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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17967/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangela IMMORDINO, C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio a Bologna, Via Marconi, 45; RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Vincenzo GRANIERO e C.F._2
Pasquale Francesco GRANIERO, con domicilio eletto presso il loro studio a AT, via Mazzini, 21/d; RESITENTE
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 1° aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 14 luglio Parte_1 CP_1
2013 a EC OV (SA). Dall'unione sono nate l'8 giugno 2015, e il 30 luglio 2018. Per_1 Per_2
Con decreto del 24 gennaio 2020, il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza celebratasi in pari data. In particolare: a) le figlie sono state affidate a entrambi i genitori con modalità condivise e collocate presso la madre;
b) la casa coniugale è stata assegnata al GN;
c) è stato stabilito il calendario delle visite paterne alle CP_1 pagina 1 di 5 minori;
d) per il mantenimento ordinario delle figlie è stato posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma di 500,00 euro, oltre a 150,00 euro per assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 la GNa a chiesto Parte_1 che: a) sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
b) e le siano affidate in via esclusiva e siano collocate presso di sé; Per_1 Per_2
c) il padre possa vedere liberamente le figlie;
d) sia posto a carico della controparte un contributo di 700,00 euro per il mantenimento ordinario delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito nel giudizio il GN , contestando integralmente le allegazioni CP_1 di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e domandando per il resto di confermare integralmente le condizioni stabilite in sede di separazione rideterminando: a) le modalità di visita e frequentazione dello stesso in forza dell'avvenuto trasferimento della madre in residenza diversa e lontana rispetto a quella originaria, così da permettere il diritto\dovere di bigenitorialità, con oneri e spese a carico di entrambe le parti, in misura paritaria;
b) l'assegno di mantenimento a proprio carico, riducendolo del 20%, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) la distribuzione dell'assegno unico familiare, attualmente percepito esclusivamente dalla moglie. Ha inoltre chiesto che sia specificata la corretta individuazione delle spese ordinarie e straordinarie. Nell'udienza del 1° aprile 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 3 gennaio
2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*****
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né
pagina 2 di 5 abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 CP_1
AT (SA) il 4 gennaio 1987, unitisi in matrimonio a EC OV (SA) il 14 luglio 2013, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 26 parte 2 serie A - anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 Per_2 accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per le minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca le minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- tre settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, provvedendo a pagare le spese di viaggio per le figlie e a venirle a prendere e a riportarle;
- dieci giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, provvedendo a pagare le spese di viaggio per le figlie e a venirle a prendere e a riportarle;
- sei giorni consecutivi nelle festività pasquali, provvedendo a pagare le spese di viaggio per le figlie e a venirle a prendere e a riportarle;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 500,00 euro per il mantenimento ordinario delle figlie, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento pagina 3 di 5 delle esigenze primarie di vita delle minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorso dalla domanda, dispone che le spese straordinarie per e Per_1 Per_2 siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 4 di 5 La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa;
6) prendere atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla GNa alla presente mensilità; Parte_1
D) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 2 aprile 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangela IMMORDINO, C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio a Bologna, Via Marconi, 45; RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Vincenzo GRANIERO e C.F._2
Pasquale Francesco GRANIERO, con domicilio eletto presso il loro studio a AT, via Mazzini, 21/d; RESITENTE
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 1° aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 14 luglio Parte_1 CP_1
2013 a EC OV (SA). Dall'unione sono nate l'8 giugno 2015, e il 30 luglio 2018. Per_1 Per_2
Con decreto del 24 gennaio 2020, il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza celebratasi in pari data. In particolare: a) le figlie sono state affidate a entrambi i genitori con modalità condivise e collocate presso la madre;
b) la casa coniugale è stata assegnata al GN;
c) è stato stabilito il calendario delle visite paterne alle CP_1 pagina 1 di 5 minori;
d) per il mantenimento ordinario delle figlie è stato posto a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma di 500,00 euro, oltre a 150,00 euro per assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 la GNa a chiesto Parte_1 che: a) sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
b) e le siano affidate in via esclusiva e siano collocate presso di sé; Per_1 Per_2
c) il padre possa vedere liberamente le figlie;
d) sia posto a carico della controparte un contributo di 700,00 euro per il mantenimento ordinario delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito nel giudizio il GN , contestando integralmente le allegazioni CP_1 di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e domandando per il resto di confermare integralmente le condizioni stabilite in sede di separazione rideterminando: a) le modalità di visita e frequentazione dello stesso in forza dell'avvenuto trasferimento della madre in residenza diversa e lontana rispetto a quella originaria, così da permettere il diritto\dovere di bigenitorialità, con oneri e spese a carico di entrambe le parti, in misura paritaria;
b) l'assegno di mantenimento a proprio carico, riducendolo del 20%, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) la distribuzione dell'assegno unico familiare, attualmente percepito esclusivamente dalla moglie. Ha inoltre chiesto che sia specificata la corretta individuazione delle spese ordinarie e straordinarie. Nell'udienza del 1° aprile 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 3 gennaio
2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
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La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né
pagina 2 di 5 abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 CP_1
AT (SA) il 4 gennaio 1987, unitisi in matrimonio a EC OV (SA) il 14 luglio 2013, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 26 parte 2 serie A - anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 Per_2 accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per le minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca le minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- tre settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, provvedendo a pagare le spese di viaggio per le figlie e a venirle a prendere e a riportarle;
- dieci giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, provvedendo a pagare le spese di viaggio per le figlie e a venirle a prendere e a riportarle;
- sei giorni consecutivi nelle festività pasquali, provvedendo a pagare le spese di viaggio per le figlie e a venirle a prendere e a riportarle;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 500,00 euro per il mantenimento ordinario delle figlie, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento pagina 3 di 5 delle esigenze primarie di vita delle minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorso dalla domanda, dispone che le spese straordinarie per e Per_1 Per_2 siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 4 di 5 La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa;
6) prendere atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla GNa alla presente mensilità; Parte_1
D) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 2 aprile 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
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