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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Roberto Spagnuolo Presidente
- dott.ssa Aida Sabbato Consigliere
- dott.ssa Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 17 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 5 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Nicolò Schittone ed elettivamente domiciliato in
Roma, presso lo studio del difensore, alla Via Ovidio n. 32.
RECLAMANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Controparte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Arturo Maresca, Valerio Porchera e Giuseppe Nicola Solimando ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultimo difensore in Moliterno (PZ), alla via Roma n. 54.
RECLAMATO/RECLAMANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
OGGETTO: licenziamento per giusta causa – Reclamo avverso la sentenza n. 651/24, pubblicata il 16.12.24, del giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per il reclamante: “Voglia la Corte di Appello adita, in via principale, in accoglimento del proposto reclamo, per tutti i motivi sopra esposti, riformare la sentenza impugnata n. 651/2024 del Tribunale Civile di Matera –
Sez. Lavoro, resa tra le parti in data 16/12/2024, pubblicata e comunicata in pari data nel proc. RGL 795/2022
e, per l'effetto: - in via principale, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato all'odierno reclamato per giusta causa, in quanto pienamente fondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi anche di parziale rigetto del presente reclamo, disporre la conversione del licenziamento intimato all'odierno reclamato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con diritto alla sola indennità di mancato preavviso;
- in via ancora più gradata, nella denegata ipotesi anche di parziale rigetto del presente reclamo, condannare il reclamante alla sola indennità risarcitoria, Parte_1 minima di legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per il reclamato/reclamante incidentale condizionato: “Voglia la Corte di Appello adita: in via principale, rigettare l'avverso reclamo in quanto inammissibile e/o infondato per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via subordinata ed in accoglimento del reclamo incidentale condizionato: solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovessero ritenere non sufficienti le deduzioni che precedono al fine di confermare la correttezza della sentenza oggetto del presente gravame, riformare la sentenza n. 651/2024, resa inter partes dal giudice del lavoro di Matera, dott. S. Digregorio, in data 16.12.2024 e pubblicata in pari data, non notificata, nel giudizio contraddistinto da R.G. n. 795/2022, per i motivi esposti di reclamo incidentale;
in ogni caso: condannare controparte al rimborso delle spese di lite collegate alla duplice soccombenza intervenuta nel precedente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, comma 48 e ss., della L. n. 92/2012, ha adito il Giudice del Lavoro di Controparte_1
Matera chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia del licenziamento irrogatogli con conseguente diritto del medesimo alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna del resistente Parte_1 al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a tutt'oggi, parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, co. 1 e 2, Stat. Lav. Costituitosi in giudizio il , lo stesso evidenziava la Parte_1 legittimità del licenziamento comminato, per avere, la condotta posta in essere dal lavoratore, inesorabilmente leso l'elemento fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro e concludeva per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
Con ordinanza resa in data 26.07.2022, a conclusione della fase sommaria, il primo giudice annullava il licenziamento intimato al con lettera in data 20 dicembre 2021, condannando il alla CP_1 Parte_1 reintegrazione di quest'ultimo nel posto di lavoro occupato fino alla data del licenziamento ed al risarcimento del danno mediante il pagamento in suo favore, al netto di quanto a titolo già eventualmente corrisposto, di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma
4 e compensava le spese di lite fra le parti.
Con ricorso depositato il 7 agosto 2022 il proponeva opposizione Parte_1 all'ordinanza de quo, impugnativa che veniva decisa con la sentenza n. 651/24, pubblicata il 16.12.24, annullando, ancora una volta, il licenziamento intimato con lettera del 20.12.2021 e condannando il resistente alla reintegrazione del nel posto di lavoro occupato fino alla data del Parte_2 licenziamento, oltre alle statuizioni accessorie di cui all'ordinanza conclusiva della fase sommaria di cui si è detto. Con reclamo depositato il 15 gennaio 25 il , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., impugnava la suddetta sentenza, sulla base di quattro motivi, concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Con comparsa depositata il 28 marzo 2025, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame e spiegando a sua volta reclamo incidentale condizionato.
All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esplicitate.
La sentenza gravata è la n. 651/24, pubblicata il 16.12.24, con la quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera rigettava il ricorso in opposizione proposto dal nei confronti del Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, annullava il licenziamento intimato a quest'ultimo con lettera del 20.12.2021,
[...] condannando il datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro occupato fino alla data del licenziamento. Quest'ultimo veniva, altresì, condannato al risarcimento del danno mediante il pagamento in favore del al netto di quanto già eventualmente corrisposto, di un'indennità pari alla retribuzione Pt_2 globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite delle dodici mensilità, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, nonché, al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e compensava le spese di lite tra le parti. Nella sostanza, in giudice di primo grado, confermava l'ordinanza cautelare resa nella prima fase su ricorso del Pt_2
Tanto premesso, deve essere evidenziato in fatto che, con contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello
Statuto Lavoratori e degli artt. 52 e ss. del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, venivano mossi al i quattro seguenti addebiti: Parte_2
- “I) nei mesi di agosto e settembre 2021, nel mentre lei si trovava in stato di malattia (come da certificazione medica da lei stessa prodotta), a seguito di una serie di indagini, veniva accertato che ella avrebbe gravemente violato gli obblighi contrattuali su di lei incombenti avendo svolto attività lavorativa presso le sue due aziende agricole, l'una sita nel comune di Grumento Nova, alla Contrada Giardino,
l'altra in Villa d'Agri/Paterno, alla contrada Ciciriello, nonché presso l'azienda Bellisario sita in AR
(seppur il rapporto di lavoro risultasse sospeso in ragione della predetta malattia). Più precisamente: - lei
è stato visto lavorare e ricevere clienti presso la sua azienda agricola sita nel comune di Grumento Nova, alla Contrada Giardino, nei seguenti giorni: in data 5.08.2021, alle ore 10.40, in compagnia di tale signora
, che, stando alle informazioni pervenute al dovrebbe essere una sua dipendente;
in data Per_1 Parte_1
13.08.2021, alle ore 9.30; in data 9.09.2021, alle ore 10.45; in data 11.09.2021, alle ore 11.00. Lei è stato visto lavorare presso la sua azienda agricola sita in Paterno, alla contrada Ciciriello, nei seguenti giorni: in data 12.08.2021, alle ore 11.00 circa. Lei è stato visto lavorare e ricevere clienti presso l'azienda
Bellisario, sita in AR, nei seguenti giorni: in data 11.09.2021, alle ore 11.40 circa;
- II) lei, presso la sua azienda agricola sita nel comune di Grumento Nova (PZ), alla contrada Giardino, il giorno 5.08.2021, intorno alle ore 10.40 del mattino, riferendosi all'AU avv. Giuseppe Musacchio, proferiva testualmente le seguenti frasi a persone che lei riceveva in veste di clienti, denigranti e diffamatorie: “a questo qua spero che domani mattina, anzi pure oggi, può morire, questo è un mascalzone, centottantamila euro all'anno”. “Gli ho mandato a dire a questo amministratore, ma ti sei visto il film di Quo Vado o non l'hai visto? Te lo devi andare a vedere. Puoi fare quello che Persona_2 vuoi, io non mi metto paura”. “Il fatto che tu devi fare il professore con i soldi degli altri no”. “E la politica che da noi non serve a niente, quelli di prima erano una massa di delinquenti da ad andare avanti. Per_3
Quelli di adesso sono una massa di imbecilli, proprio non capiscono niente, zero, zero, zero. Ma non solo con il ma proprio in qualsiasi dipartimento, io evito di andare alla Regione perché se vado là mi Parte_1 arrestano, mi portano nel carcere a Betlemme”;
- III) oltre alle gravissime ed inaccettabili affermazioni rese nei confronti dell'amministrazione consortile di cui sopra, si è dato atto che lei, nel corso del medesimo colloquio descritto, ha anche affermato, con disarmante naturalezza, di avere tenuto, durante tutta la durata del suo rapporto di lavoro, dapprima alle dipendenze del una condotta connotata da una gravissima Parte_3 insubordinazione, al di là di qualsiasi margine di tolleranza, senza osservare alcun obbligo di orario – così come, al contrario, le era imposto – e presentandosi al lavoro secondo le sue personali ed ingiustificate preferenze, verosimilmente al fine di coltivare unicamente la sua attività imprenditoriale, a discapito degli interessi consortili. In particolare, lei ha dichiarato: no, io ho lavorato per il , avevo un Parte_1 contratto meraviglioso, io mi gestisco la diga, non mi devi dire quando devo fare le carte, l'importante è che alla fine del mese le carte arrivano dove devono arrivare tutte fatte bene o le facevo di giorno o di notte e ho potuto fare la libera professione praticamente. Prima era diverso ma l'amministratore che c'era prima io fui molto chiaro, se vuoi gestire la diga, vuoi fare che tutto funzioni, io non posso fare il dipendente e me ne vado, mi licenzio e me ne vado, no dice devi stare, benissimo e io ti faccio le carte, mo' invece di farle alle otto di mattina, te le faccio alle otto di sera, dato che io non timbravo il cartellino, mi facevo lunedì, martedì e mercoledì in cantiere, mercoledì sera partivo per Barberino del Mugello e stavo giovedì, venerdì e sabato e domenica in cantiere e la domenica sera me ne scendevo. Anche in un'altra occasione e, precisamente, presso la sua azienda agricola sita in Villa d'Agri/Paterno, alla contrada Ciciriello, il giorno 12.08.2021, intorno alle 11.00, lei, senza mezzi termini circa il fatto che non si recasse al lavoro presso la sede di Policoro, ha dichiarato testualmente mo' lo devo decidere io, non è che l'ufficio prende e decide al posto mio, io non ho mai preso ordini da nessuno;
- IV) contrariamente a quanto da lei dichiarato al circa la principale motivazione addotta a Parte_1 sostegno del rifiuto più volte palesato (anche in sede giudiziale e d'urgenza innanzi al tribunale di Matera) di recarsi a lavorare presso la sede di Policoro, ovvero l'asserita impossibilità di percorrere in macchina la distanza chilometrica che separa la sua residenza da quest'ultima, lei, in data 9.09.2021, presso la sua azienda agricola sita nel comune di Grumento Nova (PZ), alla Contrada Giardino, intorno alle ore 10.45 del mattino, ha affermato testualmente a persone che riceveva nella veste di clienti: pur avendo circa 63 anni, ancora oggi percorro 60/70 mila km all'anno con la macchina, faccio giri, ieri sono andato a Sala
Consilina (SA) a comprare un'altra auto come questa”.
Si legge ancora, nella contestazione disciplinare di cui si tratta: “le condotte a lei addebitate e debitamente descritte, rivestono il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento della fiducia, della diligenza e della fedeltà che costituiscono imprescindibili presupposti del rapporto predetto. Le contestiamo, infine, che tali sue gravissime condotte sono strutturalmente incompatibili con la posizione di da lei ricoperta nel ed idonee a spezzare il vincolo Pt_4 Parte_1 fiduciario anche in considerazione del loro reiterarsi e delle recidive che le contestiamo”.
[... Rispetto a tali contestazioni disciplinari, alle quali seguiva il licenziamento per giusta causa comminato al on missiva del 20.12.2021, secondo il primo giudice, quanto a quella sub I, il non Pt_2 Parte_1 aveva provato che la condotta del lavoratore avesse compromesso o ritardato la ripresa dell'attività lavorativa e, non esistendo, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, non vi era stato alcun inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera. Con riferimento alla contestazione sub II della nota del 29.10.2021, sempre secondo il primo giudice, trattandosi di frasi offensive pronunciate dal ei confronti dell'amministratore unico non presente Pt_2 fisicamente nell'occasione, colloquiando con il solo non si poteva parlare né di ingiuria, né di Pt_5 diffamazione. Aggiungeva che la condotta predetta era sussumibile sub art. 55, lettera g) del CCNL, norma che prevedeva la sanzione conservativa della privazione della retribuzione fino a tre giorni. Evidenziava che non poteva irrogarsi un licenziamento per giusta causa quando questo rappresentava una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione ad una determinata infrazione.
Quanto alla contestazione di cui al numero III, secondo il primo giudice, le dichiarazioni rese dal l CP_1 non potevano essere validamente acquisite proprio perché, in materia di utilizzo di agenzie di Pt_5 investigazione, il datore di lavoro non poteva porre a fondamento del licenziamento fatti che non erano attinenti al legittimo sospetto iniziale, giustificativo dell'utilizzo dell'agenzia di investigazione, qual è senz'altro il mancato rispetto dell'orario di lavoro.
Relativamente alla contestazione di cui al numero IV, secondo il primo giudice la stessa era infondata in quanto attinente a fatti già valutati quale linea difensiva del ricorrente in altro giudizio deciso dallo stesso giudicante con provvedimento di rigetto del ricorso proposto dal CP_1
Questo il pronunciamento di primo grado, con reclamo depositato il 15 gennaio 25 il Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la suddetta sentenza, sulla base di
[...] quattro motivi.
In particolare, veniva dedotta la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e/o per vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione previsto dagli artt. 132 co. 2, n. 4 c.p.c. e 111 Costituzione, evidenziando:
- l'erroneo inquadramento della fattispecie di cui alla contestazione sub lett. I della lettera di avvio del procedimento disciplinare, l'erronea ripartizione dell'onere della prova e la conseguente erronea valutazione della contestazione sub lettera IV;
- l'erronea riconducibilità della contestazione sub lettera II alle ipotesi di cui all'art. 55 lettera G) del CCNL;
- la rilevanza disciplinare della contestazione sub lettera III e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal dipendente nell'ambito dell'attività investigativa;
- le conseguenze derivanti dalla ritenuta insussistenza della giusta causa e dell'omessa conversione del licenziamento in oggetto in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, subordinandone espressa richiesta in via subordinata anche nell'attuale sede.
Queste le ragioni di doglianza rispetto al pronunciamento impugnato, ritiene questa Corte che le stesse non possano essere accolte e che la sentenza di primo grado possa essere confermata seppur sulla scorta di una motivazione in parte differente rispetto a quella esplicitata dal primo giudice.
Si impone una considerazione di carattere preliminare, di cui si va a dire.
Si evince dagli atti ed è inequivocabilmente affermato nello stesso atto di reclamo che, in data 30.07.2021, tenuto conto delle protratte assenze dal lavoro del una volta coattivamente trasferito in Policoro, CP_1 veniva incaricata l'agenzia investigativa Global Security Sistem Investigazioni di al fine di Persona_4 verificare l'attendibilità del certificato di malattia del dipendente. In funzione di tanto, nella mattinata del
5.03.2021, era proprio , alle ore 10.00 circa, a contattare il sulla propria utenza Persona_4 CP_1 telefonica fingendosi interessato all'acquisto dei vini prodotti dalla di lui azienda agricola “Al Giardino del
Principe di Giovanni e Teresa Ditrani S.S. Agricola”, azienda sita in Grumento Nova, alla Contrada Giardino. A fronte di ciò, il i rendeva disponibile ad un incontro che avveniva presso la predetta azienda nella CP_1 stessa mattinata, alle ore 10.40 circa, alla presenza della dipendente A questo incontro ne Tes_1 seguivano altri, sempre previo accordo telefonico tra l'investigatore ed il quale quello del CP_1
12.08.2021, alle ore 11.00 circa, presso altra azienda di quest'ultimo sita in Villa D'Agri/Paterno, alla Contrada
Ciciriello e poi, ancora, quello del 13.08.2021, alle ore 9.30 circa, presso l'azienda del n Grumento CP_1
Nova, alla contrada Giardino. Ancora, in seguito ai contatti telefonici intercorsi tra il d il CP_1 Pt_5 essi si incontravano nuovamente in data 9.09.2021, presso l'azienda agricola di Grumento Nova, alla
Contrada Giardino, alle ore 10.54 circa. Nel corso dei descritti incontri si tenevano le conversazioni tra il reclamato e l'investigatore privato conversazioni dai cui contenuti venivano tratte le contestazioni Pt_5 di cui ai numeri II, III e IV della nota disciplinare di cui si tratta.
Se così è, tenuto conto dei limiti cui deve sottostare il potere datoriale rispetto alla possibilità di conferire incarichi ad agenzie investigative, limiti necessari ai fini di un contemperamento dello stesso potere con il diritto alla riservatezza ed al rispetto della sfera individuale propria del dipendente, per come costituzionalmente garantiti, ritiene questa Corte che molta parte degli esiti investigativi di cui si tratta non possano essere utilizzabili in questa sede in quanto non rispettosi dei suddetti limiti.
Ed invero, se scopo dell'attività investigativa era quello di verificare la pretestuosità delle assenze sul lavoro del ovvero l'insussistenza od il ridimensionamento delle patologie pur certificate dai medici cui lo CP_1 stesso si era rivolto, a suo dire impeditive della prestazione lavorativa da parte sua, tutte le ulteriori acquisizioni investigative, essenzialmente fondate sulle dichiarazioni rese al dall'inconsapevole Pt_5 sono evidentemente ultronee, travalicando il mandato investigativo e, peraltro, incisivamente e CP_1 capziosamente incidenti sul suo diritto alla privacy costituzionalmente garantito;
le stesse, dunque, a parere di questa Corte, devono ritenersi inutilizzabili ai fini che di occupano.
Va rammentato, al riguardo, che, per giurisprudenza consolidata, fermo restando il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia od infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, “non è precluso allo stesso datore di lavoro di procedere, al di fuori delle verifiche sanitarie, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività” (cfr. Cass., Sez.
Lav., sentenza n. 6236 del 3.05.2001).
Se così è, non v'è chi non veda come le contestazioni di cui ai numeri II, III e IV della nota del 29.10.2021, frutto di una rielaborazione delle dichiarazioni rese dal all'investigatore in costanza dei CP_1 Pt_5 diversi incontri tenutisi tra gli stessi (occasionati, per non dire sollecitati dalla telefonata di quest'ultimo al primo), nulla hanno a che vedere con l'oggetto del mandato investigativo, essendo state occasionalmente e capziosamente carpite al lavoratore, ignaro della registrazione che avveniva nei suoi confronti, in un luogo di sua pertinenza, peraltro, rappresentato dal suo domicilio (rispetto al quale il predetto investigatore non era di certo un abituale compartecipe), senza alcuna autorizzazione neppure implicita da parte sua.
A fronte di ciò ed al di là degli eventuali aspetti penalmente rilevanti di tali captazioni, ritiene questa Corte che nessuna rilevanza possa essere loro attribuita a sostegno del disposto recesso per giusta causa, posto che, lungi dall'essere finalizzate all'acquisizione “di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza ovvero a dimostrare lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa”, le stesse si reputano violative di diritti costituzionalmente garantiti quali quello alla riservatezza ed alla tutela del domicilio.
Ciò detto e passando alla disamina della residua contestazione sub I della nota del 29.10.2021, ritiene questa
Corte che anche le risultanze investigative che immediatamente la riguardano, nonostante ineriscano più immediatamente al mandato investigativo, siano affette da un vizio genetico che non consente la loro utilizzazione ai fini che ci occupano.
Ed invero, nel caso di specie, l'attività dell'investigatore cui veniva dato mandato al fine di accertare la pretestuosità o meno delle certificazioni mediche prodotte dal lungi dal monitorare i CP_1 comportamenti spontanei di costui, al fine di riscontrare un'eventuale attività lavorativa incompatibile con lo stato di malattia certificata (attività eventualmente prestata nella fascia oraria preposta ai controlli sanitari da parte dell'ente a ciò preposto), occasionava, per non dire che sollecitava, una tale condotta. Ed infatti, tutti gli incontri intervenuti tra il e l'investigatore privato presso le aziende agricole di CP_1 Pt_5 pertinenza del primo, incontri conclusisi con l'acquisto di cassette di vino di produzione del predetto da parte di quest'ultimo, seguivano ad accordi telefonici tra i due, accordi occasionati dalle telefonate dell'investigatore al reclamato nel corso delle quali il primo si fingeva interessato all'acquisto di vini di produzione del secondo.
In mancanza di tali telefonate non si sa se il si sarebbe recato presso le sue aziende agricole ad CP_1 espletare attività di vendita di vini, circostanza che ben poteva essere accertata con il semplice monitoraggio delle sue condotte spontanee, senza occasionarle/sollecitarle attraverso una condotta che, in ambito penalistico e con i dovuti distinguo, viene sussunta nella categoria del c.d. agente provocatore e che, in quanto invasiva rispetto alla sfera privata del destinatario, incontra molteplici limiti, nonostante sia funzionale all'accertamento di un reato.
Nel caso di specie, mutatis mutandis, tenuto conto dello scopo dell'attività investigativa funzionale all'accertamento di illeciti di natura disciplinare e tenuto conto del fatto che il bilanciamento dei contrapposti interessi riguardava, da un lato, quello datoriale alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa e, dall'altro, quello del al rispetto della propria sfera personale costituzionalmente garantita, ritiene CP_1 questa Corte che l'attività intrusiva nella sfera privata di quest'ultimo poteva avvenire solo con modalità diverse da quelle sopra rappresentate. La stessa doveva constare, infatti, a parere degli scriventi giudici, nel semplice controllo delle azioni spontaneamente poste in essere dal al fine di verificarne la CP_1 compatibilità o meno con l'impedimento lavorativo da lui addotto, rappresentato dal suo stato di salute oggetto delle certificazioni mediche prodotte. Qualsivoglia attività investigativa che vada oltre il mero controllo qual è quella che ha portato all'accertamento delle condotte contestate sub I della nota del
29.10.2021, deve ritenersi inutilizzabile in quanto posta in essere al di là dei limiti consentiti.
In ragione di tutte le considerazioni fin'ora esplicitate, ritiene questa Corte che le condotte contestate al ella nota del 29.10.2021 non possano essere poste a sostegno del licenziamento per giusta causa CP_1 successivamente comminatogli.
In definitiva, il reclamo proposto deve essere rigettato e devono confermarsi le statuizioni contenute nella sentenza gravata relative alla reintegrazione del el posto di lavoro precedentemente occupato ed CP_1
a quelle accessorie ivi disposte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, parametri medi. l Il reclamante è altresì tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo iscritto al n. 5 del ruolo generale dell'anno 2025 proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, Parte_2 così provvede: a) rigetta il reclamo;
b) condanna il reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro
6.946,00, oltre iva, cpa e cf come per legge;
c) dichiara il reclamante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Potenza, 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo