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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 997/2023 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Giovanna Bugada (c.f. ) in San UL C.F._2
AN (MI) alla via Turati n. 25;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra : Parte_1
Per_
“1. affidare in via cd. super esclusiva la figlia , alla madre e collocarla presso la stessa nella casa condotta in locazione. La signora eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. Parte_1 la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle scelte della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
il signor , Pt_1 qualora dimostri serietà e responsabilità genitoriale nel mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, potrà incontrarla allo stato in spazio protetto e monitorato dai Servizi Sociali del luogo di residenza della minore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, e a tutela della serenità della minore;
2. porre a carico del sig. per il concorso al mantenimento della figlia un assegno mensile di Pt_1 euro 700,00 o quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e con rivalutazione istat;
Parte_1 disporre altresì che il padre provveda al rimborso in ragione del 50% delle spese straordinarie, mediche extra mutua, scolastiche – ivi compresi pre e post scuola e centro estivo, ripetizioni, libri, corredo scolastico di inizio anno, assicurazione, rette, uscite didattiche -, extrascolastiche, culturali, sportive, di baby sitter e ludiche relative alla figlia stessa.
3. Disporre che l'assegno unico per la minore spetti in via esclusiva e per intero alla madre, signora
”. Parte_1
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni di parte ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 03.03.2023 la sig.ra ha adito questo Parte_1
Tribunale domandando l'affido super esclusivo ed il collocamento presso di sé della figlia minore , Per_1 la regolamentazione degli incontri padre-figlia in spazio protetto, la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento della figlia di € 700,00 con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- dalla relazione more uxorio tra la sig.ra e il sig. è nata la figlia minore Parte_1 CP_1 in data 05.09.2017; Persona_2
- dal 2015 al 2022 le parti hanno convissuto in un immobile condotto in locazione in San UL
AN (MI) alla via Cristoforo Colombo n. 3, sino a quando il sig. , non volendo CP_1 proseguire la convivenza, si è allontanato dalla ricorrente e dalla figlia, pur mantenendo la residenza anagrafica nella casa familiare;
- dall'ottobre 2022 il padre non ha più fatto rientro nella casa familiare né ha visitato la minore, che
2 contatta sporadicamente a mezzo telefonate o videochiamate, ma non ha indicato alla ricorrente il suo nuovo domicilio. Tuttavia, attraverso i social, la ricorrente ha appreso che il resistente si trova in Ecuador, probabilmente presso la madre, avrebbe una nuova relazione e parrebbe lavorare;
- la figlia della coppia, in tenerissima età, dopo aver subito due operazioni chirurgiche all'anca destra, ha contratto un'infezione post-operatoria nel gennaio 2022; per tali ragioni necessita cure costanti e la madre se ne occupa in via continuativa;
- il padre ha preso le distanze da tali dinamiche facendo ritorno nel proprio paese d'origine, contattando la figlia solo con brevi telefonate, che hanno un effetto destabilizzante su di lei;
- la minore frequenta la scuola materna e sta affrontando un percorso di supporto psicologico attivato dalla madre con il Servizio Minori e famiglia di San UL AN (MI) per via di risvegli e pianti notturni, causati dalla tristezza per il padre lontano;
- la ricorrente ha dovuto rinunciare ad un impiego lavorativo a causa delle condizioni di salute della figlia. Attualmente la ricorrente riesce a guadagnare circa € 400,00 al mese lavorando saltuariamente come collaboratrice domestica, e sta cercando una nuova occupazione lavorativa compatibile con la cura della figlia anche per onorare la spesa del canone locatizio mensile di € 650,00;
- di contro, il padre si è allontanato dalla figlia pur sapendola malata, sicché la madre ha agito in giudizio stante l'assenza d'interesse, l'indisponibilità paterna alla comunicazione e condivisione della responsabilità genitoriale, gli atteggiamenti ostativi nei confronti della ricorrente, la grande distanza tra le residenze dei genitori, le esigenze della figlia per i consensi, alle volte urgenti, per la scuola e per la salute.
2. Alla prima udienza collegiale del 03.10.2023 il Tribunale, ritenuta l'irregolarità della notifica del ricorso al resistente presso la casa familiare, ha disposto l'acquisizione di informazioni da parte della
Polizia Locale di San UL AN (MI) affinché verificasse se il resistente risiedesse ancora presso la casa familiare alla via Cristoforo Colombo n.
3. In tale sede, la sig.ra ha dichiarato Parte_1
“mi riporto al ricorso, non vedo il padre di mia figlia da novembre dell'anno scorso;
nonostante le promesse di venire a trovare la bambina, non si è fatto più vedere. Lui ha fatto promesse a mia figlia, che soffre per questo, ma non le ha mai mantenute. Ho necessità in questo momento di avere l'affido esclusivo di mia figlia o comunque un provvedimento del Tribunale che mi consenta di firmare la documentazione necessaria per ottenere prestazioni di carattere sanitario, assistenziale, economico in favore di mia figlia. La bambina ha una sofferenza per la mancanza del padre. Ho lavorato fino al 31 luglio scorso presso un panificio a Milano, ma non mi hanno rinnovato il contratto a termine dopo la scadenza. Faccio qualche lavoro per domestica a ore, per il momento 6 ore a settimana. Ho fatto le procedure per godere della NASPI. Il resistente lavorava come operaio metalmeccanico in un'azienda.
