Art. 7.
Oltre a quanto prescritto dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del precedente articolo 6 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.
Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.
Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'amministrazione delle dogane, nelle singole regioni. Non si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresi', invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.
La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al quarto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.
Eventuali irregolarita' sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa e' trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo , terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 .
Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.
Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al precedente quarto comma, non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.
I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle relative graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi di ammissione.
I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del comma precedente possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati devono indicare le regioni presso le quali intendono essere assegnati.
Ai fini del collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui alla presente legge, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, viene formata una graduatoria nazionale, sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e degli eventuali titoli di preferenza e precedenza. Agli impiegati stessi viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , l'anzianita' di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data piu' remota.
Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovra' permanere negli uffici doganali della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.
Oltre a quanto prescritto dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del precedente articolo 6 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.
Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.
Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'amministrazione delle dogane, nelle singole regioni. Non si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresi', invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.
La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al quarto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.
Eventuali irregolarita' sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa e' trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo , terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593 .
Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.
Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al precedente quarto comma, non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.
I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle relative graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi di ammissione.
I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del comma precedente possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati devono indicare le regioni presso le quali intendono essere assegnati.
Ai fini del collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui alla presente legge, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, viene formata una graduatoria nazionale, sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e degli eventuali titoli di preferenza e precedenza. Agli impiegati stessi viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , l'anzianita' di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data piu' remota.
Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovra' permanere negli uffici doganali della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.