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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/02/2024, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1450/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI FEDE ANGELO
reclamante
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
reclamati
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13/2023 del 26/7/2023, il Tribunale di Agrigento ha statuito su istanza avanzata da vantante crediti accertati con decreto ingiuntivo Controparte_2
divenuto definitivo, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale di
Avverso tale statuizione, ha proposto reclamo il socio Controparte_1
di quest'ultima , contestandola per diversi motivi. Parte_1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, tanto la Curatela che il creditore istante sono rimasti contumaci.
Senza incombenti istruttori, alla udienza di discussione del 15/12/2023, sulle conclusioni del reclamante (riportatosi a quanto dedotto), la causa è stata posta in decisione.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il reclamo non può trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Mette conto innanzitutto osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il “reclamo” avverso detta sentenza ex art. 51 C.C.I.I. (che ha ridenominato il precedente istituto del reclamo fallimentare), è
caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che possono essere offerti, non operando i limiti di cui all'art 345
c.p.c.
Tanto premesso, il reclamante contesta la statuizione di prime cure e le argomentazioni del Tribunale, prospettando diversi motivi, che vanno esaminati partitamente.
Col primo, la doglianza prospettata, pur meritando di essere condivisa, non può
condurre alla riforma del provvedimento. Risulta indicato, nell'intestazione della sentenza appellata, quale legale rappresentante della Controparte_1
l'odierno reclamante;
e a fronte della doglianza di
[...] Parte_1
questi, in sentenza è stato rilevato, richiamando giurisprudenza della Suprema
Corte (segnatamente, Cassazione 25736/2016) che in ipotesi di sottoposizione a sequestro delle quote di società, come nel caso di specie, l'amministratore di esse non diviene “contraddittore necessario nel procedimento diretto alla dichiarazione
di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la convocazione
dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio.”. Tale condivisibile principio però si scontra con le risultanze documentali riguardanti la società, versata dal reclamante: risulta infatti convocazione dell'assemblea dei soci per la seduta del
23.6.2011, e dalle risultanze del registro delle imprese emerge che in quella assemblea venne nominato quale amministratore della società il medesimo amministratore giudiziario dottor Per_1
L'erronea indicazione, tuttavia, non inficia la statuizione, emessa comunque –
come emerge dal dispositivo – nei confronti della “ Controparte_1
CF , con domicilio in VIALE A. GIUDICE SAETTA N.67 P.IVA_1
CANICATTI'”, senza altre indicazioni;
né vi è un problema di contraddittorio,
avendo detto amministratore dott. preso parte al procedimento di primo Per_1
grado (cfr. ad esempio verbale del 25/5/2023, in calce al ricorso introduttivo notificato).
Passando al secondo e al terzo motivo, l'appellante lamenta l'inesatta ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice,
l'erronea verifica sui presupposti per l'accoglimento dell'istanza con riguardo al profilo dell'insolvenza, e l'insussistenza di elementi di responsabilità in capo a sé.
Su questi aspetti, va innanzitutto ricordato che secondo l'orientamento ormai consolidatosi della Suprema Corte, condiviso da questa Collegio, sull'art. 1,
secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo modificato dal d.lgs. 12
settembre 2007 n. 169), e che può estendersi all'analoga norma di cui all'art. 2 I
comma lett. d) CCII, deve intendersi posto a carico del debitore, secondo il principio di 'prossimità della prova', l'onere di dimostrare di essere esente da liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, laddove il superamento di un unico parametro comporta, invece, la sua fallibilità.
