more il 18.4.2017 la era Parte_5
stata cancellata dal Registro delle Imprese per scioglimento, l'atto di chiamata in causa veniva notificato il
26.3.2018 a socio accomandatario, successore ex lege della che si costituiva in CP_1 Parte_5
giudizio richiedendo dichiararsi inammissibile la chiamata in causa poiché non richiesta alla prima udienza,
bensì alla seconda in violazione dell'art. 269 c.p.c.
Interrotto il giudizio per intervenuto fallimento di E di poi riassunto, il GdP con sentenza Parte_6
n. 80/2024 del 4.3.2024 dichiarava inammissibile perché tardiva la chiamata in causa di e CP_1
rigettava la domanda nei confronti della curatela del fallimento perché mera intermediaria della vendita dei biglietti della motonave, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza con atto di citazione notificato il 12.7.2024 hanno interposto appello Parte_1
, , e , contestando la violazione da parte del primo
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudice degli artt. 269 e 311 c.p.c. e deducendo che:
determina l'annullamento della sentenza impugnata con prosecuzione dell'istruttoria del giudizio non effettuata in forza dell'erronea pronuncia di inammissibilità della chiamata del terzo in causa. D'altra parte,
3 qualificata la quale intermediario della vendita del pacchetto turistico, la (ed Controparte_2 Parte_5
il suo successore , contrattualmente è obbligata al risarcimento dei danni derivanti dalla CP_1
vendita del pacchetto turistico rimasto privo dei servizi acquistati>.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: 1) accertato l'inadempimento delle
obbligazioni contrattualmente assunte con il contratto di viaggio di cui nella narrativa dell'atto di citazione
del 3.2.2014, condannare la e per effetto del suo scioglimento e cancellazione il successore ex Parte_5
lege socio accomandatario in solido con la al risarcimento di tutti i danni CP_1 Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai viaggiatori, nella misura di € 5.000,00 ovvero al pagamento
della diversa somma ritenuta di giustizia nei limiti della competenza del Giudice adito, ai sensi dell'art.
1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condannare al pagamento delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio ed in subordine compensare le spese del doppio grado di giudizio annullando la
statuizione di condanna al pagamento delle spese del I grado di giudizio>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.9.2024 si è costituita deducendo l'infondatezza CP_1
dei motivi di appello, reiterando tutte le eccezioni e le difese svolte in primo grado quanto alla inammissibilità della propria chiamata in causa, alla inosservanza del termine perentorio assegnato per la chiamata in causa e la prescrizione oltre che l'fidatezza del presto diritto risarcitorio.
Nessuno si è costituito per il cui l'atto di citazione è stato notificato il Controparte_2
12.7.2024
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti e acquisizione del fascicolo di primo grado,
disattese le richieste di prova testimoniale reiterate in questo grado di appello dagli appellanti, la causa è
stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello (sul rilievo officioso della tempestività del gravame,
cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto in
4 assenza di notificazione, con atto di citazione del 12.7.2024 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 4.3.2024.
Va dichiarata la contumacia del in persona del curatore. Controparte_2
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appello concerne esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile perché tardiva la chiamata in causa del terzo, avendo gli appellanti prestato espressa CP_1
acquiescenza al capo della sentenza che ha rigettato la domanda nei confronti dell'intermediario CP_2
frattanto fallito.
[...]
Deducono gli appellanti che: l'art. 269 c.p.c. non è applicabile al procedimento innanzi il Giudice di Pace
e, quindi sarebbe possibile svolgere la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo anche all'udienza successiva alla prima;
che il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è
insindacabile; che il terzo chiamato, nella specie non potrebbe eccepire la tardività della CP_1
propria chiamata;
che la e per essa il suo successore ex lege, sarebbe responsabile, Parte_5 CP_1
nei propri confronti, per i danni subiti.
Risulta dall'esame del fascicolo di primo grado, che la convenuta, cui l'atto di Controparte_2
citazione era stato notificato il 7.2.2014, si era costituita in primo grado alla prima udienza del 14.4.2014,
deducendo il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio, in quanto mera intermediario nella vendita del pacchetto turistico.
Richiesto dagli attori un rinvio per esaminare le difese della convenuta, alla successiva udienza del
26.6.2014, veniva richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di concessa solo con ordinanza Parte_5
dell'8.11.2017.
Verificata la cancellazione dal registro delle imprese della sin dal 18.4.2017, l'atto di chiamata in Parte_5
causa veniva notificato il 26.3.2018, oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice di Pace (10.1.2018) al successore ex lege, socio accomandatario della che nel costituirsi l'11.6.2018, CP_1 Parte_5
eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa sia perché tardivamente richiesta, oltre cioè la prima udienza, sia perché notificata oltre il termine perentorio;
nel merito eccepiva la prescrizione del credito di cui
5 comunque contestava la fondatezza.
La decisione del giudice di Pace (ai fini che qui rilevano per non essere stato impugnato il capo della sentenza che concerne la fallita società intermediaria) che ha ritenuto inammissibile e tardiva la chiamata in causa di è corretta e va confermata. CP_1
Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ben poteva il terzo chiamato eccepire l'inammissibilità della propria vocatio in ius.
A differenza dei precedenti di legittimità citati dagli appellanti, nella specie non è stata CP_1
chiamata in garanzia, ma quale soggetto responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, ragione per cui aveva interesse a sollevare contestazioni che, una volta accolte avrebbero comportato, come avvenuto, la definizione in rito del giudizio originario e, quindi, il rigetto della domanda nei propri confronti.
Quanto alla ammissibilità di una richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa avanzata all'udienza successiva alla prima, secondo il costante orientamento di legittimità, il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, è comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 19359 del 03/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011).
E a norma dell'art. 269 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo,
l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza…La
citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice>.
In caso di mancato rispetto del termine della prima udienza, così come in caso di inosservanza del termine perentorio, l'attore decade dalla possibilità di chiamare in causa il terzo.
Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse,trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti
6 civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (Cass. civile, I
17/04/2013 n. 9359).
E in alcune pronunce rese con riferimento all'istanza formulata dal convenuto, sempre la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10189 del 30/03/2022).
Nella vicenda in parola, risulta dal verbale di prima udienza del 14.4.2014 che gli attori articolarono richieste di prova testimoniale sulla cui ammissione hanno insistito anche nella parte finale del verbale,
aggiungendo poi una richiesta di rinvio per esame della documentazione e delle difese di controparte.
L'art. 320 c.p.c. nella versione precedente consente alla parte di chiedere un rinvio ad altra udienza,
quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, solo per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Il giudice di Pace che nella sentenza ha dichiarato l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, ha di fatto revocato la precedente ordinanza dell'8.11.2017 con cui era stata autorizzata la citazione del terzo certamente, attenendosi al principio per cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene…le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti (Sez. 3 - , Ordinanza n.
16800 del 26/06/2018; cass. Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008).
comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320
c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina> (Cass. 20840/2017).
7 Pur volendo opinare diversamente dal primo giudice quanto alla ammissibilità di una istanza di chiamata in causa da parte dell'attore all'udienza successiva alla costituzione del convenuto in ogni caso, gli attori sono decaduti dal potere di chiamata in causa per non averlo esercitato entro il termine perentorio del 10.1.2018.
In conclusione, l'appello è rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014,seguono la soccombenza degli appellanti.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2463/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per l'effetto, conferma la sentenza nr. n. 80/2024 del 4.3.2024 del Giudice di Pace di Trani;
[...]
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro
1.702,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa ed
Iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
8
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 19.05.2025
Alle ore 10.10, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene Persona_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per + altri l'avv. Parte_1 Parte_1 nonché anche in sostituzione dell'avv. UGO OPERAMOLLA
È presente per l'avv. GENNARO MARASCIUOLO. CP_1
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. preliminarmente reitera le richieste istruttorie formulate in atti, Parte_1
precisa le conclusioni riportandosi a tutti motivi di appello e alle conclusioni rassegnate nei propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede l'accoglimento dell'interposto appello.
L'avv. MARASCIUOLO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle note conclusive autorizzate, si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie e chiede il rigetto dell'appello proposto.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 19.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 19.5.2025 ha pronunciato la
1 seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2463/2024 del Ruolo Generale
tra
, , e , rappresentati e difesi per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
mandato alle liti in atti, dall'avv. Ugo Operamolla, presso il cui studio in Trani alla via Tasselgardo n.7 sono elettivamente domiciliati
-appellanti-
e elettivamente domiciliata in Trani, Via Barisano da Trani n. 46, presso e nello studio CP_1
dall'Avv. Gennaro Marasciuolo da cui è rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti
-appellata-
nonché
in persona del curatore p.t. Controparte_2
-contumace-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e – premesso che il 18.6.2013 i Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
coniugi e acquistavano dalla un pacchetto turistico per una Parte_1 Parte_2 Parte_5
vacanza a Corfù dal 7.8.2013 al 19.8.2013 con le figlie minori e che il pacchetto turistico Pt_4 Pt_3 Per_2
comprendeva il traghetto per il trasferimento ed il soggiorno in hotel e nel contratto era indicato come
“Organizzatore/Intermediario la;
che i biglietti del traghetto erano emessi Controparte_2
2 dall'organizzatore-intermediario che il traghetto, sia in andata che in ritorno, risultava Controparte_2
privo delle cabine regolarmente pagate in quanto le stesse inutilizzabili per i gas di scarico dei motori- aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Trani, che nel contratto sottoscritto Controparte_2
con l'agenzia turistica era indicato quale organizzatore-intermediario del pacchetto turistico, per Parte_5
chiederne la condanna al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, nella misura di €
5.000,00.
Costituitosi il convenuto che eccepiva il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio per essere mero “intermediario” del pacchetto turistico e non organizzatore, gli attori chiedevano al GdP,
all'udienza del 26.6.2014, cui la causa era stata rinviata alla prima udienza per meglio esaminare le difese del convenuto, l'autorizzazione alla chiamata in causa della (venditore del pacchetto turistico). Parte_5
Con ordinanza dell'8.11.2017, dopo anni dall'assunzione della riserva, il Giudice di Pace autorizzava l'attore alla chiamata del terzo in causa entro il termine perentorio del 10.1.2018 rinviando all'udienza del Parte_5
16.3.2018.
Accertato solo dopo l'autorizzazione alla chiamata in causa, che nelle more il 18.4.2017 la era Parte_5
stata cancellata dal Registro delle Imprese per scioglimento, l'atto di chiamata in causa veniva notificato il
26.3.2018 a socio accomandatario, successore ex lege della che si costituiva in CP_1 Parte_5
giudizio richiedendo dichiararsi inammissibile la chiamata in causa poiché non richiesta alla prima udienza,
bensì alla seconda in violazione dell'art. 269 c.p.c.
Interrotto il giudizio per intervenuto fallimento di E di poi riassunto, il GdP con sentenza Parte_6
n. 80/2024 del 4.3.2024 dichiarava inammissibile perché tardiva la chiamata in causa di e CP_1
rigettava la domanda nei confronti della curatela del fallimento perché mera intermediaria della vendita dei biglietti della motonave, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza con atto di citazione notificato il 12.7.2024 hanno interposto appello Parte_1
, , e , contestando la violazione da parte del primo
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudice degli artt. 269 e 311 c.p.c. e deducendo che:
determina l'annullamento della sentenza impugnata con prosecuzione dell'istruttoria del giudizio non effettuata in forza dell'erronea pronuncia di inammissibilità della chiamata del terzo in causa. D'altra parte,
3 qualificata la quale intermediario della vendita del pacchetto turistico, la (ed Controparte_2 Parte_5
il suo successore , contrattualmente è obbligata al risarcimento dei danni derivanti dalla CP_1
vendita del pacchetto turistico rimasto privo dei servizi acquistati>.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: 1) accertato l'inadempimento delle
obbligazioni contrattualmente assunte con il contratto di viaggio di cui nella narrativa dell'atto di citazione
del 3.2.2014, condannare la e per effetto del suo scioglimento e cancellazione il successore ex Parte_5
lege socio accomandatario in solido con la al risarcimento di tutti i danni CP_1 Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai viaggiatori, nella misura di € 5.000,00 ovvero al pagamento
della diversa somma ritenuta di giustizia nei limiti della competenza del Giudice adito, ai sensi dell'art.
1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) condannare al pagamento delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio ed in subordine compensare le spese del doppio grado di giudizio annullando la
statuizione di condanna al pagamento delle spese del I grado di giudizio>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.9.2024 si è costituita deducendo l'infondatezza CP_1
dei motivi di appello, reiterando tutte le eccezioni e le difese svolte in primo grado quanto alla inammissibilità della propria chiamata in causa, alla inosservanza del termine perentorio assegnato per la chiamata in causa e la prescrizione oltre che l'fidatezza del presto diritto risarcitorio.
Nessuno si è costituito per il cui l'atto di citazione è stato notificato il Controparte_2
12.7.2024
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti e acquisizione del fascicolo di primo grado,
disattese le richieste di prova testimoniale reiterate in questo grado di appello dagli appellanti, la causa è
stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello (sul rilievo officioso della tempestività del gravame,
cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto in
4 assenza di notificazione, con atto di citazione del 12.7.2024 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 4.3.2024.
Va dichiarata la contumacia del in persona del curatore. Controparte_2
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appello concerne esclusivamente il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile perché tardiva la chiamata in causa del terzo, avendo gli appellanti prestato espressa CP_1
acquiescenza al capo della sentenza che ha rigettato la domanda nei confronti dell'intermediario CP_2
frattanto fallito.
[...]
Deducono gli appellanti che: l'art. 269 c.p.c. non è applicabile al procedimento innanzi il Giudice di Pace
e, quindi sarebbe possibile svolgere la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo anche all'udienza successiva alla prima;
che il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è
insindacabile; che il terzo chiamato, nella specie non potrebbe eccepire la tardività della CP_1
propria chiamata;
che la e per essa il suo successore ex lege, sarebbe responsabile, Parte_5 CP_1
nei propri confronti, per i danni subiti.
Risulta dall'esame del fascicolo di primo grado, che la convenuta, cui l'atto di Controparte_2
citazione era stato notificato il 7.2.2014, si era costituita in primo grado alla prima udienza del 14.4.2014,
deducendo il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio, in quanto mera intermediario nella vendita del pacchetto turistico.
Richiesto dagli attori un rinvio per esaminare le difese della convenuta, alla successiva udienza del
26.6.2014, veniva richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di concessa solo con ordinanza Parte_5
dell'8.11.2017.
Verificata la cancellazione dal registro delle imprese della sin dal 18.4.2017, l'atto di chiamata in Parte_5
causa veniva notificato il 26.3.2018, oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice di Pace (10.1.2018) al successore ex lege, socio accomandatario della che nel costituirsi l'11.6.2018, CP_1 Parte_5
eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa sia perché tardivamente richiesta, oltre cioè la prima udienza, sia perché notificata oltre il termine perentorio;
nel merito eccepiva la prescrizione del credito di cui
5 comunque contestava la fondatezza.
La decisione del giudice di Pace (ai fini che qui rilevano per non essere stato impugnato il capo della sentenza che concerne la fallita società intermediaria) che ha ritenuto inammissibile e tardiva la chiamata in causa di è corretta e va confermata. CP_1
Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ben poteva il terzo chiamato eccepire l'inammissibilità della propria vocatio in ius.
A differenza dei precedenti di legittimità citati dagli appellanti, nella specie non è stata CP_1
chiamata in garanzia, ma quale soggetto responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, ragione per cui aveva interesse a sollevare contestazioni che, una volta accolte avrebbero comportato, come avvenuto, la definizione in rito del giudizio originario e, quindi, il rigetto della domanda nei propri confronti.
Quanto alla ammissibilità di una richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa avanzata all'udienza successiva alla prima, secondo il costante orientamento di legittimità, il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, è comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 19359 del 03/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011).
E a norma dell'art. 269 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo,
l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza…La
citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice>.
In caso di mancato rispetto del termine della prima udienza, così come in caso di inosservanza del termine perentorio, l'attore decade dalla possibilità di chiamare in causa il terzo.
Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse,trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti
6 civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (Cass. civile, I
17/04/2013 n. 9359).
E in alcune pronunce rese con riferimento all'istanza formulata dal convenuto, sempre la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10189 del 30/03/2022).
Nella vicenda in parola, risulta dal verbale di prima udienza del 14.4.2014 che gli attori articolarono richieste di prova testimoniale sulla cui ammissione hanno insistito anche nella parte finale del verbale,
aggiungendo poi una richiesta di rinvio per esame della documentazione e delle difese di controparte.
L'art. 320 c.p.c. nella versione precedente consente alla parte di chiedere un rinvio ad altra udienza,
quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, solo per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Il giudice di Pace che nella sentenza ha dichiarato l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, ha di fatto revocato la precedente ordinanza dell'8.11.2017 con cui era stata autorizzata la citazione del terzo certamente, attenendosi al principio per cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene…le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti (Sez. 3 - , Ordinanza n.
16800 del 26/06/2018; cass. Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008).
comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320
c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina> (Cass. 20840/2017).
7 Pur volendo opinare diversamente dal primo giudice quanto alla ammissibilità di una istanza di chiamata in causa da parte dell'attore all'udienza successiva alla costituzione del convenuto in ogni caso, gli attori sono decaduti dal potere di chiamata in causa per non averlo esercitato entro il termine perentorio del 10.1.2018.
In conclusione, l'appello è rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014,seguono la soccombenza degli appellanti.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2463/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per l'effetto, conferma la sentenza nr. n. 80/2024 del 4.3.2024 del Giudice di Pace di Trani;
[...]
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro
1.702,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa ed
Iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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