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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 13838/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13838 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AR VO EN Giovanni NA
2 EO CO VO EN
3 Controparte_1
4 Parte_1
5 Persona_1
6 Controparte_2
7 Parte_2
8 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. AR VO EN, brasiliana, nata il [...], in [...] ÇU/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._1 Euclides da Cunha, 530, San IG do ÇU/PR, Brasile, CAP: 85.877-000;
2. EO CO VO EN, brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._2 Paraguai, 2377, Medianeira/PR, Brasile, CAP 85.884-000;
3. , brasiliana, nata il [...], in Controparte_1 Curitiba/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._3 Paraguai, 2377, Medianeira/PR, Brasile, CAP 85.884-000;
4. , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Parte_1 Brasile, codice fiscale , residente in [...], 446, C.F._4 Joinville/SC, Brasile, CAP 89.228-110;
5. , brasiliano, nato il [...], in [...] Persona_1 ÇU/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._5 Ramos, 199, San IG do ÇU/PR, Brasile, CAP 85.877-000;
6. , brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...] Controparte_4 ÇU/PR, Brasile, codice fiscale , rappresentata dal padre C.F._6 (precedentemente indicato) e dalla madre Persona_1 [...]
brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, Persona_2 codice fiscale , tutti residenti in [...], 199, C.F._7 San IG do ÇU/PR, Brasile, CAP: ; C.F._8
7. , brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_2 codice fiscale , residente in [...], 446, Joinville C.F._9 SC, Brasile, CAP: 89.228-110;
8. VO EN, brasiliano, nato il [...], in [...] Pt_3 ÇU/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]das C.F._10 Grevilhas, sn, San IG do ÇU/PR, Brasile, CAP 85.877-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (AR VO EN, EO CO VO EN, , , Controparte_1 Parte_1 [...]
, , e ) Persona_1 Controparte_4 Parte_2 Parte_3 sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di (o , cittadino Persona_3 Persona_3 italiano, nato a [...], in data [...], figlio di e , che Per_4 Parte_4 emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
contraeva matrimonio con o ( Persona_3 Persona_5 Per_6
, nella città di Urussanga (Brasile), in data 01/07/1898, Dal loro
[...] matrimonio nasceva
• in data 20/09/1900, nella città di Urussanga (Brasile) che contraeva Persona_7
Dott. Giovanni Calasso 2
matrimonio con AN GN CH o ( ), nella città di Urussanga Persona_8 (Brasile), in data 06/10/1923, dalla cui unione nasceva:
➢ in data 05/01/1933, nella città di Meleiro (Brasile), che Persona_9 contraeva matrimonio con in data 02/10/1965, Persona_10 nella città di San IG do ÇU (Brasile) e successivamente al matrimonio, assumeva il nome di o ( Persona_11 Persona_12
. Dalla loro unione nascevano:
[...] Per
✓ in data 07/12/1964, nella città di San Parte_5 IG do ÇU (Brasile) che contraeva matrimonio con
[...]
, in data 29/03/1989, nella città di San IG do ÇU Per_14 (Brasile). Successivamente al matrimonio, assumeva Persona_14 il nome . Dalla loro unione nascevano: Persona_15
❖ in data 14/11/1989, nella città di Parte_2 Medianeira (Brasile), odierna ricorrente;
❖ in data 11/09/1992, nella città di Parte_1 DR (Brasile), odierno ricorrente che contraeva matrimonio con , in data Persona_16 11/11/2022, nella città di Joinville (Brasile)
✓ in data 01/10/1966, nella città di San Persona_17 IG do ÇU (Brasile) che contraeva matrimonio con Per_18
in data 01/10/1994, nella città di San IG do ÇU
[...] (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ EO MA ON NT, in data 21/03/1995, nella città di Curitiba (Brasile), odierno ricorrente;
❖ in data 28/04/2003, nella città Controparte_1 di Curitiba (Brasile), odierna ricorrente;
✓ in data 02/03/1969, nella città di San IG Parte_6 do ÇU (Brasile) che contraeva matrimonio con , Persona_19 in data 15/01/1993, nella città di San IG do ÇU (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ in data 04/06/1993, nella città di San Parte_3 IG do ÇU (Brasile), odierno ricorrente. Dall'unione tra e nasceva: Parte_3 Persona_20
▪ in data 21/07/2021, Persona_21 nella città di Medianeira (Brasile)
❖ AR ON NT, in data 21/08/1995, nella città di San IG do ÇU (Brasile), odierna ricorrente;
✓ in data 21/02/1972, nella città di San Persona_1 IG do ÇU (Brasile), odierno ricorrente, che contraeva matrimonio con , in data 17/10/1997, nella città di Persona_2 San IG do ÇU (Brasile) edalla loro unione nasceva:
❖ in data 01/11/2005, nella città di San Persona_22 IG do ÇU (Brasile), odierna ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_3
a AN (Treviso), in data 28/12/1874.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.10.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13838 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AR VO EN Giovanni NA
2 EO CO VO EN
3 Controparte_1
4 Parte_1
5 Persona_1
6 Controparte_2
7 Parte_2
8 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. AR VO EN, brasiliana, nata il [...], in [...] ÇU/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._1 Euclides da Cunha, 530, San IG do ÇU/PR, Brasile, CAP: 85.877-000;
2. EO CO VO EN, brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._2 Paraguai, 2377, Medianeira/PR, Brasile, CAP 85.884-000;
3. , brasiliana, nata il [...], in Controparte_1 Curitiba/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._3 Paraguai, 2377, Medianeira/PR, Brasile, CAP 85.884-000;
4. , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Parte_1 Brasile, codice fiscale , residente in [...], 446, C.F._4 Joinville/SC, Brasile, CAP 89.228-110;
5. , brasiliano, nato il [...], in [...] Persona_1 ÇU/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._5 Ramos, 199, San IG do ÇU/PR, Brasile, CAP 85.877-000;
6. , brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...] Controparte_4 ÇU/PR, Brasile, codice fiscale , rappresentata dal padre C.F._6 (precedentemente indicato) e dalla madre Persona_1 [...]
brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, Persona_2 codice fiscale , tutti residenti in [...], 199, C.F._7 San IG do ÇU/PR, Brasile, CAP: ; C.F._8
7. , brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_2 codice fiscale , residente in [...], 446, Joinville C.F._9 SC, Brasile, CAP: 89.228-110;
8. VO EN, brasiliano, nato il [...], in [...] Pt_3 ÇU/PR, Brasile, codice fiscale , residente in [...]das C.F._10 Grevilhas, sn, San IG do ÇU/PR, Brasile, CAP 85.877-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (AR VO EN, EO CO VO EN, , , Controparte_1 Parte_1 [...]
, , e ) Persona_1 Controparte_4 Parte_2 Parte_3 sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di (o , cittadino Persona_3 Persona_3 italiano, nato a [...], in data [...], figlio di e , che Per_4 Parte_4 emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
contraeva matrimonio con o ( Persona_3 Persona_5 Per_6
, nella città di Urussanga (Brasile), in data 01/07/1898, Dal loro
[...] matrimonio nasceva
• in data 20/09/1900, nella città di Urussanga (Brasile) che contraeva Persona_7
Dott. Giovanni Calasso 2
matrimonio con AN GN CH o ( ), nella città di Urussanga Persona_8 (Brasile), in data 06/10/1923, dalla cui unione nasceva:
➢ in data 05/01/1933, nella città di Meleiro (Brasile), che Persona_9 contraeva matrimonio con in data 02/10/1965, Persona_10 nella città di San IG do ÇU (Brasile) e successivamente al matrimonio, assumeva il nome di o ( Persona_11 Persona_12
. Dalla loro unione nascevano:
[...] Per
✓ in data 07/12/1964, nella città di San Parte_5 IG do ÇU (Brasile) che contraeva matrimonio con
[...]
, in data 29/03/1989, nella città di San IG do ÇU Per_14 (Brasile). Successivamente al matrimonio, assumeva Persona_14 il nome . Dalla loro unione nascevano: Persona_15
❖ in data 14/11/1989, nella città di Parte_2 Medianeira (Brasile), odierna ricorrente;
❖ in data 11/09/1992, nella città di Parte_1 DR (Brasile), odierno ricorrente che contraeva matrimonio con , in data Persona_16 11/11/2022, nella città di Joinville (Brasile)
✓ in data 01/10/1966, nella città di San Persona_17 IG do ÇU (Brasile) che contraeva matrimonio con Per_18
in data 01/10/1994, nella città di San IG do ÇU
[...] (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ EO MA ON NT, in data 21/03/1995, nella città di Curitiba (Brasile), odierno ricorrente;
❖ in data 28/04/2003, nella città Controparte_1 di Curitiba (Brasile), odierna ricorrente;
✓ in data 02/03/1969, nella città di San IG Parte_6 do ÇU (Brasile) che contraeva matrimonio con , Persona_19 in data 15/01/1993, nella città di San IG do ÇU (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ in data 04/06/1993, nella città di San Parte_3 IG do ÇU (Brasile), odierno ricorrente. Dall'unione tra e nasceva: Parte_3 Persona_20
▪ in data 21/07/2021, Persona_21 nella città di Medianeira (Brasile)
❖ AR ON NT, in data 21/08/1995, nella città di San IG do ÇU (Brasile), odierna ricorrente;
✓ in data 21/02/1972, nella città di San Persona_1 IG do ÇU (Brasile), odierno ricorrente, che contraeva matrimonio con , in data 17/10/1997, nella città di Persona_2 San IG do ÇU (Brasile) edalla loro unione nasceva:
❖ in data 01/11/2005, nella città di San Persona_22 IG do ÇU (Brasile), odierna ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_3
a AN (Treviso), in data 28/12/1874.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.10.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5