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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2081/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2081/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. VESCHI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SUPPA CLAUDIO GIORGIO e dell'avv. SUPPA MARCO
( ) VIALE VITTORIO EMANUALE 54 SANT'AGATA DEI C.F._2
GOTI;
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Modena in data 29/11/22:
- accertare e dichiarare, in riforma dell'ordinanza impugnata, che con il rilascio della Controparte_1 dichiarazione asseverata in data 28/09/20 depositata su piattaforma MUDE, accettando la revoca pagina 1 di 15 dell'incarico senza alcuna riserva, ha rinunciato al diritto di formulare qualsiasi richiesta di pagamento o risarcimento nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, respingerne tutte le domande e Parte_1 condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio;
- accertare e dichiarare, in riforma dell'ordinanza impugnata, la legittimità della risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, respingere tutte le domande di Con vittoria delle spese di lite dei Controparte_1 due gradi di giudizio;
- in subordine, in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che non ha Controparte_1 fornito la prova del danno asseritamente subito in relazione al quantum e, per l'effetto, respingere la domanda di risarcimento. Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che sia ritenuta dovuta una somma a titolo di risarcimento danni, in riforma dell'ordinanza impugnata, detrarre dall'importo dei ricavi in applicazione della scrittura privata sottoscritta dalle parti nel 2017, la somma relativa alla quota di contributo a carico della sig.ra
Detrarre, altresì, tutte le somme relative alle spese per l'acquisto del materiale (piastrelle, infissi, Parte_1 sanitari) necessarie ad ultimare i lavori perché spese non sostenute da e di cui non ha Controparte_1 diritto al rimborso. Ridurre, infine, la percentuale relativa al calcolo del guadagno dal 20% al 10% tenuto conto che la maggiorazione per spese generali come individuata dal Giudice di prime cure non deve essere conteggiata perché non ha sostenuto spese in relazione all'ultimo SAL per la fine dei lavori. CP_1
Con compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio;
- sempre nella denegata ipotesi che sia ritenuta dovuta una somma a titolo di risarcimento danni, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare l'eccezione di decadenza dalla denuncia di vizi e dichiarare la compensazione della suddetta somma con quella (€ 70.422,72) che deve alla sig.ra Controparte_1 per lavori non eseguiti o eseguiti parzialmente o eseguiti non a regola d'arte. Con compensazione Parte_1 delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello così provvedere: confermare il provvedimento di primo grado per i motivi suesposti e, per l'effetto, rigettare il proposto appello da parte della Sig.ra con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 15 chiedendo accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto da parte della committente ed in danno della ricorrente e, per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento in favore della della somma di € 84.390,69 a Parte_1 CP_1
titolo di mancato guadagno (utile d'impresa), oltre interessi maturati dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria o della diversa somma di giustizia.
Allegava la ricorrente che con contratto di appalto in data 4.11.2016, aveva Parte_1
affidato a lavori di ristrutturazione di propri immobili danneggiati dal sisma, CP_1
ammessi a contributo pubblico;
che l'esecuzione dell'appalto era proseguita regolarmente fino alla liquidazione del nel luglio 2019; che la committente aveva poi risolto il Pt_2
contratto nel giugno 2020 - dopo averlo preannunciato nell'aprile 2020 - dichiarando di avvalersi di clausola risolutiva espressa contrattuale.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta resistendo alla domanda e deducendo che l'appaltatrice, in epoca prossima alla liquidazione del III SAL, aveva abbandonato il cantiere, e che ciò costituiva ritardo ad essa imputabile almeno fino al gennaio 2020, epoca in cui fra le parti erano iniziate trattative per la ripresa delle lavorazioni, poi non più avvenuta.
3. La causa, istruita con documenti, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata con la quale il Tribunale accertava che il contratto di appalto intercorso fra le parti non si era risolto in conseguenza della dichiarazione della committente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattuale, ritenendo che tale dichiarazione costituisse abuso nell'esercizio del relativo diritto, e condannava al pagamento in favore di Parte_1
del complessivo importo di € 63.000,00, oltre interessi maturandi al saggio CP_1
legale dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno per illegittima interruzione del rapporto contrattuale, oltre alle spese di lite.
4. A fondamento della decisione il giudice di primo grado osservava che il contratto prevedeva, all'art.19, che il committente ne potesse invocare la risoluzione “nel caso di grave inadempimento dell'appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto..”, e quindi anche “nel caso di ritardi superiori a 60 giorni imputabili all'appaltatore” (art.9 co.7), e che nella specie nessun elemento di prova in atti consentiva di affermare con certezza che le pagina 3 di 15 lavorazioni di erano proseguite nel periodo indicato senza soluzione di CP_1
continuità, se non per periodi inferiori a 60 giorni, e che dunque il fatto oggettivo dell'inadempimento contemplato nella clausola risolutiva contrattuale era pertanto ritenuto.
5. Ciò nonostante, il giudice di primo grado osservava che nel gennaio 2020 le parti avevano intrapreso trattative in vista della ripresa delle lavorazioni da parte di , e che la CP_1
trattativa era durata per mesi per la necessità delle parti di definire ogni aspetto del rapporto: in particolare, redatto un cronoprogramma compatibile con l'ultimazione dei lavori nei tempi fissati dall'Autorità erogatrice del contributo pubblico, l'appaltatrice aveva preteso prima della riapertura del cantiere il pagamento dei lavori extra contributo già eseguiti, mentre la committente si era dichiarata disponibile solo contestualmente alla ripresa dei lavori.
6. Rilevava, inoltre, il Tribunale che nel carteggio del periodo la committente non aveva mai fatto cenno alla pregressa sospensione dei lavori da parte dell'impresa, non le aveva addebitato ritardi, non aveva riservato alcuna iniziativa in relazione ad essi, e soltanto con il preavviso di risoluzione del 16.04.2020 la committente aveva contestato all'appaltatrice il pregresso abbandono del cantiere, mentre il Direttore dei Lavori, nominato dalla committente, aveva però ritenuto plausibili le giustificazioni rese in proposito dell'impresa, stante il periodo di sospensione totale determinata dalla legislazione emergenziale volta a contrastare la pandemia da OV, oggettivamente ostativa alla riapertura del cantiere (vedi punti 7 ed 8 della sua mail 27 aprile 2020).
7. Conseguentemente, il giudice di primo grado riteneva che l'avvalimento della risoluzione pattizia con riferimento all'inadempimento di fino al gennaio 2020 risultava in CP_1
conflitto con l'obbligo di buona fede, che impediva ad una parte contrattuale di invocare a scopi solutori un ritardo altrui che nel successivo sviluppo del rapporto aveva chiaramente inteso irrilevante a detti fini, rendendo di ciò edotta la controparte contrattuale.
8. A tale riguardo il giudicante osservava che il Direttore dei Lavori aveva evidenziato nel carteggio prodotto che, “era in corso la definizione di una trattativa per la ripresa delle operazioni con tanto di comunicazioni ufficiali tra la ditta, il sottoscritto e la committenza…con tanto di cronoprogramma redatto dalla ditta, valutato dal sottoscritto e dal tecnico di fiducia della committenza...”; trattativa che si pagina 4 di 15 era protratta “fino a pochi giorni prima” del preavviso di risoluzione (punti 7 ed 8 della sua mail
27 aprile 2020).
Dunque secondo il giudicante la trattativa era improvvisamente cessata per decisione unilaterale della committente, che in realtà trovava causa in ragioni sopravvenute, irrilevanti ai fini del decidere, e “il recupero, da parte della committente, dei pregressi ritardi dell'appaltatrice per giustificare la propria decisione di porre fine al rapporto, in detto contesto, costituisce esercizio abusivo del potere unilaterale di risoluzione, che non merita tutela.”
9. Osservava quindi il Tribunale che dall'accertamento dell'illegittimità della risoluzione invocata dalla committente discendeva il diritto dell'appaltatrice a completare i lavori, ricevendo il pattuito corrispettivo, e che dunque aveva titolo a richiedere alla CP_1
committente il risarcimento del danno, costituito dal mancato guadagno, conseguente alla lesione di tale diritto causato dall'altrui condotta illegittima;
tale diritto non poteva ritenersi rinunciato da in conseguenza del rilascio, da parte sua, della dichiarazione CP_1
asseverata in data 20/09/20 depositata su piattaforma MUDE, di accettazione della revoca dell'incarico, nella quale essa – in conformità a quanto richiesto dalle ordinanze commissariali disciplinanti le modalità di erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione post-sisma, per il caso di sostituzione dell'impresa appaltatrice in corso d'opera - si era limitata a dichiarare di non aver più nulla a pretendere dalla committente per la quota a suo carico e dall'Autorità per la quota a contributo in relazione alle lavorazioni eseguite, ma che ciò non poteva affatto interpretarsi come implicita rinuncia al ristoro dei danni conseguenti all'altrui inadempimento realizzato proprio con detta revoca.
10. Quanto alla liquidazione del danno da mancato utile d'impresa, costituito dal differenziale tra il ricavo previsto ed i costi necessari per conseguirlo, il Tribunale osservava che esso non poteva essere esattamente determinato perché, accertato il ricavo atteso come da accordi, non era dato stabilire con precisione l'incidenza dei costi, influenzati da più variabili, e che doveva pertanto procedersi alla sua determinazione equitativa, attraverso il riconoscimento, sul montante ricavo, di un utile grosso modo corrispondente a quello medio del comparto edilizio nell'attività di ricostruzione post sisma in Emilia-Romagna nel periodo 2020-21, determinando nella specie il danno in ragione del 20% del ricavo atteso. pagina 5 di 15 11. Pertanto, stabiliva che il mancato guadagno dall'appaltatrice per effetto dell'altrui illegittima risoluzione contrattuale, determinato in ragione del 20% del ricavo ulteriore atteso di complessivi € 275.527,48, poteva determinarsi nell'importo di € 55.105,50 dell'epoca, rivalutato e maggiorato degli interessi legali medio tempore maturati sul capitale annualmente rivalutato, in attuali complessivi € 63.000,00.
12. Quanto all'eccezione di compensazione svolta dalla committente per vizi nelle lavorazioni dell'appaltatrice, a fronte della quale aveva eccepito la decadenza CP_1
dalla relativa garanzia, il giudice di primo grado la riteneva infondata constatando la completa assenza di prova di tempestiva denuncia dei vizi per cui veniva chiesto il ristoro.
13. Avverso l'ordinanza ha proposto appello chiedendone la riforma;
si è Parte_1
costituito in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con il primo motivo “Sulla dichiarazione asseverata di ” si lamenta l'erroneità CP_1
dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice dichiara: “il diritto al risarcimento non può ritenersi rinunciato da in conseguenza del rilascio da parte sua della dichiarazione asseverata in data Controparte_1
20/09/20 depositata su piattaforma MUDE di accettazione della revoca dell'incarico.”
Si deduce a tale riguardo che l'errore sarebbe evidente, perché nel suddetto documento
(doc. 18), la società ricorrente dichiara al punto 1 di accettare la revoca dell'incarico e al punto 2 di non aver più nulla da pretendere, e che pertanto la dichiarazione di accettazione di cui al punto 1 è stata effettuata senza alcun tipo di riserva ed è, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, un'effettiva rinuncia a formulare richieste di risarcimento/pagamento alla sig.ra relative al contratto di appalto. Parte_1
15. Si deduce ulteriormente che la dichiarazione depositata su piattaforma MUDE ha valore di dichiarazione pubblica e che il deposito è avvenuto successivamente alla corrispondenza relativa alle trattative e ne ha sostituito il contenuto. In proposito si precisa, che non vi è stata, né risulta provato il contrario, alcuna contestazione di relativa alla CP_1
pagina 6 di 15 comunicata revoca di aprile 2020 o alla conferma di revoca di giugno 2020, né alcuna riserva relativa ad una futura richiesta di risarcimento.
16. Con il secondo motivo intitolato “Sull'obbligo di buona fede” si lamenta l'erroneità dell'ordinanza nelle parti al punto 3) e 4).
Con riferimento al punto 3), nel quale il Giudice ha affermato che “Soltanto con il preavviso di risoluzione del 16/04/20 la committente contesta all'appaltatrice il pregresso abbandono del cantiere nel corpo di uno scritto che però risulta determinato dal fatto che...” si deduce che la contestazione di avere abbandonato il cantiere era stata invece sollevata nella corrispondenza intercorsa, e che l'invito a riprendere le lavorazioni interrotte era presente nella PEC del 12/02/20 (doc.
12) e nella bozza della scrittura privata in data 11/03/20 (doc.11) era precisato che i lavori erano stati interrotti nel mese di luglio 2019.
17. Sostiene l'appellante che sarebbe dunque evidente che se nella suddetta documentazione, precedente alla comunicazione di revoca, si sottolineava che i lavori erano stati interrotti, e se ne chiedeva la ripresa, ciò non può significare che vi era stata rinuncia al diritto di esercitare la revoca in presenza delle condizioni previste dal contratto. Il Giudice avrebbe errato non tenendo conto che in una trattativa ogni parte fa proposte, riducendo le proprie richieste, nel tentativo di arrivare ad un accordo soddisfacente per tutte ma nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, ogni parte a meno di rinuncia successiva non perde i propri diritti.
18. Si deduce che le trattative, poi, erano state interrotte ed era stata comunicata la revoca quando la sig.ra aveva scoperto che, nonostante le dichiarazioni di Parte_1 CP_1
di essere pronta a riaprire il cantiere, la stessa, in precedenza e omettendo di comunicarlo, aveva disdetto il contratto relativo alla fornitura elettrica;
pertanto, il timore che venisse firmata la scrittura privata e che, successivamente al pagamento di quanto richiesto,
non eseguisse i lavori era indubbiamente fondato, e la mancata esecuzione dei CP_1
lavori nei termini di legge avrebbe avuto come conseguenza la perdita del contributo pubblico e l'obbligo di rimborso di quanto già versato dallo Stato (più di € 600.000,00). La decisione presa dalla sig.ra era l'unica possibile e di buon senso, e cambiando Parte_1
impresa è riuscita a terminare i lavori senza conseguenze negative. pagina 7 di 15 19. Si deduce, pertanto, che il Giudice avrebbe errato in primo luogo nel dichiarare che ella aveva agito senza buona fede e secondariamente perché non ha ritenuto che sia stata a violare l'obbligo della buona fede nonostante dagli atti risulti provata CP_1
l'inaffidabilità e la mala fede di che sono citate, insieme all'abbandono del CP_1
cantiere per oltre 60 giorni, come cause della risoluzione del contratto nella comunicazione di disdetta a firma sig.ra chiamata erroneamente dal Giudice preavviso di revoca. Parte_1
Infine, si deduce che non sarebbero rilevanti le dichiarazioni del Direttore dei Lavori, poste dal giudice a fondamento della decisione, il quale aveva il timore di non riuscire a finire i lavori nei termini di legge in caso di cambio ditta e stava solo cercando di evitare che venisse confermata la revoca dell'incarico. Timori rivelatisi, poi, infondati.
20. Si lamenta inoltre l'erroneità dell'ordinanza anche con riferimento al punto 4) nel quale il Giudice ha dichiarato: “Senonché l'avvalimento della risoluzione pattizia per tale motivo risulta in conflitto con l'obbligo di buona fede che senz'altro impedisce ad una parte contrattuale di invocare a scopi solutori un ritardo altrui che nel successivo sviluppo del rapporto abbia chiaramente inteso irrilevante a detti fini.....” e: “il recupero da parte della committente dei pregressi ritardi dell'appaltatrice per giustificare la propria decisione di porre fine al rapporto....costituisce esercizio abusivo del potere unilaterale di risoluzione che non merita tutela”.
21. A tale riguardo si ribadisce che l'affermazione che la sig.ra avesse rinunciato al Parte_1
diritto alla revoca durante le trattative sarebbe errata per le argomentazioni sopra richiamate.
Quanto, invece, all'esercizio abusivo del potere di risoluzione ed al principio giurisprudenziale richiamato in motivazione, si deduce che il Giudice avrebbe errato non solo nell'interpretazione del suddetto principio ma anche nella sua applicazione.
Da una lettura approfondita della sentenza richiamata e posta alla base della decisione si evincerebbe, infatti, che la Suprema Corte ha, in realtà, affermato che il principio di buona fede si pone nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c. come canone di valutazione dell'inesistenza dell'inadempimento da cui consegue il legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto. La sentenza, infatti, afferma sul punto che: “Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che pagina 8 di 15 in concreto manca, laddove essa – secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede – risulti in concreto inidonea ad integrare la fattispecie convenzionale”. Nel nostro caso, però, si deduce che è lo stesso Giudice di primo grado a dichiarare che l'inadempimento di CP_1
sussiste, salvo poi, errando, utilizzare la buona fede per dichiarare che la risoluzione non merita tutela.
Nell'ordinanza al punto 2), in fondo, il suddetto scrive: “il fatto oggettivo dell'inadempimento contemplato nella clausola risolutiva contrattuale va pertanto ritenuto”. Avendo ritenuto esistente ed effettivo l'inadempimento previsto come motivo di risoluzione dal contratto di appalto all'art. 19 e all'art. 9 comma 7 avrebbe dovuto di conseguenza dichiarare valida la risoluzione e respingere le domande di . CP_1
Risulterebbe quindi provato che non vi è stato nessun esercizio abusivo del potere di risoluzione atteso che quest'ultima è stata causata da grave inadempimento della ditta esecutrice dei lavori che ha abbandonato il cantiere alla fine di giugno 2019, l'abbandono è continuato, nonostante vi fosse l'obbligo contrattuale di continuare le lavorazioni, anche durante la fase della trattativa che, alla fine, è comunque fallita per esclusiva responsabilità di controparte.
22. Con il terzo motivo intitolato “Sulla scrittura privata successiva al contratto di appalto” si lamenta l'erroneità dell'ordinanza al punto 10) in cui si dichiara: “A tale importo va aggiunta anche la residua quota a carico della committente, nella misura di € 76.573,47. E' certo, infatti, che - determinata nell'ordinanza concessiva del contributo la quota a carico della committenza in € 128.515,64 - successivamente al contratto di appalto del 2016 le parti hanno nel 2017 redatto una collaterale scrittura privata che prevedeva l'integrale esecuzione delle lavorazioni “senza esborso effettivo alcuno da parte della committenza”. Dal carteggio in atti risulta, però, evidente un sopravvenuto diverso accordo fra le parti in relazione al pagamento della quota a carico della committente. Significativa in tal senso è la comunicazione del 19 febbraio 2020 in cui.......”.
23. Deduce a tale riguardo l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe, da una parte, correttamente affermato che la scrittura privata successiva al contratto di appalto è valida, ma dall'altro erroneamente l'avrebbe ritenuta non più efficace a seguito di intervenuti diversi accordi in contrasto con essa, mentre nella stessa comunicazione del 19/02/20 (doc. pagina 9 di 15 13) che per il Giudice sarebbe significativa dei diversi accordi sopraggiunti, è specificato al secondo punto: “Preciso che la suddetta scrittura privata non modificherà quella già esistente sottoscritta agli inizi dei lavori che manterrà la sua validità ed efficacia tra le parti in relazione al diritto al rimborso”.
24. Si deduce che solo questo sarebbe sufficiente a provare che non c'è mai stata rinuncia da parte dell'odierna appellante di avvalersi della scrittura privata, e che, comunque, la prova è stata fornita anche con la produzione della PEC in data 11/03/20 con allegata la bozza di scrittura privata con stessa data (doc. 11) in cui si legge al punto 7): “Le parti concordano, come già previsto al punto 2), che i pagamenti di cui al punto 5) e 6) e la riduzione dell'importo concessa da non modificano, revocano od integrano gli accordi presi con la scrittura privata di cui al Controparte_1
punto 1) delle premesse relativi alla rinuncia di all'importo a carico della sig.ra Controparte_1 Parte_1
ed al diritto di quest'ultima al rimborso delle eventuali somme a quel titolo versate a Controparte_1
diritto cui la stessa dichiara di non rinunciare”.
25. Anche nella PEC in data 20/03/22 il punto 7) dell'allegata bozza della scrittura privata rimane immutato e il Giudice di prime cure non ne avrebbe erroneamente tenuto conto, così come del documento 15) (pagamento della fattura di relativa al CP_1
contributo a carico personale della committente) dove si legge chiaramente: “con riserva di ripetizione, senza rinuncia agli accordi di cui alla scrittura privata del 2017”.
Conseguentemente l'appellante chiede che l'ordinanza venga riformata sul punto e che dall'eventuale somma ritenuta dovuta a titolo di risarcimento danni venga detratto tutto l'importo del contributo a carico della committenza.
26. Con il quarto motivo “Sul quantum” si impugna l'ordinanza anche nella parte in cui vengono effettuati i calcoli del risarcimento dovuto.
In particolare si deduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato dichiarando equo un ricavo pari al 20%, non tenendo conto che il rimborso delle spese generali non è dovuto atteso che tale voce non è un ricavo ma un costo. Il rimborso per definizione è la restituzione di quanto anticipato dall'impresa per eventuali spese e non rileva che tale voce sia liquidata forfettariamente perché , certamente non ha sostenuto alcuna CP_1
spesa relativa all'ultimo SAL non avendo eseguito quei lavori. Si deduce pertanto che la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali sarebbe un importo pagina 10 di 15 che non può essere richiesto da né concesso, e che l'utile si dovrebbe attestare CP_1
come dichiara lo stesso Giudice solo intorno al 10%.
27. Si deduce che il Tribunale ha dichiarato, inoltre, che restava da erogare a CP_1
l'importo di € 230.448,68 pari al 29,06% del totale. Da questo importo, però, il giudice ha omesso di detrarre tutti i costi relativi al materiale da utilizzare per i lavori e quelli relativi agli infissi, sanitari, piastrelle bagni e pavimenti, atteso che anche questi non sono stati effettivamente sostenuti da ma dalla nuova ditta incaricata che ha eseguito le CP_1
opere dell'ultimo SAL.
La prova di quei costi, stante la contestazione, doveva essere fornita da controparte che non ha ottemperato al suo onere. Nonostante ciò, il Giudice, poi, ha dichiarato che era ipotizzabile un ricavo pari ad € 198.954,01. Nel caso in cui nel presente giudizio di appello si decidesse di confermare il suddetto importo, il guadagno di e quindi CP_1
l'importo del risarcimento dovrebbe essere pari al 10% di € 198.954,01 ovvero € 19.895,40.
Si chiede, quindi, la riforma dell'ordinanza sul punto nella denegata ipotesi di conferma del diritto al risarcimento.
28. Con il quinto motivo “Sulla compensazione e sulla decadenza dalla denuncia dei vizi” si deduce che il Giudice avrebbe errato nel ritenere fondata l'eccezione di decadenza atteso che si è in tal modo pronunciato su una questione che è già stata decisa nel diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 5989/20 tra le stesse parti, trattandosi del tentativo di di aggirare le norme del codice di procedura civile per far decidere CP_1
nuovamente nella presente causa una questione già oggetto e già decisa nell'altro, anteriore, giudizio.
29. Ad ogni modo si deduce che il Giudice di primo grado avrebbe errato anche perché dalla documentazione prodotta si evince che la contestazione dei vizi era stata fatta a settembre 2020 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (doc. 17 punto 13) ovvero nello stesso mese della loro scoperta, avvenuta quando è subentrata la nuova impresa.
Si precisa che il primo sopralluogo è stato effettuato dalla proprio a Controparte_2
settembre 2020 prima dell'effettiva riapertura del cantiere avvenuta ad ottobre 2020. pagina 11 di 15 L'art. 1667 c.c. prevede che la denuncia debba essere fatta entro 60 giorni dalla scoperta dei vizi. Stante la natura tecnica dei vizi denunciati, oltre tutto non individuabili ictu oculi, si deduce che si è dovuto aspettare la verifica da parte della nuova impresa. La circostanza era stata confermata anche dal Geom. a pagina 3 del doc. 21 prodotto “........a seguito CP_3
di accurato sopralluogo con la ditta prima della ripresa dei lavori Parte_3
e successivamente alla loro ripresa...”. Il termine di 60 giorni previsto dalla legge è, quindi, stato rispettato.
30. Il Giudice avrebbe errato anche sulla compensazione atteso che è stata fornita la prova dall'odierna appellante che deve rimborsarle per lavori non eseguiti o eseguiti CP_1
parzialmente, o eseguiti non a regola d'arte, la somma di € 70.422,72.
I conteggi sono contenuti e specificati voce per voce nella relazione tecnica a firma Geom.
e verificabili nei documenti contabili della nuova impresa incaricata CP_3 Parte_3
(doc. 21, 22 e 23). La relazione non è stata contestata da controparte che si è
[...]
limitata a sollevare solo l'eccezione di decadenza. Pertanto, si dovevano ritenere provati i fatti e gli importi di cui sopra e doveva, di conseguenza, essere dichiarata la compensazione con quanto ritenuto dovuto a . CP_1
31. Così riassunti i motivi di appello, in applicazione del principio della ragione più liquida ritiene la Corte che il secondo motivo sia fondato e che la sentenza meriti pertanto integrale riforma con assorbimento degli altri motivi.
32. In disparte ogni valutazione in ordine all'effetto estensivo della dichiarazione asseverata in data 20/09/20, con la quale aveva comunicato al MUDE di accettare la CP_1
revoca dell'incarico e di non aver null'altro da pretendere dalla committente, ovvero se la stessa abbia comportato, o meno, la rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti della committente, ritiene la Corte che nel caso in esame sia dirimente ai fini del decidere osservare come il diritto a far valere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice è stato legittimamente esercitato dalla in forza delle previsioni Parte_1
contenute all'art. 19 e all'art. 9 comma 7.
33. All'art. 19 del contratto di appalto si prevedeva, infatti, che il committente ne potesse invocare la risoluzione “nel caso di grave inadempimento dell'appaltatore e nelle altre ipotesi pagina 12 di 15 espressamente previste nel presente contratto…”, e quindi anche “nel caso di ritardi superiori a 60 giorni imputabili all'appaltatore” (art.9 co.7) e, come rilevato dallo stesso giudice di primo grado, “Il fatto oggettivo dell'inadempimento contemplato nella clausola risolutiva contrattuale va pertanto ritenuto.”
34. Ciò posto, una volta pacificamente stabilito che , dopo aver incassato il 3° CP_1
SAL, nel giugno 2019 aveva interrotto i lavori senza fornire alcuna plausibile giustificazione alla sua condotta (lo stato di emergenza OV -19 verrà dichiarato dal Governo il 31 gennaio 2020 e il lockdown verrà dichiarato il 9 marzo 2020), rendendosi pertanto inadempiente alle sue obbligazioni per oltre 60 giorni, ritiene la Corte condivisibili le argomentazioni dell'appellante in ordine al fatto che le successive trattative intavolate dalla committenza per ottenere la ripresa dei lavori e non perdere i contributi statali, nonostante l'avvenuta contestazione del protratto inadempimento di che aveva CP_1
sostanzialmente abbandonato il cantiere, non possa in alcun modo interpretarsi come implicita rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 sopra richiamata.
34. In altri termini, dalla corrispondenza intercorsa allegata agli atti del giudizio e dall'esito delle prove orali, non è dato rinvenire alcun elemento dal quale possa inferirsi che la avesse inteso rinunciare ad avvalersi della clausola risolutiva, a seguito Parte_1
dell'inadempimento di che si era pacificamente realizzato come riconosciuto CP_1
dal giudice di primo grado, ancor prima di raggiungere una positiva conclusione delle trattative volte alla riapertura del cantiere.
Di talché, non può certamente ritenersi comportamento contrario a buona fede, come erroneamente affermato dal giudice di primo grado, l'aver successivamente comunicato alla la revoca dell'incarico nel giugno 2020, dal momento che nel frattempo, come CP_1
emerso dall'istruttoria, le trattative per la ripresa dei lavori, e soprattutto per la loro conclusione entro i termini previsti dalla legislazione emergenziale post sisma, non avevano sortito alcun concreto risultato.
35. D'altra parte, osserva la Corte che è rimasta incontestata l'allegazione dell'odierna appellante circa la successiva scoperta che , nonostante le trattative tra le parti, CP_1
pagina 13 di 15 nell'aprile del 2020 aveva già disdetto il contratto di fornitura elettrica nel cantiere, dimostrando in tal modo di non avere serie intenzioni di proseguire nelle lavorazioni per le quali aveva già percepito il 3° SAL di contributo pubblico, scoperta che aveva giustificatamente indotto la ad inviare la dichiarazione di avvalimento della Parte_1
clausola risolutiva per poter affidare ad un'altra ditta ( la Parte_3
conclusione dei lavori di ricostruzione, così da non perdere i contributi statali e non dover restituire quelli già percepiti da . CP_1
36. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno proposta da deve CP_1
essere totalmente rigettata perché si fonda su un'asserita illegittimità della risoluzione del contratto di appalto da parte della committenza che non si è realizzata come allegato dall'odierna appellata in quanto la revoca, come sopra esposto, lungi dal rivestire un carattere abusivo ha invece costituito l'esercizio da parte della committente di un legittimo diritto previsto nel contratto di appalto, al quale la non aveva in alcun modo Parte_1
rinunciato durante le trattative intercorse tra le parti per la ripresa dei lavori dopo l'abbandono del cantiere.
