Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1534/2020, posta in decisione in data 10.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 25/10/1995, con il patrocinio dell'Avv. GALBO VITO e con elezione di domicilio in via VIA PIETRO LOMBARDO N° 98 91011 ALCAMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(TP) in data 08/08/1963, (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
nato a [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv. TILOTTA
1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_1
ASTA GASPARE e con elezione di domicilio in via VIA AUGUGLIARO 30 91100
TRAPANI presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale di Trapani Parte_1 Controparte_3
ed - rectius - al
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 fine di ottenere, in qualità di terzo trasportato, il risarcimento del danno occorsogli in conseguenza del sinistro accaduto in Trapani, in via Madonna di Fatima, in data
05.12.2010, alle ore 22.30 allorquando, mentre si trovava a bordo del motociclo
Piaggio Zip targato X498BP, di proprietà di e condotto da Controparte_1 [...]
a causa di una manovra maldestra del conducente, rovinava a terra, CP_2 riportando gravi lesioni fisiche consistenti in frattura scomposta di tibia e perone sx al terzo inferiore delle diafasi e metafisi con distacco di epifisario, con esiti di invalidità temporanea e permanente;
in particolare, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno sofferto, quantificato in €.26.000,00 in relazione ai postumi invalidanti da accertarsi in giudizio.
Ritualmente costituitisi congiuntamente, la e il aderivano alla CP_1 CP_2 prospettazione in fatto della domanda e chiedevano la condanna della assicuratrice al risarcimento del danno sofferto dall'attore..
dal canto suo, chiedeva dichiararsi inammissibile la Controparte_3 domanda, in relazione all'art. 141 Cod. Ass. Private, sull'assunto che l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del veicolo vettore, è esercitabile
2 solo nel caso in cui il terzo trasportato subisca danni in incidente stradale derivante dal coinvolgimento di più veicoli.
Con sentenza n. 689/2020 del giorno 8.10.2020, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, sul rilievo che l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento sinistro, è esercitabile solo qualora il sinistro abbia coinvolto più autoveicoli.
Avverso al sentenza suddetta proponeva appello il;
restevano Parte_1 CP_2
Contr e , mentre chiedeva la conferma dlela sentenza.
[...] Controparte_1
In data 10.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con unico motivo di appello, il si duole che il Tribunale non abbia Parte_1 minimamente considerato la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei
[...]
(rispettivamente proprietaria e conducente del motociclo), errando, per Parte_2 conseguenza, nel rigettare le richieste dell'attore avanzate con la citazione introduttiva nei confronti dei predetti.
L'appello è fondato.
Va premesso che sicuramente il fa acquiescenza alla sentenza nella Parte_1
Contr parte in cui rigetta la domanda risarcitoria confronti dell'assicurazione laddove formula il motivo di appello esclusivamente in funzione della condanna in solido al risarcimento dei danni in proprio favore della proprietaria e del conducente del motociclo sul quale egli viaggiava come terzo trasportato.
In relazione alle doglianze articolate dall'appellante, che censura la circostanza che il primo Giudice non abbia minimamente preso in considerazione queste domande, si deve osservare quanto segue.
Con l'atto di citazione in primo grado, effettivamente il evidenzia che Parte_1
l'incidente stradale per cui ha proposto azione si è verificato per esclusiva colpa del
, conducente del motociclo Piaggio, di proprietà della;
deduce che CP_2 CP_1 in capo a quest'ultima sussiste la responsabilità legale per lo stesso sinistro, in relazione alla sua condizione di proprietaria del motociclo, e nel formulare in forma solenne alla fine la domanda, espressamente chiede al Tribunale che si accerti che il
3 sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente del motociclo e che egli ha diritto al risarcimento del danno, nella misura da lui richiesta di € 26.000,00. Chiede altresì la condanna in solido di tutti e tre i convenuti a pagare il risarcimento del danno in oggetto «a qualunque titolo spettante e - ovvero - a quella somma inferiore che risulterà accertata in corso di causa comprese le spese mediche sostenute».
Dunque, la domanda contro conducente e proprietario del veicolo vettore era stata chiaramente formulata, sicché il Tribunale, disattesa la domanda ex art. 141
Codice Assicurazioni Private verso l'assicurazione, per i motivi enunciati in sentenza e tutto condivisibili, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla condanna nei confronti di questi soggetti, tutto considerato e cioè la sussistenza del fatto dannoso colpevole e il danno biologico.
Occorre quindi valutare la sussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria.
Quanto al fatto dannoso, va in primo luogo osservato che con la comparsa di risposta in primo grado, e hanno dichiarato di non contestare la CP_1 CP_2 ricostruzione dinamica dell'evento fatta dall'attore, salvo dedurre la presenza di un fortissimo vento che avrebbe inciso sulla conduzione e dunque sulla stabilità del motociclo e fermo restando che la responsabilità va ascritta, in primo luogo, a colui che conduceva il mezzo;
e non manca di evocare esplicitamente la negligenza, imprudenza imperizia di peraltro minorenne (15 anni) al tempo Persona_1 dell'evento.
Per di più, questi convenuti e oggi appellati, contro le allegazioni della Contr assicurazione contestano che il sinistro sia stato determinato da caso fortuito.
Dunque vi è la sostanziale confessione della circostanza della responsabilità di questi soggetti per il sinistro: il in quanto conducente, la in quanto CP_2 CP_1 proprietaria, sicché trova applicazione l'articolo 2054 c.c. 3° comma, dappoiché il proprietario non ha né allegato né provato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Comunque, in sede di interrogatorio formale ha ammesso che per CP_2 distrazione ha perso l'equilibrio ed è caduto con il motociclo e il trasportato sul lato
4 sinistro, mentre il veicolo procedeva. Anche se ascrive al forte vento sul litorale e il manto stradale bagnato il fatto dannoso, ammette anche il concorso causale dell'eccessivo peso posteriore (che va del pari imputato al conducente). Un testimone ha confermato la dinamica del sinistro, precisando solo che ha perso il CP_2 controllo anche a causa dell'asfalto bagnato perché stava piovendo;
un altro teste ha confermato la dinamica dell'incidente, sicché entrambi confermano la circostanza che sembra all'origine del danno dedotto, cioè la caduta del motorino sul piede sinistro del danneggiato . Parte_1
Per quanto riguarda il danno biologico, la CTU esperita nel corso dell'istruzione di primo grado effettivamente attesta l'esistenza di un danno biologico in ragione del
7%, oltre al danno da invalidità temporanea totale e parziale dettagliatamente riferito dall'ausiliare del Tribunale.
Questi esiti non sono contestati dalle controparti, né confutati e possono essere accolti dalla Corte, in quanto risultano frutto di accertamenti eseguiti con metodo adeguato e immuni da vizi logici.
Venendo alla quantificazione, trattandosi di danno causato da incidente stradale, trova applicazione alla fattispecie la tabella del danno biologico di lieve entità
(pertinente la invalidità permanente fino a 9 punti) predisposta in base all'art. 139
Cod. Ass. Private, aggiornata con D.M. 8.6.2022.
Tenuto conto del grado di lesione permanente all'integrità psico fisica accertato dal medico legale con la C.T.U. menzionata - 7%- e l'età del danneggiato al Parte_1 momento del fatto (15 anni), l'importo base del danno biologico permanente è pari a
€ 11.294,30.
Quanto alla invalidità temporanea, tenuto conto della discrimina riferita dal
C.T.U. (ITT 40 gg;
ITP al 75% gg. 10; ITP al 50% gg. 10; ITP al 25% gg. 20) e partendo dal valore base dell'indennità giornaliera - € 50,79, il totale è pari a €
2.590,29.
Il danno biologico complessivo è pertanto pari a € 13.884,59.
All'appellante spetta, inoltre, il ristoro dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, cioè del danno derivante dal 5 ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso, peraltro debitamente richiesto. Nei debiti di valore, come quelli per risarcimento da fatto illecito, possono infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 del 17.2.1995 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro (5.12.2010), secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate. Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/1995).
Ebbene, tenuto conto che la somma prima indicata è definita in base a tabelle liquidatorie aggiornate al 2022, devalutando al dicembre 2010 all'attualità (aprile
2025) esso è pari a € 12.136,88.
Quindi, applicando gli interessi legali alla somma annualmente rivalutata sino alla data di questa decisione (aprile 2025, non disponendosi dell'indice di maggio
2025), l'importo definitivo è pari a € 18.295,39. Su tale somma andranno applicati gli interessi legali dalla data di questa decisione (29.5.2025) al saldo.
6 Vanno riconosciuto al danneggiato anche il risarcimento del danno patrimoniale costituito dal danno emergente correlato all'esborso delle spese mediche, che il CTU ha reputato e qualificato congrue.
Dalla documentazione prodotta queste risultano essere:
Sedute di fisioterapia per € 781,81;
Gambaletto elastico € 22,00;
Cartella clinica € 7,75;
Visita ortopedica di controllo € 15,13
Il tutto per un totale di € 826,69.
Trattandosi di debito di valuta, gli importi devono essere maggiorati degli interessi legali, decorrenti dalle date dei singoli esborsi (rinvenibili dalle quietanze e fatture allegate) al saldo.
Va fatto un cenno alle difese avanzate dagli appellati e . CP_2 CP_1
Contro Costoro contestano la sentenza, assumendo che deve risarcire il danno, poiché il Tribunale ha, a loro dire, errato nell'interpretare e applicare gli arresti della giurisprudenza di legittimità via via citata nella stessa sentenza qui appellata, non rispondendo al vero che la Cassazione circoscriva la responsabilità dell'assicurazione del veicolo vettore al solo caso di sinistro che coinvolge più veicoli.
Ora, tale deduzione costituisce sostanzialmente un appello incidentale, perché attacca la sentenza su un punto e con motivi divergenti rispetto all'appello principale
(che fa sostanzialmente acquiescenza al rigetto della domanda risarcitoria contro Contro l'assicurazione ). Tale appello incidentale è tardivo e inammissibile;
la citazione in appello fissa l'udienza di prima comparizione al 6.5.2021, mentre gli appellanti, in violazione dell'art. 343 c.p.c. si costituiscono con memoria depositata lo stesso giorno. Ovviamente non trova applicazione il II comma dell'art. cit., perché qui l'interesse ad appellare sorge dall'appello principale (che si ripete, fa acquiescenza in Contro favore di ma chiede la condanna proprio dei due appellati in oggetto).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 5.364,00, di cui € 5.100,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre
7 oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi €
6.382,00 di cui di cui € 6.000,00 per compensi ed € 382,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto in atti di pari data, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte soccombente.
In relazione al disposto di cui agli artt. 59 e 60 T.U. Imp. Reg., si indica in e la parte tenuta al pagamento dell'imposta. Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. 689/2020 Controparte_1 Controparte_2 pronunziata dal Tribunale di Trapani in data 8.10.2020, condanna CP_1
e al pagamento in favore di , per le
[...] Controparte_2 Parte_1 causali indicate in motivazione:
a) della somma di € 18.295,39, oltre interessi legali dalla data di questa decisione (29.5.2025) al saldo;
b) della somma di € 826,69 oltre interessi legali, decorrenti dalle date dei singoli esborsi (rinvenibili dalle quietanze e fatture allegate) al saldo;
3) pone le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto in atti di pari data, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte soccombente.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 29.5.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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