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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 06/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 8718 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
in proprio e nella qualità legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
,
[...] rappr. e dif. dall'avv. MAROZZI GIANLUCA;
Ricorrente
E
Controparte_2 rappr. e dif. dall'avv. ROMANELLI ANTONIO;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/10/2020 proponeva opposizione avverso le ordinanze Parte_1 ingiunzione n.46459 e n. 46461 datate 26.08.2020, rispettivamente notificategli in proprio e quale legale rappresentante della società , obbligata in solido, il 17/10/2018, con le quali l Controparte_1 [...] CP_
(d'ora in poi anche di ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2 CP_3
66.037,30 a titolo di sanzioni amministrative, contestando la violazione dell' articolo 3, commi 3 e 3 ter, D.L.
22/2/2002 n.12, convertito in legge n.73/2002, sostituito dall'art.22, comma 1, d.lgs n.151/2015, per avere il datore di lavoro impiegato le lavoratrici , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_4
, e senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di CP_5 Controparte_6 Persona_4 lavoro, rispettivamente per i periodi dall'11.01.2016 al 29.01.2016, dal 3.03.2016 all'11.03.2016, dal 7.10.2015 all'11.3.2016, dal 9.6.2014 all'11.03.2016, dal 7,04.2014 all'11.03.2016, dal 5.01.2015 all'11.03.2016 e dal
2.03.2015 all'11.03.2016.
Con decreto del 6.10.2020 era sospesa l'esecutività della ordinanza ingiunzione opposta.
Ha resistito l costituendosi con comparsa del 28.04.2021. CP_2
Espletata l'istruttoria a mezzo della escussione dei testi indicati da parte ricorrente , Testimone_1 Persona_3
e alla odierna udienza la causa è stata decisa. Persona_4 Persona_1
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1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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In breve i fatti di causa.
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine dal Verbale Unico di Accertamento, notificato all'opponente in data Controparte_ 20.06.2026 ed alla quale obbligata in solido, il 17.06.2016, contenente provvedimento di illecito amministrativo emesso ai sensi dell'articolo 13, decreto legislativo 124/ 2024 e dell'articolo 14 legge 689/1981, con Controparte_ il quale si accertava che il nella qualità di legale rappresentante della aveva violato le Parte_1 disposizioni di legge sopra richiamate.
Le indagini traevano origine dalla trasmissione da parte dei Carabinieri di Conversano al Nucleo Controparte_2 CP_
( d'ora in poi anche presso l di della denuncia presentata da
[...] CP_7 CP_3 Persona_1 Controparte in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la per il periodo dall'11.01.2016 al 29.01.2016, durante il quale la asseriva di avere svolto le mansioni di operatrice di call- center, seguendo turni di lavoro Per_1 prestabiliti, senza alcuna regolare assunzione;
alla suddetta denuncia seguivano, da parte di personale in servizio Con CP_ presso il dell di un primo accesso ispettivo nel corso del quale erano Controparte_2 trovate intente a lavorare sette persone, le quali, identificate, rilasciavano ai verbalizzanti spontanee dichiarazioni circa le modalità della propria prestazione lavorativa.
Quindi, ai sensi dell'art.14, d.lgs. n.81/2008, in data 11.03.2016 era disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale, sospensione di cui il non aveva mai chiesto la revoca. Parte_1
L'attività ispettiva proseguiva in data 14.04.2016 con l'audizione dello stesso e con Parte_1
l'acquisizione di ulteriore documentazione aziendale;
quindi, in occasione degli ulteriori accertamenti svoltisi il 28 aprile ed il 5 maggio 2016, i verbalizzanti procedevano alla acquisizione della documentazione prodotta dalla società Controparte_ CP_ ed, in data 24 maggio 2016, i Carabinieri del NIL di ascoltavano nuovamente i lavoratori.
Infine, sulla base delle evidenze ispettive, il N.I.L. redigeva il Verbale Unico di Accertamento notificato, come si è detto, al nella duplice qualità; quest'ultimo, su sua richiesta, era udito dagli Ispettori in data Parte_1
30.03.2028; trascorso, infine, il termine di 60 giorni di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 senza che fosse intervenuto alcun pagamento, a seguito della trasmissione da parte dei carabinieri del Nucleo del Lavoro CP_2 CP_ di del rapporto, erano emesse le ordinanze ingiunzione per cui è causa.
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Innanzitutto non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente ai sensi dell'art.14 della legge n. 689/1981.
L'art. 14, al secondo comma, recita <Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…dall'accertamento>> .
Orbene, nella specie, trova applicazione il consolidato principio in materia di sanzioni amministrative secondo cui nel caso di mancata contestazione immediata della violazione <<… l'attività di accertamento dell'illecito non
2 coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini…>> sicché <In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).>> ( vd. Cass n.3712-2024)
Ne consegue che l'approfondimento istruttorio consistito nel nuovo ascolto delle lavoratrici, avvenuto in data 24 maggio 2016 – attività peraltro svoltasi in continuità con quella di ulteriore acquisizione documentale (vd. docc. da
15 a 22 allegati al fascicolo di parte opposta) - esclude, tenuto conto della data di notifica del Verbale Unico di
Accertamento, il decorso del termine decadenziale di 90 giorni previsto dal citato art.14.
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Passando al merito, è opportuno evidenziare che nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione intimante nella qualità di parte attrice in senso sostanziale l'onere di allegare e provare i presupposti costitutivi della potestà sanzionatoria esercitata;
laddove agli accertamenti eseguiti in sede amministrativa non può essere attribuita un'efficacia probatoria precostituita, dovendo gli stessi essere valutati nel quadro complessivo della allegazioni e contestazioni sollevate dalle parti, oltre che degli ulteriori eventuali elementi di prova acquisiti in sede giudiziale.
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Pure va premesso, circa i criteri di valutazione del materiale istruttorio, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010).
Inoltre è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), tanto che il giudice può anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva
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Ciò detto, l'opposizione è infondata.
Nella fattispecie in esame il thema decidendum ha ad oggetto la questione della qualificazione dei rapporti di lavoro Controparte_ intercorsi tra la società – la cui attività consisteva nella pubblicità e vendita di materiale editoriale mediante operatori telefonici pacificamente - e le lavoratrici , Persona_1 Persona_2 Per_3
, , e : se, cioè, nella specie, si trattava o
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Persona_4
3 no di rapporti che, benché non denunciati come tali, avessero, come sostiene l per le modalità con cui avevano CP_3 trovato svolgimento, le caratteristiche della subordinazione.
Va pure messo in evidenza che, a parte la e la le altre lavoratrici avevano sottoscritto con il Per_1 Per_2 Controparte_
in qualità di rappresentante legale della contratti << …di lavoro autonomo ex art.2222 Parte_1
c.c. per ricerca abbonati e contratti pubblicitari quali informatore>> .
Ciò detto, occorre rammentare che, per orientamento assolutamente costante della giurisprudenza anche di legittimità, per accertare e verificare la sussistenza di un vincolo di subordinazione il nomen iuris utilizzato dalle parti non ha un rilievo assorbente e/o dominante, ma bisogna fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto e alle specifiche modalità di svolgimento, sicché in caso di contrasto fra dati formali e fattuali, è necessario dare prevalenza ai secondi.
Ai fini, poi, della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la Suprema Corte di
Cassazione ritiene decisiva la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”, con la precisazione che l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione [cfr., ex multis,
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 5645 del 09/03/2009 (Rv. 607474); Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 13858 del 15/06/2009
(Rv. 608829); Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 28525 del 01/12/2008 (Rv. 606325); Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 4171 del 24/02/2006 (Rv. 587209)].
A tale riguardo, la Suprema Corte, nel corso degli anni, ha enucleato una serie di elementi sintomatici del vincolo di subordinazione (c.d. elementi empirici) tra cui l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'impresa, la continuità della prestazione lavorativa, la collaborazione, l'osservanza di un orario di lavoro stabile, la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore (in ossequio al potere direttivo e di controllo esercitato dallo stesso datore di lavoro), l'assenza del rischio d'impresa in capo al prestatore di lavoro, la percezione della retribuzione in misura predeterminata, la spettanza al datore di lavoro del potere di organizzazione dell'attività lavorativa;
criteri tutti riconducibili alla caratteristica fondamentale della subordinazione, ovverosia l'
“eterodirezione”.
D'altronde l'eterodeterminazione unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo, sono una cornice nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari.
In particolare l'oggetto della prestazione deve rilevare non come risultato (opus) ma come messa a disposizione delle energie lavorative;
per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore;
rileva, poi, nel caso della subordinazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro: per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità dell'esecuzione tra gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro;
la continuità temporale;
quanto, infine, alla finalità della prestazione, nel caso di rapporto di lavoro subordinato la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dall' “alienità” considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
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Orbene ritiene questo giudice che dall'esame delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici agli ispettori – dichiarazioni di contenuto sostanzialmente omogeneo tra loro - emergano alcuni dei criteri qualificatori sussidiari della subordinazione, la cui valutazione globale, alla luce della peculiarità delle mansioni svolte, consente di ravvisare nei rapporti di lavoro in oggetto i presupposti tipici della dipendenza.
Ed, invero, dai verbali di sommarie informazioni in data 11.03.2016, risulta che tutte le lavoratrici hanno dichiarato di lavorare dal lunedì al venerdì, osservando un determinato orario di lavoro che si articolava, secondo determinate fasce orarie, in base al numero di ore lavorate al giorno - ad esempio dalle 9.00 alle 15.00 per chi lavorava solo 6 ore;
dalle 9,00 alle 12,00 o dalle 14,00 alle 17,00 per chi lavorava solo 3 ore, ovvero dalle 9,00 alle 17.00 con una pausa dalle 12.00 alle 13.00, per chi lavorava 8 ore ( vd. dich. e ) – e che per ogni esigenza Per_3 Per_4 CP_6 lavorativa, ed in particolare in caso di assenza ovvero di variazione di orario, era necessario avvisare il Parte_1
<<…anche con un messaggio telefonico>> ( vd. dich. e . Per_3 CP_5
Tutte le lavoratrici hanno inoltre affermato che il computer e la postazione di lavoro erano stati messi a disposizione Controparte_ dalla società
poi, in particolare ha dichiarato, quello stesso 11 marzo, agli ispettori, di avere ricevuto dalla azienda , Parte_2 come le sue colleghe, il testo da leggere ai clienti da contattare telefonicamente con i quesiti da porre nel corso della conversazione;
ha aggiunto la lavoratrice che il forniva un programma installato sul p.c. ove reperire Parte_1
i recapiti dei clienti cui telefonare, specificando che << che tali disposizioni e procedure …>> valevano per tutte le altre colleghe.
Dalle audizioni del 24 maggio 2016 è emerso, altresì, che il pagamento delle lavoratrici avveniva mensilmente ed in contanti da parte del secondo la percentuale del 25% sul ricavato per ogni contratto di abbonamento Parte_1 alla rivista concluso;
che nessuna delle lavoratrici era in possesso delle chiavi dell'ufficio, alla cui apertura e Controparte_ chiusura provvedeva regolarmente assunto dalla il quale oltre ad occuparsi della Testimone_1 stessa attività di vendita delle riviste, provvedeva anche alla organizzazione del lavoro (vd. tra le altre, le dichiarazioni di ). CP_5
La poi, confermava a proposito dei fogli che riportavano il contenuto della telefonata che <<…Ovviamente Per_3 nel corso della telefonata ci si poteva discostare leggermente nelle espressioni ma la sostanza e di modo di impostare il procedere con la telefonata e a quella non ho mai utilizzato altre tecniche perché mi fu detto di fare così per ogni cosa facevamo riferimento che era sempre lì con noi …>>. Testimone_1
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Orbene ritiene questo giudice che le suddette emergenze processuali evidenzino una situazione in cui certamente alcun rischio economico era a carico delle lavoratrici le quali, seppure con una certa flessibilità, erano tenute ad assicurare la continuità temporale della prestazione lavorativa, a fronte della quale era prevista una vera e propria retribuzione mensile;
d'altronde certamente non può dirsi che le singole lavoratrici lavorassero per sé stesse, dal momento che non v'è dubbio che il risultato delle vendite degli abbonamenti alle riviste era destinato alla società, che esercitava, a mezzo del a tanto incaricato dal il potere direttivo. Tes_1 Parte_1
Né, anche in considerazione del carattere ripetitivo della prestazione, smentisce la subordinazione la circostanza – riferita ad esempio dalla - di una certa flessibilità negli orari e nei turni di lavoro per assicurare la CP_5
5 compatibilità dell'impegno lavorativo con esigenze di tipo familiare, dal momento che l'attività era sostanzialmente organizzata in turni a rotazione e che le assenze o i cambi dovevano quanto meno essere comunicati.
Ritiene, infine, questo giudice che non smentisca l'espresso convincimento il contenuto delle testimonianze rese dalla stessa e dalla in sede giudiziale. Per_3 Per_4
Ad esempio la precisazione di poter scegliere il cliente da contattare all'interno di una banca dati che conteneva numerosissimi nominativi non esclude, sotto questo profilo, il potere direttivo della società datrice, poiché questa comunque, forniva un elenco predeterminato al quale le lavoratrici dovevano attenersi nella selezione dei clienti cui telefonare.
D'altronde la flessibilità nella organizzazione del lavoro e negli orari sembra oltremodo enfatizzata dalla Parte_3
e dalla nelle dichiarazioni rese in sede giudiziale. Per_3
Sul punto, infatti, dalle dettagliate dichiarazioni rese dalle lavoratrici agli ispettori, in occasione dell'audizione del maggio del 2016, emergeva comunque la necessità di comunicare al le assenze o le variazioni di turno. Tes_1
Né può sottacersi, a conferma della ricostruzione dei rapporti di lavoro in termini di subordinazione, la circostanza che la , la quale come si è detto sporse denuncia, non aveva alcun contratto di lavoro né autonomo né Pt_4 subordinato e la stessa stava lavorando in occasione del primo accesso ispettivo era priva di alcun tipo di regolarizzazione.
In ultimo può affermarsi, in continuità con la giurisprudenza di legittimità, che alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo debba attribuirsi maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite, con assoluta completezza, nell'immediatezza del fatto – e quindi meno soggette al rischio di condizionamenti esterni, rispetto a quelle rese in sede giudiziale.
In conclusione la opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società , alle ordinanze ingiunzione n. 46459 e n. 46461 emesse il Controparte_1 CP_ 26.08.2020 dall' di con ricorso depositato il 17/10/2018, così provvede: CP_3
- rigetta la opposizione.
- condanna il nella predetta duplice qualità, al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1 in euro 6.200,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, il 6.06.2025
Il G.d.L.
Dott.ssa Maria Procoli
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