Ciò posto, il reclamante non ha intanto allegato il possesso da parte della società
dei tre requisiti di cui all'art. 2 I comma lett. d) CCII: difatti, se è vero che non è
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 necessario, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la non fallibilità
previsti dall'art. 2 I comma lett. d) (con previsione simile a quella del CP_3
previgente art. 1 della legge fallimentare), guardare al bilancio di esercizio dell'impresa che viene in rilievo, ben potendosi fare riferimento, in difetto di quello, anche alle scritture contabili obbligatorie, comunque deve trattarsi di dati attendibili, al fine di fornire una 'fotografia' fedelmente rispecchiante la situazione patrimoniale-finanziaria del soggetto che viene in rilievo. Quando, invece, si è di fronte a dati non certi, desumibili solo ipoteticamente da altri, e che anzi (come nel caso di specie) contrastano con quelli che debbono essere considerati i dati
'ufficiali', non può dirsi raggiunta la prova invocata. Vale ricordare, ancora con riferimento alla disciplina previgente, ma con principi restano validi anche alla luce della novella (di cui al codice crisi di impresa), che “l'accertamento del requisito di
fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., va compiuto procedendo alla
valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi
conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di
quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice. Tale circostanza,
infatti non ne impedisce di per sé sola l'inclusione nel computo dell'indebitamento -
rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al
fallimento - in quanto attiene a un dato oggettivo che non dipende dall'opinione del
debitore al riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di
fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale.” (così Cassazione civile sez. I,
12/01/2017 n. 601).
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, lo stesso reclamante ipotizza la sussistenza di criticità nella documentazione societaria, e la scarsa chiarezza nella ricostruzione prospettata in sede processuale. Incentra la disamina, poi, sulla condotta dell'amministratore giudiziario della compagine, provando a delinearne eventuale responsabilità gestoria, laddove adduce che “il dott. ha rivestito Per_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 la carica di amministratore legale della società già dal 23/06/2021, ossia circa un
anno prima della menzionata relazione ex art. 41 D.Lgs. 159/2011 e, quindi,
essendo a conoscenza dello stato di insolvenza della società avrebbe dovuto quanto
meno porre la società in stato di liquidazione e non proseguire l'attività in
condizioni di apparente normale svolgimento”, in tal modo implicitamente confermando la sussistenza di situazione di crisi aziendale. Prospetta, inoltre,
presenza di significative incongruenze nella ricostruzione della contabilità
aziendale operata dall'organo gestorio (anche tramite ausilio di professionisti),
frutto di anomalie riscontrate nella disamina dei dati contabili, e in difetto di dati contabili incerti. In sintesi, una ricostruzione che più che altro risulta tesa a individuare possibili responsabilità in capo all'amministrazione giudiziaria invece che a soffermarsi adeguatamente sui presupposti per la sottoposizione alla procedura correlata alla crisi, e limitandosi ad affermare che a fronte della “assenza
di ulteriori elementi contabili ed inventariali non è dato conoscere quanto asserito dall'Amministratore Giudiziario circa la irreversibilità di un ipotetico stato di
insolvenza fatto proprio dalla sentenza del Tribunale ma senza prove documentali.” non è in possesso di documentazione idonea a contrastare Parte_1
tali affermazioni.
Soffermandosi, poi, sulle possibili condotte dell'amministratore giudiziario che possano avere aggravato lo stato di crisi aziendale al fine soprattutto di negare qualsivoglia propria responsabilità, pone l'accento su temi di indagine Parte_1
che, per come appunto prospettati, esulano dallo schema prefigurato dal legislatore per il reclamo avverso la sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, funzionale ad accertare il corretto vaglio e la sussistenza dei relativi presupposti: ché invece non sono oggetto di specifiche argomentazioni del reclamante (e risultando non necessario procedere a consulenza, stante la mancanza di idonea documentazione dallo stesso reclamante prospettata). Non può, in definitiva, in questa sede procedersi a quella declaratoria di sussistenza di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 responsabilità pure invocata, in subordine, dal reclamante, estranea alle finalità
proprie dello strumento processuale adoperato.
Conclusivamente, un quadro di incertezza tale da non potersi accedere, per ciò
solo, alla richiesta di revoca della liquidazione giudiziale avanzata col reclamo;
che, di conseguenza, deve essere disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei resistenti, rimanendo definitivamente a carico del reclamante quelle anticipate.
P.Q.M.
la Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il reclamo proposto da , depositato il Parte_1
25/8/2023, avverso la sentenza n. 13/2023 del Tribunale di Agrigento resa il
26/7/2023;
nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11
gennaio 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1450/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI FEDE ANGELO
reclamante
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
reclamati
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13/2023 del 26/7/2023, il Tribunale di Agrigento ha statuito su istanza avanzata da vantante crediti accertati con decreto ingiuntivo Controparte_2
divenuto definitivo, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale di
Avverso tale statuizione, ha proposto reclamo il socio Controparte_1
di quest'ultima , contestandola per diversi motivi. Parte_1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, tanto la Curatela che il creditore istante sono rimasti contumaci.
Senza incombenti istruttori, alla udienza di discussione del 15/12/2023, sulle conclusioni del reclamante (riportatosi a quanto dedotto), la causa è stata posta in decisione.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il reclamo non può trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Mette conto innanzitutto osservare che, in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il “reclamo” avverso detta sentenza ex art. 51 C.C.I.I. (che ha ridenominato il precedente istituto del reclamo fallimentare), è
caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno;
ne consegue che la Corte è chiamata ad esaminare anche gli stessi elementi già prospettati in prime cure, ovvero altri che possono essere offerti, non operando i limiti di cui all'art 345
c.p.c.
Tanto premesso, il reclamante contesta la statuizione di prime cure e le argomentazioni del Tribunale, prospettando diversi motivi, che vanno esaminati partitamente.
Col primo, la doglianza prospettata, pur meritando di essere condivisa, non può
condurre alla riforma del provvedimento. Risulta indicato, nell'intestazione della sentenza appellata, quale legale rappresentante della Controparte_1
l'odierno reclamante;
e a fronte della doglianza di
[...] Parte_1
questi, in sentenza è stato rilevato, richiamando giurisprudenza della Suprema
Corte (segnatamente, Cassazione 25736/2016) che in ipotesi di sottoposizione a sequestro delle quote di società, come nel caso di specie, l'amministratore di esse non diviene “contraddittore necessario nel procedimento diretto alla dichiarazione
di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la convocazione
dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio.”. Tale condivisibile principio però si scontra con le risultanze documentali riguardanti la società, versata dal reclamante: risulta infatti convocazione dell'assemblea dei soci per la seduta del
23.6.2011, e dalle risultanze del registro delle imprese emerge che in quella assemblea venne nominato quale amministratore della società il medesimo amministratore giudiziario dottor Per_1
L'erronea indicazione, tuttavia, non inficia la statuizione, emessa comunque –
come emerge dal dispositivo – nei confronti della “ Controparte_1
CF , con domicilio in VIALE A. GIUDICE SAETTA N.67 P.IVA_1
CANICATTI'”, senza altre indicazioni;
né vi è un problema di contraddittorio,
avendo detto amministratore dott. preso parte al procedimento di primo Per_1
grado (cfr. ad esempio verbale del 25/5/2023, in calce al ricorso introduttivo notificato).
Passando al secondo e al terzo motivo, l'appellante lamenta l'inesatta ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice,
l'erronea verifica sui presupposti per l'accoglimento dell'istanza con riguardo al profilo dell'insolvenza, e l'insussistenza di elementi di responsabilità in capo a sé.
Su questi aspetti, va innanzitutto ricordato che secondo l'orientamento ormai consolidatosi della Suprema Corte, condiviso da questa Collegio, sull'art. 1,
secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo modificato dal d.lgs. 12
settembre 2007 n. 169), e che può estendersi all'analoga norma di cui all'art. 2 I
comma lett. d) CCII, deve intendersi posto a carico del debitore, secondo il principio di 'prossimità della prova', l'onere di dimostrare di essere esente da liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, laddove il superamento di un unico parametro comporta, invece, la sua fallibilità.
