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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 2620/2024 R.G., vertente tra
(C:F.: ), opponente, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giovanni De Salvo e Emiliano Barozzi Sarzina
e
(P.Iva: , opposta, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Momma-Sophie Stornello
P.Iva: ), opposta, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Controparte_2 P.IVA_2
Cristina Di Nola
(C.F.: ), opposto, rappresentato per legge Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione notificatagli in data 21 marzo 2024 Parte_1
ex art. 50, secondo comma, del D.p.r. n. 602/1973, con cui da gli ha Controparte_4
chiesto il pagamento della somma di € 60.649,84 a titolo di spese processuali maturate nel corso dell'anno 2009 e relativi accessori. A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
- la nullità dell'intimazione in quanto priva di motivazione, in violazione del disposto di cui all'art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000; pagina 1 di 5 - il mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.p.r. n. 602 del
1973;
- l'avvenuta decorrenza sia del termine prescrizionale decennale, sia, ed in ogni caso, di quello quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4), c.c. applicabile alle pretese computate a titolo d'interessi di mora ed oneri di riscossione.
Nel giudizio così instaurato si sono costituite ed Controparte_1 Controparte_2
e, stante il mancato rispetto del termine di comparizione, è stata disposta la rinnovazione della notifica della citazione al , con conseguente differimento della prima udienza nel Controparte_3
rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. – restandone così assorbita l'eccezione di nullità della citazione formulata da ex art. 164, comma 3, c.p.c. Controparte_1
Le parti opposte hanno contrastato l'opposizione avversaria, precisando in particolare:
- che il ruolo è stato reso esecutivo nel 2013;
- che l'intimazione impugnata è stata preceduta da due atti interruttivi della prescrizione: la cartella esattoriale di pagamento, notificata il 24 febbraio 2014, ed altra intimazione di pagamento notificata il 26 ottobre 2018;
- che i termini di decadenza e prescrizione devono ritenersi sospesi dal giorno 8 marzo
2020 al giorno 31 dicembre del 2021 ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 del
D.l. n. 18/2020 e 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 18 luglio 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del giorno 23 ottobre 2024.
I primi due motivi di opposizione formulati dal sono infondati: il primo perché l'avviso di Parte_1
intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.p.r. n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (in questo senso cfr. da ultimo Cass., 19 aprile 2024, n. 10692); il secondo, perché per la riscossione di spese processuali penali non sono previsti termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo, mancando un'espressa previsione in tal senso quanto al termine previsto dall'art. 227 ter, comma 1, del D.p.r. n. 115/2002, e non essendo pagina 2 di 5 per altro verso applicabile l'art. 25 del D.p.r. n. 602/1973, non avendo le spese processuali penali natura tributaria (cfr. Cass., 10 maggio 2023, n. 12614).
Come già osservato con l'ordinanza del 18 luglio 2024, il termine prescrizionale è stato in effetti interrotto con la notifica della cartella di pagamento in data 24 febbraio 2014. L'intimazione di pagamento dell'ottobre 2018, che le parti opposte identificano come ulteriore atto interruttivo della prescrizionale, non può, invece, considerarsi tale, giacchè la notifica, che si assume perfezionata mediante deposito presso la casa comunale a causa dell'irreperibilità del sig. venne però Parte_1
effettuata presso un indirizzo diverso da quello della sua residenza (cfr. il doc. n. 4 del fascicolo dell ed il certificato prodotto dall'opponente come doc. n. 2). CP_1
Resta quindi da dire dell'applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione disposta dall'art. 68 del D.l. n. 18/2020, che, res melius perpensa, va anch'essa decisa in favore delle parti opposte.
Tale disposizione, dopo aver stabilito, al comma 1, primo periodo, la sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito scadenti in un arco temporale che il legislatore ha via via prolungato (originariamente previsto per 84 giorni, a decorrere dall'8 marzo con termine finale al 31 maggio 2020, è stato da ultimo portato sino al 31 agosto 2021), nonché previsto che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma 1, secondo periodo), dichiara applicabili le disposizioni dettate dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 per l'ipotesi di sospensione di termini per eventi eccezionali (comma 1, ultimo periodo).
A sua volta, il citato art. 12 stabilisce quanto segue:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione”;
pagina 3 di 5 “2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
La sorte dei termini di prescrizione (e decadenza) delle entrate tributarie e non tributarie soggette alla sospensione dell'obbligo di versamento ex art. 68, comma 1, del D.l. n. 18/2020 è, dunque, interamente disciplinata dall'art. 12, commi 1 e 2, del D.l.gs. n. 159/2015, in forza del richiamo contenuto nel medesimo art. 68.
Di tali disposizioni, non viene in considerazione quella dettata dal comma secondo, in quanto la proroga ivi prevista riguarda esclusivamente i termini di prescrizione (e decadenza) destinati a scadere entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione: nella specie, infatti, il termine prescrizionale sarebbe scaduto il 24 febbraio 2024, e quindi oltre l'arco temporale considerato. Per analoghe ragioni non può trovare applicazione la proroga prevista dal comma 4 bis del medesimo art. 68, in quanto riferito ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione disposto dai precedenti commi 1 e 2 bis o successivamente, giacché nella specie il ruolo è stato formato e consegnato all'agente della riscossione, al più tardi, nell'anno 2014.
Il comma 1 dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 – richiamato, si ripete, dall'art. 68, comma 1, del D.l. n.
18/2020 – stabilisce però, non una proroga, ma una sospensione dei termini di prescrizione (o di decadenza), per un periodo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la sospensione degli obblighi di versamento, cosa peraltro coerente col fatto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, durante il periodo di sospensione è fatto divieto all'agente della riscossione di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento.
Il termine prescrizionale deve, pertanto, essere computato senza tener conto del periodo di sospensione e, nella specie, già quello di 84 giorni originariamente previsto dall'art. 68 è sufficiente ad escludere l'estinzione per prescrizione della pretesa dell'amministrazione.
pagina 4 di 5 È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione delle entrate, giacché il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale ed essendo suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale, fissato dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; Cass. n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022; Cass. n. 31430/22).
Estranei al disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. sono, infine, gli oneri di riscossione, i quali non maturano col decorso del tempo ma all'atto del compimento dell'attività di riscossione.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della soccombenza reciproca e della novità della questione riguardante l'art. 68, comma 1, del D.l.n. 18/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 2620/2024 R.G. promossa da avverso Parte_1 [...]
, e , definitivamente decidendo: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , accerta e dichiara l'estinzione Parte_1
per prescrizione del credito per interessi maturato anteriormente al 21 marzo 2019.
Rigetta nel resto l'opposizione.
Spese compensate
Verona, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 2620/2024 R.G., vertente tra
(C:F.: ), opponente, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giovanni De Salvo e Emiliano Barozzi Sarzina
e
(P.Iva: , opposta, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Momma-Sophie Stornello
P.Iva: ), opposta, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Controparte_2 P.IVA_2
Cristina Di Nola
(C.F.: ), opposto, rappresentato per legge Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione notificatagli in data 21 marzo 2024 Parte_1
ex art. 50, secondo comma, del D.p.r. n. 602/1973, con cui da gli ha Controparte_4
chiesto il pagamento della somma di € 60.649,84 a titolo di spese processuali maturate nel corso dell'anno 2009 e relativi accessori. A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
- la nullità dell'intimazione in quanto priva di motivazione, in violazione del disposto di cui all'art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000; pagina 1 di 5 - il mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.p.r. n. 602 del
1973;
- l'avvenuta decorrenza sia del termine prescrizionale decennale, sia, ed in ogni caso, di quello quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4), c.c. applicabile alle pretese computate a titolo d'interessi di mora ed oneri di riscossione.
Nel giudizio così instaurato si sono costituite ed Controparte_1 Controparte_2
e, stante il mancato rispetto del termine di comparizione, è stata disposta la rinnovazione della notifica della citazione al , con conseguente differimento della prima udienza nel Controparte_3
rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. – restandone così assorbita l'eccezione di nullità della citazione formulata da ex art. 164, comma 3, c.p.c. Controparte_1
Le parti opposte hanno contrastato l'opposizione avversaria, precisando in particolare:
- che il ruolo è stato reso esecutivo nel 2013;
- che l'intimazione impugnata è stata preceduta da due atti interruttivi della prescrizione: la cartella esattoriale di pagamento, notificata il 24 febbraio 2014, ed altra intimazione di pagamento notificata il 26 ottobre 2018;
- che i termini di decadenza e prescrizione devono ritenersi sospesi dal giorno 8 marzo
2020 al giorno 31 dicembre del 2021 ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 del
D.l. n. 18/2020 e 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 18 luglio 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del giorno 23 ottobre 2024.
I primi due motivi di opposizione formulati dal sono infondati: il primo perché l'avviso di Parte_1
intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.p.r. n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (in questo senso cfr. da ultimo Cass., 19 aprile 2024, n. 10692); il secondo, perché per la riscossione di spese processuali penali non sono previsti termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo, mancando un'espressa previsione in tal senso quanto al termine previsto dall'art. 227 ter, comma 1, del D.p.r. n. 115/2002, e non essendo pagina 2 di 5 per altro verso applicabile l'art. 25 del D.p.r. n. 602/1973, non avendo le spese processuali penali natura tributaria (cfr. Cass., 10 maggio 2023, n. 12614).
Come già osservato con l'ordinanza del 18 luglio 2024, il termine prescrizionale è stato in effetti interrotto con la notifica della cartella di pagamento in data 24 febbraio 2014. L'intimazione di pagamento dell'ottobre 2018, che le parti opposte identificano come ulteriore atto interruttivo della prescrizionale, non può, invece, considerarsi tale, giacchè la notifica, che si assume perfezionata mediante deposito presso la casa comunale a causa dell'irreperibilità del sig. venne però Parte_1
effettuata presso un indirizzo diverso da quello della sua residenza (cfr. il doc. n. 4 del fascicolo dell ed il certificato prodotto dall'opponente come doc. n. 2). CP_1
Resta quindi da dire dell'applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione disposta dall'art. 68 del D.l. n. 18/2020, che, res melius perpensa, va anch'essa decisa in favore delle parti opposte.
Tale disposizione, dopo aver stabilito, al comma 1, primo periodo, la sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito scadenti in un arco temporale che il legislatore ha via via prolungato (originariamente previsto per 84 giorni, a decorrere dall'8 marzo con termine finale al 31 maggio 2020, è stato da ultimo portato sino al 31 agosto 2021), nonché previsto che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma 1, secondo periodo), dichiara applicabili le disposizioni dettate dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 per l'ipotesi di sospensione di termini per eventi eccezionali (comma 1, ultimo periodo).
A sua volta, il citato art. 12 stabilisce quanto segue:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione”;
pagina 3 di 5 “2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
La sorte dei termini di prescrizione (e decadenza) delle entrate tributarie e non tributarie soggette alla sospensione dell'obbligo di versamento ex art. 68, comma 1, del D.l. n. 18/2020 è, dunque, interamente disciplinata dall'art. 12, commi 1 e 2, del D.l.gs. n. 159/2015, in forza del richiamo contenuto nel medesimo art. 68.
Di tali disposizioni, non viene in considerazione quella dettata dal comma secondo, in quanto la proroga ivi prevista riguarda esclusivamente i termini di prescrizione (e decadenza) destinati a scadere entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione: nella specie, infatti, il termine prescrizionale sarebbe scaduto il 24 febbraio 2024, e quindi oltre l'arco temporale considerato. Per analoghe ragioni non può trovare applicazione la proroga prevista dal comma 4 bis del medesimo art. 68, in quanto riferito ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione disposto dai precedenti commi 1 e 2 bis o successivamente, giacché nella specie il ruolo è stato formato e consegnato all'agente della riscossione, al più tardi, nell'anno 2014.
Il comma 1 dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 – richiamato, si ripete, dall'art. 68, comma 1, del D.l. n.
18/2020 – stabilisce però, non una proroga, ma una sospensione dei termini di prescrizione (o di decadenza), per un periodo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la sospensione degli obblighi di versamento, cosa peraltro coerente col fatto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, durante il periodo di sospensione è fatto divieto all'agente della riscossione di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento.
Il termine prescrizionale deve, pertanto, essere computato senza tener conto del periodo di sospensione e, nella specie, già quello di 84 giorni originariamente previsto dall'art. 68 è sufficiente ad escludere l'estinzione per prescrizione della pretesa dell'amministrazione.
pagina 4 di 5 È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione delle entrate, giacché il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale ed essendo suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale, fissato dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; Cass. n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022; Cass. n. 31430/22).
Estranei al disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. sono, infine, gli oneri di riscossione, i quali non maturano col decorso del tempo ma all'atto del compimento dell'attività di riscossione.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della soccombenza reciproca e della novità della questione riguardante l'art. 68, comma 1, del D.l.n. 18/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 2620/2024 R.G. promossa da avverso Parte_1 [...]
, e , definitivamente decidendo: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , accerta e dichiara l'estinzione Parte_1
per prescrizione del credito per interessi maturato anteriormente al 21 marzo 2019.
Rigetta nel resto l'opposizione.
Spese compensate
Verona, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5