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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2861/2022 R. G., con unita causa n. 3752/2022 R.G.
promossa da
Parte_1
[...]
- Attori -
rappresentati e difesi dagli Avv.to R. Morrelli e L. Parrillo
Bucciarelli Parte_2
Parte_3
- Attori -
rappresentati e difesi dall'Avv.to C. Zuccoli
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Girardi
Controparte_2
[...]
- Convenuti -
rappresentati e difesi dagli Avv. G. Rubbiani e G. Turci
in punto a: lesioni personali, risarcimento danni, art. 2043- 2054 C.c..
All'udienza cartolare del 4/7/24, con rito a trattazione scritta la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 4/10/24 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 24/10/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice e : Parte_1 Parte_1
“IN VIA ISTRUTTORIA Si precisa come da seconda memoria depositata ex art. 183, VI comma, c.p.c. e si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova ivi indicati e che si richiamano integralmente. NEL MERITO Viste i sopraggiunti aggiornamenti giurisprudenziali e giuridici in ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo le nuove “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano, a parziale modifica delle già rassegnate conclusioni, si precisano le seguenti ed aggiornate:
CONCLUSIONI Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena,
Nel merito: dato atto che gli attori sono i prossimi congiunti del SI. , deceduto in un Persona_1 sinistro stradale occorso in località Castelvetro di Modena il giorno 24/10/2020 e, più specificatamente, consumatosi in ragione dell'impatto con il convoglio agricolo (motrice targata AR312J e rimorchio targato MO012045) condotto dal SI. , di proprietà di Controparte_2 [...]
ed assicurato con polizza n. M13613243, nonché dato Controparte_2 Controparte_1 atto che tale incidente si è verificato in regime concorsuale quantomeno nella misura del 50% di corresponsabilità cadauno, condannare, per l'effetto, la suddetta compagnia assicuratrice, in solido con il conducente ed il proprietario del mezzo, al risarcimento, in favore degli attori ed a titolo di danno da perdita parentale, della complessiva somma di € 228.441,55=, ripartita in € 156.900,00= per il SI. ed in € 63.700,00= per la SI.ra , nonché con Parte_1 Parte_1 la liquidazione solidale del restante importo di € 7.841,55= a titolo di indennizzo per le spese legali stragiudiziali e di negoziazione assistita promossa ai sensi del D.L. 132/2014 (convertito in L.
162/2014), ovvero al pagamento di quella somma che verrà ritenuta dovuta o provata come giustizia o equità, con richiesta di applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Roma, oppure con applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ogni altra successiva occorrenda. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge“;
per parte attrice e : Parte_4 Parte_3
“IN VIA ISTRUTTORIA Si precisa come da seconda memoria depositata ex art. 183, VI comma, c.p.c. e si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova ivi indicati che qui si richiamano integralmente. che venga disposta CTU cinematica al fine di ricostruire la dinamica e di accertare ogni eventuale responsabilità causativa dell'incidente che venga disposta CTU medico legale sulle persone degli attori e Parte_3 Parte_4
al fine di accertare il danno da lesione del rapporto parentale di tipo psicologico,
[...] valutandone l'entità, oltre alle personali compromissioni ed alla riduzione della capacità di comprendere e di accettare la realtà della perdita del familiare a seguito degli eventi per cui è causa.
NEL MERITO Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate in memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1 che di seguito si riportano. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria: In via principale accertare e dichiarare la responsabilità di quale Compagnia assicurativa del mezzo CP_1 investitore;
, quale conducente del mezzo investitore;
Impresa Controparte_2 CP_2 Individuale di , quale proprietaria del mezzo investitore, per l'incidente Controparte_2 stradale che ha causato la morte di in data 24/10/2020 e, per l'effetto, condannarli in Persona_1 solido al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura complessiva di € 186.327,30
(centoottantaseimilatrecentoventisette/30), oltre ad interessi come per legge o quella diversa maggiore o minore somma che sarà quantificata secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2022 pubblicati successivamente al radicamento del presente giudizio, o quella somma che sarà comunque ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio. Nella denegata ipotesi in cui la causa non dovesse essere rimessa in istruttoria, gli attori dichiarano di volersi avvalere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. già concessi con decreto del 04/04/2024”;
2 per parte convenuta Controparte_1
[...]
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- in via subordinata: contenere il risarcimento in favore degli attori tenuto conto del concorso di colpa maggioritario del loro congiunto nella causazione del sinistro e, in ogni caso, di quello esclusivo nella causazione dell'evento morte, riconducibile solo alla violenza dell'impatto determinata dall'eccessiva velocità di marcia della vittima;
- in ogni caso: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite relative alla domanda di manleva svolta da , in persona Controparte_2 dell'omonimo titolare e da nei confronti di;
Controparte_2 Controparte_2 CP_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
* * * In via istruttoria: la scrivente difesa insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate a prova contraria nella predetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc nell'eventualità che venissero accolte le istanze istruttorie formulate a prova diretta da parte attrice”;
per parte convenuta e : Controparte_2 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversaria domanda respinta NEL MERITO In via principale
- Rigettare, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 28.09.2022 (n. 2861/2022 RG- Tribunale di Modena) e comparsa di costituzione e risposta datata
16.11.2022 (n. 3752/2022 RG Trib Modena ora riunito al presente procedimento) e nei successivi atti di causa, le richieste formulate rispettivamente dalle parti attrici - Parte_1 Parte_1
e - , in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] Parte_4 Parte_3 In via subordinata
-Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte rispettivamente dalle parti attrici - e - Parte_1 Parte_1 Parte_4 Parte_3 nei confronti dei convenuti , , e
[...] Controparte_2 Controparte_2 [...]
, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_3 Controparte_4 sede in Trento (TN) Via P.zza delle Donne Lavoratrici n. 2 (Cod Fisc e P IVA , a P.IVA_1 manlevare e tenere indenne il e , da ogni Controparte_2 Controparte_2 pronuncia e condanna che fosse in loro danno richiesta e/o pronunciata, in forza di polizza assicurativa (Polizza n. M13613243) per tutti i motivi di cui alla premessa delle comparse di costituzione e risposta datate 28.09.2022 (n. 2861/2022 RG- Tribunale di Modena) e comparsa di costituzione e risposta datata 16.11.2022 ( n. 38522022 RG Trib Modena ora riunito al presente procedimento).
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni idonea riserva istruttoria, di produrre documenti formulare eccezioni ed ulteriori istanze istruttorie, capitolare, dedurre e concludere, nelle modalità e termini del codice di rito, come gia in memoria ex art 183 co VI n. 2 c.p.c., si chiede:
- l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento penale n. 6763/2020 RGNR Tribunale di
Modena,
- l'acquisizione della CTU cinematica ricostruttiva con tutti gli allegati Ing. presente nel Per_2 fascicolo penale n. 6763/2020 RGRN Tribunale di Modena,
- disporsi CTU cinematica tesa a ricostruire le modalità di verificazione del sinistro per cui causa e ad individuare le responsabilità della sua causazione, con il seguente quesito da sottoporre al nominando CTU: “Esaminati gli atti di causa, proceda il consulente alla ricostruzione dell'incidente stradale del 24.10.2020 occorso in Castelvetro di Modena MO), al fine di accertare ogni eventuale responsabilità causativa dell'evento. Indichi la violazione di nome nel caso di accertamento di colpa specifica, ovvero la sussistenza di eventuali profili di colpa generica. Riferisca infine quant'altro riterrà utile per la corretta definizione dei fatti”, con ogni riserva di formulare e/o modificare e/o integrare il quesito
3 secondo le esigenze di giudizio e/o le avversarie difese nell'assegnando termine. Si nomina sin dora quale CTP l'Ing. Persona_3 Si chiede di essere ammessi alla controprova sui capitoli di controparte che saranno eventualmente ammessi nei termini e modalità di cui al codice di rito. Con ogni più ampia riserva di produrre documenti, formulare eccezioni ed ulteriori istanza istruttorie, capitolare, dedurre e concludere, nelle modalità e termini di cui al codice di rito”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Sempre preliminarmente in rito, va ribadita l'utilizzabilità del materiale probatorio risultante dal fascicolo del procedimento penale n. 6763/2020 RGNE acquisito per intero con ordinanza in data 4/9/2023.
In proposito va ricordato che il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità afferma che <Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento>> (Cass. III, 6/4/2006, n.
8096); in particolare: <Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile>> (Cass. III, 26/6/2007, n. 14766); <Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale…>> (Cass. III, 19/10/2007, n. 22020); con specifico riferimento alle attività istruttorie compiute dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari, si ritiene altresì che: <Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede
4 civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari>> (Cass. II, 12/02/2021, n.
3689; conf.: <La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria ha il valore di confessione stragiudiziale resa a terzo, essendo del tutto irrilevante nel giudizio civile che sia stata resa nella fase di indagini preliminari di un processo penale, in assenza di contraddittorio con gli altri indagati di tale processo e che fosse priva di riscontri;
pertanto tale confessione può essere liberamente valuta dal giudice come prova piena dei fatti ammessi ai sensi dell'art. 2735 c.c.>>: C. app. Milano, I,
27/11/2020, n. 3121); <Il verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel corso di un procedimento penale e fondato su una consulenza disposta dal p.m., fa piena prova nel processo civile dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento>>
(Cass. III, 29/07/2004, n. 14486).
Per quanto, in particolare, concerne l'utilizzabilità della consulenza tecnica disposta nell'ambito di un procedimento penale, si afferma: <La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per
l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale)>> (Cass. 28/2/2023,
n. 5947); <Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi>> (Cass. III, 02/07/2010, n.
15714; conf.: Cass. sez. lav., 22/10/2014, n. 22384; Cass. III, 19/07/2019, n. 19521);
l'orientamento è espressamente condiviso nella giur di merito (Trib. Latina, sez. II,
27/01/2011; Trib. Torino, II, 21/02/2019, n. 870; C. app. Napoli V, 06/09/2019, n.
4314; tutte in: ), anche di questo stesso ufficio: <Il giudice civile Controparte_5
5 può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, ivi comprese le dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria come sommarie informazioni testimoniali, quali trasfusi nelle prove atipiche raccolte, e trarne indizi, la cui efficacia inferenziale deve essere valutata – in conformità alla disciplina delle presunzioni – analiticamente e globalmente>> (Trib. Modena -
Grandi- 18/8/2020, n. 934, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
4. Premesso quanto sopra, la dinamica del sinistro per cui è causa, dalla comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Locale dell'Unione Terre di
Castelli, risulta così descritta: <II conducente del complesso veicolare agricola marca Jo.hn Deere AR321J con attaccato rimorchio tg M0012045 condotto dal SI.
circolava su una strada privata asfaltata proveniente da degli Controparte_2 appezzamenti agricoli con ·annesse abitazioni. Giunto in prossimità dell'intersezione tra la via Croce e la Via Pagliarola iniziava ·manovra di immissione sulla stessa via croce· svoltando a sinistra in direzione Castelvetro.
Preme evidenziare che lo stradello asfaltato percorso dal mezzo agricola si innesta perpendicolarmente alia via Croce: considerando anche la Via Pagliarola con cui la
Via Croce va a formare una intersezione a tre rami ·regolare si viene a formare una intersezione a croce regolare che vede la via Croce principale mentre la Pagliarola subordinata. Di fronte alia Via Pagliarola si innesta lo stradello privato.
Il motociclo SU SR 600 da strada tg ·DA93503 percorreva la Via Croce strada comunale asfaltata ·con ·direzione Castelvetro-Maranello.
Prima dell'urto i conducenti di entrambi i mezzi iniziavano azione frenante. Il conducente del motociclo in frenata deviava verso centro strada, la frenata continua, intensa marcata veniva interrotta alcuni metri prima dell'urto. La collisione avveniva tra la parte anteriore del motociclo e la parte laterale sinistra del complesso agricolo in particolare lo spigolo anteriore del rimorchio.
L'urto avveniva. al centro: della strada a cavallo della striscia di mezzeria continua.
L'urto interessava il corpo del motociclista che col casco urtava una traversa metallica dell'arco anteriore del ·rimorchio poggiacarichi lato sx la quale si piegava causa la forza impressa dal corpo.
Il motociclo si adagiava· sul fianco sx e si incastrava sotto al pianale del rimorchio>>.
6 Il corpo di Polizia locale concludeva, tuttavia, suggerendo al Pubblico
Ministero di nominare un consulente tecnico d'ufficio per quantificare la velocità dei due mezzi e le visuali di entrambi i conducenti.
5. Una volta espletato l'incombente, la dinamica del sinistro emersa all'esito delle indagini effettuate nel corso del procedimento penale (n. 6763/2020 RGNR della
Procura della Repubblica di Modena), è la seguente: “nel percorrere il rettifilo in salita [via Croce in direzione Maranello] il signor aumentava Persona_1 la propria andatura sino ad una velocità di circa 110 km/h eccedente il limite e non prudenziale rispetto alle caratteristiche del tracciato (art. 141/1°, art. 142/1° e art.
