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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8248/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cevolo Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. David Parte_2
Santi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note scritte il 5 marzo 2025 con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto depositato in data 11 novembre 2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 e hanno premesso Parte_1 Parte_2 di avere un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 30 aprile 2014 e il 9 gennaio 2016) i figli e CP_1 Per_1
Dando conto della cessazione del loro legame, anche di coabitazione, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi, aventi ad oggetto l'affidamento (condiviso) dei figli minori, la loro collocazione preferenziale (materna), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento, oltre a questioni accessorie di prevalente natura economica.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, le stesse parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debbano delibarsi positivamente gli accordi conclusi dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Sotto altro profilo, deve prendersi atto delle ulteriori condizioni concordate, in quanto afferenti a diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso depositato in data 11 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8248/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cevolo Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. David Parte_2
Santi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note scritte il 5 marzo 2025 con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità del ricorso congiunto depositato in data 11 novembre 2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 e hanno premesso Parte_1 Parte_2 di avere un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 30 aprile 2014 e il 9 gennaio 2016) i figli e CP_1 Per_1
Dando conto della cessazione del loro legame, anche di coabitazione, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi, aventi ad oggetto l'affidamento (condiviso) dei figli minori, la loro collocazione preferenziale (materna), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento, oltre a questioni accessorie di prevalente natura economica.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, le stesse parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debbano delibarsi positivamente gli accordi conclusi dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Sotto altro profilo, deve prendersi atto delle ulteriori condizioni concordate, in quanto afferenti a diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso depositato in data 11 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2