Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1966, n. 1146
CASS
Sentenza 6 maggio 1966

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La valutazione delle risultanze probatorie e documentali ed il giudizio circa la gravita e concordanza di presunzioni spettano al giudice di merito e non sono censurabili in Cassazione, ove congruamente motivati. *

Qualora non sia stata dedotta in appello, con apposito motivo di gravame, l'inammissibilita, per violazione dei limiti legali, di una prova testimoniale raccolta in primo grado non puo per la prima volta prospettarsi in Cassazione tale violazione, dettata per la tutela di interessi privatistici e non attinenti all'ordine pubblico. ( Cfr 1679/64; 1515/64; 1111/64; 741/64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1966, n. 1146
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1146
    Data del deposito : 6 maggio 1966

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