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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 900/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ETNA, 6 S. M. DI LICODIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FURNARI GIOSUE' giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA ROMA 9 CATANIA;
rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. MARLETTA GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, con istanza cautelare, regolarmente notificato Parte_1
proponeva opposizione ex art.615 cpc avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli da
Engineering BU PA (oggi ) ai sensi dell'art. 72 bis DPR n. 602/1973 e fondato su: 1) CP_1
Ingiunzione di Pagamento n. 20140382094580000335131 del Comune di Catania, emessa il
27/11/2014 e notificata il 13/01/2015; 2) Intimazione ad adempiere n.20160382321510000023030 del
Comune di Catania, emessa il 12/9/2016 e notificata il 2/01/2017, relative al mancato pagamento dell'ICI anno 2008. L'attore esponeva di avere impugnato dinanzi al Giudice tributario entrambi gli atti presupposti sopra indicati e denunciava la sussistenza di gravi vizi del pignoramento impugnato per omissione di atti presupposti, carenza di motivazione e violazione di legge, che lo inficiavano e lo rendevano illegittimo. In via cautelare, inoltre, l'attore chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva per eccepire il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per materia del CP_1
giudice adito, nonché l'infondatezza dell'opposizione.
In corso di causa l'opponente produceva la sentenza della Commissione Tributaria di Catania n.
1202/2018, emessa il 30/1/2018 e depositata il 6/2/2018, nel ricorso n. 4829/2012 R. G. R., con la quale pagina 2 di 7 veniva annullato l'avviso di accertamento n. 0004771 I.C.I. 2008, atto presupposto del pignoramento, e lamentava che ciononostante la società opposta aveva comunque dato corso all'esecuzione ed incassato le somme pignorate.
preso atto della succitata sentenza e del discarico totale delle somme da parte del CP_1
Comune di Catania, rinunciava agli atti esecutivi.
Con ordinanza del 20.12.2018 il Giudice sollevava d'ufficio eccezione d'inammissibilità dell'azione,
affermando che l'opposizione era stata proposta direttamente al giudice di merito, saltando la fase cautelare, mentre “avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione”.
Preso atto delle deduzioni articolate dalle parti, con sentenza n.91/21 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il affidandolo ai motivi di seguito indicati. Parte_1
Si è costituita per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il CP_1
rigetto.
All'udienza del 4.12.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
----------------------
L'appello appare infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Giudice ha ritenuto inammissibile l'opposizione perché introdotta con le forme dell'atto di citazione e non con ricorso, deducendo che ciò non comporta decadenza o inammissibilità quando,
nei termini, viene depositato l'atto introduttivo con i requisiti del ricorso, potendo in tal caso il giudice emettere decreto, fissando l'udienza con i termini per la notifica anche del ricorso. L'appellante,
inoltre, ha sostenuto che, in considerazione della peculiarità del pignoramento esattoriale e proprio per pagina 3 di 7 evitare eccezioni di forma dell'atto introduttivo, aveva tempestivamente depositato al momento della costituzione l'atto di opposizione in originale, con i contenuti del ricorso, con procura pure in originale.
A ciò avrebbe dovuto fare seguito l'emissione del decreto con la fissazione dell'udienza, che la parte avrebbe poi dovuto notificare unitamente all'atto introduttivo, mentre il Giudice aveva posto un problema di forma, senza considerare che nessuna censura o decadenza poteva essere mossa alla forma dell'atto introduttivo, che in ogni caso aveva raggiunto lo scopo anche con la costituzione di CP_2
, che aveva accettato il contraddittorio.
[...]
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il primo Giudice non ha posto una mera questione di forma (introduzione della domanda con le forme dell'atto di citazione, piuttosto che con ricorso), ma una questione di natura sostanziale, essendo incontestabile che con la propria scelta l'opponente ed odierno appellante non ha rispettato la natura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione che impone, in maniera necessaria e non facoltativa, una prima istanza cautelare da proporre con le forme del ricorso al Giudice dell'esecuzione, il quale, decidendo in merito alla stessa, assegna alla parte opponente il termine per l'avvio del giudizio di merito.
