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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1169 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022)
– fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si contesta in toto la ctu per Parte_1 aver sottostimato il complesso patologico che affligge la ricorrente, per cui se ne chiede il rinnovo. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/09/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione. La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo apparendo la CTU esaustiva e completa, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Insufficienza renale cronica allo stato terminale in trattamento emodialitico cronico con ritmo trisettimanale, complicata da anemia secondaria, complicanze cardio-circolatorie, iperparatiroidismo secondario in soggetto con pregresso trapianto renale rigettato.
- Diverticolosi del colon.
- Disturbo da attacchi di panico. E' utile rammentare che l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica non reversibile regolata dalla legge 222/1984, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. L'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione alla specifica attività lavorativa del soggetto.
Nel nostro caso la sig.ra svolge l'attività di operaia presso un mulino per la Parte_1 produzione di farina;
tale tipo di attività richiede verosimilmente l'uso prolungato degli arti superiori ed inferiori, nonché sforzi fisici, movimentazione di carichi, sovraccarico biomeccanico, posture scomode e statiche, ritmi intensi di lavoro. Si tratta un'attività lavorativa particolarmente gravosa che richiede notevole fatica fisica.
Come già in precedenza descritto, la sig.ra è andata incontro, in occasione delle sue due Pt_1 gravidanze, ad episodi di gestosi gravidica con compromissione della funzione renale. Da allora è stata affetta da insufficienza renale, progressivamente ingravescente, fino alla necessità di intraprendere trattamento emodialitico nel luglio del 2009. Nel maggio 2013, quindi dopo quattro anni di dialisi, veniva sottoposta a trapianto di rene da cadavere.
Nel febbraio del 2020, per il rigetto cronico del rene trapiantato, iniziava nuovamente il trattamento sostitutivo, con sedute emodialitiche a cui tuttora si sottopone per tre volte la settimana presso un
Centro Dialisi di Bivona, a circa dieci chilometri di distanza dalla propria residenza.
Appare ovvio che già la necessità di doversi recare tre volte la settimana presso una struttura situata a dieci km di distanza per sottoporsi ad un trattamento salvavita della durata di quattro ore è di per sé una notevole limitazione all'espletamento dell'attività lavorativa;
si aggiunga che il trattamento emodialitico determina nella maggior parte dei pazienti, nelle ore successive al trattamento, proprio per le sue modalità, che prevedono una rapida rimozione di liquidi dal corpo del paziente in sole quattro ore, spossatezza, debolezza, talvolta anche cefalea, nausea e crampi muscolari. Ciò in quanto, per ovvi motivi di ordine pratico, logistico e di qualità della vita del paziente, la dialisi consiste in un trattamento artificiale, effettuato tramite appositi macchinari, che si realizza concentrando in sole dodici ore la settimana la funzione di depurazione e di smaltimento di liquidi che invece i reni sani svolgono fisiologicamente 24 ore su 24.
Ne consegue che non è proponibile espletare l'attività lavorativa di operaia nella giornata del trattamento emodialitico.
Si aggiunga che il soggetto in trattamento emodialitico cronico presenta una serie di complicanze cliniche come l'anemia secondaria, l'osteodistrofia renale, e spesso una compromissione dell'apparato cardiovascolare, che sono tanto più gravi quanto più lungo è il periodo in cui il paziente rimane in trattamento emodialitico (la signora ha effettuato finora emodialisi Pt_1 sostitutiva per un periodo complessivo di circa dieci anni).
L'iperparatiroidismo secondario (SHPT) con conseguente osteodistrofia renale è una complicanza comune della malattia renale cronica. Il progressivo declino della funzionalità renale, infatti, porta all'alterazione del metabolismo di calcio, fosforo e vitamina D. Il conseguente sviluppo di ipocalcemia determina un incremento della sintesi di ormone paratiroideo (PTH), ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi, che è il principale regolatore dei livelli circolanti di calcio. La secrezione persistentemente elevata del paratormone, determina l'aumento della calcemia a discapito della densità minerale ossea e con una conseguente deposizione di calcio a livello vascolare.
Le conseguenze cliniche dell'SHPT sono particolarmente significative e includono un rischio di fratture di 3-4 volte più alto rispetto alla popolazione generale, un maggior rischio di ospedalizzazione, la presenza di calcificazioni vascolari diffuse per effetto del disordine sistemico del metabolismo minerale. Esse aumentano il rischio di eventi cardiovascolari e, quindi, il tasso di mortalità.
In occasione della visita peritale era evidente un aspetto alterato dello scheletro della ricorrente, tipico della osteodistrofia renale. L'aspetto osteomalacico conseguente alla presenza di iperparatiroidismo secondario, è determinato da un'eccessiva attività delle ghiandole paratiroidi.
Questo porta a un aumento del riassorbimento osseo, che può manifestarsi con osteopenia, osteoporosi, e in casi gravi, con deformità scheletriche e fratture.
Non meno importante è la complicanza dell'anemia secondaria. Tra le tante funzioni svolte dai reni infatti, vi è il rilascio dell'ormone eritropoietina (EPO), essenziale per la produzione dei globuli rossi nel midollo osseo. L'EPO, infatti, stimola le cellule staminali del midollo osseo a maturare in globuli rossi, contribuendo a mantenere una quantità adeguata di emoglobina e globuli rossi nell'organismo.
L'anemia da malattia renale cronica (MRC) è una complicanza comune e significativa che colpisce quasi tutte le persone in trattamento emodialitico. I sintomi dell'anemia da MRC possono includere stanchezza, debolezza, pallore, mancanza di respiro, palpitazioni e, in casi gravi, aumento del rischio di complicanze cardiovascolari. Il trattamento di questa condizione prevede la somministrazione di eritropoietina sintetica, di terapia marziale e con vitamine del gruppo B, per aumentare il conteggio dei globuli rossi e migliorare i sintomi dell'anemia.
È importante monitorare regolarmente la funzione renale e l'emoglobina nei pazienti in dialisi per affrontare tempestivamente l'anemia e prevenire altre complicanze associate alla malattia renale cronica.
Alla luce di quanto argomentato appare ovvia l'incompatibilità delle condizioni cliniche della ricorrente, affetta come già detto da insufficienza renale terminale in trattamento emodialitico trisettimanale, complicato dalla presenza di osteodistrofia renale di grado avanzato, e da anemia secondaria, con l'attività lavorativa di operaia presso un mulino per la produzione di farina.
Pertanto si può senz'altro affermare che le infermità sofferte dalla ricorrente riducono la capacità di lavoro del ricorrente a meno di un terzo nella sua specifica attività lavorativa.
Dalla documentazione agli atti si evince come le infermità che determinano la diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente in maniera superiore ai 2/3 nella sua specifica attività lavorativa fossero già presenti alla data della domanda amministrativa del 24.06.2022.
Dovendo ora rispondere ai due quesiti posti dall'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro al sottoscritto CTU in sede udienza di giuramento, e cioè di stabilire:
“se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità ex art. 2 L. 12.6.1984 n. 222, ovverosia se il ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; ed in subordine:
“se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n. 222, ovverosia se la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 2/3 del totale. Dica inoltre se la prosecuzione dell'attività di lavoro possa costituire pericolo di usura e di danno. Specifichi in ogni caso la decorrenza del beneficio eventualmente riconosciuto”.
CONCLUSIONI
Relativamente al primo quesito, non si ritiene che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La sig.ra
, compatibilmente con il regolare espletamento trisettimanale dei trattamenti emodialitici, Pt_1 potrebbe ancora svolgere un'attività lavorativa di ufficio e comunque che non preveda sforzi fisici o posture scomode e statiche o ritmi intensi di lavoro. Pertanto a parere del sottoscritto non ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità ex art. 2 L. 12.6.1984
n. 222.
Relativamente al secondo quesito, se cioè “la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 2/3 del totale”, dalla disamina del fascicolo di causa e dalle risultanze delle operazioni peritali, emergono elementi sufficienti per affermare che la ricorrente, Pt_1
, per via delle patologie da cui è affetta, presenta una riduzione della capacità lavorativa
[...] superiore ai 2/3 in relazione alla sua specifica attività lavorativa di operaia;
ha pertanto diritto di godere dei benefici previsti dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, ossia all'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 23/10/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022)
– fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si contesta in toto la ctu per Parte_1 aver sottostimato il complesso patologico che affligge la ricorrente, per cui se ne chiede il rinnovo. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/09/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione. La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo apparendo la CTU esaustiva e completa, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Insufficienza renale cronica allo stato terminale in trattamento emodialitico cronico con ritmo trisettimanale, complicata da anemia secondaria, complicanze cardio-circolatorie, iperparatiroidismo secondario in soggetto con pregresso trapianto renale rigettato.
- Diverticolosi del colon.
- Disturbo da attacchi di panico. E' utile rammentare che l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica non reversibile regolata dalla legge 222/1984, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. L'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione alla specifica attività lavorativa del soggetto.
Nel nostro caso la sig.ra svolge l'attività di operaia presso un mulino per la Parte_1 produzione di farina;
tale tipo di attività richiede verosimilmente l'uso prolungato degli arti superiori ed inferiori, nonché sforzi fisici, movimentazione di carichi, sovraccarico biomeccanico, posture scomode e statiche, ritmi intensi di lavoro. Si tratta un'attività lavorativa particolarmente gravosa che richiede notevole fatica fisica.
Come già in precedenza descritto, la sig.ra è andata incontro, in occasione delle sue due Pt_1 gravidanze, ad episodi di gestosi gravidica con compromissione della funzione renale. Da allora è stata affetta da insufficienza renale, progressivamente ingravescente, fino alla necessità di intraprendere trattamento emodialitico nel luglio del 2009. Nel maggio 2013, quindi dopo quattro anni di dialisi, veniva sottoposta a trapianto di rene da cadavere.
Nel febbraio del 2020, per il rigetto cronico del rene trapiantato, iniziava nuovamente il trattamento sostitutivo, con sedute emodialitiche a cui tuttora si sottopone per tre volte la settimana presso un
Centro Dialisi di Bivona, a circa dieci chilometri di distanza dalla propria residenza.
Appare ovvio che già la necessità di doversi recare tre volte la settimana presso una struttura situata a dieci km di distanza per sottoporsi ad un trattamento salvavita della durata di quattro ore è di per sé una notevole limitazione all'espletamento dell'attività lavorativa;
si aggiunga che il trattamento emodialitico determina nella maggior parte dei pazienti, nelle ore successive al trattamento, proprio per le sue modalità, che prevedono una rapida rimozione di liquidi dal corpo del paziente in sole quattro ore, spossatezza, debolezza, talvolta anche cefalea, nausea e crampi muscolari. Ciò in quanto, per ovvi motivi di ordine pratico, logistico e di qualità della vita del paziente, la dialisi consiste in un trattamento artificiale, effettuato tramite appositi macchinari, che si realizza concentrando in sole dodici ore la settimana la funzione di depurazione e di smaltimento di liquidi che invece i reni sani svolgono fisiologicamente 24 ore su 24.
Ne consegue che non è proponibile espletare l'attività lavorativa di operaia nella giornata del trattamento emodialitico.
Si aggiunga che il soggetto in trattamento emodialitico cronico presenta una serie di complicanze cliniche come l'anemia secondaria, l'osteodistrofia renale, e spesso una compromissione dell'apparato cardiovascolare, che sono tanto più gravi quanto più lungo è il periodo in cui il paziente rimane in trattamento emodialitico (la signora ha effettuato finora emodialisi Pt_1 sostitutiva per un periodo complessivo di circa dieci anni).
L'iperparatiroidismo secondario (SHPT) con conseguente osteodistrofia renale è una complicanza comune della malattia renale cronica. Il progressivo declino della funzionalità renale, infatti, porta all'alterazione del metabolismo di calcio, fosforo e vitamina D. Il conseguente sviluppo di ipocalcemia determina un incremento della sintesi di ormone paratiroideo (PTH), ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi, che è il principale regolatore dei livelli circolanti di calcio. La secrezione persistentemente elevata del paratormone, determina l'aumento della calcemia a discapito della densità minerale ossea e con una conseguente deposizione di calcio a livello vascolare.
Le conseguenze cliniche dell'SHPT sono particolarmente significative e includono un rischio di fratture di 3-4 volte più alto rispetto alla popolazione generale, un maggior rischio di ospedalizzazione, la presenza di calcificazioni vascolari diffuse per effetto del disordine sistemico del metabolismo minerale. Esse aumentano il rischio di eventi cardiovascolari e, quindi, il tasso di mortalità.
In occasione della visita peritale era evidente un aspetto alterato dello scheletro della ricorrente, tipico della osteodistrofia renale. L'aspetto osteomalacico conseguente alla presenza di iperparatiroidismo secondario, è determinato da un'eccessiva attività delle ghiandole paratiroidi.
Questo porta a un aumento del riassorbimento osseo, che può manifestarsi con osteopenia, osteoporosi, e in casi gravi, con deformità scheletriche e fratture.
Non meno importante è la complicanza dell'anemia secondaria. Tra le tante funzioni svolte dai reni infatti, vi è il rilascio dell'ormone eritropoietina (EPO), essenziale per la produzione dei globuli rossi nel midollo osseo. L'EPO, infatti, stimola le cellule staminali del midollo osseo a maturare in globuli rossi, contribuendo a mantenere una quantità adeguata di emoglobina e globuli rossi nell'organismo.
L'anemia da malattia renale cronica (MRC) è una complicanza comune e significativa che colpisce quasi tutte le persone in trattamento emodialitico. I sintomi dell'anemia da MRC possono includere stanchezza, debolezza, pallore, mancanza di respiro, palpitazioni e, in casi gravi, aumento del rischio di complicanze cardiovascolari. Il trattamento di questa condizione prevede la somministrazione di eritropoietina sintetica, di terapia marziale e con vitamine del gruppo B, per aumentare il conteggio dei globuli rossi e migliorare i sintomi dell'anemia.
È importante monitorare regolarmente la funzione renale e l'emoglobina nei pazienti in dialisi per affrontare tempestivamente l'anemia e prevenire altre complicanze associate alla malattia renale cronica.
Alla luce di quanto argomentato appare ovvia l'incompatibilità delle condizioni cliniche della ricorrente, affetta come già detto da insufficienza renale terminale in trattamento emodialitico trisettimanale, complicato dalla presenza di osteodistrofia renale di grado avanzato, e da anemia secondaria, con l'attività lavorativa di operaia presso un mulino per la produzione di farina.
Pertanto si può senz'altro affermare che le infermità sofferte dalla ricorrente riducono la capacità di lavoro del ricorrente a meno di un terzo nella sua specifica attività lavorativa.
Dalla documentazione agli atti si evince come le infermità che determinano la diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente in maniera superiore ai 2/3 nella sua specifica attività lavorativa fossero già presenti alla data della domanda amministrativa del 24.06.2022.
Dovendo ora rispondere ai due quesiti posti dall'Ill.mo sig. Giudice del Lavoro al sottoscritto CTU in sede udienza di giuramento, e cioè di stabilire:
“se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità ex art. 2 L. 12.6.1984 n. 222, ovverosia se il ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; ed in subordine:
“se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n. 222, ovverosia se la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 2/3 del totale. Dica inoltre se la prosecuzione dell'attività di lavoro possa costituire pericolo di usura e di danno. Specifichi in ogni caso la decorrenza del beneficio eventualmente riconosciuto”.
CONCLUSIONI
Relativamente al primo quesito, non si ritiene che la ricorrente, a causa delle patologie sofferte, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La sig.ra
, compatibilmente con il regolare espletamento trisettimanale dei trattamenti emodialitici, Pt_1 potrebbe ancora svolgere un'attività lavorativa di ufficio e comunque che non preveda sforzi fisici o posture scomode e statiche o ritmi intensi di lavoro. Pertanto a parere del sottoscritto non ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità ex art. 2 L. 12.6.1984
n. 222.
Relativamente al secondo quesito, se cioè “la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 2/3 del totale”, dalla disamina del fascicolo di causa e dalle risultanze delle operazioni peritali, emergono elementi sufficienti per affermare che la ricorrente, Pt_1
, per via delle patologie da cui è affetta, presenta una riduzione della capacità lavorativa
[...] superiore ai 2/3 in relazione alla sua specifica attività lavorativa di operaia;
ha pertanto diritto di godere dei benefici previsti dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, ossia all'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 23/10/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini