Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1510/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1510/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
9.08.1980, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Battipaglia (SA), alla via In lo studio dell'avv. Veronica Notari che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ente domiciliata in Battipaglia (SA) alla via I
[...] lo studio dell'avv. Adriana Montillo che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
(18.07.2006), (09.10.2009) e (02.04.2011). Per_2 Per_3
In particolare ente rilevava c olo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4648/2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva AV che aderiva alla CP_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione delle statui ccessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 10 aprile 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 10 aprile 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove vorranno la propria dimora, dichiarando di rinunciare a qualsivoglia forma di mantenimento e di non aver nulla a pretendere l'uno verso l'altro;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Battipaglia (SA) alla via Forlì 10 l/ 8 alla sig.ra affinché possa viverci insieme alla prole;
CP_1
- l'affida dei figli ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
- il sig. possa tenere con sé i figli un giorno alla settimana da Parte_1 concord ente;
- che i figli possano trascorrere le domeniche alterne con i genitori;
- che i figli possano trascorrere con i genitori le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedi in Albis, ed ogni altra ricorrenza festiva, in maniera alternata;
- che le vacanze estive saranno liberamente disciplinate e preventivamente concordate tra le parti
- a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di tutti e tre Parte_1
i figli , lla complessiva somma di € 670,00 mensili (ovvero Per_1 Per_2 Per_3
€ 2 s io) finché questi non saranno economicamente autosufficienti, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche previamente concordate e documentate, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su Posta Pay Evolution nr. 5333171132481306;
-a carico del Sig. il pagamento delle rate ordinarie e straordinarie Parte_1 del condominio e minio ove è ubicata la casa coniugale assegnata alla sig.ra ; CP_1
-a carico orante la voltura delle utenze in suo favore e il CP_1 pagamento di tutte le utenze dell coniugale assegnata alla medesima. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 1° maggio 2005 nel Comune di Battipaglia (SA) tra
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Pt_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il 21. CP_1 [...] ascritto nel Registro Atti Matrimonio Co C.F._2
; B) dispone in conformita dell'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) (Anno 2005, Atto n. 23, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi