TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9744 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17025 2024 RG
FRA
Avv. MEDICI CARMINE Parte_1
E
Controparte_1
Avv. GIRIBONE EMILIO RICCARDO ALESSANDRO
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 414 CPC, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. - accertare e Controparte_1 dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c., della clausola di cui al contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, sottoscritto il
1° giugno 2002, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2000, la quale non prevede più alcuna indennità di fine servizio, comunque denominata, in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, e, in applicazione dell'art. 2, co. 7, dello stesso decreto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di fine servizio, comunque denominata, già prevista dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato 19/8/1999, da liquidarsi nella misura ivi prevista;
…”.
La ricorrente quale dipendente a contratto del resistente, con il presente CP_1 giudizio aziona il proprio diritto alla indennità di fine servizio, in ragione del servizio prestato presso il Consolato Generale d'Italia a Houston (USA), fino alla data del
17/10/2023 (cessato per dimissioni volontarie).
Assume di essere stata assunta con contratto di lavoro temporaneo, stipulato in data
22.1.1997, per la durata non superiore a tre anni, per i servizi di collaborazione consolare-visti-specializzazione informatica;
che, in pendenza del rapporto di impiego temporaneo, alla data del 19/8/1999, le parti stipulavano, per lo svolgimento delle stesse mansioni, un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 10/9/1999 sino al 31/12/2001, prevedendosi in tale occasione, all'art. XIV (indennità di anzianità), che “in caso di risoluzione del contratto è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione per ogni di servizio prestato” (doc. n.3); che il predetto contratto cessava alla data del 11/5/2001, allorquando le parti stipulavano un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato regolato dalla legge locale, con decorrenza dal 7/5/2001 al 31/12/2001, prevedendo ancora una volta, all'art. XVII
(indennità di liquidazione), che “in caso di risoluzione del contratto o di cessazione dal servizio per limiti di età è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato”; che, quindi, entrambi i contratti di lavoro a tempo determinato da ultimo stipulati contemplavano il riconoscimento, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, di una indennità di fine rapporto (anzianità e/o liquidazione) pari alla metà dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato;
che, senza alcuna soluzione di continuità, alla data del 7/1/2002, le parti stipulavano un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalla legge locale, con decorrenza dall'8/1/2002, con la conseguente cessazione del contratto di lavoro
“decorrente dal 10/9/1999 al 31/12/2001” (doc. n. 5); che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 442, aveva esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 3, stipulando, alla data del 1°/6/2022, un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni sino a quel momento già esercitate;
che, tuttavia, il nuovo contratto non prevedeva alcuna indennità di liquidazione per l'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, pur avendo l'art. 2, co. 7, del D.Lgs. n.
103/2000, espressamente previsto che “è fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”; che, difatti, all'art. XVI (risoluzione del contratto), le parti si limitavano a statuire che
“il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del vigente Accordo successivo anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del rapporto” e che “per quanto non espressamente previsto ai sensi del comma precedente si applica la disciplina di cui all'art. 166 del D.P.R. 18/67”; aveva quindi inviato atto di diffida in data 21 luglio 2023, con il quale invitava il resistente “a modificare il contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato CP_1 dalla legge italiana, stipulato il 1° gennaio 2002”, riconoscendole “il diritto all'indennità di fine servizio, comunque denominata, già prevista dai precedenti contratti di lavoro e nella misura ivi stabilita per l'intera durata del rapporto di lavoro tutt'ora in corso”.
Ha lamentato la nullità della clausola di cui all'art. XVI del contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, sottoscritto il 1° giugno 2002, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2000, la quale non prevedeva più alcuna indennità di fine servizio, comunque denominata, in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c., ed invocato il proprio diritto, in applicazione dell'art. 2, co. 7, dello stesso decreto, all'indennità di fine servizio, comunque denominata, già prevista dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 19 agosto 1999.
In diritto ha invocato l'art. 2, comma 7, del D.lgs 103/2000 secondo cui «è fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto» che si riferiva agli impiegati ai quali era stato riconosciuto dai co. 5 e 6 della stessa norma il diritto di opzione «fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale…», e, tra questi, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del decreto con contratto a tempo indeterminato assoggettato alla legge italiana.
Ha richiamato l'orientamento della S. Corte secondo cui la «disposizione transitoria dettata dal più volte richiamato dal D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 7, … va interpretato nei termini indicati nei punti da 6 a 6.2 [della sentenza di legittimità:
n.d.r.], con conseguente riconoscimento del diritto dei dipendenti già assunti alla data di entrata in vigore della nuova normativa a vedersi liquidare, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione alcuna dell'anzianità, l'indennità di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 166, comma 6, a condizione che la stessa, per gli assunti assoggettati all'epoca alla legge locale, fosse prevista dal contratto individuale e nei limiti di quanto indicato nel regolamento negoziale» (v. pag. 9, § 7.3, della sentenza della Corte di cassazione, sez. lav., del 17 marzo 2021, n. 7531).
Sempre secondo la cit. pronuncia: «… l'interpretazione della normativa debba essere orientata al rispetto della disciplina Eurounitaria ed in particolare della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di non discriminazione, quanto alle condizioni di impiego, fra assunti a termine e dipendenti a tempo indeterminato», dovendosi riconoscere «il diritto
a conservare il trattamento di fine rapporto (…) negli stessi limiti previsti per la corrispondente categoria dei dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato, posto che, diversamente interpretata, la norma finirebbe per riservare un trattamento deteriore agli assunti a termine, non giustificato da ragioni oggettive, bensì solo dalla natura temporanea del rapporto».
Con il contratto di lavoro a tempo determinato, regolato dalla Legge locale, stipulato in data 19/8/1999 (in essere al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 103 del 2000), le parti, all'art. XIV (indennità di anzianità), prevedevano l'indennità in questione, come nel successivo contratto di lavoro a tempo determinato regolato dalla legge locale, stipulato alla data del 11/5/2001, all'art. XVII (indennità di liquidazione), conseguendo che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione previsto dalla disciplina sopravvenuta di cui all'art. 3 della legge n. 442 del 2001, per effetto dell'art. 2, co. 7, del D.Lgs. n.
103 del 2001, applicabile al caso di specie per effetto del 'principio di non discriminazione' di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CEE, la ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di fine servizio, comunque denominata, già prevista dai precedenti contratti di lavoro e nella misura ivi stabilita per l'intera durata del rapporto di lavoro tutt'ora in corso.
2. Il si è Controparte_2 costituito resistendo alla pretesa, rappresentando anche come la ricorrente avesse erroneamente ricostruito in fatto ed in diritto la vicenda, errando anche nelle conclusioni.
La ricorrente, in particolare, aveva sottoscritto un primo contratto in data 22.01.1997, avente decorrenza 1° luglio 1997, con il Consolato Generale d'Italia in Houston, di natura temporanea, disciplinato dalla legge locale (in qualità di impiegata a contratto con mansioni esecutive), che nulla stabiliva riguardo all'indennità di liquidazione;
in attuazione della legge n.266 del 28.07.99, la quale aveva disposto la proroga fino al
31.12.2001 del contingente massimo di duecento unità degli “impiegati Schengen”, la ricorrente sottoscriveva in data 19.08.1999 un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 10.09.99 al 31.12.2001 regolato dalla legge italiana che, all'art. XIV (Indennità di anzianità), disponeva: “In caso di risoluzione del contratto è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio prestato”; in esecuzione dell'art. 2 del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, il quale prevedeva che i contratti vigenti alla data di entrata in vigore della citata normativa sarebbero stati applicati fino alla stipula di nuovi contratti regolati dalla legge locale, il rapporto di lavoro suindicato veniva risolto e la signora sottoscriveva un contratto a tempo Pt_1 determinato regolato dalla legge locale per il periodo dal 7.05.2001 al 31.12.2001, il cui comma 2 dell'art. II prevedeva: “Il precedente rapporto d'impiego a tempo determinato decorrente dal 10.09.1999 al 06.05.2001 è liquidato a tutti gli effetti giuridico- economici” e l'art. XVII (Indennità di liquidazione) che: “In caso di risoluzione del contratto o di cessazione dal servizio per limiti di età è corrisposta all'impiegata una indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato” (Il contratto di impiego a tempo determinato della ricorrente cessava definitivamente il 31.12.2001 per decorso del termine contrattualmente previsto); in data 7.01.2002 la sottoscriveva con il Consolato Generale d'Italia in Houston Pt_1 un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalla legge locale, con decorrenza 8.01.2002; l'assunzione veniva disposta in virtù dell'art. 2, co.5, della Legge
21 dicembre 2001, n. 442, entrata in vigore l'8.01.2022, a norma della quale: “Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento”); l'art. XVII (indennità di liquidazione) del documento d'impiego prevedeva: “In caso di risoluzione del contratto
o di cessazione dal servizio per i limiti di età è corrisposta all'impiegata una indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato. L'indennità non è dovuta nei casi di risoluzione del contratto previsti alle lettere a), b),
c), d) ed e) di cui all'art. XV del contratto”; al comma 3 dell'art. II, il contratto inoltre prevedeva: “Il precedente rapporto d'impiego decorrente dal 07/05/2001 al 31 dicembre 2001 verrà liquidato a tutti gli effetti giuridico-economici, se e per quanto previsto dal precedente documento d'impiego”; in data 30.01.2002 la ricorrente esercitava il diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 442 (il quale prevedeva che il personale di cittadinanza italiana, in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, potesse optare per un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana);
a seguito di detta opzione, con DM 032/005228 del 6.12.2002, veniva disposta, con effetto dal 1.11.2002, la risoluzione del contratto d'impiego a legge locale ed entrava in vigore tra le parti il contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, sottoscritto in data 1.06.2002, approvato con DM 004423 del 30.09.2002 (All.
12); il documento d'impiego, all'art. II, comma 2, prevedeva che: “Per effetto dell'opzione esercitata dalla Signora il precedente rapporto Parte_1
d'impiego decorrente dall'8 gennaio 2002 al giorno immediatamente precedente la decorrenza del presente contratto, da certificarsi con apposito verbale, è liquidato a tutti gli effetti giuridico-economici (se e per quanto previsto)” nulla si prevedeva quindi riguardo alla corresponsione dell'indennità di liquidazione.
In data 27.09.2023, infine, la presentava le proprie dimissioni sicché Pt_1
l'Amministrazione centrale comunicava al Consolato Generale d'Italia in Houston che, in base alla condizioni contrattuali vigenti al momento della cessazione definitiva nulla spottava alla interessata a titolo di indennità di liquidazione per il periodo dall'8.1.2002 al 27.11.2023.
Dopo aver contestato anche la conferenza delle deduzioni in diritto ha quindi ricordato come la ricorrente fosse stata titolare id vari contratti a termine con cessazione del rapporto di impiego in data 31.12.2001, per scadenza del termine e che le era stato riconosciuto e liquidato quanto previsto dai contratti, mentre alla fata di entrata in vigore del D.lgs n. 103/2000 (13 maggio 2000) non era titolare né di contratto a tempo indeterminato secondo la legge italiana né secondo la legge locale (non era titolare di un contratto a tempo indeterminato stipulato il 19.8.1999).
La ricorrente, al contrario, aveva assunto servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale solo in data 8.1.2002, quindi con soluzione di continuità rispetto al precedente impiego, sulla scorta di una specifica previsione normativa di cui all'art.2, punto 5, della Legge 442/2001.
Tale assunzione era avvenuta in ossequio ai criteri stabiliti dal legislatore, dettati in relazione alla specialità della disciplina del personale a contratto assunto presso le sedi estere, specialità questa che giustificava la previsione di modalità di assunzione alternative e diverse rispetto a quelle statuite per la generalità del pubblico impiego.
Atteso quindi che il contratto a tempo indeterminato oggi sub judice non era affatto stato stipulato a seguito di rinnovo ex articolo 162, comma 2, DPR n.18/1967, non ricorrevano i presupposti per invocare i principi di infrazionabilità dell'anzianità e di non discriminazione tra contratti a tempo determinato, trasformatisi a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, a sostegno di un'applicazione estensiva dell'art.2, co. 7 del D.Lgs n.103/2000.
L'opzione esercitata dalla sig.ra in data 30.01.2002, ai sensi dell'art. 3, comma Pt_1
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 442 (inconferente il richiamo di controparte all'opzione ex art.2, co.5 e 6, del D.lgs n.103/2000, a lei non applicabile) per un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, in luogo del contratto con decorrenza 8.1.2002, non rispondeva pertanto ai presupposti fattuali esaminati ed ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza invocata in ricorso, avendo invece il legislatore, dato la possibilità a questa categoria di lavoratori di optare per la disciplina di elezione del rapporto contrattuale;
scelta che la ricorrente ha consapevolmente esercitato, optando a soli 22 giorni dalla decorrenza del contratto di impiego a legge locale, per un contratto a legge italiana, con piena consapevolezza delle possibilità e degli istituti previsti dai due diversi regimi.
Ha quindi ulteriormente contrastato gli ulteriori argomenti e concluso per la declaratoria di infondatezza delle avverse pretese.
Alla odierna udienza concesso termine per note il processo è stato deciso.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. La sentenza citata dalla parte ricorrente è stata seguita in epoca più recente dalla sentenza emessa dalla SL, n. n.13242/2024 che ha ribadito i seguenti principi di diritto:
"a) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2000, che ha riformulato l'art. 166 del D.P.R. n. 18/1967, abrogando il comma 6 relativo all'indennità di cessazione o di risoluzione del rapporto, il trattamento di fine rapporto per i nuovi assunti ex art. 152 e seguenti del richiamato D.P.R. deve essere corrisposto solo se previsto dalla legge locale dello Stato di accreditamento, in assenza della quale non può essere invocata l'applicazione dell'art. 2120 cod. civ.;
b) per gli impiegati a contratto, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
103/2000 con contratto a tempo indeterminato assoggettato alla legge locale, che abbiano esercitato l'opzione prevista dal comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 103/2000, il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità, l'indennità di anzianità è conservato, in base all'art. 2, comma 7, del
D.Lgs. n. 103/2000, alle condizioni e nei limiti previsti dal contratto individuale in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa;
c) per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2000 assoggettato alla legge italiana è conservato il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità,
l'indennità prevista dall'art. 166, comma 6, del D.P.R. n. 18/1987 nel testo antecedente alla riformulazione della norma operata dal richiamato decreto legislativo"; ai fini della definizione dell'ulteriore questione dell'applicabilità o meno della disposizione transitoria, interpretata nei termini sopra indicati, anche nell'ipotesi in cui non si rientri tra coloro che originariamente non erano ricompresi nella platea dei destinatari dell'art. 2 del D.Lgs. n. 103/2000, perché alla data di entrata in vigore della nuova normativa erano in servizio sulla base di contratti non a tempo indeterminato, bensì di prima assunzione, ossia a tempo determinato ai sensi dell'art. 162, comma 1, del D.P.R. n. 18/1987 secondo cui "Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione." ha poi osservato: che l'art. 3 della L. n. 442/2001, abrogato dall'art. 62, comma 1, del D.L. n. 5/2012, ha esteso anche al personale, in servizio alla data del 13 maggio 2000 con contratto regolato dalla legge italiana, la facoltà di optare per un contratto a tempo indeterminato sottratto alla nuova disciplina (legge locale e D.P.R. n. 18/1967 come riformulato), ma la disposizione non ha richiamato nella sua interezza l'art. 2 del D.Lgs. n. 103/2000, limitandosi a prevedere l'opzione dalla quale la categoria in precedenza era stata esclusa;
che l'interpretazione della normativa debba essere orientata al rispetto della disciplina eurounitaria ed in particolare della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di non discriminazione, quanto alle condizioni di impiego, fra assunti a termine e dipendenti a tempo indeterminato;
che ai primi, pertanto, il diritto a conservare il trattamento di fine rapporto va riconosciuto negli stessi limiti previsti per la corrispondente categoria dei dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato, posto che, diversamente interpretata, la norma finirebbe per riservare un trattamento deteriore agli assunti a termine, non giustificato da ragioni oggettive, bensì solo dalla natura temporanea del rapporto;
che la conservazione dell'indennità di anzianità prevista dal testo originario dell'art. 166, comma 6, del D.P.R. n. 18/1967 va garantita, pertanto, anche ai titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, il cui rapporto, divenuto a tempo indeterminato a seguito di rinnovo ex art. 162, comma 2, sia ricompreso fra quelli per i quali, ad esaurimento, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
4. Orbene secondo l'Amministrazione resistente, nessuna delle statuizioni (riportate sopra e confermative di quelle contenute nella sentenza n. 7531/2021) sarebbe conferente, in quanto la alla data dell'entrata in vigore del D. lgs 103/2000 (13 Pt_1 maggio 2020) non era titolare di un contratto a tempo indeterminato, avendo assunto servizio a tempo indeterminato regolato dalla legge locale, solo in data 8.1.2002, con soluzione di continuità rispetto al precedente non sussistendo i presupposti per
«invocare i principi di infrazionabilità dell'anzianità e di non discriminazione tra contratti a tempo determinato, trasformatisi a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, a sostegno di un'applicazione estensiva dell'art. 2, co. 7, del D.Lgs. n.
103/2000)».
Tale argomentazione tuttavia, non convince, in quanto la ricorrente era in servizio con contratto a tempo determinato alla data di entrata in vigore del cit. D. lgs. (contratto dec.
10.9.99 al 31.12.2001) ed ha continuato a lavorare, senza soluzione di continuità (v. contratto a tempo determinato sottoscritto per il periodo dal 7.5.2021 al 31.12.2001).
4.1. Sicché, pur essendo in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2000
(ovverosia il 13/5/2020), alle dipendenze del resistente con contratto di lavoro CP_1
a tempo determinato regolato dalla Legge locale (che prevedeva il riconoscimento della indennità di servizio alla cessazione del rapporto di lavoro), nonché del successivo, in forza del 'principio di non discriminazione' di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE, la stessa ha senz'altro diritto a vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di fine servizio, comunque denominata, già prevista dai precedenti contratti di lavoro e nella misura ivi stabilita per l'intera durata del rapporto di lavoro, sino alla sua cessazione.
4.2. Resta irrilevante alla luce della continuità del rapporto di lavoro come provata dalla documentazione in atti e dalle deduzioni difensive delle parti, la successiva stipula, a seguito di opzione, di contratti regolati dalla legge italiana, ex art. 2, comma 5, del
D.lgs.103/2000.
Il diritto, quindi, va riconosciuto anche se la complessità della vicenda abilita a ritenere la sussistenza di equi motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattese: dichiara il diritto della all'indennità di fine servizio, comunque denominata, già Pt_1 prevista dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato 19/8/1999, da liquidarsi nella misura ivi prevista;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Roma lì, 3.10.2025 Il Giudice