Nella sentenza della Corte di cassazione richiamata anche dal Tribunale di Catania emerge chiaro come la struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze anche di natura pubblicistica. La Corte, infatti, con la sentenza n.25170/18 ha chiarito che “La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive
è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse
della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e
di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo,
esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola
pagina 4 di 7 parte opponente. La previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione
davanti al giudice dell'esecuzione ha in primo luogo lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità
che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge, anche (ma
non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che in ogni
caso tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare
effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che
impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari
contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e
possibilmente evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al
processo esecutivo (….) , per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso
ordinario a cognizione piena. L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare
che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice
dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per
consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di
svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che
potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo
svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a
trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena”.
In questo senso la circostanza, ripetutamente enfatizzata dall'appellante, che all'interno dell'atto di citazione sia stata inserita l'istanza cautelare non assume particolare rilievo, atteso l'indubbia elusione della fase riservata al Giudice dell'esecuzione.
Non è, infatti, vero, come sostenuto dal con il secondo motivo di appello, che “della Parte_1
domanda è stato investito il Tribunale di Catania, giudice dell'esecuzione e del merito, per cui risulta pagina 5 di 7 incomprensibile la differenziazione operata dal giudice, irrigidito nella sua posizione, infatti la struttura bifasica dell'opposizione, addirittura non facoltativa ma necessaria, è stata omessa dal giudice, che avrebbe dovuto provvedere alla domanda cautelare, quindi per il merito”. Per un verso, è incontestabile che l'opponente non ha investito della domanda il giudice dell'esecuzione, bensì quello del merito,
provvedendo anche ad iscrivere la causa nel ruolo “contenzioso civile” e non nel ruolo c.d.
“esecuzioni” (si rammenti che la scelta del ruolo ove iscrivere la causa spetta a chi agisce), per altro,
così come proposta (inserita nell'atto di citazione) la domanda cautelare non è stata rivolta al primo,
bensì al secondo giudice con evidente violazione della necessaria fase bifasica. Se è pur vero che tale nullità è suscettibile di sanatoria, la Cassazione precisa che ciò può avvenire “ai sensi dell'art. 156,
comma 3, c.p.c., laddove il predetto atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, cioè laddove sia stato
comunque tempestivamente trasmesso al giudice dell'esecuzione ed acquisito agli atti del fascicolo del
processo esecutivo, su iniziativa dell'ufficio o su richiesta della stessa parte opponente, di modo che
venga assicurato l'immediato svolgimento della fase preliminare sommaria dell'opposizione davanti al
giudice dell'esecuzione” (v. Cass. citata). Nel caso di specie, pertanto, la sanatoria deve essere esclusa atteso che l'atto non è stato trasmesso al GE ed acquisito agli atti del fascicolo processuale né d'ufficio,
né su istanza dell'opponente.
Con il terzo motivo di appello il ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui Parte_1
ha omesso di pronunciarsi sulla chiesta ripetizione della somma e sui danni, tenuto conto dell'annullamento degli atti presupposti da parte del Giudice tributario e della rinuncia al pignoramento da parte di che ha anche chiesto la cessazione della materia del contendere, pur avendo CP_1
riscosso la somma. Il motivo merita di essere rigettato sul rilievo che alla accertata inosservanza delle regole procedurali sopra indicate ed alla inammissibilità dell'opposizione consegue la preclusione per il giudice adito di esaminare nel merito la domanda.
pagina 6 di 7 Con il quarto motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'omessa disapplicazione dell'atto presupposto del pignoramento perché illegittimo soprattutto a seguito della sentenza della CTP.
