Versione
8 aprile 1952
8 aprile 1952
>
Versione
11 agosto 1954
11 agosto 1954
>
Versione
14 aprile 1963
14 aprile 1963
>
Versione
16 dicembre 1964
16 dicembre 1964
Art. 11.
Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1955, sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000. (5)
Agli stessi sara' corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verra' corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 25 febbraio 1963, n. 319 ha disposto (con l'art. 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , ai ricoverati nei centri di raccolta nonche' ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai ricoverati nel centro di smistamento, e' stabilita in lire 200.000 per il capo famiglia e in lire 150.000 per ciascun componente a carico". ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967.
Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1955, sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000. (5)
Agli stessi sara' corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verra' corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 25 febbraio 1963, n. 319 ha disposto (con l'art. 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , ai ricoverati nei centri di raccolta nonche' ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai ricoverati nel centro di smistamento, e' stabilita in lire 200.000 per il capo famiglia e in lire 150.000 per ciascun componente a carico". ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 24/10/2023, n. 118Provvedimento: […] con la motivazione che “all'interessato, nato in [...] nel campo profughi di Aversa, a cui è stata riconosciuta la qualifica di profugo ai sensi dell'art. 11 della legge 137 del 1952, cioè ai soli fini assistenziali, […] nato in [...] nel campo profughi di Aversa, pur essendo stato riconosciuto quale “profugo” dell'art. 11 della legge n. 137 del 1952 (ed in quanto tale potendo beneficiare dei benefici assistenziali) non risulta per ciò solo coinvolto, in modo diretto ed immediato, […] Irrilevante risulta, a questo punto, il riferimento - evidenziato dall'INPS in quanto anche contenuto nel decreto prefettizio - all'avvenuta fruizione di assistenza ai sensi dell'art. 11 della legge n. 137/1952.Leggi di più...
- benefici combattentistici·
- legge 544/1988·
- profugo·
- trattato di pace·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- legge 336/1970·
- giurisprudenza Corte dei conti·
- legge 140/1985·
- assistenza profughi·
- compensazione spese legali·
- maggiorazione pensione