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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6913 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6913 /2024, promossa con ricorso depositato in data 23/10/2024
Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. MORELLO LUISA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata in [...] in data [...] (C.F.: , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. CASIRAGHI ANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 08.04.2025 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel mutuo rispetto ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS di provvedere alle dovute annotazioni e agli eventuali ulteriori adempimenti di legge;
1 2) Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) Tenuto conto della situazione di fatto creatasi, disporre che la Signora trasferisca la CP_1 propria residenza presso l'abitazione di LI (MB), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B e volturi integralmente a se stessa il contratto di locazione di LI (MB), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B;
4) Disporre che il cane rimanga collocato presso la residenza del Signor e che le spese Parte_1 veterinarie e di mantenimento vengano suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
B) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione:
1) Accertare e dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo, l. 1° dicembre
1970 n. 898;
2) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29.05.2010, presso il Comune di
AS, trascritto presso il competente Ufficio al n. 6, Parte I, Serie – Anno 2010, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS di procedere alle dovute annotazioni e agli eventuali ulteriori adempimenti di legge.
3) Accertare e dichiarare che i coniugi sono autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
4) Disporre che la Signora riassuma il proprio cognome da nubile;
CP_1
5) Disporre che il cane rimanga collocato presso la residenza del Signor e che le spese Parte_1 veterinarie e di mantenimento vengano suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere prova per interrogatorio formale della resistente Signora sui seguenti capitoli: CP_1
1)Vero che i coniugi decidevano di separarsi di fatto nell'anno 2020;
2) Vero che la Signora di comune accordo con il marito decideva di trasferirsi in un altro CP_1 immobile;
3) Vero che il Signor è stato indicato come contraente del contratto di affitto Parte_1 dell'immobile di LI, Via Reginaldo Giuliani 29/B perché richiesto dal proprietario dell'immobile a garanzia dell'adempimento del pagamento del canone di affitto;
4) Vero che la Signora abita in LI, Via Reginaldo Giuliani n. 29/B; CP_1
5)Vero che la Signora ha ritirato tutti i suoi effetti personali dalla casa di AS (MB), CP_1
Via Po n. 8 per portarli presso l'appartamento di LI (MB), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B;
7) Vero che la Signora ha consegnato le chiavi della casa di AS (MB), Via Po n. 8 al CP_1
Signor Parte_1
8)Vero che il Signor ha continuato ad abitare presso la propria residenza senza mai Parte_1 trasferirsi presso l'appartamento di LI (MB), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B;
9) Vero che il Signor ha consegnato immediatamente alla Signora la Parte_1 CP_1 copia delle chiavi dell'immobile di LI, Via Reginaldo Giuliani n. 29/B.
2 Disporre, se del caso, l'audizione testimoniale del Signor proprietario dell'immobile Testimone_1 di LI (Mb), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B, domiciliato in LI (MB), Via Sarpi n. 27 sui capitoli
3 e 4.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
Respingere tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto ed in diritto
Pronunciare la separazione legale tra i coniugi e con addebito di colpa al signor CP_1 Pt_1
Parte_1
Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora a titolo Parte_1 CP_1 di contributo di mantenimento per la moglie, la somma mensile di €400,00, rivalutabile secondo gli Indici
Istat, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat da versarsi entro il giorno 10 del mese in via anticipata per 12 mensilità, oppure quell'altra somma che sarà determinata con equità dal Tribunale.
Condannare il ricorrente a pagare alla signora la somma capitale Parte_1 CP_1 di € 49.379,35 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo quale quota parte di compensi dovuto alla signora per l'attività dalla stessa svolta in via esclusiva per l'esportazione in Giappone CP_1 delle automobili di lusso descritte nel documento n° 8, siccome pagata da SS Auto S.A. di Lugano e fatturata da MA Consulting di a fronte di inadempimento del ricorrente all'obbligo Parte_1 di restituzione pattuito con la moglie, oppure quell'altra somma che sarà determinata con equità dal
Tribunale.
Condannare il ricorrente pagare alla signora la somma capitale Parte_1 CP_1 di € 15.000,00 o quell'altra somma ritenuta giusta ed/od equa da parte del Tribunale, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, quale controvalore residuo dell'automobile Jeep targata FV340TM, acquistata dalla signora al prezzo di € 25.400,00 (Doc. n° 10) e di cui il signor CP_1 [...] si appropriava (controvalore che già teneva conto dell'usura rispetto all'anno di acquisto Parte_1
2019 fino al 2022), costringendo la moglie ad intestargliela Cont all' enza corrispettivo o rimborso del valore residuo dell'automobile, così causando danno alla signora
CP_1
Condannare il ricorrente a pagare alla signora la somma capitale Parte_1 CP_1 di € 33.000,00 spesa dalla stessa sostenuta per canoni di locazione dal 1°.10.2020 pagati dal 1°.10.2020 sino ad oggi dalla signora al locatore dell'abitazione, sita in di LI, Via Reginaldo CP_1
Giuliani n° 29, condotta in locazione in forza di contratto di locazione sottoscritto dal ricorrente
[...]
col locatore, signor essendo stata la resistente Parte_1 Testimone_1 CP_1 costretta a causa delle condotte maltrattanti del marito per la propria sopravvivenza a trasferirsi ad abitare altrove ed a lasciare la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in AS (MB), Via Po n° 8, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oppure quell'altra somma che sarà determinata dal Giudice secondo equità.
3 Condannare il ricorrente a restituire alla signora la ceramica Imara Parte_1 CP_1 ed un set di piatti Arita, rimasti nella casa coniugale di AS (MB), Via Po n° 8.
Dichiarare che la signora che non ha il possesso del cane bulldog, abitante presso il CP_1 ricorrente e che non lo può vedere, nulla deve versare per il suo mantenimento e per le spese veterinarie necessarie.
