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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., pronunciando nella causa n. 32561/2024 R.G.A.C. promossa da
n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
(Avv. Giusi Pezzella, Avv. Alessandro Aureli) contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa CP_1
LUCIA TORCICOLLO)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in favore della dante causa, Sig.ra riconosciuto con Persona_2
decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 11/06/2021 e sino al 22.06.2022, data del decesso della stessa.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c., conclusosi con decreto di omologa del 05.12.2022 (RG 34863/2021); di aver inoltrato, in data 12.12.2022, la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta (trasmissione modello AP23), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1
inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1
dichiarare cessata la materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1
liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP23”, in data 12 dicembre 2022.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 11 settembre 2024.
D'altra parte, non può ritenersi cessata la materia del contendere, come invece ritenuto da nella memoria difensiva al momento della costituzione in giudizio, dal momento che CP_1
la prestazione a cui si riferisce la liquidazione dei ratei in favore della dante causa della odierna ricorrente, afferisce a trattamento pensionistico e non invece alla indennità di accompagnamento per cui è causa (in tale senso, oltre alla indicazione della prestazione oggetto di liquidazione di cui al modello TE08, è anche il riferimento al codice pagina 2 di 3 identificativo e all'importo liquidato, inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione).
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2
pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1
all'indennità di accompagnamento, in favore dei ricorrenti, quali eredi della Sig.ra
[...]
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione Persona_2
della domanda amministrativa del 11/06/2021 e sino al 22.06.2022, data del decesso della stessa, oltre accessori con decorrenza di legge di legge fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€1200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 19.12.2024
Il giudice
Antonianna Colli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., pronunciando nella causa n. 32561/2024 R.G.A.C. promossa da
n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
(Avv. Giusi Pezzella, Avv. Alessandro Aureli) contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa CP_1
LUCIA TORCICOLLO)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in favore della dante causa, Sig.ra riconosciuto con Persona_2
decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 11/06/2021 e sino al 22.06.2022, data del decesso della stessa.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c., conclusosi con decreto di omologa del 05.12.2022 (RG 34863/2021); di aver inoltrato, in data 12.12.2022, la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta (trasmissione modello AP23), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1
inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1
dichiarare cessata la materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1
liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP23”, in data 12 dicembre 2022.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 11 settembre 2024.
D'altra parte, non può ritenersi cessata la materia del contendere, come invece ritenuto da nella memoria difensiva al momento della costituzione in giudizio, dal momento che CP_1
la prestazione a cui si riferisce la liquidazione dei ratei in favore della dante causa della odierna ricorrente, afferisce a trattamento pensionistico e non invece alla indennità di accompagnamento per cui è causa (in tale senso, oltre alla indicazione della prestazione oggetto di liquidazione di cui al modello TE08, è anche il riferimento al codice pagina 2 di 3 identificativo e all'importo liquidato, inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione).
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2
pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1
all'indennità di accompagnamento, in favore dei ricorrenti, quali eredi della Sig.ra
[...]
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione Persona_2
della domanda amministrativa del 11/06/2021 e sino al 22.06.2022, data del decesso della stessa, oltre accessori con decorrenza di legge di legge fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€1200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 19.12.2024
Il giudice
Antonianna Colli
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