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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4857 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3194/2021 R.G., pendente tra e , con Parte_1 Parte_2 CP_1
ordinanza del 07.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3194/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1462/2021 del
Tribunale di Santa IA Capua Vetere, pubblicata in data 30.04.2021, notificata in data 07/06/2021, pendente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Prefettizio e legale rappresentante p.t., dott.ssa
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fiorillo (C.F. Parte_3
), giusta procura in atti;
C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, giusta procura speciale alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione del primo grado del giudizio, valida anche per il grado di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Patrizia Di
BO (C.F. e AN IA TA (C.F C.F._3
); C.F._4
APPELLATO
NONCHE'
(P.I. , in persona del suo legale rapp.te CP_2 P.IVA_2
p.t., Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_3
Puoti (C.F. , giusta procura in calce alla CodiceFiscale_5
pag. 2/19 comparsa di costituzione, rilasciata in virtù di Deliberazione del D.G. n.
1585/21;
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “in accoglimento, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli arrt. 342, 348bis e 348ter c.p.c., dello spiegato appello e in riforma della sentenza n. 1462/2021 (R.G. 7693/2010) del
Tribunale di Santa IA Capua Vetere, emessa in data 21 aprile 2021 e depositata in data 30 aprile 2021, .. accertare e dichiarare la carenza di responsabilità ex art. 5 L.R. Campania n. 16/2001 del
[...]
in relazione al sinistro del 23/09/2007, con conseguente Parte_1
infondatezza, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, di tutte le domande giudiziali spiegate dal signor nei confronti del Pt_2
.. conseguenze di legge in ordine al pagamento Parte_1
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per “Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 Parte_2
c.p.c. l'appello proposto dal per tutte le ragioni Parte_1
indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348
c.p.c. l'impugnazione; Rigettare, in quanto inammissibili e infondati tutti
i motivi di appello proposti dal confermando la Parte_1
sentenza n. 1462/2021 resa dal Tribunale di Santa IA Capua Vetere in data 21.04.2021, resa pubblica in data 30.04.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Vittoria di spese ed pag. 3/19 onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione;
Qualora la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del proposto gravame e a parziale riforma della impugnata sentenza limiti alla sola la CP_2
responsabilità in ordine al sinistro dedotto in giudizio a seguito del quale
l'odierno appellato sig. riportava lesioni personali, Parte_2
confermare gli importi riconosciuti dal giudice di primo grado quale risarcimento del danno in favore del . Spese compensate in virtù Pt_2
delle incertezze degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito in materia”.
Per : “1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità CP_2
della domanda proposta nei confronti della per carenza di Pt_4
legittimazione passiva della stessa, per tutti i motivi di cui in narrativa;
nel merito 2) In via principale rigettare integralmente la domanda ex adverso avanzata perché assolutamente destituita di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto e, comunque, in quanto insufficientemente provata, con conseguente conferma in toto della sentenza nr. 1462/21 del Tribunale di Santa IA C.V.; 3) In via del tutto subordinata, dichiarata in ogni caso la corresponsabilità del e Parte_1
dello stesso attore nella causazione del sinistro, contenere la misura del risarcimento nei limiti del giusto e del dovuto, oltre che di quanto di ritenga provato. Spese e compensi professionali vinti, o compensati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 20-24.12.2010, adiva Parte_2
il Tribunale di Santa IA Capua Vetere deducendo che: - il 23 pag. 4/19 settembre del 2007 alle ore 17.15, mentre procedeva a bordo della sua bicicletta, in via Salomoni Acquasanta SP 107\II, frazione Treglia, nel
Comune di , in un tratto curvilineo in discesa, un cane Parte_1
randagio fuoriuscito dalla boscaglia ai margini della carreggiata, insieme ad altri due randagi, aveva urtato la ruota della sua bicicletta, facendogli perdere l'equilibrio nonostante esso istante avesse tentato di evitarlo;
- i cani che avevano improvvisamente attraversato la strada erano di colore scuro, di taglia grande, privi di collare e privi di segni di riconoscimento;
- a causa dell'urto con il randagio, esso istante rovinava al suolo, riportando lesioni gravissime per le quali si rendeva necessario il trasporto presso l'Ospedale Civile di , ove i CP_2
sanitari, eseguiti gli accertamenti del caso, gli diagnosticavano
“Frattura collo femore sinistro”; - disposto il ricovero presso l'U.O. di
, in data 3.10.2007 veniva sottoposto ad Controparte_4
intervento chirurgico di artroplastica totale di anca sinistra con protesi non cementata;
- in data 17.10.2007 veniva dimesso dal nosocomio di primo accesso a causa della mancanza di posti letto e veniva trasportato presso la clinica Villa delle Magnolie di Castel Morrone ove era sottoposto al ciclo di FKT secondo programma riabilitativo intensivo in regime di ricovero;
- in data 5.12.2007 veniva dimesso con prescrizioni farmacologiche ed il proprio medico curante gli prescriveva un ulteriore ciclo di FKT, per 10 giorni;
- l'istante denunciava l'accaduto al drappello di Polizia dell'Ospedale di San
BA e Sant'AN; - i danni patrimoniali alla bicicletta, al cellulare e al completo sportivo dell'istante erano pari ad euro 800,00.
pag. 5/19 Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale di Parte_2
Santa IA Capua Vetere, che, previa affermazione della responsabilità esclusiva o concorrente del e Parte_1
dell in relazione al sinistro verificatosi in data 23.9.2007, CP_1
ne fosse pronunciata la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da esso subiti.
Si costituiva il che eccepiva la nullità della Parte_1
citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, negando altresì ogni responsabilità nella verificazione del sinistro.
Si costituiva l' , la quale eccepiva il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona del danneggiato.
All'udienza del 05/01/2021, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere definiva il giudizio, pronunciando la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'istante che, si quantificano in euro 61.604,21 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 14000,00 di cui 500,00 per spese, oltre spese generali,
pag. 6/19 cpa ed iva come per legge in favore degli avv. TA e Di BO anticipatari;
pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti convenute.”
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 07/06/2021, interponeva appello, con atto notificato in data 06/07/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il , censurandola nella parte in Parte_1
cui il Giudice ne aveva affermato la responsabilità e rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
nel costituirsi in giudizio con comparsa del Parte_2
10.10.2021, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza.
Con comparsa depositata in data 8.11.2021, si costituiva l , CP_1
la quale eccepiva anch'essa l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. e nel merito concludeva per la conferma della gravata sentenza.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 10.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
pag. 7/19 Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere accoglieva la domanda proposta da ritenendo responsabili per il sinistro Parte_2
verificatosi il 23 settembre del 2007, il e l' Parte_1 [...]
. CP_1
In particolare, il Giudice di prime cure premetteva che “legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione dal randagismo (legge 21 ottobre 1997 n. 34) conferisce ai Comuni il compito di risanare i canili comunali esistenti e costruire nuovi canili, mentre alle è riservato il compito di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici”, e riteneva, quindi, che le ed i Comuni erano titolari di competenze complementari, con CP_5
conseguente sussistenza della responsabilità solidale delle stesse per i danni causati da cani randagi presenti sul territorio comunale.
Con riferimento al sinistro oggetto di causa, il primo Giudice riteneva, alla luce delle prove testimoniali acquisite, che la dinamica del sinistro descritta in citazione fosse stata sufficientemente provata e che lo stesso fosse causalmente ascrivibile alle “omissioni degli enti convenuti nella vigilanza e nell'omessa adozione delle necessarie misure di controllo del fenomeno, nonostante le specifiche e plurime richieste di intervento che nel periodo furono operate”.
pag. 8/19 In ordine al quantum, il Tribunale, sulla scorta dell'espletata CTU, liquidava all'attore euro 45.580,00, a titolo di danno non patrimoniale, somma alla quale dovevano aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria, così pervenendosi ad un danno di complessivi euro
61.604,21.
§ 4.
Ciò posto, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per supposta non conformità dello stesso al disposto dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalle parti appellate.
Invero, l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In relazione, poi, alla paventata inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è sufficiente replicare che ” La scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la
pag. 9/19 decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
37272 del 29/11/2021).
§ 5.
Passando al merito, con un unico motivo d'appello, il
[...]
sottoponeva a censura la sentenza per non avere il primo Parte_1
Giudice riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, in contrasto con il principio secondo cui “legge quadro statale n. 281 del
1991 non indica direttamente a quale ente spetti il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia”, normativa che non veniva affatto tenuta in considerazione.
L'istante deduceva, in particolare, che l'art. 5 della L.R. Campania n. 16 del 24 novembre 2001 stabiliva che ai Comuni spettasse l'esclusivo compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati, mentre alle competeva la vigilanza ed il controllo del CP_5
fenomeno del randagismo, compreso l'accalappiamento ed il trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici.
L'appellante, inoltre, deduceva che il aveva Parte_1
dimostrato di aver ottemperato ai compiti ad esso affidati dalla sopra richiamata normativa, avendo “predisposto le strutture ove ricoverare i
pag. 10/19 cani randagi ritrovati e/o accalappiati dal servizio veterinario dell' Pt_5
(cui compete, in via esclusiva, la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, ndr) attraverso la convenzione stipulata con la ditta
ET Boarding House s.a.s. di A. Lanziello”.
Anche il teste confermava che al momento del Testimone_2
verificarsi del sinistro era sussistente la convenzione con la ET
Boarding House.
§ 6.
L'appello è infondato.
In diritto, deve premettersi che, secondo i più recenti arresti della
Corte di Cassazione in materia, “la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile.
Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina. Tali
pag. 11/19 ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumità della popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsabilità civile per i danni da questi ultimi arrecati, avendo ad oggetto il solo controllo
"numerico" della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo. Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso” (cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 12495 del 2017 che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17528 del 23/08/2011, Rv. 619444 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010, Rv. 612762 – 01).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, occorre tener conto di quanto previsto dalla L.R. della Campania n. 16 del 24.11.2001, oggi abrogata, ma in vigore alla data dei fatti di causa, che, in attuazione di quanto disposto dalla L. n. 281/91, ha dettato norme per il controllo del randagismo, prevedendo in materia specifiche competenze delle dei comuni. CP_5
In particolare, a norma dell'art. 5 lett. c) di detta legge, alle CP_5
spetta, tra l'altro, di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.
I comuni, singoli o associati, e le provvedono, Parte_6
invece, alla costruzione dei canili e ad assicurare il ricovero, la custodia pag. 12/19 ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA. SS. LL [art 6 lett. a), b)].
I cani vaganti, in particolare quelli non tatuati o riconosciuti, sono catturati a cura del servizio veterinario della competente per CP_1
territorio, per essere ricoverati presso i canili comunali (art. 9 commi 1
e 2).
Da tali disposizioni si desume che i comuni - enti locali in grado di esercitare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e con i mezzi disponibili, un adeguato controllo sul territorio - devono "assicurare il ricovero" nei canili dei cani randagi presenti nel proprio territorio
(tranne che si tratti dei c.d. cani di quartiere previsti dall'art. 10), ed a siffatto compito essi assolvono ricorrendo al servizio di accalappiamento dei cani delle CP_5
Sulla scorta di quanto sin qui detto può, pertanto, affermarsi che, nella specie, sussista la titolarità passiva di entrambi gli enti convenuti dall'attore, e , trattandosi di enti Parte_1 CP_1
entrambi titolari, secondo la richiamata legge regionale, di competenze specifiche finalizzate a prevenire il fenomeno del randagismo e, in particolare, riguardo al di quella concernente il ricovero degli Pt_1
animali.
Non è, pertanto, condivisibile la tesi sostenuta dall'Ente appellante, tesa a sostenere la carenza di titolarità passiva per avere l'ente stipulato con la ET Boarding House s.a.s. di A. Lanziello la convenzione per il servizio di ricovero dei cani randagi catturati sul pag. 13/19 territorio comunale, in quanto dalle disposizioni della l. Regione
Campania n. 16 del 24.11.2001 emerge che ai Comuni spettano non solo compiti finalizzati alla mera accoglienza dei randagi presso i canili a tal uopo istituiti, ma anche attività finalizzate ad “assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani” presso tali strutture, sotto il controllo delle rispettive AA.SS.LL. competenti, tutte attività che presuppongo l'accalappiamento e la cattura dei randagi.
A conforto di quanto osservato giova rilevare che la S.C., Sez. 3, con sentenza n. 17060 del 2018, pur occupandosi specificamente della legislazione vigente nella Regione Lazio, ha espresso un principio riferibile anche alla L.R. della Campania n. 16 del 24.11.2001.
In particolare, nel precedente appena citato, la Cassazione, esaminando la disciplina dettata dalla legge reg. Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, osservava “.. In base all'art. 2 della legge appena menzionata, i Comuni provvedono, fra l'altro, «a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le , entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in Parte_7
vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Pt_7
. La norma prevede un obbligo specifico, oltre che di custodia e
[...]
mantenimento dei cani, anche di ricovero, che è attività che si aggiunge a quella di mera gestione del canile in quanto attività ulteriore ed esterna rispetto a quella indirizzata al canile. In tal senso è l'interpretazione di
pag. 14/19 Cass. 20 giugno 2017 n. 15167, la quale ha affermato che «la norma va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali».
Tale attività di ricovero (implicante la cattura) è estranea ai compiti dei
Comuni secondo la legge della , i quali devono limitarsi CP_6
alla gestione dei canili al fine della mera «accoglienza» dei cani, mentre al «ricovero» evidentemente provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i Servizi veterinari delle Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede dunque nella differenza fra
«accoglienza» e «ricovero», posto che solo il secondo presuppone
l'attività di recupero e cattura”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, sussiste, quindi, la titolarità passiva, oltre che dell' anche del Pt_1
§ 7.
Ne segue che l'appello vada rigettato, perché una volta ritenuta sussistente la titolarità passiva, oltre che dell' anche del in Pt_1
relazione ai danni riportati dall'attore per la presenza di randagi, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente territoriale il mero riferimento, operato dall'appellante, alla prova, acquisita in atti, che lo stesso avesse provveduto ad apprestare le strutture ove ricoverare i cani randagi ritrovati e/o accalappiati dal servizio veterinario dell'
[...]
. CP_1
pag. 15/19 Infatti, avendo il primo Giudice affermato che, nella specie, risultavano provati sia il fatto storico che le omissioni degli enti convenuti nella vigilanza e nell'omessa adozione delle necessarie misure di controllo del fenomeno, nonostante le specifiche e plurime richieste di intervento e le segnalazioni, della presenza di randagi, che, all'epoca dei fatti, erano state compiute, l'ente territoriale sarebbe potuto andare esente da responsabilità o dimostrando che era stato assolto l'obbligo di predisporre uomini e mezzi sufficienti per la prevenzione del randagismo ovvero provando il caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 2025, secondo cui “a) in tema di danni causati da cani randagi, è onere del danneggiato provare che la pubblica amministrazione a ciò preposta non abbia assolto l'obbligo di predisporre uomini e mezzi per la prevenzione del randagismo;
b) è onere del danneggiato provare anche il nesso di causa, ma questa prova può essere fornita in via presuntiva, dimostrando l'avverarsi del rischio che la già dimostrata condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire;
c) la pubblica amministrazione può vincere la presunzione sub (b) dimostrando il caso fortuito”).
Ma, come dinanzi detto, il capo di sentenza nel quale veniva ritenuto assolto l'onere probatorio, relativamente alle circostanze sub. lettere a), b) di cui al precedente appena citato, non veniva dall'appellante nemmeno fatto oggetto di specifica censura, avendo l'ente circoscritto le proprie doglianze al solo profilo della titolarità passiva.
§ 9.
pag. 16/19 L'appello deve, quindi, essere rigettato, restando, ovviamente, assorbita ogni valutazione relativamente al capo concernente le spese di lite, del quale l'appellante sollecitava la caducazione quale mero effetto della parziale riforma della sentenza.
§ 10.
Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, nei confronti di entrambe le parti appellate, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano, come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, e riconoscimento dei compensi medi, ad eccezione che per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, per le quali appare equa l'applicazione dei compensi tabellari minimi, stante la ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv. AN
IA TA, dichiaratasi antistataria.
Occorre, infine, dare atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pag. 17/19
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna il alla rifusione, in favore di Parte_1
e dell , delle spese processuali del Parte_2 CP_1
grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 9.603,00 per compenso, euro 467,70 per rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. AN IA TA;
c) dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp Dott. ) Persona_1
pag. 18/19 pag. 19/19
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3194/2021 R.G., pendente tra e , con Parte_1 Parte_2 CP_1
ordinanza del 07.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3194/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1462/2021 del
Tribunale di Santa IA Capua Vetere, pubblicata in data 30.04.2021, notificata in data 07/06/2021, pendente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario Prefettizio e legale rappresentante p.t., dott.ssa
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fiorillo (C.F. Parte_3
), giusta procura in atti;
C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, giusta procura speciale alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione del primo grado del giudizio, valida anche per il grado di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Patrizia Di
BO (C.F. e AN IA TA (C.F C.F._3
); C.F._4
APPELLATO
NONCHE'
(P.I. , in persona del suo legale rapp.te CP_2 P.IVA_2
p.t., Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_3
Puoti (C.F. , giusta procura in calce alla CodiceFiscale_5
pag. 2/19 comparsa di costituzione, rilasciata in virtù di Deliberazione del D.G. n.
1585/21;
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “in accoglimento, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli arrt. 342, 348bis e 348ter c.p.c., dello spiegato appello e in riforma della sentenza n. 1462/2021 (R.G. 7693/2010) del
Tribunale di Santa IA Capua Vetere, emessa in data 21 aprile 2021 e depositata in data 30 aprile 2021, .. accertare e dichiarare la carenza di responsabilità ex art. 5 L.R. Campania n. 16/2001 del
[...]
in relazione al sinistro del 23/09/2007, con conseguente Parte_1
infondatezza, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, di tutte le domande giudiziali spiegate dal signor nei confronti del Pt_2
.. conseguenze di legge in ordine al pagamento Parte_1
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per “Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 Parte_2
c.p.c. l'appello proposto dal per tutte le ragioni Parte_1
indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348
c.p.c. l'impugnazione; Rigettare, in quanto inammissibili e infondati tutti
i motivi di appello proposti dal confermando la Parte_1
sentenza n. 1462/2021 resa dal Tribunale di Santa IA Capua Vetere in data 21.04.2021, resa pubblica in data 30.04.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Vittoria di spese ed pag. 3/19 onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione;
Qualora la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del proposto gravame e a parziale riforma della impugnata sentenza limiti alla sola la CP_2
responsabilità in ordine al sinistro dedotto in giudizio a seguito del quale
l'odierno appellato sig. riportava lesioni personali, Parte_2
confermare gli importi riconosciuti dal giudice di primo grado quale risarcimento del danno in favore del . Spese compensate in virtù Pt_2
delle incertezze degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito in materia”.
Per : “1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità CP_2
della domanda proposta nei confronti della per carenza di Pt_4
legittimazione passiva della stessa, per tutti i motivi di cui in narrativa;
nel merito 2) In via principale rigettare integralmente la domanda ex adverso avanzata perché assolutamente destituita di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto e, comunque, in quanto insufficientemente provata, con conseguente conferma in toto della sentenza nr. 1462/21 del Tribunale di Santa IA C.V.; 3) In via del tutto subordinata, dichiarata in ogni caso la corresponsabilità del e Parte_1
dello stesso attore nella causazione del sinistro, contenere la misura del risarcimento nei limiti del giusto e del dovuto, oltre che di quanto di ritenga provato. Spese e compensi professionali vinti, o compensati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 20-24.12.2010, adiva Parte_2
il Tribunale di Santa IA Capua Vetere deducendo che: - il 23 pag. 4/19 settembre del 2007 alle ore 17.15, mentre procedeva a bordo della sua bicicletta, in via Salomoni Acquasanta SP 107\II, frazione Treglia, nel
Comune di , in un tratto curvilineo in discesa, un cane Parte_1
randagio fuoriuscito dalla boscaglia ai margini della carreggiata, insieme ad altri due randagi, aveva urtato la ruota della sua bicicletta, facendogli perdere l'equilibrio nonostante esso istante avesse tentato di evitarlo;
- i cani che avevano improvvisamente attraversato la strada erano di colore scuro, di taglia grande, privi di collare e privi di segni di riconoscimento;
- a causa dell'urto con il randagio, esso istante rovinava al suolo, riportando lesioni gravissime per le quali si rendeva necessario il trasporto presso l'Ospedale Civile di , ove i CP_2
sanitari, eseguiti gli accertamenti del caso, gli diagnosticavano
“Frattura collo femore sinistro”; - disposto il ricovero presso l'U.O. di
, in data 3.10.2007 veniva sottoposto ad Controparte_4
intervento chirurgico di artroplastica totale di anca sinistra con protesi non cementata;
- in data 17.10.2007 veniva dimesso dal nosocomio di primo accesso a causa della mancanza di posti letto e veniva trasportato presso la clinica Villa delle Magnolie di Castel Morrone ove era sottoposto al ciclo di FKT secondo programma riabilitativo intensivo in regime di ricovero;
- in data 5.12.2007 veniva dimesso con prescrizioni farmacologiche ed il proprio medico curante gli prescriveva un ulteriore ciclo di FKT, per 10 giorni;
- l'istante denunciava l'accaduto al drappello di Polizia dell'Ospedale di San
BA e Sant'AN; - i danni patrimoniali alla bicicletta, al cellulare e al completo sportivo dell'istante erano pari ad euro 800,00.
pag. 5/19 Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale di Parte_2
Santa IA Capua Vetere, che, previa affermazione della responsabilità esclusiva o concorrente del e Parte_1
dell in relazione al sinistro verificatosi in data 23.9.2007, CP_1
ne fosse pronunciata la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da esso subiti.
Si costituiva il che eccepiva la nullità della Parte_1
citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, negando altresì ogni responsabilità nella verificazione del sinistro.
Si costituiva l' , la quale eccepiva il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona del danneggiato.
All'udienza del 05/01/2021, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere definiva il giudizio, pronunciando la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'istante che, si quantificano in euro 61.604,21 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 14000,00 di cui 500,00 per spese, oltre spese generali,
pag. 6/19 cpa ed iva come per legge in favore degli avv. TA e Di BO anticipatari;
pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti convenute.”
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 07/06/2021, interponeva appello, con atto notificato in data 06/07/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il , censurandola nella parte in Parte_1
cui il Giudice ne aveva affermato la responsabilità e rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
nel costituirsi in giudizio con comparsa del Parte_2
10.10.2021, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza.
Con comparsa depositata in data 8.11.2021, si costituiva l , CP_1
la quale eccepiva anch'essa l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. e nel merito concludeva per la conferma della gravata sentenza.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 10.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
pag. 7/19 Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere accoglieva la domanda proposta da ritenendo responsabili per il sinistro Parte_2
verificatosi il 23 settembre del 2007, il e l' Parte_1 [...]
. CP_1
In particolare, il Giudice di prime cure premetteva che “legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione dal randagismo (legge 21 ottobre 1997 n. 34) conferisce ai Comuni il compito di risanare i canili comunali esistenti e costruire nuovi canili, mentre alle è riservato il compito di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici”, e riteneva, quindi, che le ed i Comuni erano titolari di competenze complementari, con CP_5
conseguente sussistenza della responsabilità solidale delle stesse per i danni causati da cani randagi presenti sul territorio comunale.
Con riferimento al sinistro oggetto di causa, il primo Giudice riteneva, alla luce delle prove testimoniali acquisite, che la dinamica del sinistro descritta in citazione fosse stata sufficientemente provata e che lo stesso fosse causalmente ascrivibile alle “omissioni degli enti convenuti nella vigilanza e nell'omessa adozione delle necessarie misure di controllo del fenomeno, nonostante le specifiche e plurime richieste di intervento che nel periodo furono operate”.
pag. 8/19 In ordine al quantum, il Tribunale, sulla scorta dell'espletata CTU, liquidava all'attore euro 45.580,00, a titolo di danno non patrimoniale, somma alla quale dovevano aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria, così pervenendosi ad un danno di complessivi euro
61.604,21.
§ 4.
Ciò posto, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per supposta non conformità dello stesso al disposto dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalle parti appellate.
Invero, l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
In relazione, poi, alla paventata inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è sufficiente replicare che ” La scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la
pag. 9/19 decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
37272 del 29/11/2021).
§ 5.
Passando al merito, con un unico motivo d'appello, il
[...]
sottoponeva a censura la sentenza per non avere il primo Parte_1
Giudice riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, in contrasto con il principio secondo cui “legge quadro statale n. 281 del
1991 non indica direttamente a quale ente spetti il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia”, normativa che non veniva affatto tenuta in considerazione.
L'istante deduceva, in particolare, che l'art. 5 della L.R. Campania n. 16 del 24 novembre 2001 stabiliva che ai Comuni spettasse l'esclusivo compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati, mentre alle competeva la vigilanza ed il controllo del CP_5
fenomeno del randagismo, compreso l'accalappiamento ed il trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici.
L'appellante, inoltre, deduceva che il aveva Parte_1
dimostrato di aver ottemperato ai compiti ad esso affidati dalla sopra richiamata normativa, avendo “predisposto le strutture ove ricoverare i
pag. 10/19 cani randagi ritrovati e/o accalappiati dal servizio veterinario dell' Pt_5
(cui compete, in via esclusiva, la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, ndr) attraverso la convenzione stipulata con la ditta
ET Boarding House s.a.s. di A. Lanziello”.
Anche il teste confermava che al momento del Testimone_2
verificarsi del sinistro era sussistente la convenzione con la ET
Boarding House.
§ 6.
L'appello è infondato.
In diritto, deve premettersi che, secondo i più recenti arresti della
Corte di Cassazione in materia, “la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile.
Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina. Tali
pag. 11/19 ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumità della popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsabilità civile per i danni da questi ultimi arrecati, avendo ad oggetto il solo controllo
"numerico" della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo. Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso” (cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 12495 del 2017 che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17528 del 23/08/2011, Rv. 619444 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010, Rv. 612762 – 01).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, occorre tener conto di quanto previsto dalla L.R. della Campania n. 16 del 24.11.2001, oggi abrogata, ma in vigore alla data dei fatti di causa, che, in attuazione di quanto disposto dalla L. n. 281/91, ha dettato norme per il controllo del randagismo, prevedendo in materia specifiche competenze delle dei comuni. CP_5
In particolare, a norma dell'art. 5 lett. c) di detta legge, alle CP_5
spetta, tra l'altro, di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.
I comuni, singoli o associati, e le provvedono, Parte_6
invece, alla costruzione dei canili e ad assicurare il ricovero, la custodia pag. 12/19 ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA. SS. LL [art 6 lett. a), b)].
I cani vaganti, in particolare quelli non tatuati o riconosciuti, sono catturati a cura del servizio veterinario della competente per CP_1
territorio, per essere ricoverati presso i canili comunali (art. 9 commi 1
e 2).
Da tali disposizioni si desume che i comuni - enti locali in grado di esercitare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e con i mezzi disponibili, un adeguato controllo sul territorio - devono "assicurare il ricovero" nei canili dei cani randagi presenti nel proprio territorio
(tranne che si tratti dei c.d. cani di quartiere previsti dall'art. 10), ed a siffatto compito essi assolvono ricorrendo al servizio di accalappiamento dei cani delle CP_5
Sulla scorta di quanto sin qui detto può, pertanto, affermarsi che, nella specie, sussista la titolarità passiva di entrambi gli enti convenuti dall'attore, e , trattandosi di enti Parte_1 CP_1
entrambi titolari, secondo la richiamata legge regionale, di competenze specifiche finalizzate a prevenire il fenomeno del randagismo e, in particolare, riguardo al di quella concernente il ricovero degli Pt_1
animali.
Non è, pertanto, condivisibile la tesi sostenuta dall'Ente appellante, tesa a sostenere la carenza di titolarità passiva per avere l'ente stipulato con la ET Boarding House s.a.s. di A. Lanziello la convenzione per il servizio di ricovero dei cani randagi catturati sul pag. 13/19 territorio comunale, in quanto dalle disposizioni della l. Regione
Campania n. 16 del 24.11.2001 emerge che ai Comuni spettano non solo compiti finalizzati alla mera accoglienza dei randagi presso i canili a tal uopo istituiti, ma anche attività finalizzate ad “assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani” presso tali strutture, sotto il controllo delle rispettive AA.SS.LL. competenti, tutte attività che presuppongo l'accalappiamento e la cattura dei randagi.
A conforto di quanto osservato giova rilevare che la S.C., Sez. 3, con sentenza n. 17060 del 2018, pur occupandosi specificamente della legislazione vigente nella Regione Lazio, ha espresso un principio riferibile anche alla L.R. della Campania n. 16 del 24.11.2001.
In particolare, nel precedente appena citato, la Cassazione, esaminando la disciplina dettata dalla legge reg. Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, osservava “.. In base all'art. 2 della legge appena menzionata, i Comuni provvedono, fra l'altro, «a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le , entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in Parte_7
vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Pt_7
. La norma prevede un obbligo specifico, oltre che di custodia e
[...]
mantenimento dei cani, anche di ricovero, che è attività che si aggiunge a quella di mera gestione del canile in quanto attività ulteriore ed esterna rispetto a quella indirizzata al canile. In tal senso è l'interpretazione di
pag. 14/19 Cass. 20 giugno 2017 n. 15167, la quale ha affermato che «la norma va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali».
Tale attività di ricovero (implicante la cattura) è estranea ai compiti dei
Comuni secondo la legge della , i quali devono limitarsi CP_6
alla gestione dei canili al fine della mera «accoglienza» dei cani, mentre al «ricovero» evidentemente provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioè i Servizi veterinari delle Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede dunque nella differenza fra
«accoglienza» e «ricovero», posto che solo il secondo presuppone
l'attività di recupero e cattura”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, sussiste, quindi, la titolarità passiva, oltre che dell' anche del Pt_1
§ 7.
Ne segue che l'appello vada rigettato, perché una volta ritenuta sussistente la titolarità passiva, oltre che dell' anche del in Pt_1
relazione ai danni riportati dall'attore per la presenza di randagi, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente territoriale il mero riferimento, operato dall'appellante, alla prova, acquisita in atti, che lo stesso avesse provveduto ad apprestare le strutture ove ricoverare i cani randagi ritrovati e/o accalappiati dal servizio veterinario dell'
[...]
. CP_1
pag. 15/19 Infatti, avendo il primo Giudice affermato che, nella specie, risultavano provati sia il fatto storico che le omissioni degli enti convenuti nella vigilanza e nell'omessa adozione delle necessarie misure di controllo del fenomeno, nonostante le specifiche e plurime richieste di intervento e le segnalazioni, della presenza di randagi, che, all'epoca dei fatti, erano state compiute, l'ente territoriale sarebbe potuto andare esente da responsabilità o dimostrando che era stato assolto l'obbligo di predisporre uomini e mezzi sufficienti per la prevenzione del randagismo ovvero provando il caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 2025, secondo cui “a) in tema di danni causati da cani randagi, è onere del danneggiato provare che la pubblica amministrazione a ciò preposta non abbia assolto l'obbligo di predisporre uomini e mezzi per la prevenzione del randagismo;
b) è onere del danneggiato provare anche il nesso di causa, ma questa prova può essere fornita in via presuntiva, dimostrando l'avverarsi del rischio che la già dimostrata condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire;
c) la pubblica amministrazione può vincere la presunzione sub (b) dimostrando il caso fortuito”).
Ma, come dinanzi detto, il capo di sentenza nel quale veniva ritenuto assolto l'onere probatorio, relativamente alle circostanze sub. lettere a), b) di cui al precedente appena citato, non veniva dall'appellante nemmeno fatto oggetto di specifica censura, avendo l'ente circoscritto le proprie doglianze al solo profilo della titolarità passiva.
§ 9.
pag. 16/19 L'appello deve, quindi, essere rigettato, restando, ovviamente, assorbita ogni valutazione relativamente al capo concernente le spese di lite, del quale l'appellante sollecitava la caducazione quale mero effetto della parziale riforma della sentenza.
§ 10.
Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, nei confronti di entrambe le parti appellate, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano, come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, e riconoscimento dei compensi medi, ad eccezione che per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, per le quali appare equa l'applicazione dei compensi tabellari minimi, stante la ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv. AN
IA TA, dichiaratasi antistataria.
Occorre, infine, dare atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pag. 17/19
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna il alla rifusione, in favore di Parte_1
e dell , delle spese processuali del Parte_2 CP_1
grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 9.603,00 per compenso, euro 467,70 per rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. AN IA TA;
c) dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp Dott. ) Persona_1
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