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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12777/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12777 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 ANTÔNIO Pt_2 Parte_3
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11 Pt_3
14 Controparte_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
18 Controparte_16
Controparte_17
19 Controparte_18
20 Controparte_19
CP_20
21 Controparte_21
NEI CONFRONTI DI
Dott. Giovanni Calasso 1
Resistente Difensore
. Controparte_22
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note del 22.05.2025
I. Con ricorso depositato il 13.09.2023
1. , nata il [...], a [...]/SP, Brasile e Parte_1 residente in [...]561, Quartiere di São Francisco, Passos - MG, Brasile;
2. , nato il [...], a [...]/SP, Brasile e residente Controparte_23 all'indirizzo Rua Jaime Gomes, 561, São Francisco, Passos/MG, Brasile;
3. , nato il [...] a [...]/MG, Brasile e residente Controparte_24 all'indirizzo Rua Jaime Gomes 561, Quartiere di São Francisco, Passos/MG, Brasile;
4. , nata il [...], a [...]/MG, Brasile e residente Controparte_2 all'indirizzo Rua Jaime Gomes 561, Quartiere di Candeias, Cidade de Passos - Minas Gerais,
Brasile;
5. nata il [...], ad [...]/MG, Brasile e Controparte_3 residente all'indirizzo Rua A21, Quadra 22%, Lote [Lotto] 07, Jardins Atenas, Goiânia/GO,
Brasile;
6. nato il [...], ad [...]/MG, Brasile e residente Controparte_25 all'indirizzo Rua Aimberê, 570 Ap 152 - Vila Pompéia - São Paulo - SP, Brasile;
7. nata il [...], a [...]/SP, e residente Controparte_5 all'indirizzo Alameda Calos de Carvalho, 655, appartamento 2.103, QM 19, Centro,
Curitiba/PR, Brasile;
8. nata il [...], a [...]/SP, e residente Controparte_6 all'indirizzo Rua José Izidoro Biazetto, 573 - casa 22, Curitiba/PR, Brasile;
9. , nata il [...], a [...]/SP, Brasile e residente Controparte_7 all'indirizzo Rua Othelo Gatto, 99 - JD José Gatto Tambaú – SP, Brasile;
10. , nato il [...], a [...]/SP, Brasile e residente Controparte_8 all'indirizzo Rua Othelo Gatto, 99 - JD José Gatto Tambaú – SP, Brasile;
11. , minore rappresentato dai genitori Controparte_9 Controparte_10
Dott. Giovanni Calasso 2
e nato il [...], a [...]/SP, Brasile e CP_9 Persona_1 residente a[...], appartamento 21, Cerqueira Cesar, São
Paulo/SP, Brasile;
12. , nato il [...], a [...]é do Rio Pardo/SP, Brasile Controparte_10
e residente a[...], appartamento 21, Cerqueira Cesar, São
Paulo/SP, Brasile, in proprio e – unitamente a – quale Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_9
13. , nato il [...], a [...]/SP, Brasile e residente all'indirizzo Controparte_26
Rua 13 de Maio, 119, Jardim Alvorada, Tambaú/SP, Brasile;
14. nata il [...], a [...]/MS, Brasile e residente Controparte_27 all'indirizzo Rua 13 de Maio, 119, Jardim Alvorada, Tambaú/SP, Brasile;
15.Lívia nata il [...], a [...]/MS, Brasile Controparte_13
e residente in 146 RIVERLEA ESTATE DRIVE KAINGA CHRISTCHURCH 8083, Nuova
Zelanda;
16. minore, rappresentato dai genitori Controparte_14 Persona_2
e nato il [...], a [...]/ Colorado, Stati
[...] Persona_3
Uniti, e residente in 424 South High Street, Denver/ Colorado, Stati Uniti;
17. minore rappresentato dai genitori Controparte_28 [...]
e nato il Persona_2 Persona_3
13/01/2014, a Denver/ Colorado, Stati Uniti, e residente in 424 South High Street, Denver/
Colorado, Stati Uniti;
18. nato il [...], a [...] Persona_2
Grande/MS, Brasile e residente in 424 South High Street, Denver/ Colorado, Stati Uniti, in proprio e – unitamente a III – quale esercente la responsabilità Persona_3 genitoriale su Controparte_14
19. nata il [...], a [...]/MT, e residente Controparte_18 all'indirizzo Rua Francisco Bueno Lacerda 220, Blocco Taiti, appartamento 11, Jardim Dom
Vieira, Campinas/SP, Brasile;
20. minore, rappresentata dai genitori Controparte_19 Controparte_21
e , nata il [...], a [...]/GO, e residente
[...] Persona_4 all'indirizzo A Ed Blue Home Resort Setor Bueno, Goiânia -Go; CodiceFiscale_1
21. , nato il [...], a [...]/MT, e residente Controparte_21 all'indirizzo Rua A-21 Qd 22-ALt 07 Jardins Atenas Goiânia-GO, in proprio e – unitamente a
– quale esercente la responsabilità genitoriale su Persona_4 [...]
Controparte_19
Dott. Giovanni Calasso 3
hanno convenuto in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: Controparte_22
“- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis, dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_22 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge” A sostegno della domanda precisavano che:
:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], da Persona_5 genitori italiani, nel comune di Legnago (VR) il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Lo stesso in data 02.03.1897 contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione nasceva in Brasile: Persona_6
in data 18.08.1906, che contraeva matrimonio in Brasile con Parte_4
e dalla loro unione nascevano: Controparte_4
➢ il 22.04.1931 che in Brasile contraeva matrimonio in Persona_7 data 17.11.1955, con e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ il 19/10/1957, a Tambai/SP, Brasile,
[...]
, odierna ricorrente che contraeva Parte_1 matrimonio in Brasile, in data 18.01.1980, con Persona_9
e dalla loro unione nascevano:
[...]
❖ , il 02/06/1981, a Persona_10
Mococa/SP, Brasile, odierno ricorrente;
❖ il Controparte_1
06/07/1982 a Passos/MG, Brasile, odierno ricorrente;
❖ , il 31/10/1991, Controparte_2
a Passos/MG, Brasile, odierna ricorrente;
nato in [...] il [...] il quale Parte_5 contraeva matrimonio in data 22.12.1962, con Controparte_29
e dalla loro unione nascevano:
[...] il 14/10/1964, ad Persona_11
Uberlândi/MG, Brasile odierna ricorrente;
✓ il 25/07/1967, ad Uberiância/MG, Controparte_4
Brasile odierno ricorrente il quale in data 21.09.1991, contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione Persona_12 nascevano a São Paulo/SP:
❖ il 02/12/1991, Controparte_5
[...]
❖ il 14/09/1993, Controparte_6
Dott. Giovanni Calasso 4
che contraeva matrimonio in Brasile in data CP_4
05.04.2019, con . Persona_13
Successivamente, e Controparte_4 Persona_12 divorziavano e lo stesso contraeva un secondo matrimonio, in data
01.07.2014, con
[...]
[...]
, il 21/07/1970, a Persona_14
Poxoréo/MT, Brasile , odierno ricorrente che si univa con
[...]
e dalla loro unione nasceva: Persona_15
❖ il 13/02/2014, a Goiânia/GO, Controparte_19 odierna ricorrente
[...]
➢ il 20.02.1939 in Brasile che contraeva matrimonio Parte_6 in data 08.02.1950 con e dalla loro unione Controparte_30 nasceva in Brasile:
✓ l'11.07.1970, che contraeva matrimonio Persona_16 in Brasile, in data 21.09.1995 con e dalla Controparte_31 loro unione nascevano:
❖ il 07/10/1999, a Ribeirão Preto/SP, Controparte_7
[...]
❖ il 16/06/2003, a Ribeirão Preto/SP, Brasile,
[...]
, entrambi odierni ricorrenti. Controparte_8
il 02.02.1947 che contraeva matrimonio Parte_7 in Brasile in data 15.07.1972 con e dalla Persona_17 loro unione nasceva:
✓ il 28/05/1980, a São José do Rio Pardo/SP, Brasile,
[...]
odierno ricorrente che, in data Controparte_10
20.11.2009, contraeva matrimonio in Brasile con e Persona_1 dalla loro unione nasceva:
❖ , nato il [...], a [...] Controparte_9
Paulo/SP, Brasile , odierno ricorrente.
(odierno ricorrente) il 02.10.1953 il quale Parte_8 contraeva matrimonio il 24.12.1975, con , nata Persona_18 in data 08.03.1956 e odierna ricorrente in quanto coniugata con cittadino CP_1 CP_1 italiano prima del 21 aprile 1983. Dall'unione tra e nascevano:
✓ il 03/02/1980, a Campo Grande/MS, Brasile,
[...] che in data 19.02.2010 contraeva Controparte_13 matrimonio in Brasile con Persona_19
✓ il 03/02/1981, a Campo Grande/MS, Brasile MARIA CP_5
Dott. Giovanni Calasso 5
che, in data 19.03.2008, Persona_2 contraeva matrimonio in Brasile con III e dalla Persona_20 loro unione nascevano:
❖ il 07/07/2010, a Denver/ Colorado, Stati Uniti LUCAS
CP_14
❖ il 13/01/2014, a Denver/ Colorado, Stati Uniti,
[...]
