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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/08/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 5221/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5221 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione il 3 aprile 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Atella Parte_1
(CE) alla via Sordi n.4, C.F. elettivamente domiciliata C.F._1
in Orta di Atella (CE), alla Via P. Migliaccio n.37 presso lo studio dell'Avv.
Rosalba Arena che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 9 nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
residente in Orta di Atella (CE) alla Via Alberto Sordi, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via Piave n. 32., presso lo studio dell'avv.to
Elisabetta Terracciano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti, con note di trattazione scritta per l'udienza del
24/3/2025, hanno precisato le conclusioni e hanno chiesto la decisione della causa con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il P.M ha apposto il proprio visto in data 3/3/2025, nulla opponendo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/5/2022, , premesso di aver CP_2
contratto matrimonio con a Orta di Atella il 30/7/2010 dal Controparte_1
quale nascevano (nata il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
il 4/12/2015), per le ragioni di cu all'atto introduttivo, chiedeva la separazione personale dei coniugi e, nel merito: assegnare la casa coniugale alla moglie che la vivrà insieme ai figli minorenni e non autosufficienti, ed il marito verserà le restanti rate del mutuo, stante i precedenti pagamenti effettuati dalla famiglia di origine della moglie o le parti provvederanno a vendere l'immobile, a saldare la somma prestata dalla famiglia di origine di lei e a dividere il restante al 50%;
- affidare i figli, congiuntamente al padre ed alla madre, con collocazione presso la madre, determinando i tempi e le modalità di esercizio del diritto di pagi na 2 di 9 visita paterno
- porre a carico del sig. un congruo assegno mensile di € 200,00 a CP_1
titolo di mantenimento per lei e un assegno mensile di €. 600,00 per il mantenimento dei minori da intendersi ripartiti in modo uguale per ciascun figlio, oltre il 50% si spese straordinarie e scolastiche.
Il resistente si costituiva, con comparsa di risposta dell'11/10/2022, contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedendo a sua volta la separazione dalla coniuge.
Nel merito chiedeva:
- assegnare la casa coniugale alla moglie che la occuperà insieme ai figli minorenni e non autosufficienti con onere da parte dei coniugi di provvedere al pagamento della rata di mutuo della casa nella misura del 50% ciascuno;
- non prevedere alcun mantenimento in favore della moglie;
- affidare i figli, congiuntamente al padre ed alla madre, con collocazione presso la madre, con diritto di visita del sig. secondo modalità e tempi CP_1
indicati;
- prevedere in favore dei figli minori e a fronte della Per_1 Per_2
richiesta di € 600,00, un mantenimento di € 230,00 in virtù della circostanza che attualmente la sig.ra percepisce l'importo di € 370,00 a titolo di Pt_1
assegno unico oltre il 50% delle spese straordinarie documentate.
All'udienza presidenziale del 29/11/2022, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e così disponeva:
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori in forma Per_1 Per_2
condivisa, con il collocamento presso la madre e con il diritto -dovere del pagi na 3 di 9 padre di tenere con sé i figli, nel rispetto delle loro esigenze, e salvo migliori accordi tra le parti, secondo il calendario indicato dal resistente, non contestato;
-assegna la casa coniugale alla ricorrente collocataria dei figli minori;
- determina in complessivi euro 600,00 (€ 300,00 euro per ciascun figlio)
l'assegno da porre a carico del coniuge resistente in favore della ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori da versarsi entro il giorno
20 di ciascun mese direttamente presso il domicilio della madre ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare Pt_1
ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord in data 25.10.2019.
La causa veniva rinviata per la trattazione dinanzi al Giudice istruttore designato dalla Presidente.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., ammessi i mezzi di prova orale nei limiti di ammissibilità, si procedeva all'ascolto della figlia minore e Per_1
all'escussione dei testi.
La Giudice delegata riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni
All'udienza a trattazione scritta del 24/3/2025 la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Il P.M, apponeva il proprio visto il 7/4/2025, nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di pagi na 4 di 9 un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, di talché ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto all'affidamento dei figli minori, il Collegio ritiene che l'affido condiviso, richiesto da entrambe le parti, debba ritenersi nel preminente interesse dei minori stessi.
Come è noto, con la l. 54/2006 il Legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bi-genitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, da ritenersi pacifica la preferenza accordata dal Legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite pagi na 5 di 9 giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. Ed, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi- genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, tuttavia, non può non rimarcarsi che d alle dichiarazioni della minore ultra dodicenne rese in sede di ascolto, è emersa una Per_1
forte ostilità verso la figura paterna scaturita in un netto rifiuto a coltivare il rapporto con il genitore non convivente, nonostante , nonostante gli inviti rivolti dalla madre alla figlia per favorire gli incontri con il padre .
In tale contesto, che si auspica abbia a modificarsi per effetto di un eventuale percorso di sostegno alla genitorialità da intraprendersi ad opera del resistente
– non coercibile in questa sede – non si ravvedono comunque criticità nelle capacità genitoriali del padre tali da discostarsi dalla regola aurea dell'affido condiviso.
Al contrario, la previsione di un affido esclusivo finirebbe, a parere del pagi na 6 di 9 Collegio, per consolidare nella minore l'estraneità della figura paterna dalla propria vita. Non sussiste, al contrario, un atteggiamento negligente o di sostanziale disinteresse da parte del padre che, si ritiene, potrà impegnarsi a riportare serenità nel rapporto con la figlia mediante il supporto dei servizi sociali competenti per territorio che si incaricano di predisporre un percorso di supporto alla genitorialità nei confronti del padre e un percorso di sostegno psicologico nei confronti della minore finalizzato al recupero della figura paterna.
Quanto al regime di incontri padre-figli, si ritiene che gli stessi debbano essere disciplinati, nell'interesse dei minori, come di seguito: il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana nel giorno di martedì e giovedì, prelevandoli all'uscita da scuola o presso la abitazione materna alle ore 16:00 per riportarli ivi alle ore 20:00;
• a settimane alterne dal venerdì alle 18 :00 fino alla domenica alle ore
20:00;
• per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza;
• il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza;
• sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
Mantenimento figli
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minori: la madre, convivendo con gli stessi, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del pagi na 7 di 9 padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli quantificato in euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), in ragione dell'età dei figli con i relativi impegni di istruzione, di vita e di relazione, della durata della convivenza coniugale, del tenore di vita goduto dai figli in costanza di tale convivenza e dei tempi di permanenza della figlia con il padre. L'assegno di mantenimento così determinato dovrà essere rivalutato periodicamente secondo gli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale a far data dal 25/10/2019.
Mantenimento moglie
In merito al richiesto mantenimento in favore dell a coniuge, ritiene il
Tribunale che non sussistano i presupposti di legge, dovendosi attribuire alla ricorrente una capacità lavorativa generic a che non è dato escludere in ragione delle patologie documentate, nonché tenuto conto della consistenza reddituale del resistente e dele spese relative al mutuo alle quali fa fronte in via esclusiva.
In ragione dell'accoglimento parziale delle reciproche domande e della natura del giudizio per la quale non è dato ravvisa rsi una soccombenza in senso tecnico giuridico, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
pagi na 8 di 9 Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma cod. civ., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta di Atella (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 55 parte II serie A - anno 2010).
Dispone l'affido condiviso dei minori e a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori e disciplina i rapporti con il genitore non convivente come in parte motiva.
Obbliga a corrispondere a euro 600,00 Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e 70% delle spese straordinarie coma da locale protocollo del 25/10/2019.
Dispone la trasmissione della presente sentenza ai S ervizi Sociali di Orta di
Atella per la predisposizione di percorsi di sostegno alla genitorialità nei confronti di e di supporto psicologico nei confronti della Controparte_1
minore Persona_1
Spese compensate.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 15/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 9 di 9