Anche questo motivo non può essere accolto atteso che nella specie gli atti presupposti dei quali è stata chiesta la disapplicazione ex artt.4 e 5 L. 2248/1865 non costituiscono atti amministrativi, trattandosi di intimazioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.91/21
del Tribunale di Catania.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.2.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 900/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ETNA, 6 S. M. DI LICODIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FURNARI GIOSUE' giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA ROMA 9 CATANIA;
rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. MARLETTA GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, con istanza cautelare, regolarmente notificato Parte_1
proponeva opposizione ex art.615 cpc avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli da
Engineering BU PA (oggi ) ai sensi dell'art. 72 bis DPR n. 602/1973 e fondato su: 1) CP_1
Ingiunzione di Pagamento n. 20140382094580000335131 del Comune di Catania, emessa il
27/11/2014 e notificata il 13/01/2015; 2) Intimazione ad adempiere n.20160382321510000023030 del
Comune di Catania, emessa il 12/9/2016 e notificata il 2/01/2017, relative al mancato pagamento dell'ICI anno 2008. L'attore esponeva di avere impugnato dinanzi al Giudice tributario entrambi gli atti presupposti sopra indicati e denunciava la sussistenza di gravi vizi del pignoramento impugnato per omissione di atti presupposti, carenza di motivazione e violazione di legge, che lo inficiavano e lo rendevano illegittimo. In via cautelare, inoltre, l'attore chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva per eccepire il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per materia del CP_1
giudice adito, nonché l'infondatezza dell'opposizione.
In corso di causa l'opponente produceva la sentenza della Commissione Tributaria di Catania n.
1202/2018, emessa il 30/1/2018 e depositata il 6/2/2018, nel ricorso n. 4829/2012 R. G. R., con la quale pagina 2 di 7 veniva annullato l'avviso di accertamento n. 0004771 I.C.I. 2008, atto presupposto del pignoramento, e lamentava che ciononostante la società opposta aveva comunque dato corso all'esecuzione ed incassato le somme pignorate.
preso atto della succitata sentenza e del discarico totale delle somme da parte del CP_1
Comune di Catania, rinunciava agli atti esecutivi.
Con ordinanza del 20.12.2018 il Giudice sollevava d'ufficio eccezione d'inammissibilità dell'azione,
affermando che l'opposizione era stata proposta direttamente al giudice di merito, saltando la fase cautelare, mentre “avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione”.
Preso atto delle deduzioni articolate dalle parti, con sentenza n.91/21 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione e compensava le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il affidandolo ai motivi di seguito indicati. Parte_1
Si è costituita per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale ha chiesto il CP_1
rigetto.
All'udienza del 4.12.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
----------------------
L'appello appare infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Giudice ha ritenuto inammissibile l'opposizione perché introdotta con le forme dell'atto di citazione e non con ricorso, deducendo che ciò non comporta decadenza o inammissibilità quando,
nei termini, viene depositato l'atto introduttivo con i requisiti del ricorso, potendo in tal caso il giudice emettere decreto, fissando l'udienza con i termini per la notifica anche del ricorso. L'appellante,
inoltre, ha sostenuto che, in considerazione della peculiarità del pignoramento esattoriale e proprio per pagina 3 di 7 evitare eccezioni di forma dell'atto introduttivo, aveva tempestivamente depositato al momento della costituzione l'atto di opposizione in originale, con i contenuti del ricorso, con procura pure in originale.
A ciò avrebbe dovuto fare seguito l'emissione del decreto con la fissazione dell'udienza, che la parte avrebbe poi dovuto notificare unitamente all'atto introduttivo, mentre il Giudice aveva posto un problema di forma, senza considerare che nessuna censura o decadenza poteva essere mossa alla forma dell'atto introduttivo, che in ogni caso aveva raggiunto lo scopo anche con la costituzione di CP_2
, che aveva accettato il contraddittorio.
[...]
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il primo Giudice non ha posto una mera questione di forma (introduzione della domanda con le forme dell'atto di citazione, piuttosto che con ricorso), ma una questione di natura sostanziale, essendo incontestabile che con la propria scelta l'opponente ed odierno appellante non ha rispettato la natura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione che impone, in maniera necessaria e non facoltativa, una prima istanza cautelare da proporre con le forme del ricorso al Giudice dell'esecuzione, il quale, decidendo in merito alla stessa, assegna alla parte opponente il termine per l'avvio del giudizio di merito.
