TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2024, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1084/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di IS, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1084/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 06.06.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ponte Buggianese (PT), via Buggianese n. 4 int. 6, C.F.
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina C.F._1
Gradi e Tania Martini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristina Gradi in Montecatini Terme (PT), Viale Marconi n.
36, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Ponte Buggianese (PT), Piazza Fratelli Banditori n. 3, C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo C.F._2
Guerri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montecatini Terme (PT), Piazza Cesare Battisti n. 10, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 06.06.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in SA (LU) il 02.09.2017, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti, già separate di fatto, evidenziavano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, veniva meno la comunione d'intenti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno. Gli stessi si danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra pratica che preveda il consenso dell'altro coniuge.
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare l'attribuzione di cui al successivo punto n. 3) e 6) e chiedono di usufruire, in relazione alla predetta attribuzione patrimoniale, dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
3. La signora si obbliga a cedere, a titolo gratuito, Parte_2 al signor entro 30 giorni dalla celebrazione Parte_1 dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale, anche
2 sostituita dal deposito di note scritte, la quota del 50% della casa coniugale attualmente a lei intestata.
Il predetto bene, sito in Ponte Buggianese (PT), Via Buggianese n.
4 int. 6, è posto all'interno di più ampio fabbricato condominiale, ed
è costituito da due unità immobiliari una ad uso garage (distinta al
Catasto Fabbricati del comune di Ponte Buggianese, foglio 8, mappale 903, sub. 28, Categoria C/6, Classe 3, mq 23 e rendita €
51,08) ed una ad uso di civile abitazione (distinta al medesimo
Catasto, al mappale 903 sub. 53, Categoria A/3, classe 5, vani 6 e redita catastale € 278,89).
Quanto sopra è corredato dalle parti comuni e, nello specifico: rampa di accesso al piano interrato, fioriera e loggiato, a comune con tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio, rappresentati dal mappale 903 sub. 1, bene comune non censibile, comune a tutti i subalterni;
la strada di viabilità interna a comune con tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio è rappresentata dal mappale 903 sub. 7, bene comune non censibile, comune a tutti i subalterni;
il vano scala, ascensore e ripostiglio a comune con le altre unità immobiliari che costituiscono l'edificio sono rappresentate dal mappale 903 sub. 4, bene comune non censibile, comune (oltreché al sub. 53 in oggetto) ai subalterni
22,23,37,38,45, 46 e 54.
Faranno carico al signor le spese inerenti all'atto Parte_1 notarile, comprensive di tutte le imposte e degli onorari del Notaio, la redazione della relazione tecnico – notarile, del certificato APE, di ogni altro atto prodromico alla vendita, nonché le spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità urbanistiche-edilizie e/o catastali. Faranno carico al signor altresì, tutte le Parte_1 pendenze e le poste economiche - passate, presenti e future - riguardanti l'immobile quali, tra le altre, le imposte sull'immobile stesso e sui rifiuti, le spese condominiali ed ogni altro onere gravante sull'appartamento in oggetto. Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico - edilizia dell'immobile ceduto,
3 anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
4. Con la cessione della quota di cui sopra la signora Parte_2
sarà liberata dalla garanzia a suo tempo prestata come
[...] terza datrice di ipoteca nel contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dal signor con Bper Banca S.p.a.; Parte_1
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono presupposti tali da imporre all'uno di somministrare a favore dell'altro un assegno di mantenimento.
6. A definizione di ogni rapporto di carattere economico pendente tra di loro, a mero titolo di rimborso spese sostenute in costanza di matrimonio, la signora accetta dal signor Parte_2 Pt_1
che si obbliga al relativo pagamento, la somma
[...] omnicomprensiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), che le sarà corrisposta lo stesso giorno della celebrazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, udienza anche sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
7. Le parti si impegnano a rimettere le querele eventualmente sporte l'una nei confronti dell'altra e ad accettare le rispettive remissioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di definizione della separazione personale dei coniugi;
si impegnano altresì a non sporgere denunce o querele per fatti avvenuti anteriormente alla data odierna.
8. Fatto salvo quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere definito ogni altra questione economica fra loro e di nulla avere da pretendere l'una dall'altra per nessun titolo e/o ragione.
9. Le spese di assistenza legale nella presente procedura saranno interamente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.11.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
4 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati secondo le condizioni così come concordate e sopra riportate in dettaglio.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]
PE (PT) l'11.05.1997, che hanno contratto matrimonio in
SA (LU) il 02.09.2017 alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 25, P. 2, serie A, anno 2017);
- nulla sulle spese.
5 IS, così deciso nella camera di consiglio del 29.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di IS, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1084/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 06.06.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ponte Buggianese (PT), via Buggianese n. 4 int. 6, C.F.
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina C.F._1
Gradi e Tania Martini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristina Gradi in Montecatini Terme (PT), Viale Marconi n.
36, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Ponte Buggianese (PT), Piazza Fratelli Banditori n. 3, C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo C.F._2
Guerri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Montecatini Terme (PT), Piazza Cesare Battisti n. 10, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 06.06.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in SA (LU) il 02.09.2017, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti, già separate di fatto, evidenziavano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, veniva meno la comunione d'intenti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno. Gli stessi si danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra pratica che preveda il consenso dell'altro coniuge.
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare l'attribuzione di cui al successivo punto n. 3) e 6) e chiedono di usufruire, in relazione alla predetta attribuzione patrimoniale, dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
3. La signora si obbliga a cedere, a titolo gratuito, Parte_2 al signor entro 30 giorni dalla celebrazione Parte_1 dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale, anche
2 sostituita dal deposito di note scritte, la quota del 50% della casa coniugale attualmente a lei intestata.
Il predetto bene, sito in Ponte Buggianese (PT), Via Buggianese n.
4 int. 6, è posto all'interno di più ampio fabbricato condominiale, ed
è costituito da due unità immobiliari una ad uso garage (distinta al
Catasto Fabbricati del comune di Ponte Buggianese, foglio 8, mappale 903, sub. 28, Categoria C/6, Classe 3, mq 23 e rendita €
51,08) ed una ad uso di civile abitazione (distinta al medesimo
Catasto, al mappale 903 sub. 53, Categoria A/3, classe 5, vani 6 e redita catastale € 278,89).
Quanto sopra è corredato dalle parti comuni e, nello specifico: rampa di accesso al piano interrato, fioriera e loggiato, a comune con tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio, rappresentati dal mappale 903 sub. 1, bene comune non censibile, comune a tutti i subalterni;
la strada di viabilità interna a comune con tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio è rappresentata dal mappale 903 sub. 7, bene comune non censibile, comune a tutti i subalterni;
il vano scala, ascensore e ripostiglio a comune con le altre unità immobiliari che costituiscono l'edificio sono rappresentate dal mappale 903 sub. 4, bene comune non censibile, comune (oltreché al sub. 53 in oggetto) ai subalterni
22,23,37,38,45, 46 e 54.
Faranno carico al signor le spese inerenti all'atto Parte_1 notarile, comprensive di tutte le imposte e degli onorari del Notaio, la redazione della relazione tecnico – notarile, del certificato APE, di ogni altro atto prodromico alla vendita, nonché le spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità urbanistiche-edilizie e/o catastali. Faranno carico al signor altresì, tutte le Parte_1 pendenze e le poste economiche - passate, presenti e future - riguardanti l'immobile quali, tra le altre, le imposte sull'immobile stesso e sui rifiuti, le spese condominiali ed ogni altro onere gravante sull'appartamento in oggetto. Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico - edilizia dell'immobile ceduto,
3 anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
4. Con la cessione della quota di cui sopra la signora Parte_2
sarà liberata dalla garanzia a suo tempo prestata come
[...] terza datrice di ipoteca nel contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dal signor con Bper Banca S.p.a.; Parte_1
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono presupposti tali da imporre all'uno di somministrare a favore dell'altro un assegno di mantenimento.
6. A definizione di ogni rapporto di carattere economico pendente tra di loro, a mero titolo di rimborso spese sostenute in costanza di matrimonio, la signora accetta dal signor Parte_2 Pt_1
che si obbliga al relativo pagamento, la somma
[...] omnicomprensiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), che le sarà corrisposta lo stesso giorno della celebrazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, udienza anche sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
7. Le parti si impegnano a rimettere le querele eventualmente sporte l'una nei confronti dell'altra e ad accettare le rispettive remissioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di definizione della separazione personale dei coniugi;
si impegnano altresì a non sporgere denunce o querele per fatti avvenuti anteriormente alla data odierna.
8. Fatto salvo quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere definito ogni altra questione economica fra loro e di nulla avere da pretendere l'una dall'altra per nessun titolo e/o ragione.
9. Le spese di assistenza legale nella presente procedura saranno interamente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.11.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
4 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati secondo le condizioni così come concordate e sopra riportate in dettaglio.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]
PE (PT) l'11.05.1997, che hanno contratto matrimonio in
SA (LU) il 02.09.2017 alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 25, P. 2, serie A, anno 2017);
- nulla sulle spese.
5 IS, così deciso nella camera di consiglio del 29.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6