Ciò posto, il reclamante non ha intanto allegato il possesso da parte della società
dei tre requisiti di cui all'art. 2 I comma lett. d) CCII: difatti, se è vero che non è
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 necessario, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la non fallibilità
previsti dall'art. 2 I comma lett. d) (con previsione simile a quella del CP_3
previgente art. 1 della legge fallimentare), guardare al bilancio di esercizio dell'impresa che viene in rilievo, ben potendosi fare riferimento, in difetto di quello, anche alle scritture contabili obbligatorie, comunque deve trattarsi di dati attendibili, al fine di fornire una 'fotografia' fedelmente rispecchiante la situazione patrimoniale-finanziaria del soggetto che viene in rilievo. Quando, invece, si è di fronte a dati non certi, desumibili solo ipoteticamente da altri, e che anzi (come nel caso di specie) contrastano con quelli che debbono essere considerati i dati
'ufficiali', non può dirsi raggiunta la prova invocata. Vale ricordare, ancora con riferimento alla disciplina previgente, ma con principi restano validi anche alla luce della novella (di cui al codice crisi di impresa), che “l'accertamento del requisito di
fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., va compiuto procedendo alla
valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi
conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di
quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice. Tale circostanza,
infatti non ne impedisce di per sé sola l'inclusione nel computo dell'indebitamento -
rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al
fallimento - in quanto attiene a un dato oggettivo che non dipende dall'opinione del
debitore al riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di
fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale.” (così Cassazione civile sez. I,
12/01/2017 n. 601).
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, lo stesso reclamante ipotizza la sussistenza di criticità nella documentazione societaria, e la scarsa chiarezza nella ricostruzione prospettata in sede processuale. Incentra la disamina, poi, sulla condotta dell'amministratore giudiziario della compagine, provando a delinearne eventuale responsabilità gestoria, laddove adduce che “il dott. ha rivestito Per_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 la carica di amministratore legale della società già dal 23/06/2021, ossia circa un
anno prima della menzionata relazione ex art. 41 D.Lgs. 159/2011 e, quindi,
essendo a conoscenza dello stato di insolvenza della società avrebbe dovuto quanto
meno porre la società in stato di liquidazione e non proseguire l'attività in
condizioni di apparente normale svolgimento”, in tal modo implicitamente confermando la sussistenza di situazione di crisi aziendale. Prospetta, inoltre,
presenza di significative incongruenze nella ricostruzione della contabilità
aziendale operata dall'organo gestorio (anche tramite ausilio di professionisti),
frutto di anomalie riscontrate nella disamina dei dati contabili, e in difetto di dati contabili incerti. In sintesi, una ricostruzione che più che altro risulta tesa a individuare possibili responsabilità in capo all'amministrazione giudiziaria invece che a soffermarsi adeguatamente sui presupposti per la sottoposizione alla procedura correlata alla crisi, e limitandosi ad affermare che a fronte della “assenza
di ulteriori elementi contabili ed inventariali non è dato conoscere quanto asserito dall'Amministratore Giudiziario circa la irreversibilità di un ipotetico stato di
insolvenza fatto proprio dalla sentenza del Tribunale ma senza prove documentali.” non è in possesso di documentazione idonea a contrastare Parte_1
tali affermazioni.
Soffermandosi, poi, sulle possibili condotte dell'amministratore giudiziario che possano avere aggravato lo stato di crisi aziendale al fine soprattutto di negare qualsivoglia propria responsabilità, pone l'accento su temi di indagine Parte_1
che, per come appunto prospettati, esulano dallo schema prefigurato dal legislatore per il reclamo avverso la sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, funzionale ad accertare il corretto vaglio e la sussistenza dei relativi presupposti: ché invece non sono oggetto di specifiche argomentazioni del reclamante (e risultando non necessario procedere a consulenza, stante la mancanza di idonea documentazione dallo stesso reclamante prospettata). Non può, in definitiva, in questa sede procedersi a quella declaratoria di sussistenza di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 responsabilità pure invocata, in subordine, dal reclamante, estranea alle finalità
proprie dello strumento processuale adoperato.
Conclusivamente, un quadro di incertezza tale da non potersi accedere, per ciò
solo, alla richiesta di revoca della liquidazione giudiziale avanzata col reclamo;
che, di conseguenza, deve essere disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei resistenti, rimanendo definitivamente a carico del reclamante quelle anticipate.
P.Q.M.
la Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il reclamo proposto da , depositato il Parte_1
25/8/2023, avverso la sentenza n. 13/2023 del Tribunale di Agrigento resa il
26/7/2023;
nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11
gennaio 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6