Articolo 11 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 10Articolo 12
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8 aprile 1952
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11 agosto 1954
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14 aprile 1963
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16 dicembre 1964
Art. 11.
Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1955, sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000. (5)
Agli stessi sara' corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verra' corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 25 febbraio 1963, n. 319 ha disposto (con l'art. 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , ai ricoverati nei centri di raccolta nonche' ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai ricoverati nel centro di smistamento, e' stabilita in lire 200.000 per il capo famiglia e in lire 150.000 per ciascun componente a carico". ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1964
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