3 L'assegno unico era di circa 200,00 euro, ma attualmente non lo prendo più perché il titolare era il mio compagno. Lui ogni mese mi manda Euro 400,00 per la bambina”.
All'esito dell'udienza, considerata la necessità della minore di avere accesso a prestazioni sanitarie, assistenziali, previdenziali e servizi scolastici, il Tribunale ha disposto in via provvisoria l'affido super esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei e facoltà per il padre di vederla previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa.
In data 31.10.2023 è pervenuta comunicazione della Polizia Locale di San UL AN, che ha dato atto che il convenuto non vivesse più nel luogo di residenza dichiarato.
All'udienza del 13.02.2024 il Collegio ha quindi predisposto la rinnovazione della notifica del ricorso al resistente ex art. 143 c.p.c., disponendo nel contempo l'acquisizione di informazioni in ordine al nucleo familiare della minore da parte del Comune di San UL M.se. La ricorrente ha dichiarato “non ho ancora trovato lavoro, percepisco la Naspi, sono seguita con mia figlia dall'a.s. del Comune di San
UL, Il mio ex compagno chiama, so che si trova in Equador, ma la bambina lo Persona_3 rifiuta”.
Con relazione del 17.05.2024 i Servizi sociali di San UL M.se, hanno riportato che “… A parere della Scrivente, non sono mai state riscontrate criticità nell'esercizio della genitorialità né ravvisata la necessità di attivare interventi di supporto in tale ambito. Si precisa, inoltre, che non sono mai giunte al
Servizio segnalazioni di disagio o preoccupazioni da parte della scuola o di altri servizi del territorio,
Le uniche apprensioni emerse rispetto ad sono state portate al Servizio dalla signora la Pt_2 Parte_1 quale chiedeva di essere guidata principalmente rispetto alle domande che la minore portava nei confronti del padre...”.
All'udienza del 11.06.2024 il Collegio, tenuto conto della regolarità della notifica del ricorso al sig.
, ha fissato udienza di discussione e decisione il 10.07.2024, sostituta dal deposito di note CP_1 scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed ha invitato parte ricorrente a produrre gli estratti conto degli ultimi tre anni.
Con successivo provvedimento del 18.03.2025 il Collegio ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, assegnano alla parte termine sino all'udienza del 15.04.2025 per l'integrazione documentale, relativamente agli importi percepiti dalla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 paterno e di Assegno Unico per i figli a carico, all'eventuale permanenza di sussidi di carattere economico da parte del Comune di San UL M.se in suo favore, alla attivazione di percorsi di sostegno in favore della stessa o della minore, all'aggiornamento della situazione abitativa e reddituale della ricorrente, nonché in merito all'attuale residenza del resistente contumace.
All'udienza del 15.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Collegio, preso atto delle note scritte
4 depositate dalla ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto nuovamente la causa in decisione.
§§§
3. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente il Controparte_1 quale, regolarmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si
è costituito.
§§§
Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sia quanto al regime di affidamento e collocamento della figlia minore, sia quanto alla necessità di prevedere un contributo al mantenimento della stessa a carico del padre e al riconoscimento dell'intero Assegno Unico per i figli a favore della ricorrente.
4. Sul regime di affidamento e collocamento della minore Persona_2
In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
“Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Quindi, con riferimento all'affidamento del minore il principio di bigenitorialità impone che, in via prioritaria, il Giudice affidi la prole ad entrambi i genitori. Perciò, l'affido esclusivo e quello super esclusivo costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un
5 suo sostanziale disinteresse per il minore o qualora sia accertata una presenza incostante.
In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. n. 26587/2009) (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 977 del
17.1.2017, a tenore della quale “La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”). Inoltre, ove il genitore convenuto risulti irreperibile o in condizioni soggettive tali da doversi ritenere necessaria una concentrazione delle competenze genitoriali in capo al genitore ricorrente, è possibile disporre il c.d. affido super esclusivo (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014), ovvero un modulo di affidamento monogenitoriale, in cui il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi nonché delle decisioni di maggiore interesse per i figli (ex multis: Trib. Pavia, ordinanza 29.12.2014, Est. M.
Frangipane; Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22.01.2015, Pres. che discorre di Persona_4 affido esclusivo cd. rafforzato).
Nel caso di specie, le circostanze allegate da parte ricorrente a fondamento della domanda di affido super esclusivo e la relazione del Servizio Sociale del Comune di San UL ostano all'applicazione del regime di affido ordinario: la carente idoneità genitoriale manifestata dal resistente contumace, il quale si è allontanato dalla casa familiare nell'autunno del 2022 per non farvi più ritorno, mostrando sostanziale disinteresse a coltivare un genuino rapporto con la figlia, con la quale ha mantenuto i contatti in modo saltuario e sporadico, con brevi chiamate e/o videochiamate dall'Ecuador
(che, di fatto, sortiscono l'effetto di destabilizzare la minore), unitamente alla necessità di assicurare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, affinché essa possa assumere le decisioni, anche di natura pratica, relative alle esigenze di istruzione e salute della figlia, portano a ritenere maggiormente tutelante per la minore l'adozione del regime di affidamento super esclusiva, in deroga a quello ordinario.
In particolare, il fatto che il padre non abbia cercato con costanza e/o incontrato la figlia a far data dall'ottobre 2022, ossia dal momento in cui ha lasciato la casa familiare, non abbia mai comunicato alla
6 ricorrente la sua nuova residenza ed attività lavorativa, e che abbia contribuito in modo discontinuo ed arbitrario al mantenimento della figlia, sono circostanze rappresentative della inidoneità genitoriale del sig. , tali da giustificare l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre. D'altro CP_1 canto, non costituendosi in giudizio, il resistente non ha fornito alcun elemento da cui possano trarsi elementi per addivenire ad una diversa statuizione.
Al contrario, la figura materna è sempre stata un valido punto di riferimento per la minore e si
è dimostrata adeguata nel proprio ruolo genitoriale, provvedendo da sola negli ultimi anni alla sua cura, crescita ed educazione.
Al riguardo dalla relazione dei Servizi sociali di San UL AN del 17.05.2024 è emerso che “… la signora è apparsa molto consapevole della sofferenza della figlia per la mancanza del padre
e per alcune promesse che lo stesso le avrebbe fatto e non mantenuto;
inoltre, ha dimostrato di essere in grado di rispondere e tematizzare in modo adeguato alle domande della bambina. Visto il buon andamento del colloquio la stessa è stata rinforzata su alcuni comportamenti e modalità di approccio da mantenere ma non è stata ravvisata la necessità di attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità” e che “... si è sempre mostrata disponibile e collaborativa. In molte occasioni, come sopra esposto, è stata la stessa a richiedere il supporto del Servizio per affrontare momenti di difficoltà
e ha saputo condividere e sostenere i progetti messi in atto. A parere della Scrivente, non sono mai state riscontrate criticità nell'esercizio della genitorialità né ravvisata la necessità di attivare interventi di supporto in tale ambito. Si precisa, inoltre, che non sono mai giunte al Servizio segnalazioni di disagio
o preoccupazioni da parte della scuola o di altri servizi del territorio. Le uniche apprensioni emerse Per_ rispetto ad sono state riportate al Servizio dalla signora la quale chiedeva di essere Parte_1 guidata principalmente rispetto alle domande che la minore portava nei confronti del padre. Tutti i percorsi di supporto al nucleo familiare sono sempre stati elaborati, realizzati e perseguiti in un'ottica di condivisione e collaborazione tra il nucleo e il Servizio Sociale Scrivente”.
In siffatto contesto, tenuto conto delle allegazioni e degli elementi probatori in atti, occorrendo privilegiare in modo assoluto l'interesse del minore, il Tribunale ritiene di disporre in via definitiva il richiesto regime di affido super esclusivo della figlia in favore della madre, come già disposto in Per_1 via provvisoria all'udienza del 03.10.2023.
Conseguentemente, il Tribunale dispone altresì il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna.
4. Sul diritto di visita paterno
Quanto al regime di visite, parte ricorrente ha domandato che il padre possa incontrare la minore qualora dimostri serietà e responsabilità genitoriale nel mantenere un rapporto stabile e continuativo con
7 la figlia, in spazio protetto e monitorato dai Servizi Sociali, nel rispetto di suoi impegni scolastici ed extra scolastici e a tutela della sua serenità.
Il Collegio, tenuto conto della irreperibilità del sig. , di cui non è nota la residenza CP_1
(presumibilmente si trova in Ecuador), dispone, allo stato, che il padre possa continuare a sentire telefonicamente, sia con chiamate che con videochiamate, la minore ogniqualvolta la figlia sia disponibile, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
In caso di rientro del padre sul territorio italiano, questi potrà incontrare la figlia in presenza della madre,
o di persona di sua fiducia, per favorire il graduale riavvicinamento della minore al genitore, previo accordo con la madre.
5. Sul contributo al mantenimento paterno, sulle spese straordinarie e sull'assegno Unico per i figli a carico
Parte ricorrente ha domandato di porre a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento per la figlia minore pari ad € 700,00 mensili, o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il 5 di ogni mese in via anticipata e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda la madre ha rappresentato di aver provveduto – fin dal momento dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare, avvenuto nell'ottobre 2022 – da sola a soddisfare le esigenze materiali, educative e affettive della figlia, senza che il padre abbia fornito alcun apporto economico in maniera stabile e continuativa, se non a partire dal febbraio 2024 (doc. 3 “assegno di mantenimento versato dal padre” del 09.04.2025), con il versamento di € 400,00 (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 03.10.2023).
Al fine di decidere in ordine al mantenimento della minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che la sig.ra ha Parte_1 percepito redditi pari ad euro 18.400,00 per il 2024 (redditi da NASPI per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile pari ad euro 2.765,98 in doc. 2 “NASPI” e in doc. “redditi” del 28.06.2024; redditi da assegno Unico per i figli a carico pari ad euro 3.555,60 in doc. 1 “autodichiarazione Parte_1
e doc. 5 “Assegno Unico percepito e ADI” del 09.04.2025; redditi da lavoro dipendente pari ad euro
1.757,74 e redditi da TFR pari ad euro 156,48 in doc. 2 “redditi e buste paga 2024”; redditi da contributo al mantenimento per la figlia minore pari ad euro 6.144,32 in doc. 3 “assegno di mantenimento versato dal padre” del 09.04.2025; redditi da contributo socio assistenziale dal Comune di San UL AN pari ad euro 2.100,00 [euro 300,00 mensili per 6 mensilità], oltre a un contributo comunale a copertura della caparra per la locazione dell'immobile adibito a casa familiare di €1.650,00 in doc.
8 autodichiarazione “dichiarazione aiuti del Comune” del 28.06.2024); nonché un reddito di euro 5.298,62 per i primi mesi del 2025 (redditi da assegno Unico per i figli a carico per le mensilità gennaio, febbraio e marzo pari ad euro 866,70 e redditi da Assegno di Inclusione per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo pari ad euro 2.253,00 in doc. 1 “autodichiarazione e doc. 5 “Assegno Unico percepito Parte_1
e ADI” del 09.04.2025; redditi da contributo al mantenimento della figlia minore per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo pari ad euro 1.878,92 in doc. 3 “assegno di mantenimento versato dal padre” del 09.04.2025).
Da quanto sopra risulta dunque che la ricorrente attualmente percepisce mensilmente l'intero importo dell'assegno Unico per i figli a carico pari a circa €297,00 e l'Assegno di Inclusione per €751,00 da gennaio 2025 (in precedenza, nel corso del 2024 e sino al mese di novembre 2024, ha lavorato come collaboratrice domestica part time, con una retribuzione di circa € 230,00 mensili), non percepisce più alcun sussidio dal Comune di San UL AN (che precedentemente versava circa €300,00 mensili), come dalla stessa dichiarato, e sostiene un canone di locazione pari ad € 550,00 (cfr. doc 4
“contratto di locazione” del 09.04.2025).
Di contro, nonostante i reiterati inviti del Tribunale, non risultano depositate né indicate le somme eventualmente percepite a titolo di indennità in favore della figlia minore. Al riguardo, l'unica attestazione della patologia della figlia è costituita dal doc. 5 recante “certificazione medica relativa alla minore”.
Quanto al resistente contumace sig. , non si hanno notizie certe in CP_1 CP_1 merito alla sua attuale situazione abitativa e lavorativa. Si ritiene, in base alle informazioni fornite dalla ricorrente, che viva e lavori in Equador.
Dalla documentazione da ultimo prodotta dalla ricorrente (doc. 3 assegno di mantenimento versato dal resistente) risulta che il sig. ha versato sul conto Western Union della sig. Parte_3
, a far data dal febbraio 2024, somme mensili variabili, indicativamente comprese tra Parte_1
€125,00 ed €800,00, per un totale di €6.114,32 nel 2024 e di circa €1.880,00 nei primi mesi del 2025.
Richiamati gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria, tenuto conto che tutti i compiti di educazione, cura e assistenza della minore sono esclusivamente a carico della ricorrente, e che il padre vive lontano ed è sostanzialmente irreperibile per la figlia, che sente saltuariamente al telefono, deve essere disposto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia un Per_1 contributo pari ad € 650,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, il Collegio dispone che la sig.ra , in ragione del regime di affido super Parte_1 esclusivo, continui a percepire l'intero importo dell'assegno Unico per i figli a carico.
9
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste interamente a carico del sig.
[...]
, e liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 Controparte_1
(valore di causa indeterminabile, complessità bassa), con versamento in favore dell'Erario dei compensi dovuti per le fasi di studio e introduttiva, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato limitatamente a tali fasi e l'intervenuta revoca per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre Persona_2 [...]
con collocamento presso la madre;
Parte_1
2. dispone che padre possa continuare a sentire telefonicamente, sia con chiamate che con videochiamate, la minore ogniqualvolta la figlia sia disponibile, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. In caso di rientro del padre sul territorio italiano, questi potrà incontrare la figlia in presenza della madre, o di persona di sua fiducia, per favorire il graduale riavvicinamento della minore al genitore, previo accordo con la madre;
3. dispone che il sig. versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 quale contributo al mantenimento per la figlia minore € 650,000 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che la sig.ra percepisca l'assegno Unico per i figli nella misura Parte_1 del 100%;
5. condanna parte resistente alla rifusione di lite in favore di parte Controparte_1 ricorrente, con versamento in favore dell'Erario dei compensi dovuti per le fasi di studio e introduttiva, che liquida in Euro 1.696,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
6. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente , relativamente alle fasi istruttoria e decisionale, che Parte_1 liquida in Euro 3.381,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
Così deciso in Lodi, il 27.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 997/2023 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Giovanna Bugada (c.f. ) in San UL C.F._2
AN (MI) alla via Turati n. 25;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente sig.ra : Parte_1
Per_
“1. affidare in via cd. super esclusiva la figlia , alla madre e collocarla presso la stessa nella casa condotta in locazione. La signora eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. Parte_1 la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle scelte della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
il signor , Pt_1 qualora dimostri serietà e responsabilità genitoriale nel mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia, potrà incontrarla allo stato in spazio protetto e monitorato dai Servizi Sociali del luogo di residenza della minore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, e a tutela della serenità della minore;
2. porre a carico del sig. per il concorso al mantenimento della figlia un assegno mensile di Pt_1 euro 700,00 o quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e con rivalutazione istat;
Parte_1 disporre altresì che il padre provveda al rimborso in ragione del 50% delle spese straordinarie, mediche extra mutua, scolastiche – ivi compresi pre e post scuola e centro estivo, ripetizioni, libri, corredo scolastico di inizio anno, assicurazione, rette, uscite didattiche -, extrascolastiche, culturali, sportive, di baby sitter e ludiche relative alla figlia stessa.
3. Disporre che l'assegno unico per la minore spetti in via esclusiva e per intero alla madre, signora
”. Parte_1
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni di parte ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 03.03.2023 la sig.ra ha adito questo Parte_1
Tribunale domandando l'affido super esclusivo ed il collocamento presso di sé della figlia minore , Per_1 la regolamentazione degli incontri padre-figlia in spazio protetto, la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento della figlia di € 700,00 con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- dalla relazione more uxorio tra la sig.ra e il sig. è nata la figlia minore Parte_1 CP_1 in data 05.09.2017; Persona_2
- dal 2015 al 2022 le parti hanno convissuto in un immobile condotto in locazione in San UL
AN (MI) alla via Cristoforo Colombo n. 3, sino a quando il sig. , non volendo CP_1 proseguire la convivenza, si è allontanato dalla ricorrente e dalla figlia, pur mantenendo la residenza anagrafica nella casa familiare;
- dall'ottobre 2022 il padre non ha più fatto rientro nella casa familiare né ha visitato la minore, che
2 contatta sporadicamente a mezzo telefonate o videochiamate, ma non ha indicato alla ricorrente il suo nuovo domicilio. Tuttavia, attraverso i social, la ricorrente ha appreso che il resistente si trova in Ecuador, probabilmente presso la madre, avrebbe una nuova relazione e parrebbe lavorare;
- la figlia della coppia, in tenerissima età, dopo aver subito due operazioni chirurgiche all'anca destra, ha contratto un'infezione post-operatoria nel gennaio 2022; per tali ragioni necessita cure costanti e la madre se ne occupa in via continuativa;
- il padre ha preso le distanze da tali dinamiche facendo ritorno nel proprio paese d'origine, contattando la figlia solo con brevi telefonate, che hanno un effetto destabilizzante su di lei;
- la minore frequenta la scuola materna e sta affrontando un percorso di supporto psicologico attivato dalla madre con il Servizio Minori e famiglia di San UL AN (MI) per via di risvegli e pianti notturni, causati dalla tristezza per il padre lontano;
- la ricorrente ha dovuto rinunciare ad un impiego lavorativo a causa delle condizioni di salute della figlia. Attualmente la ricorrente riesce a guadagnare circa € 400,00 al mese lavorando saltuariamente come collaboratrice domestica, e sta cercando una nuova occupazione lavorativa compatibile con la cura della figlia anche per onorare la spesa del canone locatizio mensile di € 650,00;
- di contro, il padre si è allontanato dalla figlia pur sapendola malata, sicché la madre ha agito in giudizio stante l'assenza d'interesse, l'indisponibilità paterna alla comunicazione e condivisione della responsabilità genitoriale, gli atteggiamenti ostativi nei confronti della ricorrente, la grande distanza tra le residenze dei genitori, le esigenze della figlia per i consensi, alle volte urgenti, per la scuola e per la salute.
2. Alla prima udienza collegiale del 03.10.2023 il Tribunale, ritenuta l'irregolarità della notifica del ricorso al resistente presso la casa familiare, ha disposto l'acquisizione di informazioni da parte della
Polizia Locale di San UL AN (MI) affinché verificasse se il resistente risiedesse ancora presso la casa familiare alla via Cristoforo Colombo n.
3. In tale sede, la sig.ra ha dichiarato Parte_1
“mi riporto al ricorso, non vedo il padre di mia figlia da novembre dell'anno scorso;
nonostante le promesse di venire a trovare la bambina, non si è fatto più vedere. Lui ha fatto promesse a mia figlia, che soffre per questo, ma non le ha mai mantenute. Ho necessità in questo momento di avere l'affido esclusivo di mia figlia o comunque un provvedimento del Tribunale che mi consenta di firmare la documentazione necessaria per ottenere prestazioni di carattere sanitario, assistenziale, economico in favore di mia figlia. La bambina ha una sofferenza per la mancanza del padre. Ho lavorato fino al 31 luglio scorso presso un panificio a Milano, ma non mi hanno rinnovato il contratto a termine dopo la scadenza. Faccio qualche lavoro per domestica a ore, per il momento 6 ore a settimana. Ho fatto le procedure per godere della NASPI. Il resistente lavorava come operaio metalmeccanico in un'azienda.
3 L'assegno unico era di circa 200,00 euro, ma attualmente non lo prendo più perché il titolare era il mio compagno. Lui ogni mese mi manda Euro 400,00 per la bambina”.
All'esito dell'udienza, considerata la necessità della minore di avere accesso a prestazioni sanitarie, assistenziali, previdenziali e servizi scolastici, il Tribunale ha disposto in via provvisoria l'affido super esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei e facoltà per il padre di vederla previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa.
In data 31.10.2023 è pervenuta comunicazione della Polizia Locale di San UL AN, che ha dato atto che il convenuto non vivesse più nel luogo di residenza dichiarato.
All'udienza del 13.02.2024 il Collegio ha quindi predisposto la rinnovazione della notifica del ricorso al resistente ex art. 143 c.p.c., disponendo nel contempo l'acquisizione di informazioni in ordine al nucleo familiare della minore da parte del Comune di San UL M.se. La ricorrente ha dichiarato “non ho ancora trovato lavoro, percepisco la Naspi, sono seguita con mia figlia dall'a.s. del Comune di San
UL, Il mio ex compagno chiama, so che si trova in Equador, ma la bambina lo Persona_3 rifiuta”.
Con relazione del 17.05.2024 i Servizi sociali di San UL M.se, hanno riportato che “… A parere della Scrivente, non sono mai state riscontrate criticità nell'esercizio della genitorialità né ravvisata la necessità di attivare interventi di supporto in tale ambito. Si precisa, inoltre, che non sono mai giunte al
Servizio segnalazioni di disagio o preoccupazioni da parte della scuola o di altri servizi del territorio,
Le uniche apprensioni emerse rispetto ad sono state portate al Servizio dalla signora la Pt_2 Parte_1 quale chiedeva di essere guidata principalmente rispetto alle domande che la minore portava nei confronti del padre...”.
All'udienza del 11.06.2024 il Collegio, tenuto conto della regolarità della notifica del ricorso al sig.
, ha fissato udienza di discussione e decisione il 10.07.2024, sostituta dal deposito di note CP_1 scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed ha invitato parte ricorrente a produrre gli estratti conto degli ultimi tre anni.
Con successivo provvedimento del 18.03.2025 il Collegio ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, assegnano alla parte termine sino all'udienza del 15.04.2025 per l'integrazione documentale, relativamente agli importi percepiti dalla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 paterno e di Assegno Unico per i figli a carico, all'eventuale permanenza di sussidi di carattere economico da parte del Comune di San UL M.se in suo favore, alla attivazione di percorsi di sostegno in favore della stessa o della minore, all'aggiornamento della situazione abitativa e reddituale della ricorrente, nonché in merito all'attuale residenza del resistente contumace.
All'udienza del 15.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Collegio, preso atto delle note scritte
4 depositate dalla ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto nuovamente la causa in decisione.
§§§
3. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente il Controparte_1 quale, regolarmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si
è costituito.
§§§
Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sia quanto al regime di affidamento e collocamento della figlia minore, sia quanto alla necessità di prevedere un contributo al mantenimento della stessa a carico del padre e al riconoscimento dell'intero Assegno Unico per i figli a favore della ricorrente.
4. Sul regime di affidamento e collocamento della minore Persona_2
In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
“Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi,
i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (cfr. Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 30191 del 20.11.2019).
Quindi, con riferimento all'affidamento del minore il principio di bigenitorialità impone che, in via prioritaria, il Giudice affidi la prole ad entrambi i genitori. Perciò, l'affido esclusivo e quello super esclusivo costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un
5 suo sostanziale disinteresse per il minore o qualora sia accertata una presenza incostante.
In particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. n. 26587/2009) (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 977 del
17.1.2017, a tenore della quale “La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”). Inoltre, ove il genitore convenuto risulti irreperibile o in condizioni soggettive tali da doversi ritenere necessaria una concentrazione delle competenze genitoriali in capo al genitore ricorrente, è possibile disporre il c.d. affido super esclusivo (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014), ovvero un modulo di affidamento monogenitoriale, in cui il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi nonché delle decisioni di maggiore interesse per i figli (ex multis: Trib. Pavia, ordinanza 29.12.2014, Est. M.
Frangipane; Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22.01.2015, Pres. che discorre di Persona_4 affido esclusivo cd. rafforzato).
Nel caso di specie, le circostanze allegate da parte ricorrente a fondamento della domanda di affido super esclusivo e la relazione del Servizio Sociale del Comune di San UL ostano all'applicazione del regime di affido ordinario: la carente idoneità genitoriale manifestata dal resistente contumace, il quale si è allontanato dalla casa familiare nell'autunno del 2022 per non farvi più ritorno, mostrando sostanziale disinteresse a coltivare un genuino rapporto con la figlia, con la quale ha mantenuto i contatti in modo saltuario e sporadico, con brevi chiamate e/o videochiamate dall'Ecuador
(che, di fatto, sortiscono l'effetto di destabilizzare la minore), unitamente alla necessità di assicurare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, affinché essa possa assumere le decisioni, anche di natura pratica, relative alle esigenze di istruzione e salute della figlia, portano a ritenere maggiormente tutelante per la minore l'adozione del regime di affidamento super esclusiva, in deroga a quello ordinario.
In particolare, il fatto che il padre non abbia cercato con costanza e/o incontrato la figlia a far data dall'ottobre 2022, ossia dal momento in cui ha lasciato la casa familiare, non abbia mai comunicato alla
6 ricorrente la sua nuova residenza ed attività lavorativa, e che abbia contribuito in modo discontinuo ed arbitrario al mantenimento della figlia, sono circostanze rappresentative della inidoneità genitoriale del sig. , tali da giustificare l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre. D'altro CP_1 canto, non costituendosi in giudizio, il resistente non ha fornito alcun elemento da cui possano trarsi elementi per addivenire ad una diversa statuizione.
Al contrario, la figura materna è sempre stata un valido punto di riferimento per la minore e si
è dimostrata adeguata nel proprio ruolo genitoriale, provvedendo da sola negli ultimi anni alla sua cura, crescita ed educazione.
Al riguardo dalla relazione dei Servizi sociali di San UL AN del 17.05.2024 è emerso che “… la signora è apparsa molto consapevole della sofferenza della figlia per la mancanza del padre
e per alcune promesse che lo stesso le avrebbe fatto e non mantenuto;
inoltre, ha dimostrato di essere in grado di rispondere e tematizzare in modo adeguato alle domande della bambina. Visto il buon andamento del colloquio la stessa è stata rinforzata su alcuni comportamenti e modalità di approccio da mantenere ma non è stata ravvisata la necessità di attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità” e che “... si è sempre mostrata disponibile e collaborativa. In molte occasioni, come sopra esposto, è stata la stessa a richiedere il supporto del Servizio per affrontare momenti di difficoltà
e ha saputo condividere e sostenere i progetti messi in atto. A parere della Scrivente, non sono mai state riscontrate criticità nell'esercizio della genitorialità né ravvisata la necessità di attivare interventi di supporto in tale ambito. Si precisa, inoltre, che non sono mai giunte al Servizio segnalazioni di disagio
o preoccupazioni da parte della scuola o di altri servizi del territorio. Le uniche apprensioni emerse Per_ rispetto ad sono state riportate al Servizio dalla signora la quale chiedeva di essere Parte_1 guidata principalmente rispetto alle domande che la minore portava nei confronti del padre. Tutti i percorsi di supporto al nucleo familiare sono sempre stati elaborati, realizzati e perseguiti in un'ottica di condivisione e collaborazione tra il nucleo e il Servizio Sociale Scrivente”.
In siffatto contesto, tenuto conto delle allegazioni e degli elementi probatori in atti, occorrendo privilegiare in modo assoluto l'interesse del minore, il Tribunale ritiene di disporre in via definitiva il richiesto regime di affido super esclusivo della figlia in favore della madre, come già disposto in Per_1 via provvisoria all'udienza del 03.10.2023.
Conseguentemente, il Tribunale dispone altresì il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna.
4. Sul diritto di visita paterno
Quanto al regime di visite, parte ricorrente ha domandato che il padre possa incontrare la minore qualora dimostri serietà e responsabilità genitoriale nel mantenere un rapporto stabile e continuativo con
7 la figlia, in spazio protetto e monitorato dai Servizi Sociali, nel rispetto di suoi impegni scolastici ed extra scolastici e a tutela della sua serenità.
Il Collegio, tenuto conto della irreperibilità del sig. , di cui non è nota la residenza CP_1
(presumibilmente si trova in Ecuador), dispone, allo stato, che il padre possa continuare a sentire telefonicamente, sia con chiamate che con videochiamate, la minore ogniqualvolta la figlia sia disponibile, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
In caso di rientro del padre sul territorio italiano, questi potrà incontrare la figlia in presenza della madre,
o di persona di sua fiducia, per favorire il graduale riavvicinamento della minore al genitore, previo accordo con la madre.
5. Sul contributo al mantenimento paterno, sulle spese straordinarie e sull'assegno Unico per i figli a carico
Parte ricorrente ha domandato di porre a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento per la figlia minore pari ad € 700,00 mensili, o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il 5 di ogni mese in via anticipata e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda la madre ha rappresentato di aver provveduto – fin dal momento dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare, avvenuto nell'ottobre 2022 – da sola a soddisfare le esigenze materiali, educative e affettive della figlia, senza che il padre abbia fornito alcun apporto economico in maniera stabile e continuativa, se non a partire dal febbraio 2024 (doc. 3 “assegno di mantenimento versato dal padre” del 09.04.2025), con il versamento di € 400,00 (cfr. dichiarazione resa da parte ricorrente all'udienza del 03.10.2023).
Al fine di decidere in ordine al mantenimento della minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che la sig.ra ha Parte_1 percepito redditi pari ad euro 18.400,00 per il 2024 (redditi da NASPI per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile pari ad euro 2.765,98 in doc. 2 “NASPI” e in doc. “redditi” del 28.06.2024; redditi da assegno Unico per i figli a carico pari ad euro 3.555,60 in doc. 1 “autodichiarazione Parte_1
e doc. 5 “Assegno Unico percepito e ADI” del 09.04.2025; redditi da lavoro dipendente pari ad euro
1.757,74 e redditi da TFR pari ad euro 156,48 in doc. 2 “redditi e buste paga 2024”; redditi da contributo al mantenimento per la figlia minore pari ad euro 6.144,32 in doc. 3 “assegno di mantenimento versato dal padre” del 09.04.2025; redditi da contributo socio assistenziale dal Comune di San UL AN pari ad euro 2.100,00 [euro 300,00 mensili per 6 mensilità], oltre a un contributo comunale a copertura della caparra per la locazione dell'immobile adibito a casa familiare di €1.650,00 in doc.
8 autodichiarazione “dichiarazione aiuti del Comune” del 28.06.2024); nonché un reddito di euro 5.298,62 per i primi mesi del 2025 (redditi da assegno Unico per i figli a carico per le mensilità gennaio, febbraio e marzo pari ad euro 866,70 e redditi da Assegno di Inclusione per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo pari ad euro 2.253,00 in doc. 1 “autodichiarazione e doc. 5 “Assegno Unico percepito Parte_1
e ADI” del 09.04.2025; redditi da contributo al mantenimento della figlia minore per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo pari ad euro 1.878,92 in doc. 3 “assegno di mantenimento versato dal padre” del 09.04.2025).
Da quanto sopra risulta dunque che la ricorrente attualmente percepisce mensilmente l'intero importo dell'assegno Unico per i figli a carico pari a circa €297,00 e l'Assegno di Inclusione per €751,00 da gennaio 2025 (in precedenza, nel corso del 2024 e sino al mese di novembre 2024, ha lavorato come collaboratrice domestica part time, con una retribuzione di circa € 230,00 mensili), non percepisce più alcun sussidio dal Comune di San UL AN (che precedentemente versava circa €300,00 mensili), come dalla stessa dichiarato, e sostiene un canone di locazione pari ad € 550,00 (cfr. doc 4
“contratto di locazione” del 09.04.2025).
Di contro, nonostante i reiterati inviti del Tribunale, non risultano depositate né indicate le somme eventualmente percepite a titolo di indennità in favore della figlia minore. Al riguardo, l'unica attestazione della patologia della figlia è costituita dal doc. 5 recante “certificazione medica relativa alla minore”.
Quanto al resistente contumace sig. , non si hanno notizie certe in CP_1 CP_1 merito alla sua attuale situazione abitativa e lavorativa. Si ritiene, in base alle informazioni fornite dalla ricorrente, che viva e lavori in Equador.
Dalla documentazione da ultimo prodotta dalla ricorrente (doc. 3 assegno di mantenimento versato dal resistente) risulta che il sig. ha versato sul conto Western Union della sig. Parte_3
, a far data dal febbraio 2024, somme mensili variabili, indicativamente comprese tra Parte_1
€125,00 ed €800,00, per un totale di €6.114,32 nel 2024 e di circa €1.880,00 nei primi mesi del 2025.
Richiamati gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria, tenuto conto che tutti i compiti di educazione, cura e assistenza della minore sono esclusivamente a carico della ricorrente, e che il padre vive lontano ed è sostanzialmente irreperibile per la figlia, che sente saltuariamente al telefono, deve essere disposto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia un Per_1 contributo pari ad € 650,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, il Collegio dispone che la sig.ra , in ragione del regime di affido super Parte_1 esclusivo, continui a percepire l'intero importo dell'assegno Unico per i figli a carico.
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6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste interamente a carico del sig.
[...]
, e liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 Controparte_1
(valore di causa indeterminabile, complessità bassa), con versamento in favore dell'Erario dei compensi dovuti per le fasi di studio e introduttiva, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato limitatamente a tali fasi e l'intervenuta revoca per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre Persona_2 [...]
con collocamento presso la madre;
Parte_1
2. dispone che padre possa continuare a sentire telefonicamente, sia con chiamate che con videochiamate, la minore ogniqualvolta la figlia sia disponibile, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. In caso di rientro del padre sul territorio italiano, questi potrà incontrare la figlia in presenza della madre, o di persona di sua fiducia, per favorire il graduale riavvicinamento della minore al genitore, previo accordo con la madre;
3. dispone che il sig. versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 quale contributo al mantenimento per la figlia minore € 650,000 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che la sig.ra percepisca l'assegno Unico per i figli nella misura Parte_1 del 100%;
5. condanna parte resistente alla rifusione di lite in favore di parte Controparte_1 ricorrente, con versamento in favore dell'Erario dei compensi dovuti per le fasi di studio e introduttiva, che liquida in Euro 1.696,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
6. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente , relativamente alle fasi istruttoria e decisionale, che Parte_1 liquida in Euro 3.381,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
Così deciso in Lodi, il 27.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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