Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12574/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12574 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 11.12.24, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, dom.to in Langhirano alla Via D. Tomasicchio n. 12/2 e
[...] Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F. , ove
[...] CodiceFiscale_2
risiede alla Via Vecchia Napoli n. 51, entrambi elett.te dom.ti in Napoli al
C.so Umberto I n. 7 presso lo Studio degli Avv.ti Mario Saltalamacchia (C.F.
) e Luca Saltalamacchia (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
) dai quali sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti;
[...]
- ATTORI -
CONTRO
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._5
30.01.1959, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Bertucci sito in Napoli alla Via Francesco Fracanzano n. 11 (codice fiscale:
) che la rappresenta e difende giusta procura;
C.F._6
- CONVENUTA –
NONCHE'
C.F. , in persona del suo legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
p.t., dom.to per la carica presso la Sede in Napoli alla Via G. Ferraris n. 66/F;
- CONVENUTA CONTUMACE –
Oggetto: servitù
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 10.12.24 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, e la Controparte_1 CP_2
deducendo: - di essere proprietari, in comune e pro-indiviso, tra l'altro,
[...]
di un appartamento al 1° piano di un piccolo corpo di fabbrica in Napoli, con accesso dai civici n. 51 e 53 della Via Vecchia Napoli Chiaiano, con annessa area cortilizia adibita a giardino, riportata quest'ultima nel Catasto Terreni al fol. 31 p.lla 304; - che l'intero corpo di fabbrica ove è ubicata la proprietà attorea veniva costruito da nonno degli odierni attori, il Parte_1
quale con atto per notar del 27/12/1996 donò in nuda proprietà Per_1 rispettivamente: 1) alla figlia l'appartamento al p.t. ed al Controparte_1
2° piano oltre al 50% del locale deposito seminterrato;
2) al figlio Parte_3
l'appartamento al 1° piano oltre al 50% del locale deposito
[...]
seminterrato ed ai lastrici solari di copertura del fabbricato, nonché “d) zona di giardino della superficie catastale di are tre e centiare dieci (are 3.10) confinante con beni o aventi causa, beni Leva o aventi Persona_2
causa e proprietà e riportato nel N.C.T. di Napoli alla Controparte_1
partita 9067, erroneamente in ditta a , foglio 31, Persona_2
particella 304, are 3.10, frutteto classe 2, R.D.L. 11.160, R.A.L. 5090”; - che l'1/9/2010 decedeva vedovo, per cui l'usufrutto si Parte_1
consolidava alla nuda proprietà dei donatari, mentre, con atto per notar Per_3
del 27/12/2018, cedeva tutta la propria consistenza Parte_3
immobiliare agli esponenti suoi figli;
- che, dopo aver rilevato la proprietà,
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essi attori constatavano che sulla zona giardino insistevano opere di pertinenza della proprietà limitrofa appartenenti a e Controparte_1
precisamente, una condotta di acqua con rubinetto ed uno sfiato collegato con qualche caldaia interna e alla , e precisamente, un contatore del gas CP_2
sigillato ed in disuso collegato a due condutture;
- che, con r.r. del
12/11/2019, gli istanti invitavano la zia a provvedere alla rimozione di tali opere, ma l'invito non veniva accolto né riscontrato, per cui tentavano la mediazione alla quale la stessa rifiutava di partecipare;
- che, parimenti, con p.e.c. del 13/3/2020 gli esponenti invitavano la a provvedere CP_2
alla rimozione del contatore e delle condotte, ma con esito negativo per assenza dell'ente erogatore.
Tanto premesso, gli attori chiedevano al Tribunale di accertare l'insistenza, all'interno della loro proprietà, di una condotta idrica e di un tubo di sfiato, collocati dalla convenuta e di un contatore del gas di Controparte_1
pertinenza della convenuta collegato a due condotte attaccate al CP_2
muro; di ordinare ai convenuti di rimuovere - anche in loro danno - le suddette opere lesive del diritto di proprietà di essi attori;
di condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni loro cagionati per il ridotto godimento degli spazi della loro proprietà, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva: - la nullità Controparte_1
della citazione ex artt. 164 e163 cpc;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere, essa convenuta, mai collocato, né usato la condotta idrica e il tubo di sfiato, collocati, invece, da padre della Parte_1
odierna convenuta e nonno degli odierni attori, peraltro, all'interno dell'area di loro esclusiva proprietà, inaccessibile a terzi, in quanto totalmente recintata;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea ex art. 949 c.c. mancandone i presupposti di legge;
- l'infondatezza della domanda di condanna al risarcimento dei danni, non provati.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
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La regolarmente citata, non si costituiva, restando contumace. CP_2
All'udienza del 3.11.20, sostituita dal deposito di note scritte, veniva dichiarata la contumacia del convenuto non costituito e veniva assegnato termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria in quanto il precedente giudice rilevava la mancata partecipazione personale di Parte_1
[...]
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammesse le prove orali ed escussi i testi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nondimeno, alla successiva udienza del 10.2.23, “re melius perpensa” veniva disposta CTU, all'esito della quale, gli attori, preso atto delle osservazioni alla
CTU formulate dalla convenuta, la quale dichiarava che “l'appartamento, a seguito di atto di vendita della Sig.ra del 27/01/2021, è Controparte_1
riportato nel NCEU del Comune di Napoli, in ditta
[...]
Parte_4 Persona_4
, alla sezione CHA, f.lo 4, p.lla n. 179, subalterno 5,
[...] zona censuaria 1, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 5,5, rendita €
411,87, via Vecchia Napoli a Chiaiano, n° 53 piano terra”, chiedevano disporsi la chiamata in causa iussu judicis ex art. 107 c.p.c. del terzo, attuale proprietario dell'immobile.
Con ordinanza del 30.11.2023, ritenuto di non disporre l'intervento del terzo acquirente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza del 10.12.24, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla convenuta, essendo stata la domanda compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
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Parimenti va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla convenuta, in quanto risultava essere, al Controparte_1
tempo della proposizione della domanda, proprietaria dell'immobile sito alla via Vecchia Napoli a Chiaiano, n° 53 piano terra, p.lla n. 179, subalterno 5.
A tal proposito, si osserva che, in caso di trasferimento del bene a terzi, come avvenuto nel caso di specie, a seguito di atto di vendita della
[...]
del 27/01/2021, si applica la disposizione di cui all'art. 111 c.p.c., CP_1
ai sensi della quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. (…) In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Va poi disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda.
L'esperimento del procedimento di mediazione nella materia che occupa è condizione di procedibilità.
L'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, stabilisce che
è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.
Orbene, il precedente giudice, all'udienza del 3.11.2020, aveva sollevato d'ufficio la questione della mancata partecipazione personale di Parte_1
al procedimento di mediazione, assegnando termine di giorni 15 per
[...]
introdurre nuovamente il procedimento di mediazione.
Orbene, come si legge dal verbale di mediazione del 30.11.2020, Parte_1
delegava la sorella, soggetto a conoscenza dei
[...] Parte_2
fatti di causa in quanto attrice del procedimento.
Ritiene questo giudice che la procedura sia stata correttamente introdotta atteso il principio espresso dalla giurisprudenza costante secondo cui la parte
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può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019; cfr. anche Cass. civ. Sez. III,
05/07/2019, n. 18068).
Tra l'altro, nel caso di specie, quandanche la domanda di Parte_1
fosse stata improcedibile, come sostenuto dalla convenuta
[...]
, di contro sarebbe stata invece in ogni caso procedibile la stessa CP_1
domanda proposta da che ha partecipato personalmente Parte_2
alla mediazione che si è conclusa con esito negativo per la mancata Con partecipazione di . Controparte_1
Nel merito, si osserva che l'azione proposta va inquadrata nell'ambito dell'actio negatoria servitutis.
Orbene, deve evidenziarsi che, in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 16495 del 5 agosto 2005).
Peraltro, la stessa giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n. 24028/2004 e, da ultimo, Cass. n. 472/2017) ha inteso anche puntualizzare che l'azione
"negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere
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dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo (Cass., civ. sez. II, del 28 marzo 2019, n. 8694)
A ciò va aggiunto che sul convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cassazione civile, Sez.
II, sentenza n. 2838 del 25 marzo 1999 Ordinanza n. /2019), e quindi di dimostrare la legittimità del peso imposto all'altrui fondo.
Invero la prova di un diritto limitativo di quello dell'attore grava sul convenuto al quale spetta di offrire in prova l'esistenza del diritto di compiere l'attività lesiva dell'altrui diritto di proprietà.
Quindi la parte convenuta deve dimostrare o l'esistenza di un titolo avente carattere reale ed opponibile nei confronti dell'attore ovvero di avere usucapito o la proprietà o il diritto di servitù sul bene oggetto di causa.
In particolare, deve fornire la prova dell'acquisto di tale servitù, senza che possa essere sufficiente la mera sussistenza delle relative opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia.
Va detto che, nel caso di specie, nelle sue difese, si è Controparte_1
limitata ad eccepire che le opere erano state realizzate dal padre Parte_1
e non da essa convenuta e che, in ogni caso, non aveva mai fatto uso
[...]
delle opere contestate.
Ne consegue che la convenuta non ha mai chiesto, entro i termini consentiti dalla legge, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia né ha mai sollevato la relativa eccezione riconvenzionale. Non possono quindi essere prese in considerazione eventuali domande ed eccezioni proposte e sollevate dalla convenuta solo con la comparsa conclusionale.
Orbene, il CTU, Ing. , ha accertato in relazione alla Persona_5
condotta idrica che “Trattasi di una condotta idrica costituita da una
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tubazione di rame inguainata in parte interrata ed in parte emergente che termina in testa con un rubinetto dotato di leva di apertura e di arresto.
Ubicazione: Tale tubazione proviene dalla abitazione posta al piano terra individuata con il subalterno n.° 5 , passa interrata nell'area pavimentata individuata con la p.lla 304 di proprietà dei ricorrenti per poi emergere
,addossata, al muro di perimetrazione dell'area stessa; in relazione al contatore del gas che “Trattasi del misuratore del gas per alimentazione domestica al quale a monte giunge la tubazione zincata in ferro proveniente dalla montante della “ e , a valle , si diparte la tubazione che , dopo CP_2
aver attraversato la muratura di confine lato Ovest del fabbricato , va ad alimentare le utenze domestiche dell'appartamento posto al piano terra subalterno n.°5. Ubicazione − Tale misuratore è collocato all'esterno della muratura del fabbricato, lato Ovest, a cui è solidarizzato”; in relazione allo sfiato del gas che “Trattasi di terminale di scarico dei fumi di condensa di una caldaia, molto probabilmente alimentata a gas metano, asservita all'appartamento posto al piano terra subalterno n.° 5. Il terminale è composto da un condotto in lamiera di metallo di diametro d= 80 mm nel quale è innestato un terminale in polipropilene di colore nero. Ubicazione −
Il terminale di scarico, parte dall'interno dell'appartamento del piano terra subalterno n.° 5, attraversa la muratura del fabbricato lato Nord, per poi fuoriuscire da esso in orizzontale. − Il terminale di scarico esce per circa cm
10,00 dalla muratura perimetrale del fabbricato ed è posto ad un'altezza dal piano di calpestio dell'area di proprietà dei ricorrenti, di circa cm 40,00.
Il CTU ha inoltre accertato che le predette opere sono tutte funzionanti e attive e che limitano il godimento del diritto di proprietà degli attori.
Con riferimento poi allo sfiato del gas il CTU ha precisato che “Nel nostro caso il terminale di scarico dei fumi di caldaia, asservito all'appartamento al pianto terra subalterno n.° 5, è posto dal piano di calpestio del suolo di proprietà dei ricorrenti ad un'altezza, ad appena cm= 40 in totale difformità da quanto sanciscono le norme in materia”.
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In relazione alle opere necessarie il CTU ha accertato che per il misuratore dell'acqua esse consistono: nella chiusura temporanea del misuratore di acqua posto all'interno dell'abitazione posta al piano terra subalterno n.° 5; nel taglio alla base della tubazione idrica;
nell'apposizione di tappo di chiusura alla tubazione.
In relazione al contatore del gas, invece, esse consistono nella dismissione all'interno dell'appartamento posto al piano terra subalterno n.° 5 della tubazione di alimentazione del gas;
Istanza alla per lo spostamento del CP_2
misuratore del gas da apporre sulla muratura a Sud del fabbricato ivi compreso l'allungamento della tubazione dei condotti di adduzione del gas.
In relazione allo sfiato del gas, infine, esse consistono nella rimozione del terminale dello scarico dei fumi e sua nuova collocazione nel rispetto delle altezze dal suolo così previste dalla normativa UNI 7129/15; diversamente nel posizionare il terminale di scarico dei fumi di caldaia sulla parete a Sud del fabbricato nel rispetto della normativa vigente.
Pertanto, alla luce della CTU, di cui si condividono le risultanze perché condotta con estremo rigore e precisione, la domanda va accolta e la convenuta va condannata a disattivare la condotta idrica Controparte_1
secondo le indicazioni del CTU nonché a spostare lo sfiato del gas dalla proprietà attorea e a porlo sulla parete a Sud del fabbricato nel rispetto della normativa vigente.
La va invece condannata a spostare il misuratore del gas ed a CP_2
rimuoverlo dalla proprietà degli attori.
Deve poi essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal minor godimento degli spazi di proprietà degli attori.
Secondo il consolidato orientamento maggioritario della S.C., il proprietario ha pieno diritto di usare e di godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica,
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mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni;
arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa. In applicazione del suesposto principio di diritto, va accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittima imposizione di una servitù sul proprio fondo, quale danno che va risarcito "in re ipsa", senza necessità di svolgimento di attività probatoria (tra le tante, Cass. civ.,
7752/2013).
La determinazione di tale danno, peraltro, ancorché effettuata in via equitativa, non può che ancorarsi a parametri ben definiti. Nel caso di oggettiva impossibilità di procedere alla determinazione del danno, soccorre il criterio equitativo di cui all'art. 1126 c.c., criterio applicabile una volta accertata l'esistenza del danno prodotto.
Nel caso di specie, la liquidazione del danno può essere contenuta in euro
3.000,00, liquidata all'attualità, attese le dimensioni dei manufatti e la posizione di questi rispetto alla proprietà degli attori, nonché rispetto alla gravosità della servitù incombente sulla proprietà attorea. Vanno poi riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
In relazione alle spese di mediazione, documentate e sostenute da parte attrice, si ritiene di riconoscere solo l'importo di euro 51,00 relativo al procedimento di mediazione attivato su ordine del giudice. L'importo di euro
60,00, sostenuto dagli attori in occasione del procedimento di mediazione da
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loro attivato prima dell'introduzione del giudizio, resta a loro carico in quanto non correttamente introdotto stante l'assenza di Parte_1
va poi condannata al versamento, in favore dell'Erario, Controparte_1
della somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia della CP_2
- accoglie la domanda proposta da e da Parte_2 Parte_1
[...]
- Condanna a disattivare la condotta idrica Controparte_1
secondo le indicazioni del CTU;
- Condanna a rimuovere lo sfiato del gas dalla Controparte_1
proprietà attorea e a porre lo stesso sulla parete a Sud del fabbricato nel rispetto della normativa vigente.
- Condanna la a rimuovere il misuratore del gas dalla CP_2
proprietà degli attori e a trovare altra idonea collocazione nel rispetto della normativa vigente.
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori, in solido tra loro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in € 206,15 (di cui 51,00 per la mediazione) per esborsi ed euro 2.252,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA come per legge.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro;
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- Condanna al versamento all'entrata del bilancio Controparte_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 9.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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