Controparte_28
✓ il 03/02/1982, a Poxoréo/MT, Controparte_18
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento ed ha preso visione dello stesso
DIRITTO
I ricorrenti sono discendenti del cittadino italiano, sig. nato a Persona_5
Legnago (VR) in data 11/08/1872 che non si è mai naturalizzato brasiliano, ma ha mantenuto la sua Cittadinanza Italiana, trasmettendola alla figlia che sposandosi con Persona_21 cittadino brasiliano e procreando in parte, prima dell'anno 1948 non Controparte_4 ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli
[...]
Per_7 Controparte_4 Parte_6 Parte_7
e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
[...]
Da tale linea di discendenza emerge, quindi, un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di
Dott. Giovanni Calasso 6
genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza hanno trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Per quanto concerne l'altro figlio, è provata la discendenza diretta Parte_8 per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_22 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_5
Legnago (VR) in data 11/08/1872
-Hanno, altresì, dedotto che:
Dott. Giovanni Calasso 7
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_22 conseguenti.
Per quanto riguarda la domanda presentata da (figlia di Controparte_27 [...]
e di ,) la stessa va qualificata quale domanda Persona_22 Persona_23 di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimonii, in forza del matrimonio contratto con , qui ricorrente, in data 24.12.1975, a Campo Grande, Controparte_26
Regione di Mato Grosso do Sul (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato/ asseverato sub doc. 36 fascicolo dei ricorrenti.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983 (27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912 che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.” La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio contratto con cittadino italiano in data 24.12.1975 , ovvero prima dell'entrata in vigore della legge123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere del problema della retroattività dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la predetta legge, risulta dirimente il fatto che CP_27 ha presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza così manifestando,
[...] senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_22 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 8
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_22 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_22 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.,
Lecce-Venezia, 22.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 9
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12777 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 ANTÔNIO Pt_2 Parte_3
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11 Pt_3
14 Controparte_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
18 Controparte_16
Controparte_17
19 Controparte_18
20 Controparte_19
CP_20
21 Controparte_21
NEI CONFRONTI DI
Dott. Giovanni Calasso 1
Resistente Difensore
. Controparte_22
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note del 22.05.2025
I. Con ricorso depositato il 13.09.2023
1. , nata il [...], a [...]/SP, Brasile e Parte_1 residente in [...]561, Quartiere di São Francisco, Passos - MG, Brasile;
2. , nato il [...], a [...]/SP, Brasile e residente Controparte_23 all'indirizzo Rua Jaime Gomes, 561, São Francisco, Passos/MG, Brasile;
3. , nato il [...] a [...]/MG, Brasile e residente Controparte_24 all'indirizzo Rua Jaime Gomes 561, Quartiere di São Francisco, Passos/MG, Brasile;
4. , nata il [...], a [...]/MG, Brasile e residente Controparte_2 all'indirizzo Rua Jaime Gomes 561, Quartiere di Candeias, Cidade de Passos - Minas Gerais,
Brasile;
5. nata il [...], ad [...]/MG, Brasile e Controparte_3 residente all'indirizzo Rua A21, Quadra 22%, Lote [Lotto] 07, Jardins Atenas, Goiânia/GO,
Brasile;
6. nato il [...], ad [...]/MG, Brasile e residente Controparte_25 all'indirizzo Rua Aimberê, 570 Ap 152 - Vila Pompéia - São Paulo - SP, Brasile;
7. nata il [...], a [...]/SP, e residente Controparte_5 all'indirizzo Alameda Calos de Carvalho, 655, appartamento 2.103, QM 19, Centro,
Curitiba/PR, Brasile;
8. nata il [...], a [...]/SP, e residente Controparte_6 all'indirizzo Rua José Izidoro Biazetto, 573 - casa 22, Curitiba/PR, Brasile;
9. , nata il [...], a [...]/SP, Brasile e residente Controparte_7 all'indirizzo Rua Othelo Gatto, 99 - JD José Gatto Tambaú – SP, Brasile;
10. , nato il [...], a [...]/SP, Brasile e residente Controparte_8 all'indirizzo Rua Othelo Gatto, 99 - JD José Gatto Tambaú – SP, Brasile;
11. , minore rappresentato dai genitori Controparte_9 Controparte_10
Dott. Giovanni Calasso 2
e nato il [...], a [...]/SP, Brasile e CP_9 Persona_1 residente a[...], appartamento 21, Cerqueira Cesar, São
Paulo/SP, Brasile;
12. , nato il [...], a [...]é do Rio Pardo/SP, Brasile Controparte_10
e residente a[...], appartamento 21, Cerqueira Cesar, São
Paulo/SP, Brasile, in proprio e – unitamente a – quale Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_9
13. , nato il [...], a [...]/SP, Brasile e residente all'indirizzo Controparte_26
Rua 13 de Maio, 119, Jardim Alvorada, Tambaú/SP, Brasile;
14. nata il [...], a [...]/MS, Brasile e residente Controparte_27 all'indirizzo Rua 13 de Maio, 119, Jardim Alvorada, Tambaú/SP, Brasile;
15.Lívia nata il [...], a [...]/MS, Brasile Controparte_13
e residente in 146 RIVERLEA ESTATE DRIVE KAINGA CHRISTCHURCH 8083, Nuova
Zelanda;
16. minore, rappresentato dai genitori Controparte_14 Persona_2
e nato il [...], a [...]/ Colorado, Stati
[...] Persona_3
Uniti, e residente in 424 South High Street, Denver/ Colorado, Stati Uniti;
17. minore rappresentato dai genitori Controparte_28 [...]
e nato il Persona_2 Persona_3
13/01/2014, a Denver/ Colorado, Stati Uniti, e residente in 424 South High Street, Denver/
Colorado, Stati Uniti;
18. nato il [...], a [...] Persona_2
Grande/MS, Brasile e residente in 424 South High Street, Denver/ Colorado, Stati Uniti, in proprio e – unitamente a III – quale esercente la responsabilità Persona_3 genitoriale su Controparte_14
19. nata il [...], a [...]/MT, e residente Controparte_18 all'indirizzo Rua Francisco Bueno Lacerda 220, Blocco Taiti, appartamento 11, Jardim Dom
Vieira, Campinas/SP, Brasile;
20. minore, rappresentata dai genitori Controparte_19 Controparte_21
e , nata il [...], a [...]/GO, e residente
[...] Persona_4 all'indirizzo A Ed Blue Home Resort Setor Bueno, Goiânia -Go; CodiceFiscale_1
21. , nato il [...], a [...]/MT, e residente Controparte_21 all'indirizzo Rua A-21 Qd 22-ALt 07 Jardins Atenas Goiânia-GO, in proprio e – unitamente a
– quale esercente la responsabilità genitoriale su Persona_4 [...]
Controparte_19
Dott. Giovanni Calasso 3
hanno convenuto in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: Controparte_22
“- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis, dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_22 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge” A sostegno della domanda precisavano che:
:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], da Persona_5 genitori italiani, nel comune di Legnago (VR) il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Lo stesso in data 02.03.1897 contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione nasceva in Brasile: Persona_6
in data 18.08.1906, che contraeva matrimonio in Brasile con Parte_4
e dalla loro unione nascevano: Controparte_4
➢ il 22.04.1931 che in Brasile contraeva matrimonio in Persona_7 data 17.11.1955, con e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ il 19/10/1957, a Tambai/SP, Brasile,
[...]
, odierna ricorrente che contraeva Parte_1 matrimonio in Brasile, in data 18.01.1980, con Persona_9
e dalla loro unione nascevano:
[...]
❖ , il 02/06/1981, a Persona_10
Mococa/SP, Brasile, odierno ricorrente;
❖ il Controparte_1
06/07/1982 a Passos/MG, Brasile, odierno ricorrente;
❖ , il 31/10/1991, Controparte_2
a Passos/MG, Brasile, odierna ricorrente;
nato in [...] il [...] il quale Parte_5 contraeva matrimonio in data 22.12.1962, con Controparte_29
e dalla loro unione nascevano:
[...] il 14/10/1964, ad Persona_11
Uberlândi/MG, Brasile odierna ricorrente;
✓ il 25/07/1967, ad Uberiância/MG, Controparte_4
Brasile odierno ricorrente il quale in data 21.09.1991, contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione Persona_12 nascevano a São Paulo/SP:
❖ il 02/12/1991, Controparte_5
[...]
❖ il 14/09/1993, Controparte_6
Dott. Giovanni Calasso 4
che contraeva matrimonio in Brasile in data CP_4
05.04.2019, con . Persona_13
Successivamente, e Controparte_4 Persona_12 divorziavano e lo stesso contraeva un secondo matrimonio, in data
01.07.2014, con
[...]
[...]
, il 21/07/1970, a Persona_14
Poxoréo/MT, Brasile , odierno ricorrente che si univa con
[...]
e dalla loro unione nasceva: Persona_15
❖ il 13/02/2014, a Goiânia/GO, Controparte_19 odierna ricorrente
[...]
➢ il 20.02.1939 in Brasile che contraeva matrimonio Parte_6 in data 08.02.1950 con e dalla loro unione Controparte_30 nasceva in Brasile:
✓ l'11.07.1970, che contraeva matrimonio Persona_16 in Brasile, in data 21.09.1995 con e dalla Controparte_31 loro unione nascevano:
❖ il 07/10/1999, a Ribeirão Preto/SP, Controparte_7
[...]
❖ il 16/06/2003, a Ribeirão Preto/SP, Brasile,
[...]
, entrambi odierni ricorrenti. Controparte_8
il 02.02.1947 che contraeva matrimonio Parte_7 in Brasile in data 15.07.1972 con e dalla Persona_17 loro unione nasceva:
✓ il 28/05/1980, a São José do Rio Pardo/SP, Brasile,
[...]
odierno ricorrente che, in data Controparte_10
20.11.2009, contraeva matrimonio in Brasile con e Persona_1 dalla loro unione nasceva:
❖ , nato il [...], a [...] Controparte_9
Paulo/SP, Brasile , odierno ricorrente.
(odierno ricorrente) il 02.10.1953 il quale Parte_8 contraeva matrimonio il 24.12.1975, con , nata Persona_18 in data 08.03.1956 e odierna ricorrente in quanto coniugata con cittadino CP_1 CP_1 italiano prima del 21 aprile 1983. Dall'unione tra e nascevano:
✓ il 03/02/1980, a Campo Grande/MS, Brasile,
[...] che in data 19.02.2010 contraeva Controparte_13 matrimonio in Brasile con Persona_19
✓ il 03/02/1981, a Campo Grande/MS, Brasile MARIA CP_5
Dott. Giovanni Calasso 5
che, in data 19.03.2008, Persona_2 contraeva matrimonio in Brasile con III e dalla Persona_20 loro unione nascevano:
❖ il 07/07/2010, a Denver/ Colorado, Stati Uniti LUCAS
CP_14
❖ il 13/01/2014, a Denver/ Colorado, Stati Uniti,
[...]
Controparte_28
✓ il 03/02/1982, a Poxoréo/MT, Controparte_18
[...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento ed ha preso visione dello stesso
DIRITTO
I ricorrenti sono discendenti del cittadino italiano, sig. nato a Persona_5
Legnago (VR) in data 11/08/1872 che non si è mai naturalizzato brasiliano, ma ha mantenuto la sua Cittadinanza Italiana, trasmettendola alla figlia che sposandosi con Persona_21 cittadino brasiliano e procreando in parte, prima dell'anno 1948 non Controparte_4 ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli
[...]
Per_7 Controparte_4 Parte_6 Parte_7
e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
[...]
Da tale linea di discendenza emerge, quindi, un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di
Dott. Giovanni Calasso 6
genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza hanno trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Per quanto concerne l'altro figlio, è provata la discendenza diretta Parte_8 per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_22 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_5
Legnago (VR) in data 11/08/1872
-Hanno, altresì, dedotto che:
Dott. Giovanni Calasso 7
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_22 conseguenti.
Per quanto riguarda la domanda presentata da (figlia di Controparte_27 [...]
e di ,) la stessa va qualificata quale domanda Persona_22 Persona_23 di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimonii, in forza del matrimonio contratto con , qui ricorrente, in data 24.12.1975, a Campo Grande, Controparte_26
Regione di Mato Grosso do Sul (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato/ asseverato sub doc. 36 fascicolo dei ricorrenti.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983 (27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912 che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.” La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio contratto con cittadino italiano in data 24.12.1975 , ovvero prima dell'entrata in vigore della legge123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere del problema della retroattività dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la predetta legge, risulta dirimente il fatto che CP_27 ha presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza così manifestando,
[...] senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_22 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 8
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_22 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_22 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c.,
Lecce-Venezia, 22.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 9