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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1276/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BONVINI Parte_1 C.F._1
VALERIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggi 22/05/2025 ad ore 11.57 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BONVINI VALERIA e l'avv. Luigi Bandi per parte resistente l'avv. Alessandri Mertinotti in sostituzione dell'avv. PESSI ROBERTO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: A) accertare e dichiarare che la
[...]
in dei ha indebitamente Controparte_1 CP_1 Controparte_1
operato sulla pensione del Sig. dal 01 Aprile 2013 la trattenuta per il Parte_2
contributo di solidarietà, per un importo ammontante alla data del 30 Settembre 2023 ad Euro
16.116,51 oltre alle due mensilità di Marzo 2013 e Maggio 2014 e, per l'effetto, condannare la resistente a ripetere in favore del Dott. detti importi, oltre alle somme CP_1 Parte_1
che gli verranno trattenute sulla pensione per le medesime causali sino alla pronuncia della sentenza che definirà il presente giudizio;
il tutto oltre ad interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo;
B) condannare la resistente ad astenersi per il prosieguo dal CP_1
reiterare le trattenute per cui è causa sulla pensione di vecchiaia anticipata di spettanza del ricorrente. C) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge. In via istruttoria: Si chiede in capo alla resistente ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei cedolini attestanti le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulle rate pensionistiche maturate dal ricorrente per i mesi di
Marzo 2013 e Maggio 2014.
PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, argomentazione ed eccezione: Nel merito: 1) respingere il ricorso proposto dall'avversario perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
2) in via subordinata, dichiarare prescritta la richiesta del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla per il periodo precedente al 27.10.2018, o, in ogni caso, al CP_1
27.10.2013; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1276/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BONVINI Parte_1 C.F._1
VALERIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PESSI ROBERTO
[...] P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio la
[...]
(di seguito , chiedendo al Controparte_2 CP_3
tribunale: di accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dalla sulle rate CP_1 di pensione di vecchiaia a titolo di “contributo di solidarietà”; di condannare, per l'effetto, la a restituirgli le somme trattenute a tale titolo sulla pensione, pari ad euro 16.116,51 CP_3
alla data di introduzione del ricorso.
Il ricorrente ha allegato di essere titolare di pensione di vecchiaia a carico della con decorrenza 01/07/2004 e ha contestato la legittimità della trattenuta effettuata CP_3
dalla a titolo di contributo di solidarietà sulle rate della propria pensione a decorrere CP_1
dalla stessa data.
1.1. Si è costituita in giudizio la rassegnando le conclusioni dianzi CP_3
evidenziate.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
La vicenda oggetto del presente giudizio è già stata esaminata e decisa da numerose pronunce di merito (Corte Appello Torino, RG 627/21, n. 122/22; Trib. Torino, RG 3489/21,
n. 24/22; Trib Torino, RG 3681/21, n. 596/22) e di legittimità (Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019,
Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022, Cass. Sez. Lav. 6170 del 2024, Cass. 28 agosto
2024 n. 23257; Cass., 25 luglio 2024 n. 20684, 28 agosto 2024 ord. N. 23257) che costituiscono un orientamento ormai consolidato e che, ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, viene qui richiamato.
Nelle citate pronunce, la Cassazione ha affermato che: “l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a CP_1
variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza 3
n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame” (Cass. n. 6170/2024).
Con riguardo alla modifica apportata all'articolo 3 comma 12 della legge 335/1995 dall'articolo 1 comma 763 legge 296/2006, che, secondo la difesa della avrebbe CP_1
determinato il venir meno del numero chiuso degli interventi dalla medesima adottabili in sede regolamentare, la Cassazione ha chiarito che tale disposizione nella sua attuale formulazione non attribuisce alla il potere di istituire un contributo di solidarietà, in CP_1 quanto “detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, CP_1
quale è il contributo di solidarietà (cfr. Cass. 25 luglio 2024 n. 20684).
Neppure l'art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, dimostra la legittimità del contributo di solidarietà introdotto con l'articolo 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge, in quanto, come chiarito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 6170/2024, si tratta di una norma che conferma che il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'articolo 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/2016. (cfr. Tribunale di Torino sentenza n. 671/2025 - del 29/04/2025).
Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità si collocano, del resto, anche numerose pronunce della Corte di Appello di Milano, le cui motivazioni sono parimenti condivise e richiamate in questa sede (cfr. ex multis sentenza n. 225/2025 del
8/5/2025, sentenze n. 737/2023,; n. 115/23,; n. 170/23,; n. 392/23,) Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che esuli dai poteri delle Casse l'applicazione ai pensionati di un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”
2.1. Parte resistente ha eccepito la decorrenza della prescrizione quinquennale ovvero, in subordine di quella decennale.
La Corte di Cassazione, nella citata pronuncia del 25 luglio 2024 n. 20684 ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. [..]Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(Cass.4604/23).
Ciò posto si evidenzia tuttavia che, sebbene l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Cassa convenuta sia fondata essa non è idonea a comportare un rigetto parziale della domanda avendo parte ricorrente limitato le proprie pretese al periodo compreso tra la trasmissione del primo atto interruttivo del termine ed il decennio antecedente (28 marzo
2023 – 1 aprile 2013).
Pertanto, la domanda di restituzione della somma di euro 16.116,51 deve essere integralmente accolta avendo il ricorrente prodotto tutti i cedolini ad eccezione di due mensilità (aprile 2013 e maggio 2014) che sono stati prodotti dalla resistente a seguito di ordine di esibizione.
Parimenti deve essere accolta la domanda volta ad ottenere la restituzione dei contributi di solidarietà versati in corso di causa e l'inibitoria della parte resistente ad operare ulteriori addebiti al medesimo titolo per il futuro.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 16.116,51 e di tutti gli altri addebiti operati in corso di causa a titolo di contributo di solidarietà oltre interessi legali dalle singole mensilità di addebito al saldo;
2. condanna parte resistente a non operare più sull'assegno mensile erogato in favore di parte ricorrente addebiti a titolo di contributo di solidarietà;
3. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 254 per spese ed in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BONVINI Parte_1 C.F._1
VALERIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggi 22/05/2025 ad ore 11.57 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. BONVINI VALERIA e l'avv. Luigi Bandi per parte resistente l'avv. Alessandri Mertinotti in sostituzione dell'avv. PESSI ROBERTO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: A) accertare e dichiarare che la
[...]
in dei ha indebitamente Controparte_1 CP_1 Controparte_1
operato sulla pensione del Sig. dal 01 Aprile 2013 la trattenuta per il Parte_2
contributo di solidarietà, per un importo ammontante alla data del 30 Settembre 2023 ad Euro
16.116,51 oltre alle due mensilità di Marzo 2013 e Maggio 2014 e, per l'effetto, condannare la resistente a ripetere in favore del Dott. detti importi, oltre alle somme CP_1 Parte_1
che gli verranno trattenute sulla pensione per le medesime causali sino alla pronuncia della sentenza che definirà il presente giudizio;
il tutto oltre ad interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo;
B) condannare la resistente ad astenersi per il prosieguo dal CP_1
reiterare le trattenute per cui è causa sulla pensione di vecchiaia anticipata di spettanza del ricorrente. C) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge. In via istruttoria: Si chiede in capo alla resistente ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei cedolini attestanti le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulle rate pensionistiche maturate dal ricorrente per i mesi di
Marzo 2013 e Maggio 2014.
PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, argomentazione ed eccezione: Nel merito: 1) respingere il ricorso proposto dall'avversario perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
2) in via subordinata, dichiarare prescritta la richiesta del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla per il periodo precedente al 27.10.2018, o, in ogni caso, al CP_1
27.10.2013; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1276/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BONVINI Parte_1 C.F._1
VALERIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PESSI ROBERTO
[...] P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio la
[...]
(di seguito , chiedendo al Controparte_2 CP_3
tribunale: di accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dalla sulle rate CP_1 di pensione di vecchiaia a titolo di “contributo di solidarietà”; di condannare, per l'effetto, la a restituirgli le somme trattenute a tale titolo sulla pensione, pari ad euro 16.116,51 CP_3
alla data di introduzione del ricorso.
Il ricorrente ha allegato di essere titolare di pensione di vecchiaia a carico della con decorrenza 01/07/2004 e ha contestato la legittimità della trattenuta effettuata CP_3
dalla a titolo di contributo di solidarietà sulle rate della propria pensione a decorrere CP_1
dalla stessa data.
1.1. Si è costituita in giudizio la rassegnando le conclusioni dianzi CP_3
evidenziate.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
La vicenda oggetto del presente giudizio è già stata esaminata e decisa da numerose pronunce di merito (Corte Appello Torino, RG 627/21, n. 122/22; Trib. Torino, RG 3489/21,
n. 24/22; Trib Torino, RG 3681/21, n. 596/22) e di legittimità (Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019,
Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022, Cass. Sez. Lav. 6170 del 2024, Cass. 28 agosto
2024 n. 23257; Cass., 25 luglio 2024 n. 20684, 28 agosto 2024 ord. N. 23257) che costituiscono un orientamento ormai consolidato e che, ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, viene qui richiamato.
Nelle citate pronunce, la Cassazione ha affermato che: “l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a CP_1
variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza 3
n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame” (Cass. n. 6170/2024).
Con riguardo alla modifica apportata all'articolo 3 comma 12 della legge 335/1995 dall'articolo 1 comma 763 legge 296/2006, che, secondo la difesa della avrebbe CP_1
determinato il venir meno del numero chiuso degli interventi dalla medesima adottabili in sede regolamentare, la Cassazione ha chiarito che tale disposizione nella sua attuale formulazione non attribuisce alla il potere di istituire un contributo di solidarietà, in CP_1 quanto “detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, CP_1
quale è il contributo di solidarietà (cfr. Cass. 25 luglio 2024 n. 20684).
Neppure l'art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, dimostra la legittimità del contributo di solidarietà introdotto con l'articolo 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge, in quanto, come chiarito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 6170/2024, si tratta di una norma che conferma che il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'articolo 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/2016. (cfr. Tribunale di Torino sentenza n. 671/2025 - del 29/04/2025).
Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità si collocano, del resto, anche numerose pronunce della Corte di Appello di Milano, le cui motivazioni sono parimenti condivise e richiamate in questa sede (cfr. ex multis sentenza n. 225/2025 del
8/5/2025, sentenze n. 737/2023,; n. 115/23,; n. 170/23,; n. 392/23,) Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che esuli dai poteri delle Casse l'applicazione ai pensionati di un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”
2.1. Parte resistente ha eccepito la decorrenza della prescrizione quinquennale ovvero, in subordine di quella decennale.
La Corte di Cassazione, nella citata pronuncia del 25 luglio 2024 n. 20684 ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. [..]Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(Cass.4604/23).
Ciò posto si evidenzia tuttavia che, sebbene l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Cassa convenuta sia fondata essa non è idonea a comportare un rigetto parziale della domanda avendo parte ricorrente limitato le proprie pretese al periodo compreso tra la trasmissione del primo atto interruttivo del termine ed il decennio antecedente (28 marzo
2023 – 1 aprile 2013).
Pertanto, la domanda di restituzione della somma di euro 16.116,51 deve essere integralmente accolta avendo il ricorrente prodotto tutti i cedolini ad eccezione di due mensilità (aprile 2013 e maggio 2014) che sono stati prodotti dalla resistente a seguito di ordine di esibizione.
Parimenti deve essere accolta la domanda volta ad ottenere la restituzione dei contributi di solidarietà versati in corso di causa e l'inibitoria della parte resistente ad operare ulteriori addebiti al medesimo titolo per il futuro.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 16.116,51 e di tutti gli altri addebiti operati in corso di causa a titolo di contributo di solidarietà oltre interessi legali dalle singole mensilità di addebito al saldo;
2. condanna parte resistente a non operare più sull'assegno mensile erogato in favore di parte ricorrente addebiti a titolo di contributo di solidarietà;
3. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 254 per spese ed in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina