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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 1991/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
17.01.1983 nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), in Rua
Florisval Lançoni n. 228;
, ( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_2 C.F._3 C.F._4
29.04.1960 nella città di IR (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), in Rua
Leôncio Correia n. 276;
( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_3 C.F._3 C.F._5
25.01.1996 nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), in Rua
Leôncio Correia n. 276;
(C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, nata Parte_4 C.F._6
in data 30.11.1963 nella città di IR (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), in
Rua Leôncio Correia n. 276;
1 ( : ), cittadino brasiliano, Parte_5 C.F._3 C.F._7
nato in data [...] nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-
Brasile), in Rua Julieta Ziliotto n. 2752;
, ( : ), cittadino brasiliano, Parte_6 C.F._3 C.F._8
nato in data [...] nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-
Brasile), in Rua Cândido Xavier n. 755;
, ( : ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_7 C.F._3 C.F._9
11.10.1948 nella città di IR (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), in Rua
Cândido Xavier n. 755;
, ( : ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_8 C.F._3 C.F._10
02.01.1981 nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), in Rua
Cândido Xavier n. 755;
( : ), cittadina Parte_9 C.F._3 C.F._11
brasiliana, nata in data [...] nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba
(PR-Brasile), in Rua Travessa Lange n. 255;
, ( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_10 C.F._3 C.F._12
05.09.1985 nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), alla
Rua Jésuino Lopes n. 289;
( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_11 C.F._3 C.F._13
10.05.1976 nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), alla
Rua Marquês do Paranà n. 1401;
( : ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_12 C.F._3 C.F._14
23.03.1992 nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), in Rua
Rosa Kaint Nadolny n. 255;
, (C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_13 C.F._15
16.05.1994 nella città di Joinville (SC-Brasile) e residente nella città di Joinville (SC-Brasile), in Rua
Campo Alegre n. 37;
2 , ( : ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_14 C.F._3 C.F._16
03.08.1959 nella città di IR (PR-Brasile) e residente nella città di Joinville (SC-Brasile), in Rua
Campo Alegre n. 37;
( : ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_15 C.F._3 C.F._17
25.05.1950 nella città di IR (PR-Brasile) e residente nella città di Guarapuava (PR-Brasile), in Rua
Doutor Laranjeiras n. 389;
( : ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_16 C.F._3 C.F._18
31.01.1981 nella città di Curitiba (PR-Brasile) e residente nella città di Guarapuava (PR-Brasile), in
Rua Doutor Laranjeiras n. 389;
, ( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_17 C.F._3 C.F._19
28.08.1952 nella città di IR (PR-Brasile) e residente nella città di Curitiba (PR-Brasile), in Avenida
Silva Jardim n. 3677;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Maiorca del Foro di Milano.
Contro
Il , in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo ai richiedenti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.05.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 07.06.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo.
In data 25.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 14.11.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 07.11.2024, parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
In data 14.11.2024 il si costituiva. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il si rimette al giudice per valutare la procedibilità CP_1
della domanda prospettando una possibile carenza procedimentale amministrativa. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi del DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale all'art1 nel regolare il permesso di soggiorno , prevede a titolo abilitante sia rilasciato (comma 1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza CP_1
italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo.
In secondo luogo, si evidenzia che, nel caso di specie, i ricorrenti vantano una discendenza anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
4 sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Va infine osservato ad abundanciam che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 , essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
In primo luogo, i ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis, cittadino italiano, nato a [...] Persona_1 Persona_2
(UD) il giorno 02 agosto 1879, figlio di e emigrato in Brasile, non Persona_3 Persona_4
è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo.
Risulta inoltre risolta la questione oggetto dell'odierno procedimento sulla problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni
Unite della Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non
5 si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali. Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio). Segnatamente, la documentazione prodotta in atti dimostra che:
Dal matrimonio tra o e Persona_1 Persona_2 Controparte_3
celebrato a Curitiba (Brasile) in data 16.08.1902, nasceva una figlia:
o nata a [...] in data [...], la quale si univa in Persona_5 matrimonio in data 24.04.1926 con e dall'unione nascevano due Persona_6
figli: nato a [...], in data [...], il quale si univa in Parte_18 matrimonio con e dall'unione nascevano quattro figli: CP_4
▪ L'odierna ricorrente nata a IR (Brasile) in [...] Parte_19
12.10.1948, la quale si univa in matrimonio il 3011.1974 con
[...]
e dall'unione nascevano tre figli: Controparte_5
✓ L'odierna (in seguito Parte_20 Parte_9
nata a [...] in data [...], la quale si
[...] Parte_9 univa in matrimonio con e dall'unione nasceva Controparte_6
una figlia:
• RI ZA PE nata a Curitiba (Brasile) in [...] Parte_9
19.05.1979
✓ L'odierno ricorrente nata a [...] Parte_21
(Brasile) in data 29.05.1979
✓ L'odierno ricorrente nata a [...] Parte_22
(Brasile) in data 02.01.1981
6 ▪ L'odierna ricorrente (in seguito Parte_23 Parte_15
nata a [...] in data [...], la quale si univa in matrimonio
[...] con e dall'unione nascevano tre figli: Parte_11
✓ L'odierno ricorrente nato a [...] Parte_11
in data 10.05.1976 il quale si univa in matrimonio con Controparte_7
e dall'unione nascevano due figli: nato a [...] in data [...] Controparte_8
• nata a [...] in data [...] Controparte_9
✓ L'odierna ricorrente nata a Curitiba (Brasile) in [...] Parte_16
31.01.1981
✓ L'odierno ricorrente nato a [...] in Parte_1
data 17.01.1983, il quale si univa in seconde nozze con Controparte_10
e dall'unione nasceva una figlia:
[...]
- nata a [...]( Brasile) in data 18.07.2017 Testimone_1
▪ L'odierno ricorrente nato a [...]/PR (Brasile) in data Parte_17
28.08.1952 il quale si univa in matrimonio con e Controparte_11 dall'unione nasceva un figlio:
• L'odierno ricorrente nato a [...] Parte_10
(Brasile) in data 05.09.1985, il quale si univa in matrimonio con
[...]
e dall'unione nasceva un figlio: Controparte_12
• nato a Curitiba (Brasile) in [...] Controparte_13
21.11.2015
Da una precedente relazione occorsa tra e Parte_17 [...]
era nato un figlio, in seguito riconosciuto legalmente: CP_14
• L'odierno ricorrente nato a Parte_5
Curitiba (Brasile) in data 24.12.1974
▪ L'odierna ricorrente in seguito , Parte_24 Parte_14
nata a [...]/PR (Brasile) in data 03.08.1959, la quale si univa in matrimonio con e dall'unione nasceva una figlia: Controparte_15 Pt_6
• L'odierna ricorrente nata a [...] Parte_13
(Brasile) in data 16.05.1994
➢ nato a [...], in data [...], il quale si univa in Persona_7 matrimonio con e dall'unione nascevano due figli: Persona_8
7 ▪ L'odierno ricorrente nato a IR (Brasile) in [...] Parte_2
29.04.1960
▪ L'odierna ricorrente (in seguito Parte_4 Parte_4
nata a [...] in data [...], la quale si univa in matrimonio
[...] con e dall'unione nascevano due figli: Persona_9
✓ L'odierna ricorrente nata a [...] in Parte_12
data 23.03.1992
✓ L'odierno ricorrente nato a [...] in Parte_3
data 25.01.1996
Dall'esame della linea di discendenza si osserva che:
- la nascita di è avvenuta durante la vigenza del codice Persona_5 civile del 1865 che statuiva l'impossibilità per una donna di trasmettere la cittadinanza ai figli se non in via residuale.
il matrimonio di con è avvenuto durante la vigenza della Persona_5 Persona_6
l. n.555/1912 che statuiva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero eSu entrambe le questioni è comunque intervenuta la Corte costituzionale in modo risolutivo con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze nata a IR Brasile in [...] Persona_5
29.08.1908, figlia di anche se donna e anche se coniugata con cittadino straniero Persona_10
ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa ai propri figli Persona_11 che a loro volta l'hanno trasmessa ai propri figli, odierni ricorrenti.
[...]
Nel proprio atto di costituzione il eccepisce: CP_1
8 1) l'interruzione della linea di trasmissione ai sensi dell'art 12 della l.91/92 in capo al ricorrente – con conseguente pregiudizio anche per la posizione Parte_1
di - per avere il ricorrente accettato un impiego pubblico. Testimone_1
2) l'assenza di consenso al riconoscimento paterno da parte del ricorrente Parte_5
consenso necessario in quanto il riconoscimento paterno veniva effettuato non
[...] nell'atto di nascita ma successivamente, nel 2018, quando il ricorrente era già ultraquattordicenne.
Con riferimento alla prima delle eccezioni va osservato che la perdita della cittadinanza correlata all'accettazione di un impiego dal governo estero è stata disciplinata dalle seguenti norme susseguitesi nel tempo.
L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022 n. 25317 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese (essendo 'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a
Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo italiano”.
La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto
2 agosto 1912 n. 949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato. "
Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio
9 come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907)”
e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto presso uno Stato estero è disciplinato dall'art.
12 della legge 91/1992 che così dispone: “1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
La citata disposizione di cui all'art 12 della legge 91/1992, in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi “armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n.
25317)”.
Giova sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte Costituzionale auspicava “ che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che l'avevano ispirata”.
Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, essendo il ricorrente Parte_1
nato a [...] in data [...] ed essendo divenuto maggiorenne nel 2001, la norma applicabile è quella di cui all'art.12 della legge 91/1992 in virtù della quale la perdita della cittadinanza italiana non consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego governativo da parte di uno Stato Straniero, dovendovi essere invece una intimazione da parte dello stato italiano ad abbandonare l'impiego ed una mancata ottemperanza all'intimazione entro il termine previsto.
10 Il Tribunale rileva che il non ha fornito alcuna prova di intimazione da parte del CP_1
Governo italiano nei confronti di né una inottemperanza da parte di Parte_1 quest'ultimo, nonostante trattasi di fattispecie interruttiva della cittadinanza italiana la cui prova grava sulla parte che l'eccepisce in giudizio ( Cass. Sez. U. del 24.08.2022 n. 25317).
Rileva altresì che la mera accettazione di un impiego governativo non può di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4 e 22 della Costituzione italiana, come affermato dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza del 24.08.2022 n. 25317 che così recita: “ Il vero
è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di Cassazione espressamente sostiene che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).In relazione alla seconda eccezione del Ministero relativa alla posizione di nato a Parte_5
Curitiba (Brasile) il 24.12.1974, va preliminarmente osservato che la legge 218/95 in materia di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, statuisce all'art. 35 che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
Al caso in esame va applicata la legge della Repubblica federale del Brasile atteso la legge nazionale del figlio al momento della nascita era quella brasiliana e il riconoscimento è stato effettuato in Brasile da genitori entrambi brasiliani.
L'art 1614 del codice civile brasiliano statuisce, come anche il codice civile italiano, che “Il figlio maggiorenne non può essere riconosciuto senza il suo consenso”.
Nel caso de quo il ricorrente ha depositato l'estratto del suo atto di nascita ove è stata inserita la seguente annotazione “Riconoscimento della Paternità. in conformità all'atto di riconoscimento di figlio derivata dalla richiesta di l'interessato è stato riconosciuto come figlio, Parte_17
conservando il nome avendo come padre e Parte_5 Parte_17 come nonni paterni: e Atto firmato in data 26.4.2018”. Parte_18 Persona_12
11 Il Ministero eccepisce che, a fronte di questo riconoscimento tardivo da parte del padre, manca il necessario consenso del figlio ultraquattrordicenne.
Il tribunale osserva che, nel caso di specie, l'interessato ha Parte_5 prodotto l'estratto integrale dell'atto di nascita contenente annotazione relativa al riconoscimento tardivo del padre con mantenimento da parte del figlio del cognome della madre. Poiché ai sensi dell'art. 1614 del codice civile brasiliano (al pari dell'art. 250 cc italiano), il figlio maggiorenne deve prestare il consenso al riconoscimento affinché il riconoscimento sia efficace, deve ritenersi che l'annotazione all'estratto dell'atto di nascita sia stata effettuata solo perché il riconoscimento era avvenuto in conformità alla legge e dunque con il consenso del figlio, odierno ricorrente.
Per quanto concerne la dedotta contrarietà all'ordine pubblico, preliminarmente si rileva che il non ha indicato in che termini ritenga che il riconoscimento della ricorrente sia contrario CP_1 all'ordine pubblico.
Il Tribunale rammenta innanzitutto che per ordine deve intendersi l'ordine pubblico internazionale, unico che costituisce un limite all'applicazione del diritto straniero così come specificato anche dalla Corte di Cassazione che statuisce che “il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all'ordine pubblico internazionale dell'atto estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure tra l'altro alla Dichiarazione Onu dei Diritti Dell'Uomo, alla
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai Trattati Fondativi e alla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, alla
Dichiarazione Onu dei diritti del Fanciullo, alla Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore” (Cass. civ. Sez.Ⅰ, 15 giugno 2017, n. 14878).
Ciò detto, il Tribunale, a fronte anche di una non chiara indicazione normativa da parte del
, utile a poter stabilire quale principio costituzionale o di diritto internazionale sia stato CP_1
violato, non rileva alcuna contrarietà all'ordine pubblico internazionale. Infatti, nel caso in esame, il rischio di poter rendere efficace nell'ordinamento italiano una norma internazionale che violi i principi costituzionali dell'individuo non sussiste poiché sia l'art. 250 c.c. , richiamato dalla controparte, sia le richiamate norme brasiliane si ispirano agli stessi principi costituzionali, internazionalmente condivisi.
Alla luce delle superiori considerazioni, la dichiarazione di paternità deve ritenersi efficace anche per il nostro ordinamento e di conseguenza risulta provato anche il rapporto di filiazione tra i ricorrenti.
In conclusione, in risposta ad entrambi i rilievi del Ministero, il Tribunale ritiene:
- che cittadino italiano iure sanguinis, non abbia mai perso il suo Parte_1
status civitatis nonostante abbia svolto un impiego lavorativo in qualità di dipendente pubblico
12 presso la Repubblica federale del Brasile, trasmettendolo pertanto alla propria figlia nonché odierna ricorrente Testimone_1
- che il ricorrente abbia sufficientemente provato il rapporto Parte_5
di filiazione con il ricorrente con il certificato di nascita versato in atti e Parte_17 che quest'ultimo sia efficace anche per l'ordinamento italiano.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del
14.09.2024, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_1 CP_1 convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal
Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un
Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Il sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_1
che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_1
resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_1 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- L'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro dell'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede
13 un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile. Ne tale potere può essere conferito al da una sentenza giudiziale Controparte_16
- dell'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente.
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra la CP_1
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_1
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_1
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_1
della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato
14 civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_1
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva e trattandosi di organizzazione meramente interna l'ordine di annotazione impartito al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello stato civile non è un potere conferito extra ordinem.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_1
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_1
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_1
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_1
abbia compiti di indirizzo.
15 Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_1 CP_1
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 28.01.2025
Il Giudice
Carmela Giuffrida
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