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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/07/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TOGNI BARBARA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. DANZI ROBERTA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
2) riconoscimento da parte del ricorrente in favore della resistente di un
assegno divorzile una tantum, del complessivo importo di € 8.000,00, da
pagarsi come di seguito:
i) € 2.000,00 in unica soluzione entro il 31/07/25, mediante bonifico bancario;
ii) € 6.000,00 in unica soluzione entro il 31/12/25, mediante bonifico bancario;
3) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 26/06/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che, alla luce delle risultanze processuali, anche la concordata corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile appare equa e va recepita dal Collegio;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , n. Parte_1
a LEGNAGO (VR), il 28/04/1972, CF. e C.F._1 [...]
, n. a COLOGNA VENETA (VR), il 04/01/1972, CF. Controparte_1
celebrato il 02/09/2017 e trascritto nel registro degli C.F._2
atti di matrimonio del Comune di LEGNAGO (VR) al Num. 20 - PARTE I -
SERIE / - ANNO 2017;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di LEGNAGO;
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TOGNI BARBARA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. DANZI ROBERTA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
2) riconoscimento da parte del ricorrente in favore della resistente di un
assegno divorzile una tantum, del complessivo importo di € 8.000,00, da
pagarsi come di seguito:
i) € 2.000,00 in unica soluzione entro il 31/07/25, mediante bonifico bancario;
ii) € 6.000,00 in unica soluzione entro il 31/12/25, mediante bonifico bancario;
3) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 26/06/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che, alla luce delle risultanze processuali, anche la concordata corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile appare equa e va recepita dal Collegio;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , n. Parte_1
a LEGNAGO (VR), il 28/04/1972, CF. e C.F._1 [...]
, n. a COLOGNA VENETA (VR), il 04/01/1972, CF. Controparte_1
celebrato il 02/09/2017 e trascritto nel registro degli C.F._2
atti di matrimonio del Comune di LEGNAGO (VR) al Num. 20 - PARTE I -
SERIE / - ANNO 2017;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di LEGNAGO;
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3