Nell'ipotesi di pronuncia di scioglimento del matrimonio, dichiarare che la signora può CP_1 continuare ad utilizzare il cognome CP_1
Con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ordinare ai Carabinieri di AS di esibire in giudizio le annotazioni ed i verbali di intervento effettuati in occasione dell'accesso il 28.12.2011 della signora alla Stazione dei CP_1
Carabinieri di AS per denuncia e conseguente chiamata di ambulanza da parte dei Carabinieri per trasportare la signora al P.S. dell'Ospedale San Gerardo di Monza a seguito di percosse CP_1 subite dal marito, dopo essere stata rinchiusa per una settimana nella cameretta, ed il successivo accompagnamento a casa dopo le dimissioni dal P.S. ad h. 5 del mattino ed annotazioni e/o relazioni di servizio effettuate dal Maresciallo, all'epoca in servizio, a seguito di visita alla signora presso la sua CP_1 abitazione per valutarne le condizioni.
Ordinare ai Carabinieri di AS di esibire in giudizio il certificato di
Pronto Soccorso del 28.12.20211 rilasciato alla signora nell'occasione del trasporto a CP_1 mezzo di ambulanza al P.S. dell'Ospedale San Gerardo di Monza, in data 28.12.2011, dallo stesso consegnato ai Carabinieri nel timore che il marito, trovandolo, lo potesse distruggere, stante la grave situazione già vissuta prima di rivolgersi ai Carabinieri.
Ordinare al numero verde telefonico 1522 attivo durante l'emergenza Covid di esibire in giudizio la registrazione della chiamata fatta dalla signora in data 09.04.2020, durante il lock-down, CP_1 oppure di esibire in giudizio il resoconto di chi ha risposto alla telefonata di emergenza fatta signora in data 09.04.2020 con richiesta di aiuto tramite applicazione dal cellulare della signora CP_1
347-2615276., all'epoca in uso alla signora CP_1 CP_1
Ordinare al ricorrente oppure a di produrre in giudizio Parte_1 Controparte_3 buste-paga del signor oppure certificazione attestante i compensi percepiti dal Parte_1 ricorrente signor dal mese di settembre 2024 quale Parte_1
Responsabile per i sinistri automobilistici presso ad oggi. Controparte_3
Ordinare al ricorrente di produrre in giudizio gli estratti-conto di al 2021 Parte_1 CP_4 ad oggi.
Ordinare al Ricorrente di dare alla signora la password di accesso Parte_1 CP_1 all'account Paypal, su cui affluiscono i pagamenti fatti dai clienti di Japanese Tea Store S.A.S CP_5
d ordinare al signor di esibire l'estratto-conto
[...] Parte_1 di Paypal dal 28 maggio 2024 ad oggi.
4 Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che la signora si recò dai Carabinieri di AS nell'anno 2013 per denunciare CP_1 il marito che l'aveva picchiata dopo averla tenuta segregata per una settimana nella cameretta dell'abitazione coniugale chiusa a chiave, e, nell'occasione, i Carabinieri chiamarono l'ambulanza e la fecero trasportare al P.S. dell'Ospedale San Gerardo di Monza ed, in seguito, alle h. 5,00 del mattino con l'automobile di servizio andarono a prenderla in Ospedale per accompagnarla a casa.
2) Vero che la signora lasciò ai Carabinieri, d'accordo con il Maresciallo, il certificato di CP_1
P.S. rilasciatole dal P.S.
3) Vero che il Maresciallo dei Carabinieri, dopo il P.S., si recò nella casa coniugale e volle vedere la cameretta, ordinando al signor di aprirla, dato che lui ne teneva le chiavi. CP_1
4) Vero che il Maresciallo dei Carabinieri di AS andò tre o 4 volte a vedere come stava la signora
CP_1
Vero che, durante il lock-down, la signora chiamò l'Avv. CP_1
Angelo Ventruti di Monza, che sapeva amico/conoscente di ma lo stesso le Parte_1 disse che, siccome sua moglie, Avv. Luisa Morello, era, a suo dire, all'epoca, Legale del signor
[...]
le consigliò di rivolgersi ad altri e separarsi. Parte_1
5) Vero che la signora ha fatto in via esclusiva tutta la trattativa e l'attività necessaria al CP_1 buon fine dell'esportazione in Giappone delle automobili di lusso, elencate nel doc., vendute da
SS Auto S.A. di Lugano.
Sui capitoli n. ri 1, 2 e 3 si indicano a testi il Maresciallo dei Carabinieri di AS;
all'epoca in servizio, ed i Carabinieri che andarono a riprenderla e l'accompagnarono a casa alle h. 5,00 del mattino del 29.12.2011.
Sul capitolo n° 4 si indica a teste l'Avv. Angelo Ventruti, con studio in Monza, Via Felice Cavallotti n°
105, 20900 Monza (MB).
Sul capitolo di prova n° 5 si indica a teste il signor presso SS Auto S.A. di Lugano, Testimone_2
Via Grancia n° 4, Grancia Ticino -6916, Svizzera CH.
****
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 adiva l'intestata autorità al fine di Parte_1 sentire pronunciare sentenza di separazione personale, con successiva rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, nei confronti di (Yamada, da nubile). CP_1
Il ricorrente dava atto che dal loro matrimonio, contratto a AS in data 29.05.2010, non erano nati figli e che nel corso degli anni il progetto di vita comune era progressivamente naufragato a causa di insormontabili incompatibilità caratteriali;
invero, esponeva che nell'anno 2020 la resistente aveva di fatto abbandonato il tetto coniugale interrompendo così il rapporto di convivenza. eccepiva l'indipendenza economica di entrambi, essendo la moglie a capo di alcune attività Parte_1 commerciali ed imprenditoriali.
