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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 40/2024 R. G.
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Bruno;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresento e difeso giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Marco Vallone;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.6.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.1.2024 chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con a Crotone il CP_1
23.12.2003, dalla cui unione erano nati i figli: il 16.3.2004; Persona_1 [...]
il 10.5.2005; l'1.5.2006 e il 30.12.2008, Persona_2 Controparte_2 Persona_3 emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che con decreto del Tribunale di Crotone
n.4088/2023 del 26.6.2023 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi suddetti e che, poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. All'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, effettuato dalla ricorrente il 19.2.2025 e dal resistente il 17.2.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, allegando congiuntamente il verbale di mediazione n.47/2025 del 12.2.2025 e chiedendo di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa coniugale e all'affidamento condiviso dei figli minorenni nonché le condizioni concordate nel predetto verbale di mediazione. All'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, effettuato dalla ricorrente il 3.6.2025 e dal resistente il 9.6.2025, le parti insistevano nelle rassegnate conclusioni, dichiarando di rinunciare alla comparizione personale in udienza;
pertanto, la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza dell'11.6.2025.
Il P.M. interveniva regolarmente.
1 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa,
è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalle risultanze processuali emerge non solo che i coniugi sono separati, ma che risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87
e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle allegazioni difensive appare legittimo desumere che dalla data della comparizione ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Le condizioni pattuite dalle parti (cfr. note scritte di parte ricorrente dep. 19.2.2025 e di parte resistente dep. 17.2.2025) sono conformi alla legge e all'interesse della prole e, quindi, possono essere recepite in sentenza (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
3. La consensualizzazione della lite giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crotone il 23.12.2003 tra e (atto trascritto al n. 230, p. II, serie A, anno 2003 del predetto Parte_1 CP_1
Comune) alle condizioni dagli stessi pattuite in atti (cfr. note scritte di parte ricorrente dep.
19.2.2025 e di parte resistente dep. 17.2.2025);
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 40/2024 R. G.
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Bruno;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresento e difeso giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Marco Vallone;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.6.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.1.2024 chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con a Crotone il CP_1
23.12.2003, dalla cui unione erano nati i figli: il 16.3.2004; Persona_1 [...]
il 10.5.2005; l'1.5.2006 e il 30.12.2008, Persona_2 Controparte_2 Persona_3 emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che con decreto del Tribunale di Crotone
n.4088/2023 del 26.6.2023 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi suddetti e che, poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. All'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, effettuato dalla ricorrente il 19.2.2025 e dal resistente il 17.2.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, allegando congiuntamente il verbale di mediazione n.47/2025 del 12.2.2025 e chiedendo di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa coniugale e all'affidamento condiviso dei figli minorenni nonché le condizioni concordate nel predetto verbale di mediazione. All'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, effettuato dalla ricorrente il 3.6.2025 e dal resistente il 9.6.2025, le parti insistevano nelle rassegnate conclusioni, dichiarando di rinunciare alla comparizione personale in udienza;
pertanto, la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza dell'11.6.2025.
Il P.M. interveniva regolarmente.
1 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa,
è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalle risultanze processuali emerge non solo che i coniugi sono separati, ma che risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87
e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle allegazioni difensive appare legittimo desumere che dalla data della comparizione ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Le condizioni pattuite dalle parti (cfr. note scritte di parte ricorrente dep. 19.2.2025 e di parte resistente dep. 17.2.2025) sono conformi alla legge e all'interesse della prole e, quindi, possono essere recepite in sentenza (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
3. La consensualizzazione della lite giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crotone il 23.12.2003 tra e (atto trascritto al n. 230, p. II, serie A, anno 2003 del predetto Parte_1 CP_1
Comune) alle condizioni dagli stessi pattuite in atti (cfr. note scritte di parte ricorrente dep.
19.2.2025 e di parte resistente dep. 17.2.2025);
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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