Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
4.3.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 9619/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
(c.f.: ) con il patrocinio dell'avv. AMALFI Parte_1 C.F._1
MASSIMO ;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NASTI SALVATORE
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/05/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato in qualità di dipendente, regolarmente inquadrato, con qualifica di operaio, contratto Terziario
Confcommercio, alle dipendenze della Società dal 26.01.2022 al CP_1 CP_1
09.08.2022, presso la sede sita in Quarto (NA) alla Via Masullo, 24P esercitando le mansioni di operaio, addetto alla preparazione della merce, al carico e scarico della merce;
che con A.R. del
10.08.2022 la datrice di lavoro gli comunicava il licenziamento, senza preavviso, contestandogli un ingiustificato abbandono dal posto di lavoro il 9.8.2022; che con missiva a mezzo pec del
24.08.2022 aveva negato la circostanza dal momento che il giorno 9.8.2022 aveva avvisato il personale presente in azienda dell'allontanamento essendosi recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli (ASL NA 2 Nord), in quanto veniva colpito
1
5 s.c., veniva regolarmente trasmesso alla stessa società Controparte_1
L'istante assumeva quindi che non gli erano state corrisposte le differenze retributive dovute e quindi si vedeva costretto ad adire il Tribunale di Napoli chiedendo di :
A) dichiarare l'effettiva continuità e vincolo di subordinazione del rapporto lavorativo prestato dal sig. nel periodo dal 26.01.2022 al 09.08.2022, per conto della società Parte_1 resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, meglio identificata Controparte_1 in premessa;
B) per l'effetto, condannare la società resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di € 3.875,47 come si evinceva dai prospetti e conteggi analitici in allegato, di cui € 880,22 per ratei tredicesima, €
880,22 per ratei quattordicesima, € 1.354,19 per indennità di mancato preavviso e € 760,84 per
T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, oppure alla diversa somma ritenuta di giustizia. Vinte le spese di lite.
Si costituiva la società la quale contestava la fondatezza della pretesa creditoria ed in particolare della richiesta dell'indennità di mancato preavviso stante il difetto di impugnativa del licenziamento irrogato.
Ammessa ed espletata prova per testi la causa veniva rinviata per la discussione;
acquisite le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione .
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 nn. 3 e 4 cp.c. atteso che l'atto introduttivo contiene sufficiente elementi idonei ad identificare il petitum e la causa pretendi .
Ciò posto va evidenziato che non risulta in contestazione né la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti né la sua durata né la causa della cessazione (licenziamento cfr lettera in atti).
Non ha rilievo ai fini del presente giudizio la legittimità del disposto licenziamento disciplinare in quanto lo stesso non risulta impugnato nei modi e nei termini di legge né , in questa sede , anche ai soli fini di delibare la domanda di indennità di preavviso è stato chiesto di accertare l'invalidità del provvedimento espulsivo.
Ne consegue che non può riconoscersi all'istante la rivendicata indennità di mancato preavviso poiché al Giudice in questa sede è preclusa la possibilità di valutare la legittimità del provvedimento espulsivo e in particolare la causale della sua adozione che ha indotto la fatrice di lavoro a disporlo con effetti immediati ovvero “senza preavviso”. Tale accertamento avrebbe imposto all'istante di impugnare il licenziamento per verificare non solo la legittimità dello stesso ma anche dell'emissione senza il rispetto del detto preavviso.
Risultano invece fondate le richieste di pagamento delle spettanze riferite alla 13ma , 14ma mensilità nonché alle differenze del TFR tenuto conto , per quest'ultima voce , che la stessa
2 società ammetteva di doverne il pagamento anche se nella misura inferiore di euro 606,74 , poi oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c.. Infatti , anche avuto riguardo alla produzione documentale della convenuta (buste paga) , non emerge la prova che la convenuta abbia pienamente assolto all'obbligo di pagamento di quanto dovuto con specifico riferimento alle suddetti causali (13ma,
14ma e TFR). Ne consegue che , tenuto conto che i conteggi allegati dal ricorrente appaiono immuni da vizi logici e giuridici e non specificamente contestati, deve essere riconosciuta al ricorrente la complessiva somma di euro 1.914,54 di cui euro 880,22 per 13ma , euro 880,22 per
14ma ed euro 154,10 per differenze TFR ( euro 760,84- euro 606,74 già corrisposte come ammesso dal ricorrente nelle note autorizzate dep.il 17.2.2025 in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c.).
A tali somme vanno aggiunti , come per legge ex art. 429 III comma c.p.c., rivalutazione monetaria e interessi legali.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese per ¼ mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna la società resistente in persona del legale rapp.te p.t. a pagare in favore di per le causali di cui in motivazione la Parte_1 complessiva somma di euro 1.914,54 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Compensa per ¼ le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite per la restante parte che liquida in euro 1.125,00 per compensi oltre spese generali al 15% ,
IVA e CPA come per legge nonché spese di CU se versate con attribuzione . Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 02/04/2025 Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Gambardella
3