5 Con comparsa di risposta depositata in data 07.03.2025 si costituiva in giudizio la quale CP_1 illustrava un quadro familiare altamente drammatico, narrando di una vita coniugale costituita da ripetute vessazioni e violenze fisiche subite da parte del marito.
per questi motivi
, spiegava di essere stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare, CP_1 posto che il clima di violenza aveva ormai messo in serio pregiudizio la sua incolumità.
All'uopo, allegava in atti files audio e files video tesi a dimostrare la violenza del ricorrente.
In punto economico, deduceva di non essere affatto economicamente indipendente così come ex adverso dedotto, stante che il marito aveva sempre di fatto esercitato il potere e il controllo sulle attività, appropriandosi anche dei ricavati.
Alla luce delle violenze subite, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito e, in punto economico, chiedeva determinarsi un assegno per il suo mantenimento.
Altresì, formulava svariate richieste di restituzione volte a ristabilire gli assetti patrimoniali.
All'udienza del 08.04.2025, vista la personale comparizione di entrambe le parti il Giudice procedeva alla loro escussione;
parte ricorrente contestava le allegazioni avversarie in merito agli episodi di violenza ed eccepiva l'incompatibilità caratteriale quale causa della conflittualità; inoltre, sosteneva l'abuso di sostanze alcoliche da parte di CP_1
La resistente confermava di aver abbandonato il tetto coniugale nell'anno 2020 e di essersi autonomamente sostentata durante tutto il periodo della separazione di fatto;
esponeva di non aver proposto la domanda di separazione per salvaguardare la propria attività commerciale, la quale richiedeva il coniugio con un soggetto italiano in osservanza della cultura giapponese.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere e il ricorrente si richiamava alle conclusioni già in atti;
anche parte resistente si riportava ai rispettivi scritti opponendosi alla richiesta del doc. n.34 come chiesto dalla controparte.
All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
6 Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. La domanda di addebito formulata dalla resistente e da porre a carico del ricorrente appare meritevole di accoglimento.
In materia di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Tale onera della prova risulta essere stato assolto da CP_1
La resistente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge deducendo che egli in più occasioni, già a far data dal 2011, l'ha ingiuriata, umiliata e aggredita fisicamente. ha esposto che, in occasione di un episodio di violenza a suo danno avvenuto in data CP_1
28.12.2011, si rivolgeva ai Carabinieri di AS, i quali dopo avere attivato le cure mediche la riaccompagnavano al domicilio, trattenendo, dietro sua richiesta, i certificati medici onde evitarne la distruzione da parte del marito.
Inoltre, la resistente ha prodotto in giudizio alcuni files audio e video dai quali si desume un contesto domestico denotato da furiosi litigi, essendo chiaramente distinguibili le urla e le minacce perpetrate da
Parte_1
Alla luce di ciò, ritiene il Collegio, in accoglimento della domanda di parte resistente, di dover addebitare la separazione a sussistendo nel caso di specie tutti i relativi fatti costitutivi. Parte_1
Invero, il disgregarsi del sodalizio coniugale è da ritenersi imputabile al marito il quale, a causa degli atteggiamenti di cui sopra, ha reso intollerabile e improseguibile la convivenza e ha posto in serio pregiudizio l'incolumità fisica e psichica della moglie.
Dall'ascolto degli audio e dalla visione dei video si desume il clima di sopraffazione e prostrazione in cui viveva la resistente e l'atteggiamento aggressivo e psicologicamente oppressivo del marito.
Parte resistente allega inoltre numerose foto (con relativa datazione) ritraenti evidenti lesioni sul suo corpo (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione). Sul punto non ha indicato alcuna Parte_1 prova contraria volta a dimostrare che le lesioni allegate potevano essere riconducibili a cause diverse dalle aggressioni, limitandosi a riferire che la resistente aveva presunti problemi di alcolismo e a documentare tale affermazione con una chat in cui è lo stesso a provocare la moglie con un CP_1 richiamo all'abuso di alcol.
III. La domanda della resistente relativa alla determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento da porsi a carico di non è meritevole di accoglimento. Parte_1
Preliminarmente, rispetto all'analisi relativa alle capacità patrimoniali di ciascun coniuge e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, rileva che come da sue stesse dichiarazioni, si è CP_1 volontariamente allontanata dalla casa coniugale nell'anno 2020 per condurre in locazione un immobile sito in LI;
è circostanza pacifica e non contestata che la stessa si sia fatta integralmente carico del canone di locazione pari ed euro 550,00 mensili, oltre a oneri condominiali.
7 La circostanza in questione è sintomatica del fatto che la resistente è da sempre stata in grado di reperire in autonomia le sostanze necessarie al proprio sostentamento;
invero, è la stessa che nella CP_1 propria comparsa di risposta afferma di essersi sempre, anche in costanza di matrimonio, autosostentata, avendo peraltro affermato di non essere mai stata mantenuta dal marito (“Trascura di dire che però egli - riferito al marito – non ha mai mantenuto la moglie; pag. 18 comparsa di risposta).
Ritiene, infatti, il Collegio, che non avrebbe potuto sopravvivere nel lasso di tempo CP_1 compreso all'anno 2020 – momento della separazione di fatto con locazione dell'immobile di LI – sino alla citazione in giudizio con ricorso depositato ben 4 anni dopo, ovvero in data 23.10.2024, se non avesse goduto di redditi e sostanze proprie alla luce del fatto che il marito nulla le ha mai corrisposto in questo lasso di tempo.
A fortiori, rileva che il giudizio è stato instaurato dal marito, di tal guisa che la moglie avrebbe continuato a non attivarsi, e a nulla chiedere, se non avesse chiamato in causa la sua controparte. Parte_1
La suprema Corte, con la sentenza n. 5605/20, ha ribadito il principio di diritto per il quale il coniuge ha diritto di percepire l'assegno di mantenimento dall'altro solo se si trovi in stato di disagio economico, che viene declinato nell'assenza di mezzi economici in grado di consentire al coniuge separato il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Da tale fondamentale presupposto discende la preclusione a richiedere l'assegno di mantenimento per il coniuge che per un lungo periodo – dal momento della separazione di fatto sino all'instaurazione del giudizio – ha provveduto in autonomia ad autosostentarsi senza nulla chiedere e ricevere dall'altro coniuge.
Il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra la separazione di fatto e l'instaurazione del giudizio, in assenza di aiuti economici da parte del coniuge considerato economicamente più forte, può essere valutato alla stregua di un comportamento concludente circa la capacità del coniuge che si definisce più debole di riuscire a godere, attraverso la propria attività lavorativa, anche irregolare, ovvero alle proprie provviste, di un tenore di vita adeguato.
Tale fattore può, pertanto, ritenersi significativo dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica della moglie.
Del resto, è la stessa che ribadisce nei propri scritti difensivi il proprio potenziale, CP_1 dichiarando di avere numerose capacità e risorse legate alla sua lingua e alla sua cultura: anche prescindendo dalle attività commerciali intraprese unitamente al marito e dall'apporto da ciascuno dato per il loro sviluppo, la resistente intrattiene in piena autonomia e indipendenza rapporti professionali e collaborazioni con radio giapponesi e testate giornalistiche.
Dunque, i fattori sopra esposti sono tali e sufficienti da far ritenere che per età e CP_1 condizioni personali, sia economicamente autosufficiente e che sia, in ogni caso, in grado di reperire attività lavorativa, non essendo dato così riconoscerle alcun assegno per il contributo al suo mantenimento.
8 Infine, all'udienza del 08.04.2025 ha confermato di avere ricevuto nel 2020 iure successionis CP_1 la somma di euro 50.000,00, cifra che la stessa ha dichiarato di avere impiegato in parte nell'attività commerciale Japanese tea store s.a.s.. Tale provvista rappresenta, dunque, una consistente fonte di liquidità che la resistente ha deciso di investire anche nella propria attività d'impresa.
Parimenti, la stessa ha dichiarato di essere creditrice nei confronti del ricorrente della somma di euro
49.000,00 e, sebbene tale diritto non sia riconoscibile e azionabile in questa sede, potrà CP_1 agire nei confronti del marito al fine di recuperare il credito, che andrebbe a costituire un altro elevato mezzo di sussistenza.
IV. La domanda formulata dalla resistente e avente ad oggetto la richiesta di condannare il ricorrente a pagare la somma capitale di € 49.379,35 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo quale quota parte di compensi dovuto alla signora per l'attività dalla stessa svolta in via esclusiva per CP_1
l'esportazione in Giappone delle automobili di lusso descritte nel documento n° 8, siccome pagata da
SS Auto S.A. di Lugano e fatturata da MA Consulting di è da dichiararsi Parte_1 inammissibile nel presente giudizio.
La domanda in questione risulta inammissibile in quanto trattasi di fattispecie non demandabile al vaglio del Giudice della famiglia, dovendo essere affrontata nel merito dal competente Giudice civile.
V. Dichiara inammissibile la domanda relativa alla corresponsione del controvalore dell'autovettura Jeep tg. FV340TM, essendo le controversie relative ai beni mobili registrati da sottoporsi al Giudice civile competente.
VI. Parimenti, rispetto alla domanda di condannare al pagamento dei canoni di Parte_1 locazioni sopportati dalla ricorrente per l'immobile da lei condotto in LI, si ravvisa anche in questo caso l'inammissibilità della domanda in tale sede, risultando le questioni di dare-avere tra le parti da sottoporre al altro giudicante.
VII. Il Collegio dichiara inammissibile la domanda proposta dalla resistente e volta alla restituzione della ceramica Imara e del set di piatti Arita: anche tale fattispecie esula, infatti, dalle competenze del giudice della famiglia.
VIII. Nulla da statuire rispetto alle spese relative al cane bull-dog, i cui oneri sono da ritenersi posti a carico del proprietario, individuabile tramite microchip;
in ogni caso, anche rispetto a tale domanda si eccepisce l'incompetenza del Giudice della famiglia.
IX. Rigetta le istanze istruttorie, i capitoli di prova e gli ordini di esibizione formulati dalle parti, in quanto irrilevanti ai fini giudizi e in ogni caso non idonei a orientare il Collegio verso determinazioni di segno diverso.
X. Rimette alla pronuncia di scioglimento del matrimonio la richiesta della resistente volta a mantenere il cognome CP_1
XI. rimette la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio;
XI. Rilevata la parziale soccombenza di entrambe le parti, in punto di addebito per il ricorrente e in punto di assegno di mantenimento per la resistente, dichiara compensate le spese di lite per tale fase del giudizio.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 23/10/2024, così
[...] CP_1 provvede:
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito civile a AS (MB) il giorno 29.05.2020 (trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di AS al n. 6, parte I);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AS (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara l'addebito della separazione in capo a Parte_1
IV. Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla resistente a suo favore e da porsi a carico del ricorrente;
V. Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla resistente e avente ad oggetto la richiesta di condannare il ricorrente a pagare la somma capitale di € 49.379,35 oltre ad interessi legali;
VI. Dichiara inammissibile la domanda relativa alla corresponsione del controvalore dell'autovettura Jeep tg. FV340TM;
VII. Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere i pagamenti dei canoni di locazioni sopportati dalla resistente per l'immobile da lei condotto in LI;
VIII. Dichiara inammissibile la domanda volta alla restituzione della ceramica Imara e del set di piatti
Arita;
IX. Dichiara non luogo a provvedere rispetto alle spese relative al cane bull-dog;
X. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
XI. Rimette alla pronuncia di scioglimento di matrimonio la domanda relativa al cognome;
XII. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
XII. Dichiara compensate le spese di lite per tale fase del giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Ancona
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6913 /2024, promossa con ricorso depositato in data 23/10/2024
Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. MORELLO LUISA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata in [...] in data [...] (C.F.: , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. CASIRAGHI ANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 08.04.2025 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel mutuo rispetto ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS di provvedere alle dovute annotazioni e agli eventuali ulteriori adempimenti di legge;
1 2) Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) Tenuto conto della situazione di fatto creatasi, disporre che la Signora trasferisca la CP_1 propria residenza presso l'abitazione di LI (MB), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B e volturi integralmente a se stessa il contratto di locazione di LI (MB), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B;
4) Disporre che il cane rimanga collocato presso la residenza del Signor e che le spese Parte_1 veterinarie e di mantenimento vengano suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
B) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione:
1) Accertare e dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo, l. 1° dicembre
1970 n. 898;
2) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29.05.2010, presso il Comune di
AS, trascritto presso il competente Ufficio al n. 6, Parte I, Serie – Anno 2010, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS di procedere alle dovute annotazioni e agli eventuali ulteriori adempimenti di legge.
3) Accertare e dichiarare che i coniugi sono autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
4) Disporre che la Signora riassuma il proprio cognome da nubile;
CP_1
5) Disporre che il cane rimanga collocato presso la residenza del Signor e che le spese Parte_1 veterinarie e di mantenimento vengano suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere prova per interrogatorio formale della resistente Signora sui seguenti capitoli: CP_1
1)Vero che i coniugi decidevano di separarsi di fatto nell'anno 2020;
2) Vero che la Signora di comune accordo con il marito decideva di trasferirsi in un altro CP_1 immobile;
3) Vero che il Signor è stato indicato come contraente del contratto di affitto Parte_1 dell'immobile di LI, Via Reginaldo Giuliani 29/B perché richiesto dal proprietario dell'immobile a garanzia dell'adempimento del pagamento del canone di affitto;
4) Vero che la Signora abita in LI, Via Reginaldo Giuliani n. 29/B; CP_1
5)Vero che la Signora ha ritirato tutti i suoi effetti personali dalla casa di AS (MB), CP_1
Via Po n. 8 per portarli presso l'appartamento di LI (MB), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B;
7) Vero che la Signora ha consegnato le chiavi della casa di AS (MB), Via Po n. 8 al CP_1
Signor Parte_1
8)Vero che il Signor ha continuato ad abitare presso la propria residenza senza mai Parte_1 trasferirsi presso l'appartamento di LI (MB), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B;
9) Vero che il Signor ha consegnato immediatamente alla Signora la Parte_1 CP_1 copia delle chiavi dell'immobile di LI, Via Reginaldo Giuliani n. 29/B.
2 Disporre, se del caso, l'audizione testimoniale del Signor proprietario dell'immobile Testimone_1 di LI (Mb), Via Reginaldo Giuliani n. 29/B, domiciliato in LI (MB), Via Sarpi n. 27 sui capitoli
3 e 4.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
Respingere tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto ed in diritto
Pronunciare la separazione legale tra i coniugi e con addebito di colpa al signor CP_1 Pt_1
Parte_1
Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora a titolo Parte_1 CP_1 di contributo di mantenimento per la moglie, la somma mensile di €400,00, rivalutabile secondo gli Indici
Istat, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat da versarsi entro il giorno 10 del mese in via anticipata per 12 mensilità, oppure quell'altra somma che sarà determinata con equità dal Tribunale.
Condannare il ricorrente a pagare alla signora la somma capitale Parte_1 CP_1 di € 49.379,35 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo quale quota parte di compensi dovuto alla signora per l'attività dalla stessa svolta in via esclusiva per l'esportazione in Giappone CP_1 delle automobili di lusso descritte nel documento n° 8, siccome pagata da SS Auto S.A. di Lugano e fatturata da MA Consulting di a fronte di inadempimento del ricorrente all'obbligo Parte_1 di restituzione pattuito con la moglie, oppure quell'altra somma che sarà determinata con equità dal
Tribunale.
Condannare il ricorrente pagare alla signora la somma capitale Parte_1 CP_1 di € 15.000,00 o quell'altra somma ritenuta giusta ed/od equa da parte del Tribunale, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, quale controvalore residuo dell'automobile Jeep targata FV340TM, acquistata dalla signora al prezzo di € 25.400,00 (Doc. n° 10) e di cui il signor CP_1 [...] si appropriava (controvalore che già teneva conto dell'usura rispetto all'anno di acquisto Parte_1
2019 fino al 2022), costringendo la moglie ad intestargliela Cont all' enza corrispettivo o rimborso del valore residuo dell'automobile, così causando danno alla signora
CP_1
Condannare il ricorrente a pagare alla signora la somma capitale Parte_1 CP_1 di € 33.000,00 spesa dalla stessa sostenuta per canoni di locazione dal 1°.10.2020 pagati dal 1°.10.2020 sino ad oggi dalla signora al locatore dell'abitazione, sita in di LI, Via Reginaldo CP_1
Giuliani n° 29, condotta in locazione in forza di contratto di locazione sottoscritto dal ricorrente
[...]
col locatore, signor essendo stata la resistente Parte_1 Testimone_1 CP_1 costretta a causa delle condotte maltrattanti del marito per la propria sopravvivenza a trasferirsi ad abitare altrove ed a lasciare la casa coniugale, di proprietà del marito, sita in AS (MB), Via Po n° 8, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oppure quell'altra somma che sarà determinata dal Giudice secondo equità.
3 Condannare il ricorrente a restituire alla signora la ceramica Imara Parte_1 CP_1 ed un set di piatti Arita, rimasti nella casa coniugale di AS (MB), Via Po n° 8.
Dichiarare che la signora che non ha il possesso del cane bulldog, abitante presso il CP_1 ricorrente e che non lo può vedere, nulla deve versare per il suo mantenimento e per le spese veterinarie necessarie.
Nell'ipotesi di pronuncia di scioglimento del matrimonio, dichiarare che la signora può CP_1 continuare ad utilizzare il cognome CP_1
Con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ordinare ai Carabinieri di AS di esibire in giudizio le annotazioni ed i verbali di intervento effettuati in occasione dell'accesso il 28.12.2011 della signora alla Stazione dei CP_1
Carabinieri di AS per denuncia e conseguente chiamata di ambulanza da parte dei Carabinieri per trasportare la signora al P.S. dell'Ospedale San Gerardo di Monza a seguito di percosse CP_1 subite dal marito, dopo essere stata rinchiusa per una settimana nella cameretta, ed il successivo accompagnamento a casa dopo le dimissioni dal P.S. ad h. 5 del mattino ed annotazioni e/o relazioni di servizio effettuate dal Maresciallo, all'epoca in servizio, a seguito di visita alla signora presso la sua CP_1 abitazione per valutarne le condizioni.
Ordinare ai Carabinieri di AS di esibire in giudizio il certificato di
Pronto Soccorso del 28.12.20211 rilasciato alla signora nell'occasione del trasporto a CP_1 mezzo di ambulanza al P.S. dell'Ospedale San Gerardo di Monza, in data 28.12.2011, dallo stesso consegnato ai Carabinieri nel timore che il marito, trovandolo, lo potesse distruggere, stante la grave situazione già vissuta prima di rivolgersi ai Carabinieri.
Ordinare al numero verde telefonico 1522 attivo durante l'emergenza Covid di esibire in giudizio la registrazione della chiamata fatta dalla signora in data 09.04.2020, durante il lock-down, CP_1 oppure di esibire in giudizio il resoconto di chi ha risposto alla telefonata di emergenza fatta signora in data 09.04.2020 con richiesta di aiuto tramite applicazione dal cellulare della signora CP_1
347-2615276., all'epoca in uso alla signora CP_1 CP_1
Ordinare al ricorrente oppure a di produrre in giudizio Parte_1 Controparte_3 buste-paga del signor oppure certificazione attestante i compensi percepiti dal Parte_1 ricorrente signor dal mese di settembre 2024 quale Parte_1
Responsabile per i sinistri automobilistici presso ad oggi. Controparte_3
Ordinare al ricorrente di produrre in giudizio gli estratti-conto di al 2021 Parte_1 CP_4 ad oggi.
Ordinare al Ricorrente di dare alla signora la password di accesso Parte_1 CP_1 all'account Paypal, su cui affluiscono i pagamenti fatti dai clienti di Japanese Tea Store S.A.S CP_5
d ordinare al signor di esibire l'estratto-conto
[...] Parte_1 di Paypal dal 28 maggio 2024 ad oggi.
4 Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che la signora si recò dai Carabinieri di AS nell'anno 2013 per denunciare CP_1 il marito che l'aveva picchiata dopo averla tenuta segregata per una settimana nella cameretta dell'abitazione coniugale chiusa a chiave, e, nell'occasione, i Carabinieri chiamarono l'ambulanza e la fecero trasportare al P.S. dell'Ospedale San Gerardo di Monza ed, in seguito, alle h. 5,00 del mattino con l'automobile di servizio andarono a prenderla in Ospedale per accompagnarla a casa.
2) Vero che la signora lasciò ai Carabinieri, d'accordo con il Maresciallo, il certificato di CP_1
P.S. rilasciatole dal P.S.
3) Vero che il Maresciallo dei Carabinieri, dopo il P.S., si recò nella casa coniugale e volle vedere la cameretta, ordinando al signor di aprirla, dato che lui ne teneva le chiavi. CP_1
4) Vero che il Maresciallo dei Carabinieri di AS andò tre o 4 volte a vedere come stava la signora
CP_1
Vero che, durante il lock-down, la signora chiamò l'Avv. CP_1
Angelo Ventruti di Monza, che sapeva amico/conoscente di ma lo stesso le Parte_1 disse che, siccome sua moglie, Avv. Luisa Morello, era, a suo dire, all'epoca, Legale del signor
[...]
le consigliò di rivolgersi ad altri e separarsi. Parte_1
5) Vero che la signora ha fatto in via esclusiva tutta la trattativa e l'attività necessaria al CP_1 buon fine dell'esportazione in Giappone delle automobili di lusso, elencate nel doc., vendute da
SS Auto S.A. di Lugano.
Sui capitoli n. ri 1, 2 e 3 si indicano a testi il Maresciallo dei Carabinieri di AS;
all'epoca in servizio, ed i Carabinieri che andarono a riprenderla e l'accompagnarono a casa alle h. 5,00 del mattino del 29.12.2011.
Sul capitolo n° 4 si indica a teste l'Avv. Angelo Ventruti, con studio in Monza, Via Felice Cavallotti n°
105, 20900 Monza (MB).
Sul capitolo di prova n° 5 si indica a teste il signor presso SS Auto S.A. di Lugano, Testimone_2
Via Grancia n° 4, Grancia Ticino -6916, Svizzera CH.
****
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 adiva l'intestata autorità al fine di Parte_1 sentire pronunciare sentenza di separazione personale, con successiva rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, nei confronti di (Yamada, da nubile). CP_1
Il ricorrente dava atto che dal loro matrimonio, contratto a AS in data 29.05.2010, non erano nati figli e che nel corso degli anni il progetto di vita comune era progressivamente naufragato a causa di insormontabili incompatibilità caratteriali;
invero, esponeva che nell'anno 2020 la resistente aveva di fatto abbandonato il tetto coniugale interrompendo così il rapporto di convivenza. eccepiva l'indipendenza economica di entrambi, essendo la moglie a capo di alcune attività Parte_1 commerciali ed imprenditoriali.
