Articolo 66 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 65Articolo 67
Versione
29 marzo 1961
Art. 66. (Disposizioni speciali per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato)

Sono fatte salve le speciali disposizioni contenute nell' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113 , nell' art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 229 , nella legge 29 ottobre 1954, n. 1075 , nonche' quelle della legge 31 marzo 1955, n. 265 .
Si applicano le disposizioni di cui al commi secondo e terzo dell'art. 60 della presente legge.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961