In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
37. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ad eccezione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, devono essere poste a carico dell'appellata in favore dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore di che liquida, quanto al primo grado, in € 8.433,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al grado di appello, in €
9.991,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 14 di 15 Così deciso in Bologna, il 18.04.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2081/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. VESCHI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SUPPA CLAUDIO GIORGIO e dell'avv. SUPPA MARCO
( ) VIALE VITTORIO EMANUALE 54 SANT'AGATA DEI C.F._2
GOTI;
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Modena in data 29/11/22:
- accertare e dichiarare, in riforma dell'ordinanza impugnata, che con il rilascio della Controparte_1 dichiarazione asseverata in data 28/09/20 depositata su piattaforma MUDE, accettando la revoca pagina 1 di 15 dell'incarico senza alcuna riserva, ha rinunciato al diritto di formulare qualsiasi richiesta di pagamento o risarcimento nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, respingerne tutte le domande e Parte_1 condannarla, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio;
- accertare e dichiarare, in riforma dell'ordinanza impugnata, la legittimità della risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, respingere tutte le domande di Con vittoria delle spese di lite dei Controparte_1 due gradi di giudizio;
- in subordine, in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che non ha Controparte_1 fornito la prova del danno asseritamente subito in relazione al quantum e, per l'effetto, respingere la domanda di risarcimento. Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che sia ritenuta dovuta una somma a titolo di risarcimento danni, in riforma dell'ordinanza impugnata, detrarre dall'importo dei ricavi in applicazione della scrittura privata sottoscritta dalle parti nel 2017, la somma relativa alla quota di contributo a carico della sig.ra
Detrarre, altresì, tutte le somme relative alle spese per l'acquisto del materiale (piastrelle, infissi, Parte_1 sanitari) necessarie ad ultimare i lavori perché spese non sostenute da e di cui non ha Controparte_1 diritto al rimborso. Ridurre, infine, la percentuale relativa al calcolo del guadagno dal 20% al 10% tenuto conto che la maggiorazione per spese generali come individuata dal Giudice di prime cure non deve essere conteggiata perché non ha sostenuto spese in relazione all'ultimo SAL per la fine dei lavori. CP_1
Con compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio;
- sempre nella denegata ipotesi che sia ritenuta dovuta una somma a titolo di risarcimento danni, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare l'eccezione di decadenza dalla denuncia di vizi e dichiarare la compensazione della suddetta somma con quella (€ 70.422,72) che deve alla sig.ra Controparte_1 per lavori non eseguiti o eseguiti parzialmente o eseguiti non a regola d'arte. Con compensazione Parte_1 delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello così provvedere: confermare il provvedimento di primo grado per i motivi suesposti e, per l'effetto, rigettare il proposto appello da parte della Sig.ra con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 15 chiedendo accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto da parte della committente ed in danno della ricorrente e, per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento in favore della della somma di € 84.390,69 a Parte_1 CP_1
titolo di mancato guadagno (utile d'impresa), oltre interessi maturati dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria o della diversa somma di giustizia.
Allegava la ricorrente che con contratto di appalto in data 4.11.2016, aveva Parte_1
affidato a lavori di ristrutturazione di propri immobili danneggiati dal sisma, CP_1
ammessi a contributo pubblico;
che l'esecuzione dell'appalto era proseguita regolarmente fino alla liquidazione del nel luglio 2019; che la committente aveva poi risolto il Pt_2
contratto nel giugno 2020 - dopo averlo preannunciato nell'aprile 2020 - dichiarando di avvalersi di clausola risolutiva espressa contrattuale.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta resistendo alla domanda e deducendo che l'appaltatrice, in epoca prossima alla liquidazione del III SAL, aveva abbandonato il cantiere, e che ciò costituiva ritardo ad essa imputabile almeno fino al gennaio 2020, epoca in cui fra le parti erano iniziate trattative per la ripresa delle lavorazioni, poi non più avvenuta.
3. La causa, istruita con documenti, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata con la quale il Tribunale accertava che il contratto di appalto intercorso fra le parti non si era risolto in conseguenza della dichiarazione della committente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattuale, ritenendo che tale dichiarazione costituisse abuso nell'esercizio del relativo diritto, e condannava al pagamento in favore di Parte_1
del complessivo importo di € 63.000,00, oltre interessi maturandi al saggio CP_1
legale dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno per illegittima interruzione del rapporto contrattuale, oltre alle spese di lite.
4. A fondamento della decisione il giudice di primo grado osservava che il contratto prevedeva, all'art.19, che il committente ne potesse invocare la risoluzione “nel caso di grave inadempimento dell'appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto..”, e quindi anche “nel caso di ritardi superiori a 60 giorni imputabili all'appaltatore” (art.9 co.7), e che nella specie nessun elemento di prova in atti consentiva di affermare con certezza che le pagina 3 di 15 lavorazioni di erano proseguite nel periodo indicato senza soluzione di CP_1
continuità, se non per periodi inferiori a 60 giorni, e che dunque il fatto oggettivo dell'inadempimento contemplato nella clausola risolutiva contrattuale era pertanto ritenuto.
5. Ciò nonostante, il giudice di primo grado osservava che nel gennaio 2020 le parti avevano intrapreso trattative in vista della ripresa delle lavorazioni da parte di , e che la CP_1
trattativa era durata per mesi per la necessità delle parti di definire ogni aspetto del rapporto: in particolare, redatto un cronoprogramma compatibile con l'ultimazione dei lavori nei tempi fissati dall'Autorità erogatrice del contributo pubblico, l'appaltatrice aveva preteso prima della riapertura del cantiere il pagamento dei lavori extra contributo già eseguiti, mentre la committente si era dichiarata disponibile solo contestualmente alla ripresa dei lavori.
6. Rilevava, inoltre, il Tribunale che nel carteggio del periodo la committente non aveva mai fatto cenno alla pregressa sospensione dei lavori da parte dell'impresa, non le aveva addebitato ritardi, non aveva riservato alcuna iniziativa in relazione ad essi, e soltanto con il preavviso di risoluzione del 16.04.2020 la committente aveva contestato all'appaltatrice il pregresso abbandono del cantiere, mentre il Direttore dei Lavori, nominato dalla committente, aveva però ritenuto plausibili le giustificazioni rese in proposito dell'impresa, stante il periodo di sospensione totale determinata dalla legislazione emergenziale volta a contrastare la pandemia da OV, oggettivamente ostativa alla riapertura del cantiere (vedi punti 7 ed 8 della sua mail 27 aprile 2020).
7. Conseguentemente, il giudice di primo grado riteneva che l'avvalimento della risoluzione pattizia con riferimento all'inadempimento di fino al gennaio 2020 risultava in CP_1
conflitto con l'obbligo di buona fede, che impediva ad una parte contrattuale di invocare a scopi solutori un ritardo altrui che nel successivo sviluppo del rapporto aveva chiaramente inteso irrilevante a detti fini, rendendo di ciò edotta la controparte contrattuale.
8. A tale riguardo il giudicante osservava che il Direttore dei Lavori aveva evidenziato nel carteggio prodotto che, “era in corso la definizione di una trattativa per la ripresa delle operazioni con tanto di comunicazioni ufficiali tra la ditta, il sottoscritto e la committenza…con tanto di cronoprogramma redatto dalla ditta, valutato dal sottoscritto e dal tecnico di fiducia della committenza...”; trattativa che si pagina 4 di 15 era protratta “fino a pochi giorni prima” del preavviso di risoluzione (punti 7 ed 8 della sua mail
27 aprile 2020).
Dunque secondo il giudicante la trattativa era improvvisamente cessata per decisione unilaterale della committente, che in realtà trovava causa in ragioni sopravvenute, irrilevanti ai fini del decidere, e “il recupero, da parte della committente, dei pregressi ritardi dell'appaltatrice per giustificare la propria decisione di porre fine al rapporto, in detto contesto, costituisce esercizio abusivo del potere unilaterale di risoluzione, che non merita tutela.”
9. Osservava quindi il Tribunale che dall'accertamento dell'illegittimità della risoluzione invocata dalla committente discendeva il diritto dell'appaltatrice a completare i lavori, ricevendo il pattuito corrispettivo, e che dunque aveva titolo a richiedere alla CP_1
committente il risarcimento del danno, costituito dal mancato guadagno, conseguente alla lesione di tale diritto causato dall'altrui condotta illegittima;
tale diritto non poteva ritenersi rinunciato da in conseguenza del rilascio, da parte sua, della dichiarazione CP_1
asseverata in data 20/09/20 depositata su piattaforma MUDE, di accettazione della revoca dell'incarico, nella quale essa – in conformità a quanto richiesto dalle ordinanze commissariali disciplinanti le modalità di erogazione del contributo pubblico alla ricostruzione post-sisma, per il caso di sostituzione dell'impresa appaltatrice in corso d'opera - si era limitata a dichiarare di non aver più nulla a pretendere dalla committente per la quota a suo carico e dall'Autorità per la quota a contributo in relazione alle lavorazioni eseguite, ma che ciò non poteva affatto interpretarsi come implicita rinuncia al ristoro dei danni conseguenti all'altrui inadempimento realizzato proprio con detta revoca.
10. Quanto alla liquidazione del danno da mancato utile d'impresa, costituito dal differenziale tra il ricavo previsto ed i costi necessari per conseguirlo, il Tribunale osservava che esso non poteva essere esattamente determinato perché, accertato il ricavo atteso come da accordi, non era dato stabilire con precisione l'incidenza dei costi, influenzati da più variabili, e che doveva pertanto procedersi alla sua determinazione equitativa, attraverso il riconoscimento, sul montante ricavo, di un utile grosso modo corrispondente a quello medio del comparto edilizio nell'attività di ricostruzione post sisma in Emilia-Romagna nel periodo 2020-21, determinando nella specie il danno in ragione del 20% del ricavo atteso. pagina 5 di 15 11. Pertanto, stabiliva che il mancato guadagno dall'appaltatrice per effetto dell'altrui illegittima risoluzione contrattuale, determinato in ragione del 20% del ricavo ulteriore atteso di complessivi € 275.527,48, poteva determinarsi nell'importo di € 55.105,50 dell'epoca, rivalutato e maggiorato degli interessi legali medio tempore maturati sul capitale annualmente rivalutato, in attuali complessivi € 63.000,00.
12. Quanto all'eccezione di compensazione svolta dalla committente per vizi nelle lavorazioni dell'appaltatrice, a fronte della quale aveva eccepito la decadenza CP_1
dalla relativa garanzia, il giudice di primo grado la riteneva infondata constatando la completa assenza di prova di tempestiva denuncia dei vizi per cui veniva chiesto il ristoro.
13. Avverso l'ordinanza ha proposto appello chiedendone la riforma;
si è Parte_1
costituito in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con il primo motivo “Sulla dichiarazione asseverata di ” si lamenta l'erroneità CP_1
dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice dichiara: “il diritto al risarcimento non può ritenersi rinunciato da in conseguenza del rilascio da parte sua della dichiarazione asseverata in data Controparte_1
20/09/20 depositata su piattaforma MUDE di accettazione della revoca dell'incarico.”
Si deduce a tale riguardo che l'errore sarebbe evidente, perché nel suddetto documento
(doc. 18), la società ricorrente dichiara al punto 1 di accettare la revoca dell'incarico e al punto 2 di non aver più nulla da pretendere, e che pertanto la dichiarazione di accettazione di cui al punto 1 è stata effettuata senza alcun tipo di riserva ed è, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, un'effettiva rinuncia a formulare richieste di risarcimento/pagamento alla sig.ra relative al contratto di appalto. Parte_1
15. Si deduce ulteriormente che la dichiarazione depositata su piattaforma MUDE ha valore di dichiarazione pubblica e che il deposito è avvenuto successivamente alla corrispondenza relativa alle trattative e ne ha sostituito il contenuto. In proposito si precisa, che non vi è stata, né risulta provato il contrario, alcuna contestazione di relativa alla CP_1
pagina 6 di 15 comunicata revoca di aprile 2020 o alla conferma di revoca di giugno 2020, né alcuna riserva relativa ad una futura richiesta di risarcimento.
16. Con il secondo motivo intitolato “Sull'obbligo di buona fede” si lamenta l'erroneità dell'ordinanza nelle parti al punto 3) e 4).
Con riferimento al punto 3), nel quale il Giudice ha affermato che “Soltanto con il preavviso di risoluzione del 16/04/20 la committente contesta all'appaltatrice il pregresso abbandono del cantiere nel corpo di uno scritto che però risulta determinato dal fatto che...” si deduce che la contestazione di avere abbandonato il cantiere era stata invece sollevata nella corrispondenza intercorsa, e che l'invito a riprendere le lavorazioni interrotte era presente nella PEC del 12/02/20 (doc.
12) e nella bozza della scrittura privata in data 11/03/20 (doc.11) era precisato che i lavori erano stati interrotti nel mese di luglio 2019.
17. Sostiene l'appellante che sarebbe dunque evidente che se nella suddetta documentazione, precedente alla comunicazione di revoca, si sottolineava che i lavori erano stati interrotti, e se ne chiedeva la ripresa, ciò non può significare che vi era stata rinuncia al diritto di esercitare la revoca in presenza delle condizioni previste dal contratto. Il Giudice avrebbe errato non tenendo conto che in una trattativa ogni parte fa proposte, riducendo le proprie richieste, nel tentativo di arrivare ad un accordo soddisfacente per tutte ma nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, ogni parte a meno di rinuncia successiva non perde i propri diritti.
18. Si deduce che le trattative, poi, erano state interrotte ed era stata comunicata la revoca quando la sig.ra aveva scoperto che, nonostante le dichiarazioni di Parte_1 CP_1
di essere pronta a riaprire il cantiere, la stessa, in precedenza e omettendo di comunicarlo, aveva disdetto il contratto relativo alla fornitura elettrica;
pertanto, il timore che venisse firmata la scrittura privata e che, successivamente al pagamento di quanto richiesto,
non eseguisse i lavori era indubbiamente fondato, e la mancata esecuzione dei CP_1
lavori nei termini di legge avrebbe avuto come conseguenza la perdita del contributo pubblico e l'obbligo di rimborso di quanto già versato dallo Stato (più di € 600.000,00). La decisione presa dalla sig.ra era l'unica possibile e di buon senso, e cambiando Parte_1
impresa è riuscita a terminare i lavori senza conseguenze negative. pagina 7 di 15 19. Si deduce, pertanto, che il Giudice avrebbe errato in primo luogo nel dichiarare che ella aveva agito senza buona fede e secondariamente perché non ha ritenuto che sia stata a violare l'obbligo della buona fede nonostante dagli atti risulti provata CP_1
l'inaffidabilità e la mala fede di che sono citate, insieme all'abbandono del CP_1
cantiere per oltre 60 giorni, come cause della risoluzione del contratto nella comunicazione di disdetta a firma sig.ra chiamata erroneamente dal Giudice preavviso di revoca. Parte_1
Infine, si deduce che non sarebbero rilevanti le dichiarazioni del Direttore dei Lavori, poste dal giudice a fondamento della decisione, il quale aveva il timore di non riuscire a finire i lavori nei termini di legge in caso di cambio ditta e stava solo cercando di evitare che venisse confermata la revoca dell'incarico. Timori rivelatisi, poi, infondati.
20. Si lamenta inoltre l'erroneità dell'ordinanza anche con riferimento al punto 4) nel quale il Giudice ha dichiarato: “Senonché l'avvalimento della risoluzione pattizia per tale motivo risulta in conflitto con l'obbligo di buona fede che senz'altro impedisce ad una parte contrattuale di invocare a scopi solutori un ritardo altrui che nel successivo sviluppo del rapporto abbia chiaramente inteso irrilevante a detti fini.....” e: “il recupero da parte della committente dei pregressi ritardi dell'appaltatrice per giustificare la propria decisione di porre fine al rapporto....costituisce esercizio abusivo del potere unilaterale di risoluzione che non merita tutela”.
21. A tale riguardo si ribadisce che l'affermazione che la sig.ra avesse rinunciato al Parte_1
diritto alla revoca durante le trattative sarebbe errata per le argomentazioni sopra richiamate.
Quanto, invece, all'esercizio abusivo del potere di risoluzione ed al principio giurisprudenziale richiamato in motivazione, si deduce che il Giudice avrebbe errato non solo nell'interpretazione del suddetto principio ma anche nella sua applicazione.
Da una lettura approfondita della sentenza richiamata e posta alla base della decisione si evincerebbe, infatti, che la Suprema Corte ha, in realtà, affermato che il principio di buona fede si pone nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c. come canone di valutazione dell'inesistenza dell'inadempimento da cui consegue il legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto. La sentenza, infatti, afferma sul punto che: “Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che pagina 8 di 15 in concreto manca, laddove essa – secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede – risulti in concreto inidonea ad integrare la fattispecie convenzionale”. Nel nostro caso, però, si deduce che è lo stesso Giudice di primo grado a dichiarare che l'inadempimento di CP_1
sussiste, salvo poi, errando, utilizzare la buona fede per dichiarare che la risoluzione non merita tutela.
Nell'ordinanza al punto 2), in fondo, il suddetto scrive: “il fatto oggettivo dell'inadempimento contemplato nella clausola risolutiva contrattuale va pertanto ritenuto”. Avendo ritenuto esistente ed effettivo l'inadempimento previsto come motivo di risoluzione dal contratto di appalto all'art. 19 e all'art. 9 comma 7 avrebbe dovuto di conseguenza dichiarare valida la risoluzione e respingere le domande di . CP_1
Risulterebbe quindi provato che non vi è stato nessun esercizio abusivo del potere di risoluzione atteso che quest'ultima è stata causata da grave inadempimento della ditta esecutrice dei lavori che ha abbandonato il cantiere alla fine di giugno 2019, l'abbandono è continuato, nonostante vi fosse l'obbligo contrattuale di continuare le lavorazioni, anche durante la fase della trattativa che, alla fine, è comunque fallita per esclusiva responsabilità di controparte.
22. Con il terzo motivo intitolato “Sulla scrittura privata successiva al contratto di appalto” si lamenta l'erroneità dell'ordinanza al punto 10) in cui si dichiara: “A tale importo va aggiunta anche la residua quota a carico della committente, nella misura di € 76.573,47. E' certo, infatti, che - determinata nell'ordinanza concessiva del contributo la quota a carico della committenza in € 128.515,64 - successivamente al contratto di appalto del 2016 le parti hanno nel 2017 redatto una collaterale scrittura privata che prevedeva l'integrale esecuzione delle lavorazioni “senza esborso effettivo alcuno da parte della committenza”. Dal carteggio in atti risulta, però, evidente un sopravvenuto diverso accordo fra le parti in relazione al pagamento della quota a carico della committente. Significativa in tal senso è la comunicazione del 19 febbraio 2020 in cui.......”.
23. Deduce a tale riguardo l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe, da una parte, correttamente affermato che la scrittura privata successiva al contratto di appalto è valida, ma dall'altro erroneamente l'avrebbe ritenuta non più efficace a seguito di intervenuti diversi accordi in contrasto con essa, mentre nella stessa comunicazione del 19/02/20 (doc. pagina 9 di 15 13) che per il Giudice sarebbe significativa dei diversi accordi sopraggiunti, è specificato al secondo punto: “Preciso che la suddetta scrittura privata non modificherà quella già esistente sottoscritta agli inizi dei lavori che manterrà la sua validità ed efficacia tra le parti in relazione al diritto al rimborso”.
24. Si deduce che solo questo sarebbe sufficiente a provare che non c'è mai stata rinuncia da parte dell'odierna appellante di avvalersi della scrittura privata, e che, comunque, la prova è stata fornita anche con la produzione della PEC in data 11/03/20 con allegata la bozza di scrittura privata con stessa data (doc. 11) in cui si legge al punto 7): “Le parti concordano, come già previsto al punto 2), che i pagamenti di cui al punto 5) e 6) e la riduzione dell'importo concessa da non modificano, revocano od integrano gli accordi presi con la scrittura privata di cui al Controparte_1
punto 1) delle premesse relativi alla rinuncia di all'importo a carico della sig.ra Controparte_1 Parte_1
ed al diritto di quest'ultima al rimborso delle eventuali somme a quel titolo versate a Controparte_1
diritto cui la stessa dichiara di non rinunciare”.
25. Anche nella PEC in data 20/03/22 il punto 7) dell'allegata bozza della scrittura privata rimane immutato e il Giudice di prime cure non ne avrebbe erroneamente tenuto conto, così come del documento 15) (pagamento della fattura di relativa al CP_1
contributo a carico personale della committente) dove si legge chiaramente: “con riserva di ripetizione, senza rinuncia agli accordi di cui alla scrittura privata del 2017”.
Conseguentemente l'appellante chiede che l'ordinanza venga riformata sul punto e che dall'eventuale somma ritenuta dovuta a titolo di risarcimento danni venga detratto tutto l'importo del contributo a carico della committenza.
26. Con il quarto motivo “Sul quantum” si impugna l'ordinanza anche nella parte in cui vengono effettuati i calcoli del risarcimento dovuto.
In particolare si deduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato dichiarando equo un ricavo pari al 20%, non tenendo conto che il rimborso delle spese generali non è dovuto atteso che tale voce non è un ricavo ma un costo. Il rimborso per definizione è la restituzione di quanto anticipato dall'impresa per eventuali spese e non rileva che tale voce sia liquidata forfettariamente perché , certamente non ha sostenuto alcuna CP_1
spesa relativa all'ultimo SAL non avendo eseguito quei lavori. Si deduce pertanto che la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali sarebbe un importo pagina 10 di 15 che non può essere richiesto da né concesso, e che l'utile si dovrebbe attestare CP_1
come dichiara lo stesso Giudice solo intorno al 10%.
27. Si deduce che il Tribunale ha dichiarato, inoltre, che restava da erogare a CP_1
l'importo di € 230.448,68 pari al 29,06% del totale. Da questo importo, però, il giudice ha omesso di detrarre tutti i costi relativi al materiale da utilizzare per i lavori e quelli relativi agli infissi, sanitari, piastrelle bagni e pavimenti, atteso che anche questi non sono stati effettivamente sostenuti da ma dalla nuova ditta incaricata che ha eseguito le CP_1
opere dell'ultimo SAL.
La prova di quei costi, stante la contestazione, doveva essere fornita da controparte che non ha ottemperato al suo onere. Nonostante ciò, il Giudice, poi, ha dichiarato che era ipotizzabile un ricavo pari ad € 198.954,01. Nel caso in cui nel presente giudizio di appello si decidesse di confermare il suddetto importo, il guadagno di e quindi CP_1
l'importo del risarcimento dovrebbe essere pari al 10% di € 198.954,01 ovvero € 19.895,40.
Si chiede, quindi, la riforma dell'ordinanza sul punto nella denegata ipotesi di conferma del diritto al risarcimento.
28. Con il quinto motivo “Sulla compensazione e sulla decadenza dalla denuncia dei vizi” si deduce che il Giudice avrebbe errato nel ritenere fondata l'eccezione di decadenza atteso che si è in tal modo pronunciato su una questione che è già stata decisa nel diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 5989/20 tra le stesse parti, trattandosi del tentativo di di aggirare le norme del codice di procedura civile per far decidere CP_1
nuovamente nella presente causa una questione già oggetto e già decisa nell'altro, anteriore, giudizio.
29. Ad ogni modo si deduce che il Giudice di primo grado avrebbe errato anche perché dalla documentazione prodotta si evince che la contestazione dei vizi era stata fatta a settembre 2020 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (doc. 17 punto 13) ovvero nello stesso mese della loro scoperta, avvenuta quando è subentrata la nuova impresa.
Si precisa che il primo sopralluogo è stato effettuato dalla proprio a Controparte_2
settembre 2020 prima dell'effettiva riapertura del cantiere avvenuta ad ottobre 2020. pagina 11 di 15 L'art. 1667 c.c. prevede che la denuncia debba essere fatta entro 60 giorni dalla scoperta dei vizi. Stante la natura tecnica dei vizi denunciati, oltre tutto non individuabili ictu oculi, si deduce che si è dovuto aspettare la verifica da parte della nuova impresa. La circostanza era stata confermata anche dal Geom. a pagina 3 del doc. 21 prodotto “........a seguito CP_3
di accurato sopralluogo con la ditta prima della ripresa dei lavori Parte_3
e successivamente alla loro ripresa...”. Il termine di 60 giorni previsto dalla legge è, quindi, stato rispettato.
30. Il Giudice avrebbe errato anche sulla compensazione atteso che è stata fornita la prova dall'odierna appellante che deve rimborsarle per lavori non eseguiti o eseguiti CP_1
parzialmente, o eseguiti non a regola d'arte, la somma di € 70.422,72.
I conteggi sono contenuti e specificati voce per voce nella relazione tecnica a firma Geom.
e verificabili nei documenti contabili della nuova impresa incaricata CP_3 Parte_3
(doc. 21, 22 e 23). La relazione non è stata contestata da controparte che si è
[...]
limitata a sollevare solo l'eccezione di decadenza. Pertanto, si dovevano ritenere provati i fatti e gli importi di cui sopra e doveva, di conseguenza, essere dichiarata la compensazione con quanto ritenuto dovuto a . CP_1
31. Così riassunti i motivi di appello, in applicazione del principio della ragione più liquida ritiene la Corte che il secondo motivo sia fondato e che la sentenza meriti pertanto integrale riforma con assorbimento degli altri motivi.
32. In disparte ogni valutazione in ordine all'effetto estensivo della dichiarazione asseverata in data 20/09/20, con la quale aveva comunicato al MUDE di accettare la CP_1
revoca dell'incarico e di non aver null'altro da pretendere dalla committente, ovvero se la stessa abbia comportato, o meno, la rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti della committente, ritiene la Corte che nel caso in esame sia dirimente ai fini del decidere osservare come il diritto a far valere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice è stato legittimamente esercitato dalla in forza delle previsioni Parte_1
contenute all'art. 19 e all'art. 9 comma 7.
33. All'art. 19 del contratto di appalto si prevedeva, infatti, che il committente ne potesse invocare la risoluzione “nel caso di grave inadempimento dell'appaltatore e nelle altre ipotesi pagina 12 di 15 espressamente previste nel presente contratto…”, e quindi anche “nel caso di ritardi superiori a 60 giorni imputabili all'appaltatore” (art.9 co.7) e, come rilevato dallo stesso giudice di primo grado, “Il fatto oggettivo dell'inadempimento contemplato nella clausola risolutiva contrattuale va pertanto ritenuto.”
34. Ciò posto, una volta pacificamente stabilito che , dopo aver incassato il 3° CP_1
SAL, nel giugno 2019 aveva interrotto i lavori senza fornire alcuna plausibile giustificazione alla sua condotta (lo stato di emergenza OV -19 verrà dichiarato dal Governo il 31 gennaio 2020 e il lockdown verrà dichiarato il 9 marzo 2020), rendendosi pertanto inadempiente alle sue obbligazioni per oltre 60 giorni, ritiene la Corte condivisibili le argomentazioni dell'appellante in ordine al fatto che le successive trattative intavolate dalla committenza per ottenere la ripresa dei lavori e non perdere i contributi statali, nonostante l'avvenuta contestazione del protratto inadempimento di che aveva CP_1
sostanzialmente abbandonato il cantiere, non possa in alcun modo interpretarsi come implicita rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 sopra richiamata.
34. In altri termini, dalla corrispondenza intercorsa allegata agli atti del giudizio e dall'esito delle prove orali, non è dato rinvenire alcun elemento dal quale possa inferirsi che la avesse inteso rinunciare ad avvalersi della clausola risolutiva, a seguito Parte_1
dell'inadempimento di che si era pacificamente realizzato come riconosciuto CP_1
dal giudice di primo grado, ancor prima di raggiungere una positiva conclusione delle trattative volte alla riapertura del cantiere.
Di talché, non può certamente ritenersi comportamento contrario a buona fede, come erroneamente affermato dal giudice di primo grado, l'aver successivamente comunicato alla la revoca dell'incarico nel giugno 2020, dal momento che nel frattempo, come CP_1
emerso dall'istruttoria, le trattative per la ripresa dei lavori, e soprattutto per la loro conclusione entro i termini previsti dalla legislazione emergenziale post sisma, non avevano sortito alcun concreto risultato.
35. D'altra parte, osserva la Corte che è rimasta incontestata l'allegazione dell'odierna appellante circa la successiva scoperta che , nonostante le trattative tra le parti, CP_1
pagina 13 di 15 nell'aprile del 2020 aveva già disdetto il contratto di fornitura elettrica nel cantiere, dimostrando in tal modo di non avere serie intenzioni di proseguire nelle lavorazioni per le quali aveva già percepito il 3° SAL di contributo pubblico, scoperta che aveva giustificatamente indotto la ad inviare la dichiarazione di avvalimento della Parte_1
clausola risolutiva per poter affidare ad un'altra ditta ( la Parte_3
conclusione dei lavori di ricostruzione, così da non perdere i contributi statali e non dover restituire quelli già percepiti da . CP_1
36. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno proposta da deve CP_1
essere totalmente rigettata perché si fonda su un'asserita illegittimità della risoluzione del contratto di appalto da parte della committenza che non si è realizzata come allegato dall'odierna appellata in quanto la revoca, come sopra esposto, lungi dal rivestire un carattere abusivo ha invece costituito l'esercizio da parte della committente di un legittimo diritto previsto nel contratto di appalto, al quale la non aveva in alcun modo Parte_1
rinunciato durante le trattative intercorse tra le parti per la ripresa dei lavori dopo l'abbandono del cantiere.
In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
37. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ad eccezione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, devono essere poste a carico dell'appellata in favore dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1
favore di che liquida, quanto al primo grado, in € 8.433,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al grado di appello, in €
9.991,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 14 di 15 Così deciso in Bologna, il 18.04.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 15 di 15