Sentenza 24 novembre 1970
Massime • 5
Il fatto, che da luogo all'imposizione di cui all'art 17 della legge 19 giugno 1940, n 762, non puo che essere la importazione, che da luogo all'ingresso del bene nel territorio nazionale e lo rende idoneo a produrre in questo ricchezza. Una volta accertata l'importazione, per l'applicazione del tributo l'ufficio doganale deve limitarsi a verificare se il bene importato sarebbe stato sottoposto all'IGE in caso di trasferimento all'interno dello stato fra due soggetti economici. In tale senso va inteso il parallelismo tra l'IGE all'importazione e l'imposta generale sulla entrata di cui rispettivamente agli artt 17 ed 1 della legge 19 giugno 1940, n 762.*
Non e tassabile con l'IGE all'importazione, ai sensi dell'art 17 della legge 19 giugno 1940, n 769 (di conversione del RDL 9 gennaio 1940 n 2) l'importazione in Italia di una nave straniera armata che abbia formato oggetto di compravendita fra un imprenditore commerciale marittimo straniero ed un imprenditore marittimo italiano, alla cui impresa commerciale la nave medesima sia destinata. ( Conf 1168'70, mass n 346760 1166'70, mass 759 2303'69, mass n 341707).*
La legge 15 luglio 1957, n 587, che stabilisce la imposta sulle importazioni di navi fino al 31 dicembre 1957, da parte di chi ne avesse effettuato direttamente l'acquisto dalle ditte estere venditrici nella aliquota dell'uno per cento non depone in modo decisivo a favore della tassabilita con l'IGE ex art 17 della legge 19 giugno 1940, n 762 (di conversione del RDL 9 gennaio 1940, n 2) dell'importazione di navi armate compravendute fra armatori, commerciali marittimi. Tale legge, infatti, avendo generico riferimento a navi mercantili e ad acquisto dalla ditta estera venditrice ben puo essere applicata al solo caso di acquisto di nave non armata.*
I vizi di motivazione deducibili come motivo di ricorso per Cassazione ex art 360 n 5 cod proc civ sono soltanto quelli attinenti all'accertamento ed alla valutazione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, e non quelli che possano inerire alla esatta affermazione di un principio giuridico (salvo l'Esercizio del potere di correzione, di cui all'art 384, comma secondo, cod proc civ). ( Conf 2984'68, mass n 335806 2727'66, mass n 325190).*
Anche in tema di IGE all'importazione, nonostante sia stato omesso il tempestivo reclamo in Sede amministrativa, di cui all'art 47 della legge 19 giugno 1940, n 762, (di conversione del RDL 9 gennaio 1940, n 2) nel giudizio promosso davanti all'autorita giudiziaria l'amministrazione finanziaria puo essere condannata alle spese, quando tra la citazione e la rimessione della causa alla decisione del giudice sia trascorso il termine di attesa stabilito dalla legge senza che l'amministrazione abbia adottato un comportamento conforme a giustizia. ( lo spatium deliberandi e quello di novanta giorni di cui all'art 148 della legge di registro, RD 30 dicembre 1923 n 3269 che esprime un principio generale). ( V 2779'69, mass n 342519 2303'69, mass n 341709 2852'67, mass n 330445 34'67, mass n 325648 538'66, mass n 321082).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/11/1970, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1970 |
Testo completo
Non e tassabile con l'IGE all'importazione, ai sensi dell'art 17 della legge 19 giugno 1940, n 769 (di conversione del RDL 9 gennaio 1940 n 2) l'importazione in Italia di una nave straniera armata che abbia formato oggetto di compravendita fra un imprenditore commerciale marittimo straniero ed un imprenditore marittimo italiano, alla cui impresa commerciale la nave medesima sia destinata. ( Conf 1168'70, mass n 346760 1166'70, mass 759 2303'69, mass n 341707).*