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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente rel
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 2 dicembre 2024 da:
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carate Brianza in Via Viganò n. 11, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Fumagalli che lo rappresenta come da procura in atti e
( ), nata a [...] il [...] e residente in Albiate in Parte_2 CodiceFiscale_2 Via Gandhi Mondhas K. n. 21, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Davide Confalonieri che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Carate Brianza il 31.3.2016 tra i Sigg.
ed , e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Carate Brianza al n. 5, Parte_3 Parte_2 parte I, serie anno 2016, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carate Brianza di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Carate Brianza;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale di Monza con decreto del 10.9.2020, dandosi atto che i coniugi hanno definito ogni loro pregresso rapporto economico e patrimoniale, e dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altro.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che e hanno contratto matrimonio in Parte_3 Parte_2
Carate Brianza in data 31 marzo 2016. Tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con Decreto del 10 settembre 2020 (N. R.G 2213/2020).
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
III. Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti attesa la natura e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Carate Brianza in data 31 marzo 2016 (Atto trascritto al n. 5, P. I, Serie -, Anno 2016, del registro atti di matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARATE BRIANZA affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
III. Compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente rel
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 2 dicembre 2024 da:
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carate Brianza in Via Viganò n. 11, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Fumagalli che lo rappresenta come da procura in atti e
( ), nata a [...] il [...] e residente in Albiate in Parte_2 CodiceFiscale_2 Via Gandhi Mondhas K. n. 21, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Davide Confalonieri che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Carate Brianza il 31.3.2016 tra i Sigg.
ed , e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Carate Brianza al n. 5, Parte_3 Parte_2 parte I, serie anno 2016, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carate Brianza di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Carate Brianza;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale di Monza con decreto del 10.9.2020, dandosi atto che i coniugi hanno definito ogni loro pregresso rapporto economico e patrimoniale, e dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altro.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che e hanno contratto matrimonio in Parte_3 Parte_2
Carate Brianza in data 31 marzo 2016. Tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con Decreto del 10 settembre 2020 (N. R.G 2213/2020).
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
III. Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti attesa la natura e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Carate Brianza in data 31 marzo 2016 (Atto trascritto al n. 5, P. I, Serie -, Anno 2016, del registro atti di matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARATE BRIANZA affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
III. Compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Mirko Buratti