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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2070/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Novara, via San Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio dell'avv. CIMINO GIUSEPPE, dal quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via San Francesco d'Assisi
n. 26, presso lo studio dell'avv. CIMINO GIUSEPPE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“chiedendo che codesto On. Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino, atto n. 3116, parte
II, Serie A, anno 1972, e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con mantenimento dell'accordo della separazione e cioé: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che le attuali condizioni negative economiche di ciascuno non consentono né all'uno né all'altro di corrispondere assegno di mantenimento;
3) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di passaporto, o e dei documenti di espatrio;
4) La casa coniugale sita in Novara, Via Fara n. 29, continuerà ad essere abitata dalla moglie, IG.ra
, che ne usufruirà con ciò che l'arreda; CP_1
5) Spese legali compensate tra le parti.”;
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO in data 29 ottobre 1972, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3116, parte II, serie A, anno 1972.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: - (03/0/1973, Torino); - IU (26/01/1975, Per_1
Torino); - ed (04/04/1988, Cuorgné), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione pronunciata su domanda congiunta delle parti corredata dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Come richiesto dalle parti le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TORINO in data 29 ottobre 1972 da e con atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 3116, parte II, serie A, anno 1972;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 di 3 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2070/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Novara, via San Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio dell'avv. CIMINO GIUSEPPE, dal quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via San Francesco d'Assisi
n. 26, presso lo studio dell'avv. CIMINO GIUSEPPE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“chiedendo che codesto On. Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino, atto n. 3116, parte
II, Serie A, anno 1972, e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con mantenimento dell'accordo della separazione e cioé: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi si danno reciprocamente atto che le attuali condizioni negative economiche di ciascuno non consentono né all'uno né all'altro di corrispondere assegno di mantenimento;
3) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di passaporto, o e dei documenti di espatrio;
4) La casa coniugale sita in Novara, Via Fara n. 29, continuerà ad essere abitata dalla moglie, IG.ra
, che ne usufruirà con ciò che l'arreda; CP_1
5) Spese legali compensate tra le parti.”;
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO in data 29 ottobre 1972, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3116, parte II, serie A, anno 1972.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: - (03/0/1973, Torino); - IU (26/01/1975, Per_1
Torino); - ed (04/04/1988, Cuorgné), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione pronunciata su domanda congiunta delle parti corredata dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Come richiesto dalle parti le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TORINO in data 29 ottobre 1972 da e con atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 3116, parte II, serie A, anno 1972;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 di 3 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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