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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 16979/2019 R.Gen. Aff. Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 16979/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 16.1.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22.8.1945, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 205, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cento (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Lorenzo Giustiniani (c.f. , in virtù di mandato in C.F._3 calce al ricorso introduttivo
ATTORE
E P.IVA ), soggetta alla Direzione ed al Coordinamento Controparte_1 P.IVA_1 esercitata da con sede in Napoli alla via Pergolesi n. 1b, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. dott. elettivamente domiciliata in S. Maria Controparte_3
Capua Vetere in C.so Garibaldi n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Steve Fucci (c.f.
) e Giuseppe Stellato (c.f. ), dai quali è C.F._4 C.F._5 rappresentata e difesa, in virtù del mandato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
(c.f. e P. IVA Controparte_4
), , con sede in Milano al Corso Italia n. 13, P.IVA_2 Controparte_5 iscritta al REA n. 1945358 CCIAA Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. Antonella Mameli, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. Renato Magaldi (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso, C.F._6 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimiliano Scipioni (c.f. ), giusta C.F._7 procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente alla CP_6 C.F._8 via Verdi in Lusciano (CE) e domiciliato in via della Libertà n. 147 in Aversa (CE)
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 12 Conclusioni: all'udienza del 16.1.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 6.7.2019, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del dott. , della struttura sanitaria CP_6 [...]
e della compagnia assicurativa CP_1 [...]
– quest'ultima solo nell'ipotesi in cui fosse stata Controparte_4 chiamata in garanzia dai convenuti – deducendo di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della scorretta esecuzione dell'intervento di protesizzazione totale di anca destra, cui veniva sottoposto presso la struttura sanitaria convenuta. A sostegno della domanda, l'attore deduceva, in particolare:
- che, a seguito di frattura transcervicale del femore destro, veniva ricoverato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “PINETA GRANDE” di Castel Volturno, ove, in data 4.2.2015, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di protesi totale di anca destra;
- che l'intervento in questione veniva eseguito dal dott. ; CP_6
- che, in data 30.3.2016, mentre si accingeva a sedersi in auto, subiva la lussazione dell'anca destra, motivo per cui, in pari data, veniva nuovamente ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta per sottoporsi ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta di protesi totale di anca destra;
- che, in data 19.5.2016, si sottoponeva a Elettromiografia Sensory NCS, la quale evidenziava una permanente lesione nervosa SPE e SPI, con impossibilità di deambulare;
- che, in data 22.5.2016, il dott. consigliava l'applicazione della molla di Codivilla;
CP_6
- che, in data 5.6.2016, l'attore, nel sonno, mentre era a letto, subiva un'ulteriore lussazione dell'anca (“lussazione completa di protesi d'anca, con componente femorale marcatamente risalita”), motivo per cui veniva ricoverato presso la struttura sanitaria per essere sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione Controparte_1 cruenta di protesi totale di anca a destra”;
- che, in data 24.9.2016, il dott. attestava la paralisi SPE+SPI mentre, in data Per_1
7.11.2016, il dott. accertava gravi segni di sofferenza neurogena (assenza di Per_2 attività volontaria ed attività da denervazione in tutti i punti);
- che, in data 23.3.2021, subiva una nuova lussazione della protesi per fatto non traumatico, per la quale veniva ricoverato presso la , ove veniva operato per Controparte_7 sostituzione del cotile e riduzione incruenta della lussazione, per essere dimesso in data
1.4.2021. Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e/o imperita del dott. CP_6
, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno
[...] biologico con personalizzazione, morale e da mancato consenso informato, nonché i danni patrimoniali, a titolo di danno da spese mediche future, da spese mediche sostenute e da perdita di reddito da lavoro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità, nonché l'esclusiva riconducibilità delle lesioni di parte attrice a una mera caduta accidentale. Inoltre, sempre in via preliminare,
pagina 2 di 12 chiedeva accertarsi che l'attore non fosse stato già stato risarcito per la medesima caduta da enti previdenziali o assicurazioni. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto. Si costituiva in giudizio, altresì, la convenuta
[...]
, la quale Controparte_8 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'azione diretta dell'attore nei confronti della stessa compagnia assicurativa per insussistenza di un rapporto contrattuale con l'attore,
e per l'inapplicabilità degli artt. 10 e 12 della Legge 24/2017. Eccepiva, Parte_1 altresì, il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, per mancanza della copertura assicurativa a fronte della sussistenza della clausola S.I.R. totalmente assorbente, prevista dalla polizza assicurativa. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore. In subordine, evidenziava che la propria polizza operava a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze sottoscritte dall'assicurato e che la stessa non operava nei confronti del dott. , dotato di una propria polizza assicurativa, bensì solo CP_6 nei confronti della clinica assicurata. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l'accertamento della corresponsabilità della clinica assicurata e/o di altri medici, ai fini di una differente ripartizione interna delle singole responsabilità e dell'esercizio di una eventuale futura azione di regresso ex artt. 2055 e 1299 c.c. ovvero di rivalsa.
Benché ritualmente citato in giudizio, non si costituita il dott. , del quale CP_6 veniva dichiarata quindi la contumacia. All'udienza del 24.5.2021, dopo aver formulato una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (che non veniva accettata dalle parti), il Giudice disponeva la conversione del rito e successivamente la rinnovazione della CTU. Quindi, all'udienza del 16.1.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da Controparte_1 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta Controparte_1 Secondo parte convenuta, infatti, sarebbe stato violato l'art. 8 comma 3 della Legge 24/2017, il quale stabilisce che “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art 702 bis c.p.c.”. Senonché, nel caso di specie, la relazione di CTU, in sede di ATP, veniva depositata in data
19.3.2019, mentre il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato in data 6.6.2019 e, quindi, entro il termine di novanta giorni previsto dalla suddetta norma. Ne consegue che la domanda attorea risulta procedibile e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede di ATP.
pagina 3 di 12
2. L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla compagnia assicurativa Sempre in via preliminare, deve essere accolta, invece, l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice di Controparte_4 inammissibilità della domanda attorea proposta direttamente nei suoi confronti. Sul punto, in particolare, l'attore ha precisato di aver convenuto la compagnia assicuratrice a condizione che fosse chiamata in garanzia dall'assicurato e di non aver esperito, quindi, una vera e propria azione diretta nei confronti della stessa.
Il , inoltre, ha aggiunto che la citazione in giudizio della Parte_1 [...]
era giustificata dalla sua Controparte_4 partecipazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quale litisconsorte necessario, con la conseguenza che la citazione doveva costituire una mera denunciatio litis. Orbene, se è vero che, in base all'art 12 della Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), “il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private (…)”; è altrettanto incontestabile che, al momento dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento, non era stato ancora emanato il decreto interministeriale 15 dicembre 2023 n. 232, che ha conferito piena attuazione alla suddetta norma soltanto a partire dal 16.3.2024. Ne deriva che, a prescindere dalla qualificazione che l'attore intendeva attribuire alla domanda proposta direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, l'azione proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
deve ritenersi inammissibile.
[...]
Del resto, giova appena osservare che la convenuta struttura non ha Controparte_1 mai chiesto di chiamare in causa la Controparte_4
e che, soltanto in sede di I memoria integrativa depositata in data
[...] 24.2.2022, ai sensi dell'art 183 comma 6 c.p.c., la struttura sanitaria ha chiesto di essere manlevata dalla stessa in caso di condanna.
Senonché, attesa la tardività della domanda riconvenzionale trasversale, la stessa deve ritenersi inammissibile, in quanto proposta in violazione dell'art. 702 bis comma 4 c.p.c., a mente del quale le domande riconvenzionali del convenuto, a pena di decadenza, devono essere proposte in sede di comparsa di costituzione e risposta.
3. L'accertamento della responsabilità dei convenuti Nel merito, la domanda avanzata dall'attore, è fondata e merita Parte_1 accoglimento, nei sensi di cui in motivazione. La prospettazione di parte attrice, invero, postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria - presso la quale il Controparte_1
veniva ricoverato a seguito di una frattura transcervicale del femore destro - e del Parte_1 dott. , che eseguiva l'intervento chirurgico di protesi totale di anca del CP_6
4.2.2015, nonché i due interventi successivi di riduzione cruenta di protesi totale di anca destra.
Le doglianze di parte attrice hanno, quindi, riguardato le seguenti condotte:
- l'erroneo posizionamento del cotile protesico durante l'intervento di protesizzazione;
- la determinazione della lesione dei nervi SPE e SPI con conseguente paralisi degli stessi.
Tali condotte negligenti e/o imperite del sanitario, secondo parte attrice, avrebbero determinato:
- l'instabilità della protesi dell'anca con tendenza della testa dell'impianto protesico a lussarsi;
pagina 4 di 12 - la paralisi permanente del nervo sciatico di destra con conseguente deambulazione possibile parzialmente solo con appoggio e specifico tutore;
- l'ipotonotrofia dei muscoli dell'arto inferiore omolaterale. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento addebitato alla convenuta struttura sanitaria ed al medico chirurgo, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno come lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata al paziente dal sanitario della struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, dott. , specialista Persona_3 in medicina legale, e dott. , specialista in ortopedia e traumatologia. Persona_4 Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“In estrema sintesi, il caso concerne un 70enne che in data 3/2/15, a causa di una caduta accidentale del 29/1/15 con produzione di frattura sotto-capitata del femore destro, giunse all'osservazione dei Sanitari dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “ CP_1
di Castel Volturno, dove il giorno seguente fu sottoposto ad intervento chirurgico di
[...] artroprotesi d'anca. Nel marzo 2016 risulta documentato l'insorgenza di una lussazione della predetta artroprotesi, che rese necessario procedere ad intervento di riduzione cruenta, episodio poi ripetutosi nel maggio 2016. Successivi controlli clinico-strumentali fecero apprezzare una condizione di grave danno organico a carico del nervo sciatico di destra, con interessamento sia delle fibre destinate allo sciatico popliteo esterno che di quelle dello sciatico popliteo interno (…). Orbene (…) è pacifico che il p. in seguito ad una caduta accidentale riportò una frattura sottocapitata del femore destro, condizione che trovava piena indicazione al trattamento chirurgico con PTA. Quindi, correttamente i predetti indicarono la necessità di CP_9 procedere a tale intervento. Tuttavia, la storia clinica, l'esame della documentazione e l'esame obiettivo del paziente, indicano che, con qualificata probabilità o nell'ottica del più probabile che non, nell'intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'anca del 4/2/15 vi sia stato un incongruo posizionamento troppo prossimale, e senza opportuna copertura, del cotile protesico, non giustificato da pre-esistenti problemi di bone-stock del fondo acetabolare.
In altri termini, nel corso del predetto intervento chirurgico di PTA vi fu un improprio posizionamento del cotile protesico, impiantato non a livello del fondo acetabolare, ma nella sua porzione alta, e senza la necessaria copertura (cfr. diario operatorio del 29/3/21: “Il cotile è in posizione neutra e prossimale”). Tale difetto di tecnica chirurgica ha determinato uno stravolgimento del centro di rotazione dell'anca che ne ha alterato la dinamica ed il bilanciamento muscolare;
in aggiunta, la scarsa copertura del cotile protesico ha determinato un'instabilità della protesi, con diversi, successivi, episodi di lussazione anteriore, elemento ancora meno giustificabile considerata la via di accesso postero-laterale.
Sicché, tale evento avverso risulta prevedibile e prevenibile allorquando venga messo in atto un idoneo planning pre-operatorio ed un'appropriata gestione chirurgica del caso.
In altri termini la giusta chiave di lettura, per quanto di specifico interesse tecnico, è rappresentata dalla circostanza che l'incongruo posizionamento del cotile protesico a carico dell'articolazione coxo-femorale a destra ha prodotto una alterata dinamica ed instabilità della protesi d'anca omolaterale con conseguenti episodi di lussazione della medesima protesi.
pagina 5 di 12 A quanto sopra, si è poi aggiunta la lesione del nervo sciatico, quale conseguenza della riduzione cruenta del primo episodio lussativo (30/3/16), con solo parziale recupero nel territorio dello sciatico popliteo interno. Anche tale ulteriore evento avverso, in riferimento alle evidenze scientifiche specialistiche riportate in precedenza, va considerato prevedibile e concretamente prevenibile, atteso che non risultano documentate le procedure previste in letteratura per evitarne o ridurne l'incidenza”.
Passando, poi, alle lesioni nervose lamentate dal paziente, i CCTTUU hanno rilevato che le stesse
“rappresentano eventi relativamente infrequente, ma potenzialmente invalidante dell'intervento di artroprotesi di anca (PTA), con un tasso di incidenza riportata che varia dallo 0,6 al 3,7%, con un rischio più elevato nei pazienti che ricevono PTA di revisione (7,6%).
Il nervo più frequentemente lesionato è il nervo sciatico, che è coinvolto in oltre il 90% dei casi, seguito dal nervo femorale (…). Nel corso di un trattamento di PTA, le lesioni ai nervi possono verificarsi a causa di vari meccanismi etiopatogenetici, tra cui compressione (…).
La compressione neurale influisce non solo sulla struttura nervosa, ma anche sul suo apporto vascolare e può verificarsi nella fase di posizionamento del paziente sul tavolo operatorio o a causa di un improprio posizionamento del retrattore o anche in occasione della lussazione dell'anca. Per quanto riguarda il posizionamento del paziente, è necessario prestare particolare attenzione alla regione laterale del ginocchio, atteso che il nervo peroneo comune è particolarmente sensibile, in quanto decorre superficialmente in questa regione.
Le lesioni da trazione o da stiramento si possono verificare anche con la manipolazione intraoperatoria, come durante la lussazione e la riduzione dell'anca, o con l'allungamento o la lateralizzazione degli arti come risultato della PTA. In particolare, l'atto di lussare l'anca può causare tensione o compressione dei nervi. Un'ulteriore causa di lesione nervosa va ascritta al posizionamento di strumenti chirurgici in prossimità di strutture neurali. I divaricatori acetabolari possono avere un impatto sul nervo femorale anteriormente o sul nervo sciatico posteriormente. Come già sottolineato, durante l'intervento chirurgico, il chirurgo dovrebbe ridurre al minimo la tensione sul nervo sciatico mantenendo il ginocchio in una posizione flessa il più possibile. Un'attenta tecnica operativa, l'adeguato posizionamento del paziente e la conoscenza dell'anatomia chirurgica saranno utili per evitare lesioni nervose.
In sede di integrazione alla consulenza depositata in data 13.9.2023 – integrazioni che, tuttavia, non hanno fatto emergere motivazioni tecniche medico-legali tali da modificare le conclusioni già rassegnate nella bozza dell'elaborato – i consulenti d'ufficio hanno nuovamente precisato che: “detta lesione non può che derivare da una impropria gestione chirurgica nel corso della riduzione di PTA del 30/3/16 sia perché non vi è alcuna documentata sofferenza neurologica prima di detto trattamento, sia perché tale lesione trova tra le cause solo quella chirurgica, dovendosi escludere le altre (obesità, displasia congenita dell'anca, sesso femminile, precedente chirurgia dell'anca)”.
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso affermando quanto segue:
“In ultima analisi, è di immediata ed intuitiva evidenza che, la condotta tecnico-professionale tenuta dai Sanitari del P.O. “ di Castel Volturno non può, con un giudizio ex CP_1
pagina 6 di 12 ante, ritenersi corretta, in quanto inficiata da un difetto di tecnica nell'impianto dell'artroprotesi d'anca nel corso del primo trattamento e nella produzione di una lesione nervosa in occasione dell'intervento chirurgico del 30/3/16. Ciò in quanto non risultano presenti altri momenti etiopatogenetici, secondo il principio del più probabile che non e della preponderanza dell'evidenza, a cui poter ascrivere sia l'insorgenza delle multiple lussazioni protesiche che la lesione nervosa presentata dal Sig. . Parte_1 Tale condotta ha cagionato un peggioramento della funzionalità dell'anca destra più sfavorevole ed un allungamento dei tempi di guarigione rispetto a quello attesto, laddove un diverso operato avrebbe, con le medesime probabiltà di cui sopra, portato ad un risultato funzionale migliore di quello residuato ed evitato il deficit neurologico a carico dell'arto inferiore omolaterale. In altri termini, un corretto trattamento ortopedico avrebbe evitato l'insorgenza della lussazione traumatica, consentito un miglior outcome funzionale, nonché escluso il secondo intervento chirurgico, da cui, poi, esitò la paralisi dello sciatico popliteo esterno ed interno. Va anche detto che, l'approccio diagnostico-terapeutico alla patologia presentata dal p. concretizza un atto medico ormai routinario, scientificamente ben delineato, in tutti gli ambienti assistenziali adeguatamente conosciuto, tanto più in un Ospedale delle dimensioni casistiche come quello in fattispecie. Pertanto, non si ritiene possa invocarsi l'ipotesi di una prestazione d'opera intellettuale gravata da problemi tecnici di speciale difficoltà, ex art. 2236 cc. Per tutto quanto sopra riportato, in conclusione, in riferimento alla fase terapeutica in cui cadde l'assistenza prestata al Sig. si ravvedono profili di responsabilità Parte_1 professionale sanitaria addebitabili ai Sanitari della di Castel Controparte_10 Volturno per inidonea esecuzione dell'intervento di artroprotesi d'anca a destra durante il primo intervento di PTA e per aver cagionato una lesione nervosa nel corso del secondo intervento chirurgico (30/3/16). Ai fini della valutazione del danno alla persona, va detto che allo stato residuano postumi anatomo-funzionali causalmente ascrivibili ad una inadeguata protesizzazione dell'anca destra e ad una paralisi completa nel territorio dello sciatico popliteo esterno e parziale in quello dello sciatico popliteo interno omolaterale, nonostante un successivo corretto intervento di revisione e riprotesizzazione della medesima anca. Essi si concretizzano nella presenza di sintomatologia dolorosa persistente con discreto-severo deficit articolare (riduzione nei movimenti dell'anca e piede a destro), con limitazione dell'efficienza deambulatoria (per evidente zoppia da caduta e fuga), nonché necessità di appoggio ed utilizzo di molla di Codivilla a destra e segni di paralisi completa nel territorio dello sciatico popliteo esterno, con abolizione della flessione dorsale del piede, dell'alluce e delle altre dita, condizioni entrambe a negativa ripercussione sul trofismo delle grandi masse muscolari degli arti inferiori.
Tale quadro menomativo giustifica di per sé un tasso complessivo di danno permanente alla persona nella misura del 45%, comprendendo in tale valutazione sia la stima relativa agli esiti di protesizzazione d'anca, sia quella del deficit neuromuscolare secondario alla lesione delle fibre del nervo sciatico popliteo interno ed esterno. Quindi, in considerazione che ad un corretto trattamento chirurgico di PTA dell'anca destra sarebbero, sempre con riferimento alle predette Linee Guida, comunque residuati postumi anatomo-funzionali di per sé stimabili sul 15%, il danno biologico differenziale causalmente riferibile alla errata condotta tecnico-professionale dei predetti sanitari si attesta sul 30% a partire, ovviamente, dai predetti postumi attesi. Dunque, il danno permanente iatrogeno risarcibile è pari al 30% quale peggioramento menomativo che si è prodotto in un soggetto che nell'ipotesi di una corretta condotta assistenziale avrebbe avuto un danno diverso (inferiore) a
pagina 7 di 12 quello attuale concretizzatosi, quale differenza tra la percentuale di danno biologico globale oggi presentato dal danneggiato (45%) rispetto a quella che sarebbe residuata in caso di corretta condotta dei sanitari (15%). Per quanto concerne la valutazione dell'invalidità temporanea, periodo nel quale il p., per effetto della degradazione dei fenomeni morbosi connessi sia con l'evento avverso che con il suo trattamento terapeutico e facendo ovviamente astrazione dal periodo di convalescenza atteso per un intervento di artroprotesi di anca non gravato da evento avverso, è stato dapprima totalmente
e poi parzialmente incapace di attendere alle ordinarie occupazioni, può essere complessivamente valutata in 120 giorni. Va ulteriormente detto che la stessa, in ossequio alla comune esperienza clinica ed a quanto compare nella documentazione sanitaria disponibile, può essere stadiata in una totale (ITT) di 30 giorni ed una parziale (ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% per 30 giorni e sul 50% per ulteriori 60 giorni”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari della – e, in particolare, al primo operatore, dott. Controparte_1
– sarebbero, dunque, consistite: CP_6
- nell'incongruo posizionamento del cotile protesico, troppo prossimale e senza opportuna copertura, durante l'intervento chirurgico del 4.2.2015;
- nella determinazione della lesione del nervo sciatico, durante l'intervento del 30.3.2016.
Per le ragioni suesposte, si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità dei convenuti
[...]
del dott. , che risponderanno in solido tra loro. CP_1 CP_6
Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti tecnici di parte hanno mosso critiche alla CTU, che, però, hanno trovato precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
4. La liquidazione dei danni non patrimoniali Deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base, anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 15% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 45% l'invalidità globale effettiva riscontrata sul paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 30% il danno pagina 8 di 12 differenziale di esclusiva matrice iatrogena (secondo la seguente operazione matematica: 45% -
15% = 30%).
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (69 anni all'epoca del primo intervento chirurgico del giorno 4.2.2015). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 170.272,00 (€ 202.066,00 pari all'invalidità complessiva del 45% - € 31.794,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 15%). Alla predetta somma deve aggiungersi l'ulteriore importo pari a € 9.487,50, a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito calcolato: € 3.450,00 per l'ITT + € 2.587,50 per l'ITP al 75% di 30 gg + € 3.450,00 per l'ITP al 50% di 60 gg. Il danno biologico complessivamente risarcibile è, dunque, pari a € 179.759,50, da porre a carico di e del dott. , che risponderanno in solido tra loro. Controparte_1 CP_6 All'attore compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (febbraio 2015) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da febbraio 2015 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno da sofferenza psichica, atteso che la mera deduzione da parte dell'attore di circostanze quali l'impossibilità di recarsi al teatro con la moglie, di aver venduto la barca di sua proprietà ovvero di non poter più nuotare, non è ritenuta sufficiente a provarne la sussistenza.
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, già liquidato nella misura standard, non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale. Nulla, infine, deve essere sottratto dall'ammontare del danno biologico, come sopra liquidato, a titolo di indennità che il danneggiato avesse già riscosso in conseguenza del danno alla salute subìto da enti previdenziali o assicurazioni, così come prospettato dalla difesa della struttura sanitaria convenuta. Ed infatti, trattandosi di un fatto modificativo o estintivo del diritto attoreo, esso deve essere eccepito e provato dal convenuto in giudizio ex art. 2697 c.c.; onere, questo, che non è stato assolto da parte convenuta Controparte_1
Quanto, infine, all'ulteriore istanza risarcitoria formulata in relazione alla dedotta inadeguatezza del consenso informato, essa va rigettata per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi in argomento, per lo specifico caso di concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, ha affermato che
“in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa “immediata” e “diretta” (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare pagina 9 di 12 esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile “ab origine” alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019)”. In motivazione viene poi chiarita espressamente la regola di giudizio che l'interprete è chiamato ad applicare nella risoluzione del caso concreto. La sentenza evidenzia in premessa che “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che
l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, bene essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Ebbene, la trasposizione dei menzionati canoni ermeneutici al caso di specie consente di affermare che il danno patito dall'attore attiene al solo pregiudizio alla Parte_1 salute, conseguito alla condotta colposa del dott. , come sopra accertato. CP_6
Non si riscontra, invece, un autonomo pregiudizio alla sfera della libera autodeterminazione del paziente a prescindere dal danno derivante da inesatta prestazione medica, comunque riconosciuto. Invero, manca in radice l'allegazione di puntuali, specifici e circostanziati argomenti utili a ricostruire l'ipotetica volontà del paziente, sicché resta preclusa in questa sede la possibilità di effettuare il dovuto giudizio controfattuale volto a verificare la sussistenza di un autonomo pregiudizio alla libera autodeterminazione del medesimo.
La domanda sul punto, quindi, deve essere rigettata.
5. La liquidazione dei danni patrimoniali Quanto, infine, al danno patrimoniale richiesto dall'attore, si richiama quanto accertato dalla relazione peritale dei CCTTUU: “vanno anche riconosciute le spese sostenute di euro 26.000.00 in ordine al trattamento chirurgico di revisione/riduzione della PTA a destra del 2021, posto che esse risultano congrue con quanto effettuato per ripristinare le condizioni anatomo-funzionali dell'articolazione coxo-femorale a destra. Non sono prevedibili ulteriori successive, significative spese future”. Tuttavia, a seguito delle note controdeduttive dell'Avv. Giustiniani per parte attrice, i CCTTUU correggevano l'importo del danno patrimoniale subìto dall'attore Parte_1 concludendo nel modo seguente: “per mero errore materiale, non si tenuto conto della
pagina 10 di 12 documentata presenza di altre spese sostenute dal p., anche esse riconducibili ad interventi ed assistenza sanitaria per la compromissione dell'articolazione coxo-femorale destra a seguito dell'intervento di PTA. Dette spese risultano congrue con quanto effettuato per poter ripristinare, nella fase acuta, le condizioni anatomo-funzionali della predetta articolazione coxo- femorale. Pertanto, alle spese già riconosciute di 26.000,00 euro vanno aggiunte quelle di
8.500,00 euro. Quindi, le spese sostenute da ristorare si compendiano per un totale di euro 34.500,00.”. Ritenendo, dunque, corretta la valutazione svolta dai CTU, può liquidarsi, a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, la somma di€ 34.500,00, oltre interessi legali dal giorno dell'effettivo esborso fino alla pubblicazione della presente sentenza. Nulla è dovuto, invece, a titolo di spese mediche future perché la prova sul punto è risultata del tutto carente.
Infine, deve darsi atto che l'attore, al fine di ottenere il ristoro del danno da perdita di reddito da lavoro, deduceva di aver ricoperto la carica di amministratore unico della società “Sarracino Costruzioni S.r.l.”, da lui fondata, con sede legale in Marano di Napoli alla Via G. Falcone 83, e di aver dovuto rinunciare a tale incarico, cedendo le quote della sua partecipazione societaria.
Senonché la richiesta di prova avanzata dalla difesa del nella memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6, n. 2 c.p.c., non è stata ammessa. La prova testimoniale, infatti, per come era stata articolata, è stata ritenuta irrilevante ai fini del decidere, in quanto focalizzata esclusivamente sulle dimissioni dell'attore dalla carica ricoperta e sulla cessione delle quote societarie, senza fornire alcun elemento in ordine al nesso eziologico tra la condotta di malpractice medica ed il paventato danno patrimoniale.
6. Le spese di lite Le spese di lite sostenute dall'attore, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra loro. Controparte_1 CP_6
In ragione della effettiva partecipazione della compagnia assicurativa
[...]
alla fase dell'ATP e, quindi, delle Controparte_4 comprensibili giustificazioni addotte dall'attore per motivare l'azione diretta esperita nei confronti della stessa, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra il e la compagnia assicurativa. Parte_1
Infine, le spese delle due CCTTUU devono essere poste a carico dei convenuti
[...]
in solido tra loro. CP_1 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna i Parte_1 convenuti in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 CP_6 in favore dell'attore della complessiva somma di € 179.759,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di febbraio 2015 e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da febbraio 2015 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna i convenuti in solido tra loro, al Controparte_1 CP_6 pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 34.500,00, a titolo di pagina 11 di 12 risarcimento del danno patrimoniale, con interessi legali dall'effettivo esborso fino alla pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna i convenuti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 1.672,00 a titolo di esborsi per i due procedimenti, incluse le spese di CTP (pari a € 1.000,00), nonché € 17.930,00 per compensi professionali relativi ad entrambi i procedimenti (€ 3.827,00 per procedimento ex art 696 bis c.p.c. e € 14.103,00 per il presente procedimento), oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
4) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dall'attore Parte_1
nei confronti della compagnia assicurativa
[...] [...]
; Controparte_4 5) dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attore e la Parte_1 compagnia assicurativa Controparte_4
;
[...]
6) pone le spese delle due CCTTUU, in via definitiva, a carico dei convenuti
[...]
in solido tra loro. CP_1 CP_6
Napoli, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 16979/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 16.1.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22.8.1945, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 205, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cento (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Lorenzo Giustiniani (c.f. , in virtù di mandato in C.F._3 calce al ricorso introduttivo
ATTORE
E P.IVA ), soggetta alla Direzione ed al Coordinamento Controparte_1 P.IVA_1 esercitata da con sede in Napoli alla via Pergolesi n. 1b, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. dott. elettivamente domiciliata in S. Maria Controparte_3
Capua Vetere in C.so Garibaldi n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Steve Fucci (c.f.
) e Giuseppe Stellato (c.f. ), dai quali è C.F._4 C.F._5 rappresentata e difesa, in virtù del mandato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
(c.f. e P. IVA Controparte_4
), , con sede in Milano al Corso Italia n. 13, P.IVA_2 Controparte_5 iscritta al REA n. 1945358 CCIAA Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv. Antonella Mameli, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. Renato Magaldi (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso, C.F._6 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimiliano Scipioni (c.f. ), giusta C.F._7 procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente alla CP_6 C.F._8 via Verdi in Lusciano (CE) e domiciliato in via della Libertà n. 147 in Aversa (CE)
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 12 Conclusioni: all'udienza del 16.1.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 6.7.2019, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del dott. , della struttura sanitaria CP_6 [...]
e della compagnia assicurativa CP_1 [...]
– quest'ultima solo nell'ipotesi in cui fosse stata Controparte_4 chiamata in garanzia dai convenuti – deducendo di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della scorretta esecuzione dell'intervento di protesizzazione totale di anca destra, cui veniva sottoposto presso la struttura sanitaria convenuta. A sostegno della domanda, l'attore deduceva, in particolare:
- che, a seguito di frattura transcervicale del femore destro, veniva ricoverato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “PINETA GRANDE” di Castel Volturno, ove, in data 4.2.2015, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di protesi totale di anca destra;
- che l'intervento in questione veniva eseguito dal dott. ; CP_6
- che, in data 30.3.2016, mentre si accingeva a sedersi in auto, subiva la lussazione dell'anca destra, motivo per cui, in pari data, veniva nuovamente ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta per sottoporsi ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta di protesi totale di anca destra;
- che, in data 19.5.2016, si sottoponeva a Elettromiografia Sensory NCS, la quale evidenziava una permanente lesione nervosa SPE e SPI, con impossibilità di deambulare;
- che, in data 22.5.2016, il dott. consigliava l'applicazione della molla di Codivilla;
CP_6
- che, in data 5.6.2016, l'attore, nel sonno, mentre era a letto, subiva un'ulteriore lussazione dell'anca (“lussazione completa di protesi d'anca, con componente femorale marcatamente risalita”), motivo per cui veniva ricoverato presso la struttura sanitaria per essere sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione Controparte_1 cruenta di protesi totale di anca a destra”;
- che, in data 24.9.2016, il dott. attestava la paralisi SPE+SPI mentre, in data Per_1
7.11.2016, il dott. accertava gravi segni di sofferenza neurogena (assenza di Per_2 attività volontaria ed attività da denervazione in tutti i punti);
- che, in data 23.3.2021, subiva una nuova lussazione della protesi per fatto non traumatico, per la quale veniva ricoverato presso la , ove veniva operato per Controparte_7 sostituzione del cotile e riduzione incruenta della lussazione, per essere dimesso in data
1.4.2021. Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e/o imperita del dott. CP_6
, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno
[...] biologico con personalizzazione, morale e da mancato consenso informato, nonché i danni patrimoniali, a titolo di danno da spese mediche future, da spese mediche sostenute e da perdita di reddito da lavoro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità, nonché l'esclusiva riconducibilità delle lesioni di parte attrice a una mera caduta accidentale. Inoltre, sempre in via preliminare,
pagina 2 di 12 chiedeva accertarsi che l'attore non fosse stato già stato risarcito per la medesima caduta da enti previdenziali o assicurazioni. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto. Si costituiva in giudizio, altresì, la convenuta
[...]
, la quale Controparte_8 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'azione diretta dell'attore nei confronti della stessa compagnia assicurativa per insussistenza di un rapporto contrattuale con l'attore,
e per l'inapplicabilità degli artt. 10 e 12 della Legge 24/2017. Eccepiva, Parte_1 altresì, il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa, per mancanza della copertura assicurativa a fronte della sussistenza della clausola S.I.R. totalmente assorbente, prevista dalla polizza assicurativa. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore. In subordine, evidenziava che la propria polizza operava a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze sottoscritte dall'assicurato e che la stessa non operava nei confronti del dott. , dotato di una propria polizza assicurativa, bensì solo CP_6 nei confronti della clinica assicurata. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l'accertamento della corresponsabilità della clinica assicurata e/o di altri medici, ai fini di una differente ripartizione interna delle singole responsabilità e dell'esercizio di una eventuale futura azione di regresso ex artt. 2055 e 1299 c.c. ovvero di rivalsa.
Benché ritualmente citato in giudizio, non si costituita il dott. , del quale CP_6 veniva dichiarata quindi la contumacia. All'udienza del 24.5.2021, dopo aver formulato una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (che non veniva accettata dalle parti), il Giudice disponeva la conversione del rito e successivamente la rinnovazione della CTU. Quindi, all'udienza del 16.1.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da Controparte_1 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta Controparte_1 Secondo parte convenuta, infatti, sarebbe stato violato l'art. 8 comma 3 della Legge 24/2017, il quale stabilisce che “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art 702 bis c.p.c.”. Senonché, nel caso di specie, la relazione di CTU, in sede di ATP, veniva depositata in data
19.3.2019, mentre il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato in data 6.6.2019 e, quindi, entro il termine di novanta giorni previsto dalla suddetta norma. Ne consegue che la domanda attorea risulta procedibile e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede di ATP.
pagina 3 di 12
2. L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla compagnia assicurativa Sempre in via preliminare, deve essere accolta, invece, l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice di Controparte_4 inammissibilità della domanda attorea proposta direttamente nei suoi confronti. Sul punto, in particolare, l'attore ha precisato di aver convenuto la compagnia assicuratrice a condizione che fosse chiamata in garanzia dall'assicurato e di non aver esperito, quindi, una vera e propria azione diretta nei confronti della stessa.
Il , inoltre, ha aggiunto che la citazione in giudizio della Parte_1 [...]
era giustificata dalla sua Controparte_4 partecipazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quale litisconsorte necessario, con la conseguenza che la citazione doveva costituire una mera denunciatio litis. Orbene, se è vero che, in base all'art 12 della Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), “il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private (…)”; è altrettanto incontestabile che, al momento dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento, non era stato ancora emanato il decreto interministeriale 15 dicembre 2023 n. 232, che ha conferito piena attuazione alla suddetta norma soltanto a partire dal 16.3.2024. Ne deriva che, a prescindere dalla qualificazione che l'attore intendeva attribuire alla domanda proposta direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, l'azione proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
deve ritenersi inammissibile.
[...]
Del resto, giova appena osservare che la convenuta struttura non ha Controparte_1 mai chiesto di chiamare in causa la Controparte_4
e che, soltanto in sede di I memoria integrativa depositata in data
[...] 24.2.2022, ai sensi dell'art 183 comma 6 c.p.c., la struttura sanitaria ha chiesto di essere manlevata dalla stessa in caso di condanna.
Senonché, attesa la tardività della domanda riconvenzionale trasversale, la stessa deve ritenersi inammissibile, in quanto proposta in violazione dell'art. 702 bis comma 4 c.p.c., a mente del quale le domande riconvenzionali del convenuto, a pena di decadenza, devono essere proposte in sede di comparsa di costituzione e risposta.
3. L'accertamento della responsabilità dei convenuti Nel merito, la domanda avanzata dall'attore, è fondata e merita Parte_1 accoglimento, nei sensi di cui in motivazione. La prospettazione di parte attrice, invero, postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria - presso la quale il Controparte_1
veniva ricoverato a seguito di una frattura transcervicale del femore destro - e del Parte_1 dott. , che eseguiva l'intervento chirurgico di protesi totale di anca del CP_6
4.2.2015, nonché i due interventi successivi di riduzione cruenta di protesi totale di anca destra.
Le doglianze di parte attrice hanno, quindi, riguardato le seguenti condotte:
- l'erroneo posizionamento del cotile protesico durante l'intervento di protesizzazione;
- la determinazione della lesione dei nervi SPE e SPI con conseguente paralisi degli stessi.
Tali condotte negligenti e/o imperite del sanitario, secondo parte attrice, avrebbero determinato:
- l'instabilità della protesi dell'anca con tendenza della testa dell'impianto protesico a lussarsi;
pagina 4 di 12 - la paralisi permanente del nervo sciatico di destra con conseguente deambulazione possibile parzialmente solo con appoggio e specifico tutore;
- l'ipotonotrofia dei muscoli dell'arto inferiore omolaterale. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento addebitato alla convenuta struttura sanitaria ed al medico chirurgo, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno come lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata al paziente dal sanitario della struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, dott. , specialista Persona_3 in medicina legale, e dott. , specialista in ortopedia e traumatologia. Persona_4 Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“In estrema sintesi, il caso concerne un 70enne che in data 3/2/15, a causa di una caduta accidentale del 29/1/15 con produzione di frattura sotto-capitata del femore destro, giunse all'osservazione dei Sanitari dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “ CP_1
di Castel Volturno, dove il giorno seguente fu sottoposto ad intervento chirurgico di
[...] artroprotesi d'anca. Nel marzo 2016 risulta documentato l'insorgenza di una lussazione della predetta artroprotesi, che rese necessario procedere ad intervento di riduzione cruenta, episodio poi ripetutosi nel maggio 2016. Successivi controlli clinico-strumentali fecero apprezzare una condizione di grave danno organico a carico del nervo sciatico di destra, con interessamento sia delle fibre destinate allo sciatico popliteo esterno che di quelle dello sciatico popliteo interno (…). Orbene (…) è pacifico che il p. in seguito ad una caduta accidentale riportò una frattura sottocapitata del femore destro, condizione che trovava piena indicazione al trattamento chirurgico con PTA. Quindi, correttamente i predetti indicarono la necessità di CP_9 procedere a tale intervento. Tuttavia, la storia clinica, l'esame della documentazione e l'esame obiettivo del paziente, indicano che, con qualificata probabilità o nell'ottica del più probabile che non, nell'intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'anca del 4/2/15 vi sia stato un incongruo posizionamento troppo prossimale, e senza opportuna copertura, del cotile protesico, non giustificato da pre-esistenti problemi di bone-stock del fondo acetabolare.
In altri termini, nel corso del predetto intervento chirurgico di PTA vi fu un improprio posizionamento del cotile protesico, impiantato non a livello del fondo acetabolare, ma nella sua porzione alta, e senza la necessaria copertura (cfr. diario operatorio del 29/3/21: “Il cotile è in posizione neutra e prossimale”). Tale difetto di tecnica chirurgica ha determinato uno stravolgimento del centro di rotazione dell'anca che ne ha alterato la dinamica ed il bilanciamento muscolare;
in aggiunta, la scarsa copertura del cotile protesico ha determinato un'instabilità della protesi, con diversi, successivi, episodi di lussazione anteriore, elemento ancora meno giustificabile considerata la via di accesso postero-laterale.
Sicché, tale evento avverso risulta prevedibile e prevenibile allorquando venga messo in atto un idoneo planning pre-operatorio ed un'appropriata gestione chirurgica del caso.
In altri termini la giusta chiave di lettura, per quanto di specifico interesse tecnico, è rappresentata dalla circostanza che l'incongruo posizionamento del cotile protesico a carico dell'articolazione coxo-femorale a destra ha prodotto una alterata dinamica ed instabilità della protesi d'anca omolaterale con conseguenti episodi di lussazione della medesima protesi.
pagina 5 di 12 A quanto sopra, si è poi aggiunta la lesione del nervo sciatico, quale conseguenza della riduzione cruenta del primo episodio lussativo (30/3/16), con solo parziale recupero nel territorio dello sciatico popliteo interno. Anche tale ulteriore evento avverso, in riferimento alle evidenze scientifiche specialistiche riportate in precedenza, va considerato prevedibile e concretamente prevenibile, atteso che non risultano documentate le procedure previste in letteratura per evitarne o ridurne l'incidenza”.
Passando, poi, alle lesioni nervose lamentate dal paziente, i CCTTUU hanno rilevato che le stesse
“rappresentano eventi relativamente infrequente, ma potenzialmente invalidante dell'intervento di artroprotesi di anca (PTA), con un tasso di incidenza riportata che varia dallo 0,6 al 3,7%, con un rischio più elevato nei pazienti che ricevono PTA di revisione (7,6%).
Il nervo più frequentemente lesionato è il nervo sciatico, che è coinvolto in oltre il 90% dei casi, seguito dal nervo femorale (…). Nel corso di un trattamento di PTA, le lesioni ai nervi possono verificarsi a causa di vari meccanismi etiopatogenetici, tra cui compressione (…).
La compressione neurale influisce non solo sulla struttura nervosa, ma anche sul suo apporto vascolare e può verificarsi nella fase di posizionamento del paziente sul tavolo operatorio o a causa di un improprio posizionamento del retrattore o anche in occasione della lussazione dell'anca. Per quanto riguarda il posizionamento del paziente, è necessario prestare particolare attenzione alla regione laterale del ginocchio, atteso che il nervo peroneo comune è particolarmente sensibile, in quanto decorre superficialmente in questa regione.
Le lesioni da trazione o da stiramento si possono verificare anche con la manipolazione intraoperatoria, come durante la lussazione e la riduzione dell'anca, o con l'allungamento o la lateralizzazione degli arti come risultato della PTA. In particolare, l'atto di lussare l'anca può causare tensione o compressione dei nervi. Un'ulteriore causa di lesione nervosa va ascritta al posizionamento di strumenti chirurgici in prossimità di strutture neurali. I divaricatori acetabolari possono avere un impatto sul nervo femorale anteriormente o sul nervo sciatico posteriormente. Come già sottolineato, durante l'intervento chirurgico, il chirurgo dovrebbe ridurre al minimo la tensione sul nervo sciatico mantenendo il ginocchio in una posizione flessa il più possibile. Un'attenta tecnica operativa, l'adeguato posizionamento del paziente e la conoscenza dell'anatomia chirurgica saranno utili per evitare lesioni nervose.
In sede di integrazione alla consulenza depositata in data 13.9.2023 – integrazioni che, tuttavia, non hanno fatto emergere motivazioni tecniche medico-legali tali da modificare le conclusioni già rassegnate nella bozza dell'elaborato – i consulenti d'ufficio hanno nuovamente precisato che: “detta lesione non può che derivare da una impropria gestione chirurgica nel corso della riduzione di PTA del 30/3/16 sia perché non vi è alcuna documentata sofferenza neurologica prima di detto trattamento, sia perché tale lesione trova tra le cause solo quella chirurgica, dovendosi escludere le altre (obesità, displasia congenita dell'anca, sesso femminile, precedente chirurgia dell'anca)”.
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso affermando quanto segue:
“In ultima analisi, è di immediata ed intuitiva evidenza che, la condotta tecnico-professionale tenuta dai Sanitari del P.O. “ di Castel Volturno non può, con un giudizio ex CP_1
pagina 6 di 12 ante, ritenersi corretta, in quanto inficiata da un difetto di tecnica nell'impianto dell'artroprotesi d'anca nel corso del primo trattamento e nella produzione di una lesione nervosa in occasione dell'intervento chirurgico del 30/3/16. Ciò in quanto non risultano presenti altri momenti etiopatogenetici, secondo il principio del più probabile che non e della preponderanza dell'evidenza, a cui poter ascrivere sia l'insorgenza delle multiple lussazioni protesiche che la lesione nervosa presentata dal Sig. . Parte_1 Tale condotta ha cagionato un peggioramento della funzionalità dell'anca destra più sfavorevole ed un allungamento dei tempi di guarigione rispetto a quello attesto, laddove un diverso operato avrebbe, con le medesime probabiltà di cui sopra, portato ad un risultato funzionale migliore di quello residuato ed evitato il deficit neurologico a carico dell'arto inferiore omolaterale. In altri termini, un corretto trattamento ortopedico avrebbe evitato l'insorgenza della lussazione traumatica, consentito un miglior outcome funzionale, nonché escluso il secondo intervento chirurgico, da cui, poi, esitò la paralisi dello sciatico popliteo esterno ed interno. Va anche detto che, l'approccio diagnostico-terapeutico alla patologia presentata dal p. concretizza un atto medico ormai routinario, scientificamente ben delineato, in tutti gli ambienti assistenziali adeguatamente conosciuto, tanto più in un Ospedale delle dimensioni casistiche come quello in fattispecie. Pertanto, non si ritiene possa invocarsi l'ipotesi di una prestazione d'opera intellettuale gravata da problemi tecnici di speciale difficoltà, ex art. 2236 cc. Per tutto quanto sopra riportato, in conclusione, in riferimento alla fase terapeutica in cui cadde l'assistenza prestata al Sig. si ravvedono profili di responsabilità Parte_1 professionale sanitaria addebitabili ai Sanitari della di Castel Controparte_10 Volturno per inidonea esecuzione dell'intervento di artroprotesi d'anca a destra durante il primo intervento di PTA e per aver cagionato una lesione nervosa nel corso del secondo intervento chirurgico (30/3/16). Ai fini della valutazione del danno alla persona, va detto che allo stato residuano postumi anatomo-funzionali causalmente ascrivibili ad una inadeguata protesizzazione dell'anca destra e ad una paralisi completa nel territorio dello sciatico popliteo esterno e parziale in quello dello sciatico popliteo interno omolaterale, nonostante un successivo corretto intervento di revisione e riprotesizzazione della medesima anca. Essi si concretizzano nella presenza di sintomatologia dolorosa persistente con discreto-severo deficit articolare (riduzione nei movimenti dell'anca e piede a destro), con limitazione dell'efficienza deambulatoria (per evidente zoppia da caduta e fuga), nonché necessità di appoggio ed utilizzo di molla di Codivilla a destra e segni di paralisi completa nel territorio dello sciatico popliteo esterno, con abolizione della flessione dorsale del piede, dell'alluce e delle altre dita, condizioni entrambe a negativa ripercussione sul trofismo delle grandi masse muscolari degli arti inferiori.
Tale quadro menomativo giustifica di per sé un tasso complessivo di danno permanente alla persona nella misura del 45%, comprendendo in tale valutazione sia la stima relativa agli esiti di protesizzazione d'anca, sia quella del deficit neuromuscolare secondario alla lesione delle fibre del nervo sciatico popliteo interno ed esterno. Quindi, in considerazione che ad un corretto trattamento chirurgico di PTA dell'anca destra sarebbero, sempre con riferimento alle predette Linee Guida, comunque residuati postumi anatomo-funzionali di per sé stimabili sul 15%, il danno biologico differenziale causalmente riferibile alla errata condotta tecnico-professionale dei predetti sanitari si attesta sul 30% a partire, ovviamente, dai predetti postumi attesi. Dunque, il danno permanente iatrogeno risarcibile è pari al 30% quale peggioramento menomativo che si è prodotto in un soggetto che nell'ipotesi di una corretta condotta assistenziale avrebbe avuto un danno diverso (inferiore) a
pagina 7 di 12 quello attuale concretizzatosi, quale differenza tra la percentuale di danno biologico globale oggi presentato dal danneggiato (45%) rispetto a quella che sarebbe residuata in caso di corretta condotta dei sanitari (15%). Per quanto concerne la valutazione dell'invalidità temporanea, periodo nel quale il p., per effetto della degradazione dei fenomeni morbosi connessi sia con l'evento avverso che con il suo trattamento terapeutico e facendo ovviamente astrazione dal periodo di convalescenza atteso per un intervento di artroprotesi di anca non gravato da evento avverso, è stato dapprima totalmente
e poi parzialmente incapace di attendere alle ordinarie occupazioni, può essere complessivamente valutata in 120 giorni. Va ulteriormente detto che la stessa, in ossequio alla comune esperienza clinica ed a quanto compare nella documentazione sanitaria disponibile, può essere stadiata in una totale (ITT) di 30 giorni ed una parziale (ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% per 30 giorni e sul 50% per ulteriori 60 giorni”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari della – e, in particolare, al primo operatore, dott. Controparte_1
– sarebbero, dunque, consistite: CP_6
- nell'incongruo posizionamento del cotile protesico, troppo prossimale e senza opportuna copertura, durante l'intervento chirurgico del 4.2.2015;
- nella determinazione della lesione del nervo sciatico, durante l'intervento del 30.3.2016.
Per le ragioni suesposte, si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità dei convenuti
[...]
del dott. , che risponderanno in solido tra loro. CP_1 CP_6
Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti tecnici di parte hanno mosso critiche alla CTU, che, però, hanno trovato precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
4. La liquidazione dei danni non patrimoniali Deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base, anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 15% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 45% l'invalidità globale effettiva riscontrata sul paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 30% il danno pagina 8 di 12 differenziale di esclusiva matrice iatrogena (secondo la seguente operazione matematica: 45% -
15% = 30%).
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (69 anni all'epoca del primo intervento chirurgico del giorno 4.2.2015). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 170.272,00 (€ 202.066,00 pari all'invalidità complessiva del 45% - € 31.794,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 15%). Alla predetta somma deve aggiungersi l'ulteriore importo pari a € 9.487,50, a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito calcolato: € 3.450,00 per l'ITT + € 2.587,50 per l'ITP al 75% di 30 gg + € 3.450,00 per l'ITP al 50% di 60 gg. Il danno biologico complessivamente risarcibile è, dunque, pari a € 179.759,50, da porre a carico di e del dott. , che risponderanno in solido tra loro. Controparte_1 CP_6 All'attore compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (febbraio 2015) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da febbraio 2015 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno da sofferenza psichica, atteso che la mera deduzione da parte dell'attore di circostanze quali l'impossibilità di recarsi al teatro con la moglie, di aver venduto la barca di sua proprietà ovvero di non poter più nuotare, non è ritenuta sufficiente a provarne la sussistenza.
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, già liquidato nella misura standard, non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale. Nulla, infine, deve essere sottratto dall'ammontare del danno biologico, come sopra liquidato, a titolo di indennità che il danneggiato avesse già riscosso in conseguenza del danno alla salute subìto da enti previdenziali o assicurazioni, così come prospettato dalla difesa della struttura sanitaria convenuta. Ed infatti, trattandosi di un fatto modificativo o estintivo del diritto attoreo, esso deve essere eccepito e provato dal convenuto in giudizio ex art. 2697 c.c.; onere, questo, che non è stato assolto da parte convenuta Controparte_1
Quanto, infine, all'ulteriore istanza risarcitoria formulata in relazione alla dedotta inadeguatezza del consenso informato, essa va rigettata per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi in argomento, per lo specifico caso di concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, ha affermato che
“in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa “immediata” e “diretta” (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare pagina 9 di 12 esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile “ab origine” alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019)”. In motivazione viene poi chiarita espressamente la regola di giudizio che l'interprete è chiamato ad applicare nella risoluzione del caso concreto. La sentenza evidenzia in premessa che “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che
l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, bene essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.” Ebbene, la trasposizione dei menzionati canoni ermeneutici al caso di specie consente di affermare che il danno patito dall'attore attiene al solo pregiudizio alla Parte_1 salute, conseguito alla condotta colposa del dott. , come sopra accertato. CP_6
Non si riscontra, invece, un autonomo pregiudizio alla sfera della libera autodeterminazione del paziente a prescindere dal danno derivante da inesatta prestazione medica, comunque riconosciuto. Invero, manca in radice l'allegazione di puntuali, specifici e circostanziati argomenti utili a ricostruire l'ipotetica volontà del paziente, sicché resta preclusa in questa sede la possibilità di effettuare il dovuto giudizio controfattuale volto a verificare la sussistenza di un autonomo pregiudizio alla libera autodeterminazione del medesimo.
La domanda sul punto, quindi, deve essere rigettata.
5. La liquidazione dei danni patrimoniali Quanto, infine, al danno patrimoniale richiesto dall'attore, si richiama quanto accertato dalla relazione peritale dei CCTTUU: “vanno anche riconosciute le spese sostenute di euro 26.000.00 in ordine al trattamento chirurgico di revisione/riduzione della PTA a destra del 2021, posto che esse risultano congrue con quanto effettuato per ripristinare le condizioni anatomo-funzionali dell'articolazione coxo-femorale a destra. Non sono prevedibili ulteriori successive, significative spese future”. Tuttavia, a seguito delle note controdeduttive dell'Avv. Giustiniani per parte attrice, i CCTTUU correggevano l'importo del danno patrimoniale subìto dall'attore Parte_1 concludendo nel modo seguente: “per mero errore materiale, non si tenuto conto della
pagina 10 di 12 documentata presenza di altre spese sostenute dal p., anche esse riconducibili ad interventi ed assistenza sanitaria per la compromissione dell'articolazione coxo-femorale destra a seguito dell'intervento di PTA. Dette spese risultano congrue con quanto effettuato per poter ripristinare, nella fase acuta, le condizioni anatomo-funzionali della predetta articolazione coxo- femorale. Pertanto, alle spese già riconosciute di 26.000,00 euro vanno aggiunte quelle di
8.500,00 euro. Quindi, le spese sostenute da ristorare si compendiano per un totale di euro 34.500,00.”. Ritenendo, dunque, corretta la valutazione svolta dai CTU, può liquidarsi, a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, la somma di€ 34.500,00, oltre interessi legali dal giorno dell'effettivo esborso fino alla pubblicazione della presente sentenza. Nulla è dovuto, invece, a titolo di spese mediche future perché la prova sul punto è risultata del tutto carente.
Infine, deve darsi atto che l'attore, al fine di ottenere il ristoro del danno da perdita di reddito da lavoro, deduceva di aver ricoperto la carica di amministratore unico della società “Sarracino Costruzioni S.r.l.”, da lui fondata, con sede legale in Marano di Napoli alla Via G. Falcone 83, e di aver dovuto rinunciare a tale incarico, cedendo le quote della sua partecipazione societaria.
Senonché la richiesta di prova avanzata dalla difesa del nella memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6, n. 2 c.p.c., non è stata ammessa. La prova testimoniale, infatti, per come era stata articolata, è stata ritenuta irrilevante ai fini del decidere, in quanto focalizzata esclusivamente sulle dimissioni dell'attore dalla carica ricoperta e sulla cessione delle quote societarie, senza fornire alcun elemento in ordine al nesso eziologico tra la condotta di malpractice medica ed il paventato danno patrimoniale.
6. Le spese di lite Le spese di lite sostenute dall'attore, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis c.p.c., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra loro. Controparte_1 CP_6
In ragione della effettiva partecipazione della compagnia assicurativa
[...]
alla fase dell'ATP e, quindi, delle Controparte_4 comprensibili giustificazioni addotte dall'attore per motivare l'azione diretta esperita nei confronti della stessa, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra il e la compagnia assicurativa. Parte_1
Infine, le spese delle due CCTTUU devono essere poste a carico dei convenuti
[...]
in solido tra loro. CP_1 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna i Parte_1 convenuti in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 CP_6 in favore dell'attore della complessiva somma di € 179.759,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di febbraio 2015 e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da febbraio 2015 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna i convenuti in solido tra loro, al Controparte_1 CP_6 pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 34.500,00, a titolo di pagina 11 di 12 risarcimento del danno patrimoniale, con interessi legali dall'effettivo esborso fino alla pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna i convenuti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 1.672,00 a titolo di esborsi per i due procedimenti, incluse le spese di CTP (pari a € 1.000,00), nonché € 17.930,00 per compensi professionali relativi ad entrambi i procedimenti (€ 3.827,00 per procedimento ex art 696 bis c.p.c. e € 14.103,00 per il presente procedimento), oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
4) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dall'attore Parte_1
nei confronti della compagnia assicurativa
[...] [...]
; Controparte_4 5) dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attore e la Parte_1 compagnia assicurativa Controparte_4
;
[...]
6) pone le spese delle due CCTTUU, in via definitiva, a carico dei convenuti
[...]
in solido tra loro. CP_1 CP_6
Napoli, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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