145/1° del C.d.S.). Egli si avvedeva dell'immissione in carreggiata da parte del trattore ad una distanza di circa 72 metri: metteva in atto una frenata di emergenza comportante il rilascio di traccia di pneumatico, che lo portava ad impattare contro il rimorchio agricolo alla velocità di circa 90 km/h. Se il signor avesse viaggiato alla velocità di 50 km/h, nel rispetto del Persona_1 limite vigente, egli si sarebbe potuto arrestare circa 35 metri a monte dell'area
d'urto, e il sinistro non si sarebbe verificato” (doc. n. 4 att., pag. 43 della relazione del perito incaricato, ing. ; il conducente della trattrice John Deere Persona_4 con semirimorchio Zaccaria, , “si portava all'imbocco di via Croce Controparte_2 arrestandosi in corrispondenza della striscia dare la precedenza” (pag. 43) e, quando “perlustrava la strada alla sua sinistra, ovvero in direzione di Modena, il motociclo Suzuki non era visibile in quanto coperto dalla vegetazione piantumata in stretta prossimità del margine di via Croce. Il motociclo diveniva visibile solo dopo che il signor si era già immesso in carreggiata con Controparte_2 manovra di svolta a sinistra, ad una distanza del centinaio di metri: data la distanza che li separava, non si può escludere che egli abbia reputato di poter concludere la sua manovra senza creare intralcio, avendo forse sottovalutato in un primo momento il reale tenore cinetico che animava il motociclo. Solo quando si rendeva conto della grave situazione di pericolo che si veniva a delineare, reagiva esplicando una frenata di emergenza, sbarrando con Controparte_2 il suo convoglio l'intera sezione stradale. Per quanto motivato non si ravvedono specifiche violazioni del Codice della Strada a carico di ” Controparte_2
(doc. n. 4 att., pag. 43-44 della relazione del perito incaricato, ing. . Persona_4
7 6. Gli ulteriori elementi di conoscenza rilevanti che emergono dalle indagini preliminari concernono le seguenti circostanze:
- escusso a sommarie informazioni, riferiva che, mentre Testimone_1 procedeva per via Croce in direzione Maranello (MO), vedeva uscire dall'intersezione con via Medusia una moto che proseguiva per la stessa Via Croce ad alta velocità cominciando ad accelerare fino a perderla di vista dopo pochi metri, per poi sentire successivamente un forte botto dovuto al sinistro avvenuto con il complesso agricolo guidato dal (doc. n. 2a att., pag. 13); CP_2
-nella successiva integrazione, precisava di aver sentito Testimone_1
l'accelerazione delle marce del motociclo e di aver visto la ruota anteriore sollevata di
20-30 cm (doc. n. 2a att., pag. 14);
- in data 26.10.2020 veniva escusso a sommarie informazioni testimoniali in qualità di teste oculare il quale confermava di aver visto il 24/10/2020, Testimone_2 verso le 15.15 circa, passare in via Spagna con direzione via Persona_1
Sapiana nell'intento di “scaldare le gomme” ad un passo moderato (doc. n. 2a att., pag. 16).
In ragione di tali elementi, il procedimento penale in questione è stato archiviato, come da richiesta del Pubblico Ministero (doc. n. 2), con la formula “il fatto non costituisce reato” in quanto il sinistro e la conseguente morte di Persona_1
non sono stati ricondotti a negligenza, ad imperizia ovvero ad imprudenza di
[...]
né a violazioni di sorta delle norme sulla disciplina stradale da parte di CP_2 quest'ultimo, bensì esclusivamente alla velocità tenuta, nella circostanza, dalla motocicletta.
7. Nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero si legge la ricostruzione compiuta delle attività di indagine, con la seguente descrizione:Persona_4 venivano condivise dal consulente tecnico di parte dell'indagato, dott. ing.
[...]
emergeva che: Per_3
o alia guida del motociclo SUZUKI, percorreva Via Croce, strada Parte_3 extraurbana il cui limite di velocita vigente è di 50 km/h, in direzione Maranello
(MO) ad una velocita di circa 110 km/h, eccedente così il limite e ponendo in essere un'azione non prudenziale rispetto alle caratteristiche del tracciato;
8 o La P.O. si avvedeva dell'immissione in careggiata da parte del trattore ad una distanza di circa 72 metri mettendo in atto una frenata di emergenza che lo portava ad impattare contro il rimorchio agricolo ad una velocita di circa 90 km/h. Se avesse viaggiato alla velocita di 50km/h, nel rispetto del limite vigente, egli si sarebbe potuto arrestare circa 35 metri a monte dell'area d'urto, evitando cosi l'impatto con il veicolo guidato dal CP_2
o arrestatosi all'imbocco di Via Croce in corrispondenza della striscia CP_2 indicante del "dare la precedenza", nel perlustrare la strada alia sua sinistra in direzione Castelvetro non poteva in alcun modo accorgersi della presenza della
SUZUKI resa non visibile dalla fitta vegetazione piantumata in stretta prossimità del margine di via Croce a circa 1 00 metri dall' intersezione;
o Il motociclo diveniva visibile solo dopo che il si era già immesso in CP_2 carreggiata ad una distanza di 1 00 metri circa e non potendo, in virtù del principia di affidamento, prevedere che sulla via principale si profilasse un motociclo con tale speditezza, riteneva di poter concludere la sua manovra senza intralcio;
o In conclusione si ravvedeva che, per quanto motivato, non sussistevano a carico del pecifiche violazioni del Codice della Strada>>. CP_2
La richiesta di archiviazione del procedimento per l'assenza di violazioni ravvisabili nella condotta posta in essere da e l'esclusiva attribuibilità CP_2 dell'accaduto alla condotta di guida tenuta del deceduto, è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari, con la formula attinente alla mancanza di elemento soggettivo (il fatto non costituisce reato).
7. L'insieme delle esposte circostanze è in linea con le valutazioni della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento penale, nel corso delle indagini preliminari (sopra riportate al par. 5), che risultano pienamente condivisibili;
al riguardo va anzitutto rilevato che la consulenza fornisce tutti gli elementi necessari, anche nel dettaglio, ai fini di decisione del giudizio di merito, in quanto, dopo una analisi approfondita, in fatto, dello stato dei luoghi, delle condizioni dei veicoli, delle conseguenze lesive e delle problematiche tecniche prospettabili, nonché una discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
di conseguenza, la riproduzione dell'indagine, con un nuovo incarico di consulenza tecnica cinematica, richiesto in istruttoria e anche in
9 sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice, non appare giustificato e risulterebbe esplorativo.
Le conclusioni della consulenza tecnica non devono, però, essere fraintese nella parte in cui il consulente esprime l'opinione soggettiva che, poiché “il motociclo diveniva visibile solo dopo che il signor si era già immesso in Controparte_2 carreggiata con manovra di svolta a sinistra, ad una distanza del centinaio di metri”, data la distanza che separava i due veicoli “non si può escludere che egli abbia reputato di poter concludere la sua manovra senza creare intralcio, avendo forse sottovalutato in un primo momento il reale tenore cinetico che animava il motociclo. Solo quando si rendeva conto della grave situazione di pericolo che si veniva a delineare, reagiva esplicando una frenata di Controparte_2 emergenza, sbarrando con il suo convoglio l'intera sezione stradale”.
L'esposta ricostruzione, infatti, non fonda un'ipotesi di colpa, nemmeno generica, in capo al conducente del mezzo agricolo, in quanto la condotta tenuta dopo essersi avveduto del rischio di un impatto ormai inevitabile è irrilevante una volta che l'immissione in strada era stata correttamente effettuata e con modalità esente da colpa;
siccome, infatti, per ragioni oggettive, l'avvistamento del motociclista è stato possibile solo dopo la manovra di immissione, al momento dell'immissione stessa la visuale era sgombra, e per un tratto più che sufficiente (un centinaio di metri) in relazione a un veicolo che viaggiasse a velocità consentita. Il comportamento è stato, quindi, non solo esente da violazioni di norme specifiche
(del CdS), ma anche rispettoso delle norme di comune prudenza, non potendo essere preteso, nei confronti del conducente all'atto della manovra di immissione, altro che l'effettuazione della manovra al momento in cui la strada appare completamente libera, per tutto lo spazio di visibilità consentito, e tale spazio è adeguato a evitare di creare intralcio ad un veicolo ad andatura regolare. Diversamente opinando, non si capisce in quali condizioni sarebbe consentita la manovra di immissione.
Correttamente, infatti, la conclusione del consulente tecnico è nel senso che
“Per quanto motivato non si ravvedono specifiche violazioni del Codice della Strada
a carico di ”; conclusione che, per le esposte ragioni, non è Controparte_2 in contrasto con il periodo precedente.
Viceversa, è decisiva la conclusione -pure sopra riportata al par. 5.- sulla condotta di guida del motociclista, posto che “Se il signor Persona_1 avesse viaggiato alla velocità di 50 km/h, nel rispetto del limite vigente, egli si sarebbe potuto arrestare circa 35 metri a monte dell'area d'urto, e il sinistro non si
10 sarebbe verificato”; l'accertamento del fatto che, a velocità regolare, “sinistro non si sarebbe verificato”, assegna efficacia determinante esclusiva alla condotta di guida del predetto.
Tale conclusione è confermata da un ulteriore elemento, descritto nella relazione Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli, laddove -come già riportato la par.
4- rileva che il corpo del motociclista con il casco urtava una traversa metallica dell'arco anteriore del ·rimorchio poggiacarichi, la quale “si piegava causa la forza impressa dal corpo”; particolare -di non comune verificazione- che rende drammaticamente conto della velocità e della violenza dell'urto del corpo umano su una struttura metallica, a conferma dell'inerzia derivante dall'esorbitante velocità del veicolo.
Un'ultima considerazione va dedicata al concetto di velocità elevata, in relazione alla sua efficacia causale nella specie. In concreto è stata accertata una velocità di 110 km/h, dato di per sé eloquente, in quanto superiore non solo al limite vigente in quel punto, ma anche al limite di 90 km/h vigente per le strade extraurbane.
Tuttavia, ai fini che qui interessano, vengono in rilievo le dichiarazioni di e -sopra riportate al par.
6- dalle quali si ricava che, poco prima Tes_1 Tes_2 dell'incidente, il motociclista è stato visto intento a “scaldare le gomme”, dopo di che la moto è stata vista, dal conducente dell'autoveicolo che la seguiva, accelerare fino a perderla di vista dopo pochi metri, per poi sentire successivamente un forte botto;
dall'insieme di tali dichiarazioni si ricava la ricostruzione di un motociclista che non si trova a procedere in un tratto di strada a velocità eccessiva per qualche momentanea esuberanza, ma perché ha intenzionalmente deciso di usare la strada come una pista, con tutto ciò che ne consegue in termini di aumento del rischio, difficoltà di controllo del mezzo e, dunque, anche di efficacia causale e attribuzione di responsabilità nella verificazione dell'evento.
8. Posto tutto quanto precede, risulta che l'unica grave violazione delle norme di circolazione stradale di cui vi è certezza è stata posta in essere dal conducente motociclista, con efficacia chiaramente incidente sul piano causale con la verificazione del sinistro, mentre la condotta di guida del conducente antagonista è esente da censure.
Ciò comporta la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo in quanto, al momento dell'incidente, uno dei due conducenti era in condizione di
11 corretta condotta di guida, in assenza di violazione delle norme preventive generiche e specifiche, mentre l'altro versava in condizione di illiceità, per accertate plurime violazioni di norme specifiche e generiche, giacché oltre all'eccesso di velocità va considerato che nel frangente affrontava un'intersezione stradale ()tra via Croce e via
Pagliarola) ad elevata velocità, in violazione di regole di normale prudenza, oltre che specifiche.
In definitiva, il conducente del mezzo agricolo non aveva concrete possibilità di evitare l'evento.
Va, quindi, utilizzata la regola interpretativa dell'art. 2054 C.c.
(costantemente applicata dalla Corte di cassazione e dalla quale non risultano motivi per discostarsi nel caso di specie), secondo la quale la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
Ai sensi dell'art. 2054 C.c., pertanto, un conducente ha fornito la prova di assenza di colpa nella propria condotta di guida, e nei confronti dell'altro è provata la violazione di norme di legge.
Le indicate circostanze e considerazioni sono, quindi, decisive nell'attribuzione di responsabilità dell'incidente, in quanto in atti non risulta alcun profilo di colpa del conducente convenuto, né sotto il profilo della colpa specifica, né sotto il profilo della colpa generica per imprudenza, negligenza o imperizia:
l'accertamento di responsabilità di uno dei due conducenti, unitamente alla prova dell'assenza di profili colposi della condotta dell'altro conducente, comporta nel caso di specie il raggiungimento della prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, 1° c., C.c., anche sotto il profilo dell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella fattispecie in esame, infatti, parte attrice non ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, I° c., C.c., risultando anzi una esclusiva responsabilità del danneggiato. Per il convenuto la prova liberatoria risulta fornita, come rilevato, dall'assenza di colpa nella determinazione dell'evento per l'assenza di profili di censurabilità della condotta e dalla concomitante prova della esclusiva responsabilità di parte attrice. In presenza di una violazione accertata di norme generiche o specifiche da parte di un conducente, ed assenza di alcuna violazione documentabile in capo all'altro conducente, non può applicarsi il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 C.c., che è superato, in concreto, dall'accertamento della violazione di regole di
12 condotta da parte di un solo conducente, cui si riconnette l'affermazione di colpa esclusiva di quest'ultimo.
9. In conclusione, la domanda è infondata e come tale va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da , , Parte_1 Parte_1
e nei confronti di Parte_4 Parte_3 [...]
Controparte_1 [...]
Controparte_6 Controparte_2
, , Parte_1 Parte_1
e l Parte_4 Parte_3 [...]
Controparte_7
[...] Controparte_2 liquida come segue: nei confronti di in Parte_5 complessivi € 8.10 per legge;
nei confronti di Controparte_1
[...] accessori dovuti per legge. Così deciso in Modena, il 2/1/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2861/2022 R. G., con unita causa n. 3752/2022 R.G.
promossa da
Parte_1
[...]
- Attori -
rappresentati e difesi dagli Avv.to R. Morrelli e L. Parrillo
Bucciarelli Parte_2
Parte_3
- Attori -
rappresentati e difesi dall'Avv.to C. Zuccoli
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Girardi
Controparte_2
[...]
- Convenuti -
rappresentati e difesi dagli Avv. G. Rubbiani e G. Turci
in punto a: lesioni personali, risarcimento danni, art. 2043- 2054 C.c..
All'udienza cartolare del 4/7/24, con rito a trattazione scritta la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 4/10/24 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 24/10/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice e : Parte_1 Parte_1
“IN VIA ISTRUTTORIA Si precisa come da seconda memoria depositata ex art. 183, VI comma, c.p.c. e si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova ivi indicati e che si richiamano integralmente. NEL MERITO Viste i sopraggiunti aggiornamenti giurisprudenziali e giuridici in ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo le nuove “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano, a parziale modifica delle già rassegnate conclusioni, si precisano le seguenti ed aggiornate:
CONCLUSIONI Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena,
Nel merito: dato atto che gli attori sono i prossimi congiunti del SI. , deceduto in un Persona_1 sinistro stradale occorso in località Castelvetro di Modena il giorno 24/10/2020 e, più specificatamente, consumatosi in ragione dell'impatto con il convoglio agricolo (motrice targata AR312J e rimorchio targato MO012045) condotto dal SI. , di proprietà di Controparte_2 [...]
ed assicurato con polizza n. M13613243, nonché dato Controparte_2 Controparte_1 atto che tale incidente si è verificato in regime concorsuale quantomeno nella misura del 50% di corresponsabilità cadauno, condannare, per l'effetto, la suddetta compagnia assicuratrice, in solido con il conducente ed il proprietario del mezzo, al risarcimento, in favore degli attori ed a titolo di danno da perdita parentale, della complessiva somma di € 228.441,55=, ripartita in € 156.900,00= per il SI. ed in € 63.700,00= per la SI.ra , nonché con Parte_1 Parte_1 la liquidazione solidale del restante importo di € 7.841,55= a titolo di indennizzo per le spese legali stragiudiziali e di negoziazione assistita promossa ai sensi del D.L. 132/2014 (convertito in L.
162/2014), ovvero al pagamento di quella somma che verrà ritenuta dovuta o provata come giustizia o equità, con richiesta di applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Roma, oppure con applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ogni altra successiva occorrenda. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge“;
per parte attrice e : Parte_4 Parte_3
“IN VIA ISTRUTTORIA Si precisa come da seconda memoria depositata ex art. 183, VI comma, c.p.c. e si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova ivi indicati che qui si richiamano integralmente. che venga disposta CTU cinematica al fine di ricostruire la dinamica e di accertare ogni eventuale responsabilità causativa dell'incidente che venga disposta CTU medico legale sulle persone degli attori e Parte_3 Parte_4
al fine di accertare il danno da lesione del rapporto parentale di tipo psicologico,
[...] valutandone l'entità, oltre alle personali compromissioni ed alla riduzione della capacità di comprendere e di accettare la realtà della perdita del familiare a seguito degli eventi per cui è causa.
NEL MERITO Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate in memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1 che di seguito si riportano. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria: In via principale accertare e dichiarare la responsabilità di quale Compagnia assicurativa del mezzo CP_1 investitore;
, quale conducente del mezzo investitore;
Impresa Controparte_2 CP_2 Individuale di , quale proprietaria del mezzo investitore, per l'incidente Controparte_2 stradale che ha causato la morte di in data 24/10/2020 e, per l'effetto, condannarli in Persona_1 solido al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura complessiva di € 186.327,30
(centoottantaseimilatrecentoventisette/30), oltre ad interessi come per legge o quella diversa maggiore o minore somma che sarà quantificata secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2022 pubblicati successivamente al radicamento del presente giudizio, o quella somma che sarà comunque ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio. Nella denegata ipotesi in cui la causa non dovesse essere rimessa in istruttoria, gli attori dichiarano di volersi avvalere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. già concessi con decreto del 04/04/2024”;
2 per parte convenuta Controparte_1
[...]
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- in via subordinata: contenere il risarcimento in favore degli attori tenuto conto del concorso di colpa maggioritario del loro congiunto nella causazione del sinistro e, in ogni caso, di quello esclusivo nella causazione dell'evento morte, riconducibile solo alla violenza dell'impatto determinata dall'eccessiva velocità di marcia della vittima;
- in ogni caso: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite relative alla domanda di manleva svolta da , in persona Controparte_2 dell'omonimo titolare e da nei confronti di;
Controparte_2 Controparte_2 CP_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
* * * In via istruttoria: la scrivente difesa insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate a prova contraria nella predetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc nell'eventualità che venissero accolte le istanze istruttorie formulate a prova diretta da parte attrice”;
per parte convenuta e : Controparte_2 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversaria domanda respinta NEL MERITO In via principale
- Rigettare, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 28.09.2022 (n. 2861/2022 RG- Tribunale di Modena) e comparsa di costituzione e risposta datata
16.11.2022 (n. 3752/2022 RG Trib Modena ora riunito al presente procedimento) e nei successivi atti di causa, le richieste formulate rispettivamente dalle parti attrici - Parte_1 Parte_1
e - , in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] Parte_4 Parte_3 In via subordinata
-Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte rispettivamente dalle parti attrici - e - Parte_1 Parte_1 Parte_4 Parte_3 nei confronti dei convenuti , , e
[...] Controparte_2 Controparte_2 [...]
, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_3 Controparte_4 sede in Trento (TN) Via P.zza delle Donne Lavoratrici n. 2 (Cod Fisc e P IVA , a P.IVA_1 manlevare e tenere indenne il e , da ogni Controparte_2 Controparte_2 pronuncia e condanna che fosse in loro danno richiesta e/o pronunciata, in forza di polizza assicurativa (Polizza n. M13613243) per tutti i motivi di cui alla premessa delle comparse di costituzione e risposta datate 28.09.2022 (n. 2861/2022 RG- Tribunale di Modena) e comparsa di costituzione e risposta datata 16.11.2022 ( n. 38522022 RG Trib Modena ora riunito al presente procedimento).
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni idonea riserva istruttoria, di produrre documenti formulare eccezioni ed ulteriori istanze istruttorie, capitolare, dedurre e concludere, nelle modalità e termini del codice di rito, come gia in memoria ex art 183 co VI n. 2 c.p.c., si chiede:
- l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento penale n. 6763/2020 RGNR Tribunale di
Modena,
- l'acquisizione della CTU cinematica ricostruttiva con tutti gli allegati Ing. presente nel Per_2 fascicolo penale n. 6763/2020 RGRN Tribunale di Modena,
- disporsi CTU cinematica tesa a ricostruire le modalità di verificazione del sinistro per cui causa e ad individuare le responsabilità della sua causazione, con il seguente quesito da sottoporre al nominando CTU: “Esaminati gli atti di causa, proceda il consulente alla ricostruzione dell'incidente stradale del 24.10.2020 occorso in Castelvetro di Modena MO), al fine di accertare ogni eventuale responsabilità causativa dell'evento. Indichi la violazione di nome nel caso di accertamento di colpa specifica, ovvero la sussistenza di eventuali profili di colpa generica. Riferisca infine quant'altro riterrà utile per la corretta definizione dei fatti”, con ogni riserva di formulare e/o modificare e/o integrare il quesito
3 secondo le esigenze di giudizio e/o le avversarie difese nell'assegnando termine. Si nomina sin dora quale CTP l'Ing. Persona_3 Si chiede di essere ammessi alla controprova sui capitoli di controparte che saranno eventualmente ammessi nei termini e modalità di cui al codice di rito. Con ogni più ampia riserva di produrre documenti, formulare eccezioni ed ulteriori istanza istruttorie, capitolare, dedurre e concludere, nelle modalità e termini di cui al codice di rito”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Sempre preliminarmente in rito, va ribadita l'utilizzabilità del materiale probatorio risultante dal fascicolo del procedimento penale n. 6763/2020 RGNE acquisito per intero con ordinanza in data 4/9/2023.
In proposito va ricordato che il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità afferma che <Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento>> (Cass. III, 6/4/2006, n.
8096); in particolare: <Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile>> (Cass. III, 26/6/2007, n. 14766); <Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale…>> (Cass. III, 19/10/2007, n. 22020); con specifico riferimento alle attività istruttorie compiute dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari, si ritiene altresì che: <Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede
4 civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari>> (Cass. II, 12/02/2021, n.
3689; conf.: <La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria ha il valore di confessione stragiudiziale resa a terzo, essendo del tutto irrilevante nel giudizio civile che sia stata resa nella fase di indagini preliminari di un processo penale, in assenza di contraddittorio con gli altri indagati di tale processo e che fosse priva di riscontri;
pertanto tale confessione può essere liberamente valuta dal giudice come prova piena dei fatti ammessi ai sensi dell'art. 2735 c.c.>>: C. app. Milano, I,
27/11/2020, n. 3121); <Il verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel corso di un procedimento penale e fondato su una consulenza disposta dal p.m., fa piena prova nel processo civile dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento>>
(Cass. III, 29/07/2004, n. 14486).
Per quanto, in particolare, concerne l'utilizzabilità della consulenza tecnica disposta nell'ambito di un procedimento penale, si afferma: <La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per
l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale)>> (Cass. 28/2/2023,
n. 5947); <Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi>> (Cass. III, 02/07/2010, n.
15714; conf.: Cass. sez. lav., 22/10/2014, n. 22384; Cass. III, 19/07/2019, n. 19521);
l'orientamento è espressamente condiviso nella giur di merito (Trib. Latina, sez. II,
27/01/2011; Trib. Torino, II, 21/02/2019, n. 870; C. app. Napoli V, 06/09/2019, n.
4314; tutte in: ), anche di questo stesso ufficio: <Il giudice civile Controparte_5
5 può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, ivi comprese le dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria come sommarie informazioni testimoniali, quali trasfusi nelle prove atipiche raccolte, e trarne indizi, la cui efficacia inferenziale deve essere valutata – in conformità alla disciplina delle presunzioni – analiticamente e globalmente>> (Trib. Modena -
Grandi- 18/8/2020, n. 934, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
4. Premesso quanto sopra, la dinamica del sinistro per cui è causa, dalla comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Locale dell'Unione Terre di
Castelli, risulta così descritta: <II conducente del complesso veicolare agricola marca Jo.hn Deere AR321J con attaccato rimorchio tg M0012045 condotto dal SI.
circolava su una strada privata asfaltata proveniente da degli Controparte_2 appezzamenti agricoli con ·annesse abitazioni. Giunto in prossimità dell'intersezione tra la via Croce e la Via Pagliarola iniziava ·manovra di immissione sulla stessa via croce· svoltando a sinistra in direzione Castelvetro.
Preme evidenziare che lo stradello asfaltato percorso dal mezzo agricola si innesta perpendicolarmente alia via Croce: considerando anche la Via Pagliarola con cui la
Via Croce va a formare una intersezione a tre rami ·regolare si viene a formare una intersezione a croce regolare che vede la via Croce principale mentre la Pagliarola subordinata. Di fronte alia Via Pagliarola si innesta lo stradello privato.
Il motociclo SU SR 600 da strada tg ·DA93503 percorreva la Via Croce strada comunale asfaltata ·con ·direzione Castelvetro-Maranello.
Prima dell'urto i conducenti di entrambi i mezzi iniziavano azione frenante. Il conducente del motociclo in frenata deviava verso centro strada, la frenata continua, intensa marcata veniva interrotta alcuni metri prima dell'urto. La collisione avveniva tra la parte anteriore del motociclo e la parte laterale sinistra del complesso agricolo in particolare lo spigolo anteriore del rimorchio.
L'urto avveniva. al centro: della strada a cavallo della striscia di mezzeria continua.
L'urto interessava il corpo del motociclista che col casco urtava una traversa metallica dell'arco anteriore del ·rimorchio poggiacarichi lato sx la quale si piegava causa la forza impressa dal corpo.
Il motociclo si adagiava· sul fianco sx e si incastrava sotto al pianale del rimorchio>>.
6 Il corpo di Polizia locale concludeva, tuttavia, suggerendo al Pubblico
Ministero di nominare un consulente tecnico d'ufficio per quantificare la velocità dei due mezzi e le visuali di entrambi i conducenti.
5. Una volta espletato l'incombente, la dinamica del sinistro emersa all'esito delle indagini effettuate nel corso del procedimento penale (n. 6763/2020 RGNR della
Procura della Repubblica di Modena), è la seguente: “nel percorrere il rettifilo in salita [via Croce in direzione Maranello] il signor aumentava Persona_1 la propria andatura sino ad una velocità di circa 110 km/h eccedente il limite e non prudenziale rispetto alle caratteristiche del tracciato (art. 141/1°, art. 142/1° e art.
145/1° del C.d.S.). Egli si avvedeva dell'immissione in carreggiata da parte del trattore ad una distanza di circa 72 metri: metteva in atto una frenata di emergenza comportante il rilascio di traccia di pneumatico, che lo portava ad impattare contro il rimorchio agricolo alla velocità di circa 90 km/h. Se il signor avesse viaggiato alla velocità di 50 km/h, nel rispetto del Persona_1 limite vigente, egli si sarebbe potuto arrestare circa 35 metri a monte dell'area
d'urto, e il sinistro non si sarebbe verificato” (doc. n. 4 att., pag. 43 della relazione del perito incaricato, ing. ; il conducente della trattrice John Deere Persona_4 con semirimorchio Zaccaria, , “si portava all'imbocco di via Croce Controparte_2 arrestandosi in corrispondenza della striscia dare la precedenza” (pag. 43) e, quando “perlustrava la strada alla sua sinistra, ovvero in direzione di Modena, il motociclo Suzuki non era visibile in quanto coperto dalla vegetazione piantumata in stretta prossimità del margine di via Croce. Il motociclo diveniva visibile solo dopo che il signor si era già immesso in carreggiata con Controparte_2 manovra di svolta a sinistra, ad una distanza del centinaio di metri: data la distanza che li separava, non si può escludere che egli abbia reputato di poter concludere la sua manovra senza creare intralcio, avendo forse sottovalutato in un primo momento il reale tenore cinetico che animava il motociclo. Solo quando si rendeva conto della grave situazione di pericolo che si veniva a delineare, reagiva esplicando una frenata di emergenza, sbarrando con Controparte_2 il suo convoglio l'intera sezione stradale. Per quanto motivato non si ravvedono specifiche violazioni del Codice della Strada a carico di ” Controparte_2
(doc. n. 4 att., pag. 43-44 della relazione del perito incaricato, ing. . Persona_4
7 6. Gli ulteriori elementi di conoscenza rilevanti che emergono dalle indagini preliminari concernono le seguenti circostanze:
- escusso a sommarie informazioni, riferiva che, mentre Testimone_1 procedeva per via Croce in direzione Maranello (MO), vedeva uscire dall'intersezione con via Medusia una moto che proseguiva per la stessa Via Croce ad alta velocità cominciando ad accelerare fino a perderla di vista dopo pochi metri, per poi sentire successivamente un forte botto dovuto al sinistro avvenuto con il complesso agricolo guidato dal (doc. n. 2a att., pag. 13); CP_2
-nella successiva integrazione, precisava di aver sentito Testimone_1
l'accelerazione delle marce del motociclo e di aver visto la ruota anteriore sollevata di
20-30 cm (doc. n. 2a att., pag. 14);
- in data 26.10.2020 veniva escusso a sommarie informazioni testimoniali in qualità di teste oculare il quale confermava di aver visto il 24/10/2020, Testimone_2 verso le 15.15 circa, passare in via Spagna con direzione via Persona_1
Sapiana nell'intento di “scaldare le gomme” ad un passo moderato (doc. n. 2a att., pag. 16).
In ragione di tali elementi, il procedimento penale in questione è stato archiviato, come da richiesta del Pubblico Ministero (doc. n. 2), con la formula “il fatto non costituisce reato” in quanto il sinistro e la conseguente morte di Persona_1
non sono stati ricondotti a negligenza, ad imperizia ovvero ad imprudenza di
[...]
né a violazioni di sorta delle norme sulla disciplina stradale da parte di CP_2 quest'ultimo, bensì esclusivamente alla velocità tenuta, nella circostanza, dalla motocicletta.
7. Nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero si legge la ricostruzione compiuta delle attività di indagine, con la seguente descrizione:
[...]
emergeva che: Per_3
o alia guida del motociclo SUZUKI, percorreva Via Croce, strada Parte_3 extraurbana il cui limite di velocita vigente è di 50 km/h, in direzione Maranello
(MO) ad una velocita di circa 110 km/h, eccedente così il limite e ponendo in essere un'azione non prudenziale rispetto alle caratteristiche del tracciato;
8 o La P.O. si avvedeva dell'immissione in careggiata da parte del trattore ad una distanza di circa 72 metri mettendo in atto una frenata di emergenza che lo portava ad impattare contro il rimorchio agricolo ad una velocita di circa 90 km/h. Se avesse viaggiato alla velocita di 50km/h, nel rispetto del limite vigente, egli si sarebbe potuto arrestare circa 35 metri a monte dell'area d'urto, evitando cosi l'impatto con il veicolo guidato dal CP_2
o arrestatosi all'imbocco di Via Croce in corrispondenza della striscia CP_2 indicante del "dare la precedenza", nel perlustrare la strada alia sua sinistra in direzione Castelvetro non poteva in alcun modo accorgersi della presenza della
SUZUKI resa non visibile dalla fitta vegetazione piantumata in stretta prossimità del margine di via Croce a circa 1 00 metri dall' intersezione;
o Il motociclo diveniva visibile solo dopo che il si era già immesso in CP_2 carreggiata ad una distanza di 1 00 metri circa e non potendo, in virtù del principia di affidamento, prevedere che sulla via principale si profilasse un motociclo con tale speditezza, riteneva di poter concludere la sua manovra senza intralcio;
o In conclusione si ravvedeva che, per quanto motivato, non sussistevano a carico del pecifiche violazioni del Codice della Strada>>. CP_2
La richiesta di archiviazione del procedimento per l'assenza di violazioni ravvisabili nella condotta posta in essere da e l'esclusiva attribuibilità CP_2 dell'accaduto alla condotta di guida tenuta del deceduto, è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari, con la formula attinente alla mancanza di elemento soggettivo (il fatto non costituisce reato).
7. L'insieme delle esposte circostanze è in linea con le valutazioni della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento penale, nel corso delle indagini preliminari (sopra riportate al par. 5), che risultano pienamente condivisibili;
al riguardo va anzitutto rilevato che la consulenza fornisce tutti gli elementi necessari, anche nel dettaglio, ai fini di decisione del giudizio di merito, in quanto, dopo una analisi approfondita, in fatto, dello stato dei luoghi, delle condizioni dei veicoli, delle conseguenze lesive e delle problematiche tecniche prospettabili, nonché una discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
di conseguenza, la riproduzione dell'indagine, con un nuovo incarico di consulenza tecnica cinematica, richiesto in istruttoria e anche in
9 sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice, non appare giustificato e risulterebbe esplorativo.
Le conclusioni della consulenza tecnica non devono, però, essere fraintese nella parte in cui il consulente esprime l'opinione soggettiva che, poiché “il motociclo diveniva visibile solo dopo che il signor si era già immesso in Controparte_2 carreggiata con manovra di svolta a sinistra, ad una distanza del centinaio di metri”, data la distanza che separava i due veicoli “non si può escludere che egli abbia reputato di poter concludere la sua manovra senza creare intralcio, avendo forse sottovalutato in un primo momento il reale tenore cinetico che animava il motociclo. Solo quando si rendeva conto della grave situazione di pericolo che si veniva a delineare, reagiva esplicando una frenata di Controparte_2 emergenza, sbarrando con il suo convoglio l'intera sezione stradale”.
L'esposta ricostruzione, infatti, non fonda un'ipotesi di colpa, nemmeno generica, in capo al conducente del mezzo agricolo, in quanto la condotta tenuta dopo essersi avveduto del rischio di un impatto ormai inevitabile è irrilevante una volta che l'immissione in strada era stata correttamente effettuata e con modalità esente da colpa;
siccome, infatti, per ragioni oggettive, l'avvistamento del motociclista è stato possibile solo dopo la manovra di immissione, al momento dell'immissione stessa la visuale era sgombra, e per un tratto più che sufficiente (un centinaio di metri) in relazione a un veicolo che viaggiasse a velocità consentita. Il comportamento è stato, quindi, non solo esente da violazioni di norme specifiche
(del CdS), ma anche rispettoso delle norme di comune prudenza, non potendo essere preteso, nei confronti del conducente all'atto della manovra di immissione, altro che l'effettuazione della manovra al momento in cui la strada appare completamente libera, per tutto lo spazio di visibilità consentito, e tale spazio è adeguato a evitare di creare intralcio ad un veicolo ad andatura regolare. Diversamente opinando, non si capisce in quali condizioni sarebbe consentita la manovra di immissione.
Correttamente, infatti, la conclusione del consulente tecnico è nel senso che
“Per quanto motivato non si ravvedono specifiche violazioni del Codice della Strada
a carico di ”; conclusione che, per le esposte ragioni, non è Controparte_2 in contrasto con il periodo precedente.
Viceversa, è decisiva la conclusione -pure sopra riportata al par. 5.- sulla condotta di guida del motociclista, posto che “Se il signor Persona_1 avesse viaggiato alla velocità di 50 km/h, nel rispetto del limite vigente, egli si sarebbe potuto arrestare circa 35 metri a monte dell'area d'urto, e il sinistro non si
10 sarebbe verificato”; l'accertamento del fatto che, a velocità regolare, “sinistro non si sarebbe verificato”, assegna efficacia determinante esclusiva alla condotta di guida del predetto.
Tale conclusione è confermata da un ulteriore elemento, descritto nella relazione Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli, laddove -come già riportato la par.
4- rileva che il corpo del motociclista con il casco urtava una traversa metallica dell'arco anteriore del ·rimorchio poggiacarichi, la quale “si piegava causa la forza impressa dal corpo”; particolare -di non comune verificazione- che rende drammaticamente conto della velocità e della violenza dell'urto del corpo umano su una struttura metallica, a conferma dell'inerzia derivante dall'esorbitante velocità del veicolo.
Un'ultima considerazione va dedicata al concetto di velocità elevata, in relazione alla sua efficacia causale nella specie. In concreto è stata accertata una velocità di 110 km/h, dato di per sé eloquente, in quanto superiore non solo al limite vigente in quel punto, ma anche al limite di 90 km/h vigente per le strade extraurbane.
Tuttavia, ai fini che qui interessano, vengono in rilievo le dichiarazioni di e -sopra riportate al par.
6- dalle quali si ricava che, poco prima Tes_1 Tes_2 dell'incidente, il motociclista è stato visto intento a “scaldare le gomme”, dopo di che la moto è stata vista, dal conducente dell'autoveicolo che la seguiva, accelerare fino a perderla di vista dopo pochi metri, per poi sentire successivamente un forte botto;
dall'insieme di tali dichiarazioni si ricava la ricostruzione di un motociclista che non si trova a procedere in un tratto di strada a velocità eccessiva per qualche momentanea esuberanza, ma perché ha intenzionalmente deciso di usare la strada come una pista, con tutto ciò che ne consegue in termini di aumento del rischio, difficoltà di controllo del mezzo e, dunque, anche di efficacia causale e attribuzione di responsabilità nella verificazione dell'evento.
8. Posto tutto quanto precede, risulta che l'unica grave violazione delle norme di circolazione stradale di cui vi è certezza è stata posta in essere dal conducente motociclista, con efficacia chiaramente incidente sul piano causale con la verificazione del sinistro, mentre la condotta di guida del conducente antagonista è esente da censure.
Ciò comporta la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo in quanto, al momento dell'incidente, uno dei due conducenti era in condizione di
11 corretta condotta di guida, in assenza di violazione delle norme preventive generiche e specifiche, mentre l'altro versava in condizione di illiceità, per accertate plurime violazioni di norme specifiche e generiche, giacché oltre all'eccesso di velocità va considerato che nel frangente affrontava un'intersezione stradale ()tra via Croce e via
Pagliarola) ad elevata velocità, in violazione di regole di normale prudenza, oltre che specifiche.
In definitiva, il conducente del mezzo agricolo non aveva concrete possibilità di evitare l'evento.
Va, quindi, utilizzata la regola interpretativa dell'art. 2054 C.c.
(costantemente applicata dalla Corte di cassazione e dalla quale non risultano motivi per discostarsi nel caso di specie), secondo la quale la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
Ai sensi dell'art. 2054 C.c., pertanto, un conducente ha fornito la prova di assenza di colpa nella propria condotta di guida, e nei confronti dell'altro è provata la violazione di norme di legge.
Le indicate circostanze e considerazioni sono, quindi, decisive nell'attribuzione di responsabilità dell'incidente, in quanto in atti non risulta alcun profilo di colpa del conducente convenuto, né sotto il profilo della colpa specifica, né sotto il profilo della colpa generica per imprudenza, negligenza o imperizia:
l'accertamento di responsabilità di uno dei due conducenti, unitamente alla prova dell'assenza di profili colposi della condotta dell'altro conducente, comporta nel caso di specie il raggiungimento della prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, 1° c., C.c., anche sotto il profilo dell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella fattispecie in esame, infatti, parte attrice non ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, I° c., C.c., risultando anzi una esclusiva responsabilità del danneggiato. Per il convenuto la prova liberatoria risulta fornita, come rilevato, dall'assenza di colpa nella determinazione dell'evento per l'assenza di profili di censurabilità della condotta e dalla concomitante prova della esclusiva responsabilità di parte attrice. In presenza di una violazione accertata di norme generiche o specifiche da parte di un conducente, ed assenza di alcuna violazione documentabile in capo all'altro conducente, non può applicarsi il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 C.c., che è superato, in concreto, dall'accertamento della violazione di regole di
12 condotta da parte di un solo conducente, cui si riconnette l'affermazione di colpa esclusiva di quest'ultimo.
9. In conclusione, la domanda è infondata e come tale va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da , , Parte_1 Parte_1
e nei confronti di Parte_4 Parte_3 [...]
Controparte_1 [...]
Controparte_6 Controparte_2
, , Parte_1 Parte_1
e l Parte_4 Parte_3 [...]
Controparte_7
[...] Controparte_2 liquida come segue: nei confronti di in Parte_5 complessivi € 8.10 per legge;
nei confronti di Controparte_1
[...] accessori dovuti per legge. Così deciso in Modena, il 2/1/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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