Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE 02 946 IN AZIO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 20360/98 SCIARELLI - Consigliere Cron. 6194 Dott. Guglielmo Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Attilio Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IN, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato VIA DEI GONZAGA 37, BATTAGLIA SALVATORE, rappresentata e difesa dagli avvocati MODICA FRANCESCO, DI FRANCESCO OLINDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2001 5 controricorrente 50 0 -1- avversO la sentenza n. 2810/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 08/11/97 R.G.N. 677/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- . Svolgimento del processo Con sentenza del 15 dicembre 1993 il Pretore di Agrigento rigettava la domanda di AC NT, diretta ad ottenere, nei confronti del Ministero dell'Interno, l'assegno di invalidità civile. Il Tribunale della stessa città, espletata una nuova consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 3 luglio/8 novembre 1997, rigettava l'appello della signora NT. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, AC NT. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d. m. 25 luglio 1980, dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, in relazione alla legge 30 marzo 1971 n. 118,e del d. m. 5 febbraio 1992, in relazione al decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988, nonché della legge 29 dicembre 1990 n. 407; denuncia, altresì, omessa o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Lamenta che il Tribunale, a fronte della documentazione in atti, denunciante “morbo di Parkinson, ipertensione arteriosa, sindrome extrapiramidale, artrosi cervico-lombare, depressione reattiva con somatizzazione ansiosa”, ha recepito passivamente il parere del CTU di secondo grado, che aveva valutato al 50% di invalidità il solo morbo di Parkinson, omettendo di stimare le altre affezioni denunciate, anche in considerazione del differente parere del consulente di parte. 3 Deduce poi l'insufficienza della percentuale di invalidità (50%) attribuita alla sindrome parkinsoniana, sostenendo che la stessa doveva essere del 70%. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 441 c.p.c., in relazione all'art. 149 disp. att. c.p.c., nonché omessa motivazione sul punto, la difesa della ricorrente assume che il Tribunale non si è accorto che il punto focale della causa era costituito dalla grave forma di nevrosi con episodi convulsivi, erroneamente descritti e valutati dal CTU di secondo grado, come evidenziato nella discussione in appello;
e che, senza alcuna motivazione, non ha accolto la richiesta di disporre una nuova consulenza tecnica “per l'accertamento di quanto lamentato e degli aggravamenti intervenuti nel frattempo a distanza di diversi anni”. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che il Tribunale ha condiviso le valutazioni e le conclusioni effettuate dal CTU nominato in secondo grado. Questi, esaminati gli atti di causa - ivi compresa la relazione medica di parte del dottor Ercole Marchica, richiedente una percentuale di invalidità del 77% visitata la appellante ed acquisiti i risultati di un accertamento , cardiologico da lui richiesto, ha posto la diagnosi di "Morbo di Parkinson. Ipertensione arteriosa”. La mancata menzione, nella diagnosi, delle denunciate sindrome extrapiramidale, artrosi cervico-lombare e depressione reattiva con somatizzazione ansiosa, deriva dal mancato riscontro, nell'esame dei vari organi e apparati, di elementi deponenti per la sussistenza di tali malattie, quanto meno in misura tale da incidere sulla capacità lavorativa. All'apparato osteoarticolare il CTU ha rilevato “rachide pressoché in asse;
non vengono riferiti dolori al rachide alla digitopressione, lievemente ridotti i movimenti di rotazione e di flessione del tronco”. Al sistema nervoso centrale e periferico il CTU ha riscontrato solo tremori a riposo alle mani, che diminuiscono nei movimenti intenzionali, ma non rigidità a ruota dentata nei segmenti esplorati. Quanto alla condizione psichica, infine, il CTU descrive la signora NT come "orientata nel tempo e nello spazio, collaborante”. Non risultano omessi, pertanto, gli accertamenti sugli apparati oggetto delle malattie denunciate. Quanto alla diversa valutazione della sindrome extrapiramidale parkinsoniana, sostenuta nel ricorso, non vengono spiegate le ragioni per le quali il CTU avrebbe errato nel classificarle nel codice 7348 delle tabelle, assegnandole peraltro la massima percentuale di invalidità (50%). Si tratta di valutazioni di merito, cui non è consentito, in sede di legittimità, contrapporre una diversa valutazione, ma solo evidenziarne, ove sussistenti, i vizi logico-giuridici; il che la ricorrente non ha fatto. Le stesse considerazioni valgono per la ipertensione arteriosa che, alla stregua della visita specialistica e dell'ECG richiesti, è stata ritenuta non incidere in misura apprezzabile sulla capacità lavorativa. Il secondo motivo, che lamenta l'omessa motivazione sulla reiezione della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica espletata in appello, per l'accertamento degli aggravamenti intervenuti, è anch'esso infondato. Costituisce, infatti, orientamento assolutamente prevalente della Corte che, nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, l'obbligo del giudice di merito di valutare anche i dedotti intervenuti aggravamenti e le indicate nuove infermità, rilevabili ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. obbligo la cui inottemperanza può implicare un vizio di motivazione, oltre che una violazione di legge - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, il loro significato invalidante (cfr., fra le tante, Cass., 5 aprile 1986 n. 2382; 29 novembre 1988 n. 6434; 8 luglio 1994 n. 6428; 25 novembre 1995 n. 12187; 20 agosto 1997 n. 7776; 24 aprile 1999 n. 4095; 25 febbraio 2000 n. 2153). Nella fattispecie in esame la difesa della ricorrente non deduce che, a sostegno della richiesta di una seconda consulenza in secondo grado, per l'accertamento degli “aggravamenti", fosse stata prodotta idonea certificazione sanitaria, atta a documentare, con presumibile fondatezza, la natura e la portata invalidante di tali aggravamenti. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, attesa la natura assistenziale della controversia e la carenza degli elementi che giustificano I 3 0 A 1 la condanna della soccombente (art. 152 disp. att. c.p.c.). D 3 S , 5 . S T I O A . L R D T
P.Q.M.
L N , A ' A O A L T B 3 S L S E 7 E - P O La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. S 8 D P - I I 1 M N S I 1 G N Così deciso in Roma il 9 gennaio 2001. A E O E D S A G I E D Vincenzo Tresse G A Il cons, estensore Il Presidente T E E N , O L E O T S T R E I A T R L S I I L D G E E D O R IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 MAR. 2001 oggi, E R P IL CANCEN R O C