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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, AT
MA TO, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6019/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascea - Xxiv Maggio 84046 Ascea SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Gamma Tributi Srl-Municipia Spa - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 9065009240001865 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2025 depositato il
17/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23/09/2024 al Comune di Ascea ed a Gamma Tributi srl, concessionario della riscossione del predetto ente locale, depositato in pari data ed iscritto al n.6019/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1
, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca n.9065009240001865 sull'immobile sito in Ascea alla Indirizzo_1, censito al foglio Dati_Catastali_1
, notificata il 16/08/2024 per la somma complessiva di € 59.110,78 ed i relativi atti presupposti, ossia
3 avvisi di accertamento esecutivi per TARI 2017/2018/2019, IMU 2019 e 2020, nonché 7 ingiunzioni di pagamento per TARSU dal 2012 al 2015, TASI 2014-2015-2016 e IMU 2016.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. carenza del presupposto per l'iscrizione ipotecaria: il bene immobile indicato nella CPI, infatti, era stato donato ai figli dal ricorrente e dal coniuge, con riserva del diritto di abitazione, con atto del 17/12/2015;
2. omessa notifica degli atti presupposti con conseguente nullità degli stessi e della CPI;
3. intervenuta prescrizione dei tributi e di sanzioni e interessi,
4. carenza di motivazione per omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle spese,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Gamma Tributi che rappresentava e documentava di aver revocato la CPI non sussistendo effettivamente i presupposti per l'iscrizione ipotecaria sull'immobile in questione, con conseguente sgravio delle spese delle procedure esecutive attribuite;
depositava documentazione a riprova della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti e di successivi atti interruttivi.
In particolare, a fronte delle generiche e preventive eccezioni di nullità delle notifiche sollevate dal ricorrente, rappresentava che gli atti erano stati notificati direttamente a mezzo racc. a.r., ipotesi in cui non era necessario l'invio della cd. raccomandata informativa ove la consegna fosse avvenuta a mani di familiare convivente.
Evidenziava che l'eccezione di prescrizione era infondata, considerata la definitività per mancata impugnazione degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi, così come l'eccezione di carenza di motivazione, e concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla CPI
e di rigettare nel resto il ricorso, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Ascea non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dichiara la cessata materia del contendere in relazione al ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.9065009240001865, in considerazione della revoca della stessa;
quanto al ricorso avverso gli atti presupposti, osserva che lo stesso è parzialmente fondato, per quanto di seguito illustrato.
Il concessionario della riscossione del Comune di Ascea ha infatti documentato la regolare notifica degli atti sottesi la CPI e dei successivi atti interruttivi (solleciti di pagamento), non impugnati, fatta eccezione per l'ingiunzione TASI anno 2014 n. 1065009220005242 (notificata con racc. a.r. tramite ufficiale giudiziario consegnata a familiare, senza però allegare la cd. racc. informativa) e per l'accertamento IMU anno 2020
n. 2780 ed il successivo sollecito, per i quali non sono stati depositati gli avvisi di ricevimento delle racc. a.
r. ma solo stampe di schermate prive di valore probatorio.
Ne discende la fondatezza dell'eccezione di nullità dei due suddetti atti e la prescrizione del credito per i tributi e gli accessori con gli stessi richiesti alla data di notifica della CPI n.9065009240001865.
L'accoglimento parziale della domanda implica soccombenza parziale dell'attore e giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO AVENTE
OGGETTO LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA, ACCOGLIE IL RICORSO AVVERSO GLI
ATTI PRESUPPOSTI LIMITATAMENTE ALL' INGIUNZIONE TASI ANNO 2014 N. 1065009220005242 E
ALL' ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020 N. 2780. RIGETTA NEL RESTO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, AT
MA TO, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6019/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascea - Xxiv Maggio 84046 Ascea SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Gamma Tributi Srl-Municipia Spa - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 9065009240001865 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2025 depositato il
17/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23/09/2024 al Comune di Ascea ed a Gamma Tributi srl, concessionario della riscossione del predetto ente locale, depositato in pari data ed iscritto al n.6019/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1
, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca n.9065009240001865 sull'immobile sito in Ascea alla Indirizzo_1, censito al foglio Dati_Catastali_1
, notificata il 16/08/2024 per la somma complessiva di € 59.110,78 ed i relativi atti presupposti, ossia
3 avvisi di accertamento esecutivi per TARI 2017/2018/2019, IMU 2019 e 2020, nonché 7 ingiunzioni di pagamento per TARSU dal 2012 al 2015, TASI 2014-2015-2016 e IMU 2016.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. carenza del presupposto per l'iscrizione ipotecaria: il bene immobile indicato nella CPI, infatti, era stato donato ai figli dal ricorrente e dal coniuge, con riserva del diritto di abitazione, con atto del 17/12/2015;
2. omessa notifica degli atti presupposti con conseguente nullità degli stessi e della CPI;
3. intervenuta prescrizione dei tributi e di sanzioni e interessi,
4. carenza di motivazione per omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle spese,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Gamma Tributi che rappresentava e documentava di aver revocato la CPI non sussistendo effettivamente i presupposti per l'iscrizione ipotecaria sull'immobile in questione, con conseguente sgravio delle spese delle procedure esecutive attribuite;
depositava documentazione a riprova della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti e di successivi atti interruttivi.
In particolare, a fronte delle generiche e preventive eccezioni di nullità delle notifiche sollevate dal ricorrente, rappresentava che gli atti erano stati notificati direttamente a mezzo racc. a.r., ipotesi in cui non era necessario l'invio della cd. raccomandata informativa ove la consegna fosse avvenuta a mani di familiare convivente.
Evidenziava che l'eccezione di prescrizione era infondata, considerata la definitività per mancata impugnazione degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi, così come l'eccezione di carenza di motivazione, e concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla CPI
e di rigettare nel resto il ricorso, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Ascea non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dichiara la cessata materia del contendere in relazione al ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.9065009240001865, in considerazione della revoca della stessa;
quanto al ricorso avverso gli atti presupposti, osserva che lo stesso è parzialmente fondato, per quanto di seguito illustrato.
Il concessionario della riscossione del Comune di Ascea ha infatti documentato la regolare notifica degli atti sottesi la CPI e dei successivi atti interruttivi (solleciti di pagamento), non impugnati, fatta eccezione per l'ingiunzione TASI anno 2014 n. 1065009220005242 (notificata con racc. a.r. tramite ufficiale giudiziario consegnata a familiare, senza però allegare la cd. racc. informativa) e per l'accertamento IMU anno 2020
n. 2780 ed il successivo sollecito, per i quali non sono stati depositati gli avvisi di ricevimento delle racc. a.
r. ma solo stampe di schermate prive di valore probatorio.
Ne discende la fondatezza dell'eccezione di nullità dei due suddetti atti e la prescrizione del credito per i tributi e gli accessori con gli stessi richiesti alla data di notifica della CPI n.9065009240001865.
L'accoglimento parziale della domanda implica soccombenza parziale dell'attore e giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO AVENTE
OGGETTO LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA, ACCOGLIE IL RICORSO AVVERSO GLI
ATTI PRESUPPOSTI LIMITATAMENTE ALL' INGIUNZIONE TASI ANNO 2014 N. 1065009220005242 E
ALL' ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020 N. 2780. RIGETTA NEL RESTO. SPESE COMPENSATE.