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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 9449/2024 promossa da
(PI ), quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(PI , con il patrocinio dell'avv. Gabriele Rossi, elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
Via Emanuele Repetti n.11, Firenze, presso lo studio del difensore, come da procura allegata alla costituzione depositata ex art.111 cpc, nell'esecuzione immobiliare n. 187/2021 RGE
Opponente contro
(CF e (CF Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Giulio Gonnelli, elettivamente domiciliati in Piazza della Costituzione n. 99,
Incisa e FI LD (FI), presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Opposti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 5 Per , mandataria con rappresentanza di , come da atto Parte_1 Parte_2
di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art.618 cpc e, pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa accertare il diritto di parte attrice di procedere all'esecuzione forzata quanto al diritto di piena proprietà del bene immobile pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi all'intestato Tribunale (RGE
187/2021), per le motivazioni indicate in narrativa e, pertanto, revocare l'ordinanza opposta, resa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 21.6.2024, nell'ambito della procedura esecutiva RGE 187/2021.
Con vittoria di esborsi e compensi di lite”
Per e come da memoria conclusionale depositata in data 8 aprile Controparte_1 CP_2
2025 e, pertanto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta, rigettare la domanda proposta dall'attrice (quale mandataria nei Parte_1 Parte_2
confronti di e perché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in Controparte_1 CP_2
narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc, il creditore procedente
[...]
(d'ora in poi ha impugnato l'ordinanza resa in data 29.5.2023 dal GE Parte_1 Parte_1 nell'ambito della procedura eseutiva n.187/2021, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecutività sino all'esito del giudizio di merito ex art. 618, comma 2, cpc.
Con la detta ordinanza il GE aveva disposto che “ … vista la peculiarità del diritto di abitazione spettante mortis causa ex art. 540 cpc, diritto non soggetto a trascrizione, ritenuto quindi opportuno
invitare il ctu ad integrare la perizia evidenziando la presenza di diritto di abitazione in favore di parte debitrice, sorto in data anteriore alla iscrizione ipotecaria ed al pignoramento, gravante sulla metà dell'immobile, con conseguente determinazione del valore del bene anche come occupato…”.
Nella fase cautelare del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con ordinanza del 21.6.2024, il GE ha rigettato l'istanza di sospensione, formulata dalla creditrice procedente, ritenendo la carenza del requisito del fumus boni iuris;
il GE ha inoltre invitato il CTU a proseguire nell'integrazione della perizia dell'immobile pignorato, dando atto nel proprio elaborato dell'esistenza del diritto di abitazione vantato dalla parte debitrice, assegnando il termine di legge per l'introduzione del giudizio di merito.
pagina 2 di 5 L'opponente eccepisce che non risulta provato che l'immobile oggetto di abitazione costituisca effettivamente la residenza familiare di e che, in ogni caso, a prescindere o meno Controparte_1 dall'esistenza del diritto di abitazione, lo stesso non sarebbe opponibile alla procedura, posto che e con “Atto di ripiano crediti chirografari mediante piano di Controparte_1 CP_2 ammortamento con concessione di ipoteca volontaria” del 19.1.2015, Rep.881, Racc.n.643, hanno concesso ipoteca sul diritto di piena proprietà, ed inoltre nel richiamato atto notarile, Controparte_1
non ha formulato espressa riserva a sé, relativamente al proprio diritto di abitazione.
L'opponente ha pertanto concluso chiedendo che : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa accertare il diritto di parte attrice di procedere all'esecuzione forzata quanto al diritto di piena proprietà del bene immobile pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi all'intestato Tribunale (RGE 187/2021), per le motivazioni indicate in narrativa e, pertanto, revocare l'ordinanza opposta, resa dal Giudice dell'Esecuzione in data
21.6.2024, nell'ambito della procedura esecutiva RGE 187/2021. Con vittoria di esborsi e compensi di lite”
Si sono costituiti e contestando il diritto della creditrice di agire in Controparte_1 CP_2
executivis, stante l'opponibilità alla procedura del diritto di abitazione dagli stessi vantato sugli immobili staggiti.
Gli opposti hanno, pertanto, concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta, rigettare la domanda proposta dall'attrice Parte_1
(quale mandataria nei confronti di e perché
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
La causa è stata rinviata all'udienza del 22 aprile ex art.281 sexies cpc, previa concessione alle parti di termini per deposito di memoria conclusionale, quindi, all'esito di detta udienza, è stata trattenuta in decisione ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Invero, il diritto di abitazione degli odierni opposti sulla casa familiare ereditata dal loro dante causa
, ancorché non trascritto, è sorto ex lege ai sensi dell'art.540, comma 2 c.c . Controparte_3
Sul punto giova richiamare la pronuncia della Cassazione secondo la quale “ … l'art.540, comma 2
c.c., attribuisce al coniuge del defunto il diritto di abitazione sulla casa che era adibita a residenza familiare. Perciò per effetto dell'apertura della successione, il coniuge superstite acquista su quella casa un diritto di abitazione ( art.1022 c.c). Il diritto è da lui acquistato in forza di un legato stabilito
pagina 3 di 5 dalla legge (Cass. 10 marzo 1987 n. 2474) ed esso si trasmette dall'ereditando al coniuge superstite al momento della morte del primo (art. 649, secondo comma, cod. civ.). Dunque, l'erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell'immobile già adibito a residenza familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto di abitazione” (ex plurimis, Cass.Civ. terza sez., ordinanza n.4092/2023 del 9 febbraio 2023).
Pertanto, il diritto reale di godimento acquisito mortis causa (diritto di abitazione), deve ritenersi un legato che si acquista ex lege all'apertura della successione, e che non necessita di alcuna dichiarazione espressa di accettazione, da ciò discendendo che l'erede acquista sull'immobile il diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa risulta provato in atti che l'immobile è stato destinato a residenza familiare di fin dal 6 ottobre 1969 ( doc. 2 e 3, fascicolo di parte opposta) Controparte_1
così come risulta provato per tabulas che alla data di decesso di avvenuta il Controparte_3
17.11.2010, era sussistente il vincolo matrimoniale ( doc. 5, fascicolo di parte opposta).
E, come detto, il diritto si configura come un legato ex lege “ che viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite, secondo la regola dei legati di specie ( art.649, comma2, c.c) al momento dell'apertura della successione” (Cass. sez.2, sentenza n. 6625/2012).
Del resto il diritto di abitazione non può essere alienato, in ragione del divieto di cui all'art.1024 c.c., secondo il quale “ Il diritto di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione” né, tantomeno, ipotecato, stante la specifica previsione di cui all'art. 2810 c.c., che non annovera al suo interno anche il diritto di abitazione ma, specificamente: i beni immobili;
l'usufrutto dei beni stessi;
il diritto di superficie;
il diritto dell'enfiteuta; le rendite dello Stato;
le navi, gli aeromobili, e gli autoveicoli.
Da ciò discende che gli opposti hanno concesso ipoteca volontaria sul diritto di nuda proprietà, in ragione dell'esistenza del diritto di abitazione.
Ed infatti lo stesso GE, tanto nell'ordinanza del 29.5.2023 (cfr. doc.RG.187-2021.ZIP, fascicolo di parte opponente) che nella successiva ordinanza del 21.6.2024 ( doc. RG 187-2021.ZIP , fascicolo di parte opponente) ha aderito a tale orientamento giurisprudenziale.
Non è revocabile in dubbio che il diritto reale di godimento è opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e all'eventuale acquirente, dunque l'immobile non potrà essere venduto come libero e, pertanto, dovrà stimarsi la conseguente variazione del valore.
Al riguardo si richiama il principio generale secondo cui “ il pignoramento che colpisca un diritto maggiore di quello effettivamente spettante al debitore non è nullo ma deve limitarsi al diritto minore di cui l'esecutato sia riconosciuto titolare e l'intera procedura deve avere ad oggetto tale minore
pagina 4 di 5 estensione con declaratoria di nullità del pignoramento e degli atti esecutivi , ma limitatamente alla parte in cui colpiscono la piena proprietà del bene, in luogo di tale proprietà come limitata dal diritto reale di godimento (Cass. Civ. n.4092/2023).
Pertanto, correttamente il GE, con ordinanza del 29.5.2023 ( cfr, doc.RG.187-2021.ZIP, fascicolo di parte opponente) ha “ ritenuto opportuno invitare il CTU ad integrare la perizia evidenziando la presenza di diritto di abitazione in favore di parte debitrice, sorto in data anteriore all'iscrizione ipotecaria ed al pignoramento, gravante sulla metà dell'immobile, con conseguente determinazione del valore del bene anche occupato”.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 147/2022 – valore medio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna , quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 Parte_2
alla refusione, a favore di e delle spese di lite, liquidate in
[...] Controparte_1 CP_2
complessive euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 9449/2024 promossa da
(PI ), quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(PI , con il patrocinio dell'avv. Gabriele Rossi, elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
Via Emanuele Repetti n.11, Firenze, presso lo studio del difensore, come da procura allegata alla costituzione depositata ex art.111 cpc, nell'esecuzione immobiliare n. 187/2021 RGE
Opponente contro
(CF e (CF Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Giulio Gonnelli, elettivamente domiciliati in Piazza della Costituzione n. 99,
Incisa e FI LD (FI), presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Opposti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 5 Per , mandataria con rappresentanza di , come da atto Parte_1 Parte_2
di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art.618 cpc e, pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa accertare il diritto di parte attrice di procedere all'esecuzione forzata quanto al diritto di piena proprietà del bene immobile pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi all'intestato Tribunale (RGE
187/2021), per le motivazioni indicate in narrativa e, pertanto, revocare l'ordinanza opposta, resa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 21.6.2024, nell'ambito della procedura esecutiva RGE 187/2021.
Con vittoria di esborsi e compensi di lite”
Per e come da memoria conclusionale depositata in data 8 aprile Controparte_1 CP_2
2025 e, pertanto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta, rigettare la domanda proposta dall'attrice (quale mandataria nei Parte_1 Parte_2
confronti di e perché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in Controparte_1 CP_2
narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc, il creditore procedente
[...]
(d'ora in poi ha impugnato l'ordinanza resa in data 29.5.2023 dal GE Parte_1 Parte_1 nell'ambito della procedura eseutiva n.187/2021, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecutività sino all'esito del giudizio di merito ex art. 618, comma 2, cpc.
Con la detta ordinanza il GE aveva disposto che “ … vista la peculiarità del diritto di abitazione spettante mortis causa ex art. 540 cpc, diritto non soggetto a trascrizione, ritenuto quindi opportuno
invitare il ctu ad integrare la perizia evidenziando la presenza di diritto di abitazione in favore di parte debitrice, sorto in data anteriore alla iscrizione ipotecaria ed al pignoramento, gravante sulla metà dell'immobile, con conseguente determinazione del valore del bene anche come occupato…”.
Nella fase cautelare del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con ordinanza del 21.6.2024, il GE ha rigettato l'istanza di sospensione, formulata dalla creditrice procedente, ritenendo la carenza del requisito del fumus boni iuris;
il GE ha inoltre invitato il CTU a proseguire nell'integrazione della perizia dell'immobile pignorato, dando atto nel proprio elaborato dell'esistenza del diritto di abitazione vantato dalla parte debitrice, assegnando il termine di legge per l'introduzione del giudizio di merito.
pagina 2 di 5 L'opponente eccepisce che non risulta provato che l'immobile oggetto di abitazione costituisca effettivamente la residenza familiare di e che, in ogni caso, a prescindere o meno Controparte_1 dall'esistenza del diritto di abitazione, lo stesso non sarebbe opponibile alla procedura, posto che e con “Atto di ripiano crediti chirografari mediante piano di Controparte_1 CP_2 ammortamento con concessione di ipoteca volontaria” del 19.1.2015, Rep.881, Racc.n.643, hanno concesso ipoteca sul diritto di piena proprietà, ed inoltre nel richiamato atto notarile, Controparte_1
non ha formulato espressa riserva a sé, relativamente al proprio diritto di abitazione.
L'opponente ha pertanto concluso chiedendo che : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa accertare il diritto di parte attrice di procedere all'esecuzione forzata quanto al diritto di piena proprietà del bene immobile pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi all'intestato Tribunale (RGE 187/2021), per le motivazioni indicate in narrativa e, pertanto, revocare l'ordinanza opposta, resa dal Giudice dell'Esecuzione in data
21.6.2024, nell'ambito della procedura esecutiva RGE 187/2021. Con vittoria di esborsi e compensi di lite”
Si sono costituiti e contestando il diritto della creditrice di agire in Controparte_1 CP_2
executivis, stante l'opponibilità alla procedura del diritto di abitazione dagli stessi vantato sugli immobili staggiti.
Gli opposti hanno, pertanto, concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta, rigettare la domanda proposta dall'attrice Parte_1
(quale mandataria nei confronti di e perché
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
La causa è stata rinviata all'udienza del 22 aprile ex art.281 sexies cpc, previa concessione alle parti di termini per deposito di memoria conclusionale, quindi, all'esito di detta udienza, è stata trattenuta in decisione ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Invero, il diritto di abitazione degli odierni opposti sulla casa familiare ereditata dal loro dante causa
, ancorché non trascritto, è sorto ex lege ai sensi dell'art.540, comma 2 c.c . Controparte_3
Sul punto giova richiamare la pronuncia della Cassazione secondo la quale “ … l'art.540, comma 2
c.c., attribuisce al coniuge del defunto il diritto di abitazione sulla casa che era adibita a residenza familiare. Perciò per effetto dell'apertura della successione, il coniuge superstite acquista su quella casa un diritto di abitazione ( art.1022 c.c). Il diritto è da lui acquistato in forza di un legato stabilito
pagina 3 di 5 dalla legge (Cass. 10 marzo 1987 n. 2474) ed esso si trasmette dall'ereditando al coniuge superstite al momento della morte del primo (art. 649, secondo comma, cod. civ.). Dunque, l'erede, al quale perviene per testamento la proprietà dell'immobile già adibito a residenza familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto di abitazione” (ex plurimis, Cass.Civ. terza sez., ordinanza n.4092/2023 del 9 febbraio 2023).
Pertanto, il diritto reale di godimento acquisito mortis causa (diritto di abitazione), deve ritenersi un legato che si acquista ex lege all'apertura della successione, e che non necessita di alcuna dichiarazione espressa di accettazione, da ciò discendendo che l'erede acquista sull'immobile il diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa risulta provato in atti che l'immobile è stato destinato a residenza familiare di fin dal 6 ottobre 1969 ( doc. 2 e 3, fascicolo di parte opposta) Controparte_1
così come risulta provato per tabulas che alla data di decesso di avvenuta il Controparte_3
17.11.2010, era sussistente il vincolo matrimoniale ( doc. 5, fascicolo di parte opposta).
E, come detto, il diritto si configura come un legato ex lege “ che viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite, secondo la regola dei legati di specie ( art.649, comma2, c.c) al momento dell'apertura della successione” (Cass. sez.2, sentenza n. 6625/2012).
Del resto il diritto di abitazione non può essere alienato, in ragione del divieto di cui all'art.1024 c.c., secondo il quale “ Il diritto di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione” né, tantomeno, ipotecato, stante la specifica previsione di cui all'art. 2810 c.c., che non annovera al suo interno anche il diritto di abitazione ma, specificamente: i beni immobili;
l'usufrutto dei beni stessi;
il diritto di superficie;
il diritto dell'enfiteuta; le rendite dello Stato;
le navi, gli aeromobili, e gli autoveicoli.
Da ciò discende che gli opposti hanno concesso ipoteca volontaria sul diritto di nuda proprietà, in ragione dell'esistenza del diritto di abitazione.
Ed infatti lo stesso GE, tanto nell'ordinanza del 29.5.2023 (cfr. doc.RG.187-2021.ZIP, fascicolo di parte opponente) che nella successiva ordinanza del 21.6.2024 ( doc. RG 187-2021.ZIP , fascicolo di parte opponente) ha aderito a tale orientamento giurisprudenziale.
Non è revocabile in dubbio che il diritto reale di godimento è opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e all'eventuale acquirente, dunque l'immobile non potrà essere venduto come libero e, pertanto, dovrà stimarsi la conseguente variazione del valore.
Al riguardo si richiama il principio generale secondo cui “ il pignoramento che colpisca un diritto maggiore di quello effettivamente spettante al debitore non è nullo ma deve limitarsi al diritto minore di cui l'esecutato sia riconosciuto titolare e l'intera procedura deve avere ad oggetto tale minore
pagina 4 di 5 estensione con declaratoria di nullità del pignoramento e degli atti esecutivi , ma limitatamente alla parte in cui colpiscono la piena proprietà del bene, in luogo di tale proprietà come limitata dal diritto reale di godimento (Cass. Civ. n.4092/2023).
Pertanto, correttamente il GE, con ordinanza del 29.5.2023 ( cfr, doc.RG.187-2021.ZIP, fascicolo di parte opponente) ha “ ritenuto opportuno invitare il CTU ad integrare la perizia evidenziando la presenza di diritto di abitazione in favore di parte debitrice, sorto in data anteriore all'iscrizione ipotecaria ed al pignoramento, gravante sulla metà dell'immobile, con conseguente determinazione del valore del bene anche occupato”.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 147/2022 – valore medio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna , quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 Parte_2
alla refusione, a favore di e delle spese di lite, liquidate in
[...] Controparte_1 CP_2
complessive euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Pompei
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