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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa IE SI Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 151/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angelo Nicosia
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ; P.IVA_1
Contumace
OGGETTO: appello - indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2999/2022 pubblicata il 15.9.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui – premesso di Parte_1
essere titolare da maggio 2001 della prestazione economica assistenziale per gli invalidi civili, prestazione trasformata in assegno sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi della legge n. 118/1971 – chiedeva accertarsi l'insussistenza dell'indebito contestatole dall' con CP_1
provvedimento del 23.10.2017, per l'importo di € 4.743,70, quale somma indebitamente percepita nell'anno 2014 in ragione della mancata presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del medesimo anno e la condanna dell'ente a pagare la somma in questione dovuta a titolo di ricostituzione pensionistica, trattenuta dall' a titolo di compensazione CP_1
per il recupero dell'indebito.
Riteneva che la , tenuta alla comunicazione della situazione Parte_1
reddituale ex art. 13 c 6, lett. c L n. 122/2010 quale condizione della liquidazione della prestazione assistenziale, non avesse assolto all'onere probatorio circa i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, limitandosi ad affermare di non essere tenuta all'obbligo di comunicare i redditi relativi al 2014, senza adeguatamente provare che la dichiarazione relativa a quell'anno fosse tale da renderla esente dall'obbligo anzidetto.
Escludeva il legittimo affidamento della atteso il comportamento Parte_1
omissivo della stessa e la mancata prova dell'irrilevanza del reddito ulteriore ai fini della percezione della prestazione.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
depositato in data 9.3.2023; l'ente appellato, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ha omesso di costituirsi.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere riconosciuto la legittimità dell'operato dell'istituto previdenziale ritenendo che gravasse a carico dell'odierna appellante l'obbligo di comunicare la situazione reddituale relativa all'annualità 2014, sebbene ella risultasse titolare, per quell'anno, solo della prestazione assistenziale e di un reddito annuale di euro 239,38 relativo alla rendita catastale di un immobile di proprietà sito a Catania.
Ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 13 co.6, lett. C della L. 122/2010, i titolari di prestazioni collegate al reddito, hanno esclusivamente l'obbligo di comunicare redditi incidenti sulle prestazioni in godimento. Sostiene che tale assunto sarebbe avallato dalla circolare n. 195/2015, con la quale al p. 3.3., lo stesso ente CP_1
previdenziale, nell'interpretare la citata disposizione, ha chiarito che: “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'istituto, e più in generale rispetto alle prestazioni presenti nel
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall il titolare non è CP_1
tenuto ad effettuare alcuna dichiarazione reddituale allo stesso ”. CP_1
Deduce che, peraltro, l' non ha in alcun modo contestato l'inesistenza CP_1
di altri redditi oltre quelli indicati, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.
Sotto altro profilo, rileva che non vi era alcun obbligo di comunicazione dei redditi dell'anno 2014 per beneficiare delle prestazioni nell'anno 2015, in quanto, secondo quanto previsto dall' art. 13 comma 6, lett. a) e b) della legge n. 122/2010, “rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Eccepisce, in ogni caso, che l'art. 35 del D.L. n. 297/2008, sì come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c), legge n. 122/2010, impone all' CP_1
in ipotesi di mancata ricezione dei modelli RED, di procedere alla sospensione della prestazione e solo dopo che siano decorsi 60 giorni senza esito, di disporre la revoca del beneficio previdenziale, con la conseguenza che la richiesta da parte dell'ente di recuperare le somme indebitamente corrisposte non può considerarsi legittima.
1.2. Con il secondo motivo, lamenta la mancata applicazione, nel caso di specie, dei principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle fattispecie di indebito assistenziale.
Deduce che, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“…l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 19/11/2018, n. 28771)
e che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento nel percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (cfr. Cass. civ. sez.lav.
30/6/2020 n.13223).
L'appellante sostiene, quindi, che nel caso di specie, nessun dolo poteva esserle imputato, tenuto conto che nulla era stato allegato e provato dall' CP_1
in tal senso e che il reddito relativo all'anno 2014 coincideva con quello degli anni precedenti, durante i quali aveva pacificamente fruito della prestazione.
2. In virtù del principio della ragione più liquida, questa Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente il secondo motivo di gravame.
Il motivo è fondato. Incontestato che l'indebito per cui è causa abbia natura assistenziale, il collegio, anche richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. cp.c. i propri precedenti in materia (cfr. sentenza n. 905/2024), ritiene lo stesso irripetibile, vertendosi in materia di indebito assistenziale determinato dal requisito reddituale, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è soggetto a una disciplina derogatoria rispetto alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033 c.c., in quanto le prestazioni assistenziali sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia e, pertanto, si esclude la ripetizione se l'erogazione non sia dovuta a dolo del percettore.
Sul punto si richiama, tra le tante, Cassazione n.13223/2020, secondo cui:
“…il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'art.2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(… …) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il DL n.269 del 2003, art.42, conv. in L.n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. … Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n.78 del 2009, art.15, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009, n.102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica…”. CP_1
Nel caso di specie i dati relativi alla situazione reddituale della Parte_1
erano certamente conoscibili dall'istituto ben prima della comunicazione inviata il 23.10.2017 e gli stessi, invero, coincidevano con i redditi percepiti negli anni precedenti al 2014, durante i quali la stessa aveva usufruito della prestazione assistenziale, sì come affermato dalla appellante (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado pag. 8) e incontestato da parte dell'ente previdenziale.
A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il legittimo affidamento dell'appellante non può escludersi unicamente in virtù della condotta omissiva atteso che, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, il dolo dell'accipiens non può ravvisarsi nel mero omesso invio delle dichiarazioni (cfr. Cassazione civile , sez. lav. 15/10/2019
n. 26036 in tema di indebito per mancata comunicazione dei redditi di riferimento, come nel caso in esame oltre alla già citata Cass. n. 13223/2020)
e nulla ha allegato e dimostrato in ordine al dolo l' CP_1
Si precisa che, peraltro, l'ente previdenziale – contumace in questo grado – nel costituirsi aveva motivato il proprio operato esclusivamente in ragione della mancata comunicazione della situazione reddituale, senza contestare specificamente la “irrilevanza” della rendita catastale di € 239,38 ai fini della prestazione in godimento, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
2.2.Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere accolto e deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa e l' deve essere CP_1
condannato a pagare in favore di la somma di euro 4743,70 Parte_1
oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa e condanna l' a pagare in favore di la somma di euro 4743,70 CP_1 Parte_1
oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 1278,00 e per il presente grado in € 1458,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendo la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa IE SI