Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1173/2025 V.G. posta in decisione il 12/05/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Cristina Federici)
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]n. 22 (avv. Federica Moschini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 13.02.2010 in Bagnacavallo
(RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.1, Parte II, serie A, anno 2010;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) per le annotazioni di legge;
- affida ai Servizi Sociali Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'incarico di vigilanza del nucleo familiare, di monitoraggio delle condizioni della figlia e di attuazione di CP_1
tutti gli interventi necessari per la tutela della minore;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore continuerà ad avere residenza anagrafica e collocazione prevalente con CP_1
la madre e sarà alla medesima affidata in via esclusiva;
3) Il Servizio Sociale di Bagnacavallo (Unione Comuni Bassa Romagna), avrà mandato di vigilanza, monitoraggio e supporto sulle condizioni di vita personale e familiare della minore;
4) Le permanenze della minore presso il padre, se di gradimento per la minore, potranno avvenire liberamente, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
5) La casa familiare unitamente alle pertinenze, nonché ai beni e agli arredi che la compongono, sarà assegnata alla Signora esclusiva proprietaria;
Parte_1
6) Il Signor ha già prelevato dall'abitazione coniugale tutti i propri beni ed effetti personali;
Pt_2
7) Il Signor con decorrenza dal deposito del ricorso, concorrerà al mantenimento ordinario Pt_2
della figlia minore, corrispondendo alla Signora entro il giorno 15 di ogni mese in via Parte_1 anticipata, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), mediante bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, già conosciuto o sul diverso conto che sarà tempestivamente comunicato;
8) Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 5 febbraio
2026; 9) Il padre concorrerà altresì in ragione del 50% alle spese di carattere straordinario mediche, scolastiche, ricreative e sportive per la figlia individuate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
Le spese straordinarie dovranno essere tutte comunicate, documentate e giustificate.
10) Segnatamente, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della prole ovvero spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità come ad esempio spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature) costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
invece le spese straordinarie da assumere previo accordo andranno concordate con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
11) Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. e dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dall'invio della documentazione di spesa al genitore che le abbia anticipate, previa consegna in copia della ricevuta o di altro documento attestante il pagamento effettuato.
12) L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla Signora Parte_1 13) Nulla sarà dovuto a titolo di concorso al mantenimento dei ricorrenti godendo entrambi i coniugi dei redditi adeguati, e, in ogni caso, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
14) I coniugi si prestano fin da ora reciproco assenso all'espatrio e si impegnano a compiere, a semplice richiesta, quanto necessario al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore, per soli motivi turistici, dichiarando sin d'ora di nulla opporre.
15) Le spese si intendono compensate e ciascuna parte provvederà al pagamento dei compensi professionali del proprio difensore, mentre il contributo unificato verrà corrisposto dalla Signora
[...]
” Pt_1
Manda ai Servizi Sociali Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna il 20.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè