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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/08/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]17, Genova (GE), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ENRICO PINCIONE (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]34 in Genova (GE), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DANIELA FIZZOTTI ( ) che lo rappresenta e difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 21/12/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2591/2022 emessa dal Tribunale di
Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 21/12/2000 dai Signori
[...]
Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale sita in Genova, Via Edera n. 17/17, di proprietà dell' è assegnata alla Pt_4 madre che ivi abiterà insieme al figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
2) Il signor verserà un assegno divorzile in favore della moglie signora pari ad Pt_2 Parte_1
€ 350,00 mensili per 12 mensilità annue da corrispondersi a partire dal marzo 2025 entro il giorno dieci di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
3) Il signor verserà un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 500,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi a partire dal marzo 2025 entro il giorno dieci di ogni mese in favore della signora importo da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat Parte_1 a partire dal marzo 2026.
4) I genitori contribuiranno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per il figlio Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e Per_1 straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di
Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
5) L'assegno unico è ripartito tra le parti al 50%.
6) Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica e patrimoniale pendente fra di loro, sicché essi null'altro potranno reciprocamente chiedersi se non l'adempimento di quanto pattuito.
7) Le spese legali del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
8) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2000,
Numero 893, Parte I) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]17, Genova (GE), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ENRICO PINCIONE (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]34 in Genova (GE), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DANIELA FIZZOTTI ( ) che lo rappresenta e difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 21/12/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2591/2022 emessa dal Tribunale di
Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 21/12/2000 dai Signori
[...]
Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa coniugale sita in Genova, Via Edera n. 17/17, di proprietà dell' è assegnata alla Pt_4 madre che ivi abiterà insieme al figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
2) Il signor verserà un assegno divorzile in favore della moglie signora pari ad Pt_2 Parte_1
€ 350,00 mensili per 12 mensilità annue da corrispondersi a partire dal marzo 2025 entro il giorno dieci di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
3) Il signor verserà un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 500,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi a partire dal marzo 2025 entro il giorno dieci di ogni mese in favore della signora importo da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat Parte_1 a partire dal marzo 2026.
4) I genitori contribuiranno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per il figlio Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e Per_1 straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di
Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
5) L'assegno unico è ripartito tra le parti al 50%.
6) Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica e patrimoniale pendente fra di loro, sicché essi null'altro potranno reciprocamente chiedersi se non l'adempimento di quanto pattuito.
7) Le spese legali del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
8) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2000,
Numero 893, Parte I) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini