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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15936/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASSETTI Parte_1 C.F._1 CARLA e dell'avv. CESARI ANNAMARIA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASSETTI CARLA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CESARI Controparte_1 C.F._3 ANNAMARIA e dell'avv. NASSETTI CARLA ( Indirizzo Telematico;
C.F._4 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CESARI ANNAMARIA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
31.12.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a Pianoro (BO), il 23.04.2005 – atto n. 9, Parte I, anno 2005; rilevato, altresì, che dalla loro unione sono nate due figlie: (nata a [...], il [...]), Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, (nata a [...], il [...]), quasi Per_2 maggiorenne;
vista la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale (26.09.2013), emessa in data 10.10.2013; lette le note scritte depositate tempestivamente per l'udienza del 04.04.2025, di cui era stata disposta la pagina 1 di 3 sostituzione ai sensi dell'art. 127ter cpc, con le quali le parti si sono riportate al contenuto del ricorso, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (26.09.2013) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie, di cui una già maggiorenne e l'altra ormai prossima alla maggiore età, e alla disciplina introdotta con la legge n. 54/2006; visto il parere favorevole del PM espresso in data 17.03.2025; visto l'art. 473bis.51 c.4 e seguenti cpc
PQM
Definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Pianoro (BO), il 23.04.2005 – atto n. 9, Parte I, anno 2005
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza. prende atto che in base all'accordo delle parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno l'educazione la Per_2 crescita e l'accudimento, assumendo congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute e residenza tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in autonomia dal genitore presso il quale si troverà al Per_2 momento;
- è collocata presso l'abitazione della madre in Casalecchio di Reno (BO) via del Lavoro Per_2
n.17/2, che le viene assegnata, in quanto genitore convivente con la minore e con la figlia Per_1 maggiorenne, ma non autonoma economicamente;
- La figlia minore potrà frequentare il padre quando vorrà, previa comunicazione alla madre;
- Il sig. di verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, CP_1 Parte_1 fino al raggiungimento economico delle stesse, la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlia) oltre ISTAT annuale con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, in ragione del collocamento delle figlie presso la sua abitazione, con decorrenza dal mese di agosto 2024 compreso;
- qualora una delle figlie e/o entrambe decida di trasferirsi a vivere presso l'abitazione paterna, il contributo ordinario dovuto dal padre alla madre per il di lei/loro mantenimento verrà sospeso a decorrere dalla data del trasferimento e fintanto che la figlia e/o le figlie resteranno a vivere con il padre. pagina 2 di 3 - le Spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori con rinvio al Protocollo del Tribunale di
Bologna del 9.8.2017 in ogni sua parte ivi comprese le vacanze studio delle ragazze e le vacanze che esse decidano di fare da sole previo consenso dei genitori, e con la precisazione che, per quanto attiene il materiale scolastico di che frequenta il liceo artistico, saranno considerate Per_2 straordinarie anche le spese effettuate durante l'anno scolastico e quindi oggetto di rimborso pro quota al genitore che le avrà anticipate con le modalità e nei termini seguenti:
- per quanto attiene le anticipazioni, per la figlia maggiorenne i genitori saranno entrambi anticipatari in pari misura, nel senso che sarà la figlia a proporre la spesa ai genitori che forniranno alla stessa le risorse pro quota fin da subito, in modo da eliminare, o quantomeno ridurre ad un'ipotesi residuale, l'esigenza di effettuare conguagli e/o rimborsi;
per quanto riguarda invece, entrambi i Per_2 genitori si alterneranno nell'anticipare le spese per quanto possibile, con la precisazione che, in ogni caso, detta alternanza è stabilita per le spese più importanti, con conguaglio mensile e contestuale rimborso al momento del conguaglio.
- le parti convengono che l'Assegno Unico e/o qualsivoglia altro tipo di ammortizzatore sociale a favore delle figlie sarà percepito in via esclusiva dalla signora Parte_1
- le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avere reciproche pretese economiche e di rinunciare conseguentemente all'assegno divorzile.
- le parti si impegnano a collaborare nella gestione delle ragazze, dividendo fra di loro equamente gli impegni che riguardano le figlie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i colloqui con i professori, la gestione amministrativa di rapporti/documenti per la scuola, le visite specialistiche, etc.)
- le parti danno atto di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione ivi compreso ogni altra rivendicazione in ordine alle spese straordinarie pregresse fino a tutto l'anno 2023, rilasciandosi ora per allora ampia e definitiva liberatoria.
- le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15936/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASSETTI Parte_1 C.F._1 CARLA e dell'avv. CESARI ANNAMARIA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASSETTI CARLA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CESARI Controparte_1 C.F._3 ANNAMARIA e dell'avv. NASSETTI CARLA ( Indirizzo Telematico;
C.F._4 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CESARI ANNAMARIA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
31.12.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a Pianoro (BO), il 23.04.2005 – atto n. 9, Parte I, anno 2005; rilevato, altresì, che dalla loro unione sono nate due figlie: (nata a [...], il [...]), Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, (nata a [...], il [...]), quasi Per_2 maggiorenne;
vista la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale (26.09.2013), emessa in data 10.10.2013; lette le note scritte depositate tempestivamente per l'udienza del 04.04.2025, di cui era stata disposta la pagina 1 di 3 sostituzione ai sensi dell'art. 127ter cpc, con le quali le parti si sono riportate al contenuto del ricorso, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (26.09.2013) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie, di cui una già maggiorenne e l'altra ormai prossima alla maggiore età, e alla disciplina introdotta con la legge n. 54/2006; visto il parere favorevole del PM espresso in data 17.03.2025; visto l'art. 473bis.51 c.4 e seguenti cpc
PQM
Definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Pianoro (BO), il 23.04.2005 – atto n. 9, Parte I, anno 2005
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza. prende atto che in base all'accordo delle parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno l'educazione la Per_2 crescita e l'accudimento, assumendo congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute e residenza tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in autonomia dal genitore presso il quale si troverà al Per_2 momento;
- è collocata presso l'abitazione della madre in Casalecchio di Reno (BO) via del Lavoro Per_2
n.17/2, che le viene assegnata, in quanto genitore convivente con la minore e con la figlia Per_1 maggiorenne, ma non autonoma economicamente;
- La figlia minore potrà frequentare il padre quando vorrà, previa comunicazione alla madre;
- Il sig. di verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, CP_1 Parte_1 fino al raggiungimento economico delle stesse, la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlia) oltre ISTAT annuale con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, in ragione del collocamento delle figlie presso la sua abitazione, con decorrenza dal mese di agosto 2024 compreso;
- qualora una delle figlie e/o entrambe decida di trasferirsi a vivere presso l'abitazione paterna, il contributo ordinario dovuto dal padre alla madre per il di lei/loro mantenimento verrà sospeso a decorrere dalla data del trasferimento e fintanto che la figlia e/o le figlie resteranno a vivere con il padre. pagina 2 di 3 - le Spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori con rinvio al Protocollo del Tribunale di
Bologna del 9.8.2017 in ogni sua parte ivi comprese le vacanze studio delle ragazze e le vacanze che esse decidano di fare da sole previo consenso dei genitori, e con la precisazione che, per quanto attiene il materiale scolastico di che frequenta il liceo artistico, saranno considerate Per_2 straordinarie anche le spese effettuate durante l'anno scolastico e quindi oggetto di rimborso pro quota al genitore che le avrà anticipate con le modalità e nei termini seguenti:
- per quanto attiene le anticipazioni, per la figlia maggiorenne i genitori saranno entrambi anticipatari in pari misura, nel senso che sarà la figlia a proporre la spesa ai genitori che forniranno alla stessa le risorse pro quota fin da subito, in modo da eliminare, o quantomeno ridurre ad un'ipotesi residuale, l'esigenza di effettuare conguagli e/o rimborsi;
per quanto riguarda invece, entrambi i Per_2 genitori si alterneranno nell'anticipare le spese per quanto possibile, con la precisazione che, in ogni caso, detta alternanza è stabilita per le spese più importanti, con conguaglio mensile e contestuale rimborso al momento del conguaglio.
- le parti convengono che l'Assegno Unico e/o qualsivoglia altro tipo di ammortizzatore sociale a favore delle figlie sarà percepito in via esclusiva dalla signora Parte_1
- le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avere reciproche pretese economiche e di rinunciare conseguentemente all'assegno divorzile.
- le parti si impegnano a collaborare nella gestione delle ragazze, dividendo fra di loro equamente gli impegni che riguardano le figlie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i colloqui con i professori, la gestione amministrativa di rapporti/documenti per la scuola, le visite specialistiche, etc.)
- le parti danno atto di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione ivi compreso ogni altra rivendicazione in ordine alle spese straordinarie pregresse fino a tutto l'anno 2023, rilasciandosi ora per allora ampia e definitiva liberatoria.
- le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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