Nella sentenza della Corte di cassazione richiamata anche dal Tribunale di Catania emerge chiaro come la struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze anche di natura pubblicistica. La Corte, infatti, con la sentenza n.25170/18 ha chiarito che “La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive
è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse
della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e
di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo,
esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola
pagina 4 di 7 parte opponente. La previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione
davanti al giudice dell'esecuzione ha in primo luogo lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità
che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge, anche (ma
non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che in ogni
caso tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare
effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che
impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari
contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e
possibilmente evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al
processo esecutivo (….) , per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso
ordinario a cognizione piena. L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare
che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice
dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per
consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di
svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che
potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo
svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a
trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena”.
In questo senso la circostanza, ripetutamente enfatizzata dall'appellante, che all'interno dell'atto di citazione sia stata inserita l'istanza cautelare non assume particolare rilievo, atteso l'indubbia elusione della fase riservata al Giudice dell'esecuzione.
Non è, infatti, vero, come sostenuto dal con il secondo motivo di appello, che “della Parte_1
domanda è stato investito il Tribunale di Catania, giudice dell'esecuzione e del merito, per cui risulta pagina 5 di 7 incomprensibile la differenziazione operata dal giudice, irrigidito nella sua posizione, infatti la struttura bifasica dell'opposizione, addirittura non facoltativa ma necessaria, è stata omessa dal giudice, che avrebbe dovuto provvedere alla domanda cautelare, quindi per il merito”. Per un verso, è incontestabile che l'opponente non ha investito della domanda il giudice dell'esecuzione, bensì quello del merito,
provvedendo anche ad iscrivere la causa nel ruolo “contenzioso civile” e non nel ruolo c.d.
“esecuzioni” (si rammenti che la scelta del ruolo ove iscrivere la causa spetta a chi agisce), per altro,
così come proposta (inserita nell'atto di citazione) la domanda cautelare non è stata rivolta al primo,
bensì al secondo giudice con evidente violazione della necessaria fase bifasica. Se è pur vero che tale nullità è suscettibile di sanatoria, la Cassazione precisa che ciò può avvenire “ai sensi dell'art. 156,
comma 3, c.p.c., laddove il predetto atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, cioè laddove sia stato
comunque tempestivamente trasmesso al giudice dell'esecuzione ed acquisito agli atti del fascicolo del
processo esecutivo, su iniziativa dell'ufficio o su richiesta della stessa parte opponente, di modo che
venga assicurato l'immediato svolgimento della fase preliminare sommaria dell'opposizione davanti al
giudice dell'esecuzione” (v. Cass. citata). Nel caso di specie, pertanto, la sanatoria deve essere esclusa atteso che l'atto non è stato trasmesso al GE ed acquisito agli atti del fascicolo processuale né d'ufficio,
né su istanza dell'opponente.
Con il terzo motivo di appello il ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui Parte_1
ha omesso di pronunciarsi sulla chiesta ripetizione della somma e sui danni, tenuto conto dell'annullamento degli atti presupposti da parte del Giudice tributario e della rinuncia al pignoramento da parte di che ha anche chiesto la cessazione della materia del contendere, pur avendo CP_1
riscosso la somma. Il motivo merita di essere rigettato sul rilievo che alla accertata inosservanza delle regole procedurali sopra indicate ed alla inammissibilità dell'opposizione consegue la preclusione per il giudice adito di esaminare nel merito la domanda.
pagina 6 di 7 Con il quarto motivo, infine, l'appellante ha lamentato l'omessa disapplicazione dell'atto presupposto del pignoramento perché illegittimo soprattutto a seguito della sentenza della CTP.
Anche questo motivo non può essere accolto atteso che nella specie gli atti presupposti dei quali è stata chiesta la disapplicazione ex artt.4 e 5 L. 2248/1865 non costituiscono atti amministrativi, trattandosi di intimazioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.91/21
del Tribunale di Catania.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.2.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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