5 Con comparsa di risposta depositata in data 07.03.2025 si costituiva in giudizio la quale CP_1 illustrava un quadro familiare altamente drammatico, narrando di una vita coniugale costituita da ripetute vessazioni e violenze fisiche subite da parte del marito.
per questi motivi
, spiegava di essere stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare, CP_1 posto che il clima di violenza aveva ormai messo in serio pregiudizio la sua incolumità.
All'uopo, allegava in atti files audio e files video tesi a dimostrare la violenza del ricorrente.
In punto economico, deduceva di non essere affatto economicamente indipendente così come ex adverso dedotto, stante che il marito aveva sempre di fatto esercitato il potere e il controllo sulle attività, appropriandosi anche dei ricavati.
Alla luce delle violenze subite, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito e, in punto economico, chiedeva determinarsi un assegno per il suo mantenimento.
Altresì, formulava svariate richieste di restituzione volte a ristabilire gli assetti patrimoniali.
All'udienza del 08.04.2025, vista la personale comparizione di entrambe le parti il Giudice procedeva alla loro escussione;
parte ricorrente contestava le allegazioni avversarie in merito agli episodi di violenza ed eccepiva l'incompatibilità caratteriale quale causa della conflittualità; inoltre, sosteneva l'abuso di sostanze alcoliche da parte di CP_1
La resistente confermava di aver abbandonato il tetto coniugale nell'anno 2020 e di essersi autonomamente sostentata durante tutto il periodo della separazione di fatto;
esponeva di non aver proposto la domanda di separazione per salvaguardare la propria attività commerciale, la quale richiedeva il coniugio con un soggetto italiano in osservanza della cultura giapponese.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere e il ricorrente si richiamava alle conclusioni già in atti;
anche parte resistente si riportava ai rispettivi scritti opponendosi alla richiesta del doc. n.34 come chiesto dalla controparte.
All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
6 Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. La domanda di addebito formulata dalla resistente e da porre a carico del ricorrente appare meritevole di accoglimento.
In materia di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Tale onera della prova risulta essere stato assolto da CP_1
La resistente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge deducendo che egli in più occasioni, già a far data dal 2011, l'ha ingiuriata, umiliata e aggredita fisicamente. ha esposto che, in occasione di un episodio di violenza a suo danno avvenuto in data CP_1
28.12.2011, si rivolgeva ai Carabinieri di AS, i quali dopo avere attivato le cure mediche la riaccompagnavano al domicilio, trattenendo, dietro sua richiesta, i certificati medici onde evitarne la distruzione da parte del marito.
Inoltre, la resistente ha prodotto in giudizio alcuni files audio e video dai quali si desume un contesto domestico denotato da furiosi litigi, essendo chiaramente distinguibili le urla e le minacce perpetrate da
Parte_1
Alla luce di ciò, ritiene il Collegio, in accoglimento della domanda di parte resistente, di dover addebitare la separazione a sussistendo nel caso di specie tutti i relativi fatti costitutivi. Parte_1
Invero, il disgregarsi del sodalizio coniugale è da ritenersi imputabile al marito il quale, a causa degli atteggiamenti di cui sopra, ha reso intollerabile e improseguibile la convivenza e ha posto in serio pregiudizio l'incolumità fisica e psichica della moglie.
Dall'ascolto degli audio e dalla visione dei video si desume il clima di sopraffazione e prostrazione in cui viveva la resistente e l'atteggiamento aggressivo e psicologicamente oppressivo del marito.
Parte resistente allega inoltre numerose foto (con relativa datazione) ritraenti evidenti lesioni sul suo corpo (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione). Sul punto non ha indicato alcuna Parte_1 prova contraria volta a dimostrare che le lesioni allegate potevano essere riconducibili a cause diverse dalle aggressioni, limitandosi a riferire che la resistente aveva presunti problemi di alcolismo e a documentare tale affermazione con una chat in cui è lo stesso a provocare la moglie con un CP_1 richiamo all'abuso di alcol.
III. La domanda della resistente relativa alla determinazione di un assegno per il contributo al mantenimento da porsi a carico di non è meritevole di accoglimento. Parte_1
Preliminarmente, rispetto all'analisi relativa alle capacità patrimoniali di ciascun coniuge e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, rileva che come da sue stesse dichiarazioni, si è CP_1 volontariamente allontanata dalla casa coniugale nell'anno 2020 per condurre in locazione un immobile sito in LI;
è circostanza pacifica e non contestata che la stessa si sia fatta integralmente carico del canone di locazione pari ed euro 550,00 mensili, oltre a oneri condominiali.
7 La circostanza in questione è sintomatica del fatto che la resistente è da sempre stata in grado di reperire in autonomia le sostanze necessarie al proprio sostentamento;
invero, è la stessa che nella CP_1 propria comparsa di risposta afferma di essersi sempre, anche in costanza di matrimonio, autosostentata, avendo peraltro affermato di non essere mai stata mantenuta dal marito (“Trascura di dire che però egli - riferito al marito – non ha mai mantenuto la moglie; pag. 18 comparsa di risposta).
Ritiene, infatti, il Collegio, che non avrebbe potuto sopravvivere nel lasso di tempo CP_1 compreso all'anno 2020 – momento della separazione di fatto con locazione dell'immobile di LI – sino alla citazione in giudizio con ricorso depositato ben 4 anni dopo, ovvero in data 23.10.2024, se non avesse goduto di redditi e sostanze proprie alla luce del fatto che il marito nulla le ha mai corrisposto in questo lasso di tempo.
A fortiori, rileva che il giudizio è stato instaurato dal marito, di tal guisa che la moglie avrebbe continuato a non attivarsi, e a nulla chiedere, se non avesse chiamato in causa la sua controparte. Parte_1
La suprema Corte, con la sentenza n. 5605/20, ha ribadito il principio di diritto per il quale il coniuge ha diritto di percepire l'assegno di mantenimento dall'altro solo se si trovi in stato di disagio economico, che viene declinato nell'assenza di mezzi economici in grado di consentire al coniuge separato il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Da tale fondamentale presupposto discende la preclusione a richiedere l'assegno di mantenimento per il coniuge che per un lungo periodo – dal momento della separazione di fatto sino all'instaurazione del giudizio – ha provveduto in autonomia ad autosostentarsi senza nulla chiedere e ricevere dall'altro coniuge.
Il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra la separazione di fatto e l'instaurazione del giudizio, in assenza di aiuti economici da parte del coniuge considerato economicamente più forte, può essere valutato alla stregua di un comportamento concludente circa la capacità del coniuge che si definisce più debole di riuscire a godere, attraverso la propria attività lavorativa, anche irregolare, ovvero alle proprie provviste, di un tenore di vita adeguato.
Tale fattore può, pertanto, ritenersi significativo dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica della moglie.
Del resto, è la stessa che ribadisce nei propri scritti difensivi il proprio potenziale, CP_1 dichiarando di avere numerose capacità e risorse legate alla sua lingua e alla sua cultura: anche prescindendo dalle attività commerciali intraprese unitamente al marito e dall'apporto da ciascuno dato per il loro sviluppo, la resistente intrattiene in piena autonomia e indipendenza rapporti professionali e collaborazioni con radio giapponesi e testate giornalistiche.
Dunque, i fattori sopra esposti sono tali e sufficienti da far ritenere che per età e CP_1 condizioni personali, sia economicamente autosufficiente e che sia, in ogni caso, in grado di reperire attività lavorativa, non essendo dato così riconoscerle alcun assegno per il contributo al suo mantenimento.
8 Infine, all'udienza del 08.04.2025 ha confermato di avere ricevuto nel 2020 iure successionis CP_1 la somma di euro 50.000,00, cifra che la stessa ha dichiarato di avere impiegato in parte nell'attività commerciale Japanese tea store s.a.s.. Tale provvista rappresenta, dunque, una consistente fonte di liquidità che la resistente ha deciso di investire anche nella propria attività d'impresa.
Parimenti, la stessa ha dichiarato di essere creditrice nei confronti del ricorrente della somma di euro
49.000,00 e, sebbene tale diritto non sia riconoscibile e azionabile in questa sede, potrà CP_1 agire nei confronti del marito al fine di recuperare il credito, che andrebbe a costituire un altro elevato mezzo di sussistenza.
IV. La domanda formulata dalla resistente e avente ad oggetto la richiesta di condannare il ricorrente a pagare la somma capitale di € 49.379,35 oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo quale quota parte di compensi dovuto alla signora per l'attività dalla stessa svolta in via esclusiva per CP_1
l'esportazione in Giappone delle automobili di lusso descritte nel documento n° 8, siccome pagata da
SS Auto S.A. di Lugano e fatturata da MA Consulting di è da dichiararsi Parte_1 inammissibile nel presente giudizio.
La domanda in questione risulta inammissibile in quanto trattasi di fattispecie non demandabile al vaglio del Giudice della famiglia, dovendo essere affrontata nel merito dal competente Giudice civile.
V. Dichiara inammissibile la domanda relativa alla corresponsione del controvalore dell'autovettura Jeep tg. FV340TM, essendo le controversie relative ai beni mobili registrati da sottoporsi al Giudice civile competente.
VI. Parimenti, rispetto alla domanda di condannare al pagamento dei canoni di Parte_1 locazioni sopportati dalla ricorrente per l'immobile da lei condotto in LI, si ravvisa anche in questo caso l'inammissibilità della domanda in tale sede, risultando le questioni di dare-avere tra le parti da sottoporre al altro giudicante.
VII. Il Collegio dichiara inammissibile la domanda proposta dalla resistente e volta alla restituzione della ceramica Imara e del set di piatti Arita: anche tale fattispecie esula, infatti, dalle competenze del giudice della famiglia.
VIII. Nulla da statuire rispetto alle spese relative al cane bull-dog, i cui oneri sono da ritenersi posti a carico del proprietario, individuabile tramite microchip;
in ogni caso, anche rispetto a tale domanda si eccepisce l'incompetenza del Giudice della famiglia.
IX. Rigetta le istanze istruttorie, i capitoli di prova e gli ordini di esibizione formulati dalle parti, in quanto irrilevanti ai fini giudizi e in ogni caso non idonei a orientare il Collegio verso determinazioni di segno diverso.
X. Rimette alla pronuncia di scioglimento del matrimonio la richiesta della resistente volta a mantenere il cognome CP_1
XI. rimette la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio;
XI. Rilevata la parziale soccombenza di entrambe le parti, in punto di addebito per il ricorrente e in punto di assegno di mantenimento per la resistente, dichiara compensate le spese di lite per tale fase del giudizio.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 23/10/2024, così
[...] CP_1 provvede:
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito civile a AS (MB) il giorno 29.05.2020 (trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di AS al n. 6, parte I);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AS (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara l'addebito della separazione in capo a Parte_1
IV. Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla resistente a suo favore e da porsi a carico del ricorrente;
V. Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla resistente e avente ad oggetto la richiesta di condannare il ricorrente a pagare la somma capitale di € 49.379,35 oltre ad interessi legali;
VI. Dichiara inammissibile la domanda relativa alla corresponsione del controvalore dell'autovettura Jeep tg. FV340TM;
VII. Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere i pagamenti dei canoni di locazioni sopportati dalla resistente per l'immobile da lei condotto in LI;
VIII. Dichiara inammissibile la domanda volta alla restituzione della ceramica Imara e del set di piatti
Arita;
IX. Dichiara non luogo a provvedere rispetto alle spese relative al cane bull-dog;
X. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
XI. Rimette alla pronuncia di scioglimento di matrimonio la domanda relativa al cognome;
XII. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
XII. Dichiara compensate le spese di lite per tale fase del giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Ancona
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